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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
RGEN N 2798/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
Avv.ti Angelo Farruggia e Annalisa Russello
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. Giulia Mulè
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
Avv. Massimo Dell'Utri
CONVENUTO
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5
Avv.ti Cinzia Armato e Alessio Cirrincione
CONVENUTA
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore (C.F./P.I.: ) P.IVA_2
CONVENUTA
Avv. Delia Annunziata Perricone
Conclusioni delle parti:
Concludono come in atti (da intendersi qui richiamati), chiedendo i termini ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Risultata infruttuosa la mediazione, con atto di citazione del 19.7.2016 Parte_1
e chiamavano in causa la Parte_2 Parte_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore (d'ora in poi semplicemente Controparte_1
, e l' CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
di , in persona del legale rappresentante pro-tempore (d'ora in poi
[...] CP_4
Cont semplicemente allo scopo di ottenere il risarcimento del danno da mal-practice medica, il primo, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito come indicato e quantificato in atti o in quella altra somma maggiore o minore che il Tribunale avrebbe ritenuto dovuta anche in via equitativa, nonché, le restanti due, a titolo di danno non patrimoniale patito in considerazione del legame parentale con il loro congiunto padre oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria ed alle spese di lite.
Assumevano, in particolare, che, a causa del trattamento gravemente negligente, da parte dei convenuti, della lesione prodotta da “una pagliuzza infilatasi nella pianta del piede ” in data
18.8.2014, l'attore affetto da diabete mellito tipo II in trattamento insulinico da oltre vent'anni, subiva amputazione del piede destro .
Costituitasi in giudizio, per i motivi esposti in atti, eccepiva la propria Controparte_3
carenza di legittimazione passiva e chiedeva, tra l'altro, in via subordinata di rigettare ogni domanda formulata dagli attori nei confronti della steSS poiché priva di elementi probatori e del tutto infondata e pretestuosa in fatto ed in diritto e di condannare gli attori alla rifusione delle spese del giudizio e di mediazione già sostenute;
- di condannare gli attori al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, oltre alle spese di lite.
L' , costituitasi anch'eSS in giudizio, per le causali di Controparte_4
Cont cui agli atti difensivi, eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell' e chiedeva, tra l'altro, -
di rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto;
- in subordine, ne contestava il quantum;
- in ulteriore subordine, chiedeva l'estromissione dal giudizio dei congiunti del Parte_1
e in particolare della ed, esclusivamente in caso di condanna,
[...] Parte_2
chiedeva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della TT.SS , oltre alle spese di CP_3
lite.
Si costituiva in giudizio, altresì, che chiedeva, per i motivi meglio Controparte_2
specificati nei propri scritti difensivi, di rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto oltre che carenti di prova;
-in subordine, nell'ipotesi di fondatezza delle domande attrici, chiedeva la riduzione della condanna nei limiti del giusto e/o del provato, con adeguata valutazione delle effettive condotte dei professionisti occupatisi del caso, con ogni conseguente statuizione anche ex art. 2055 c.c., oltre alle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, infine, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva, per i motivi meglio specificati nei propri scritti difensivi, - di rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e diritto oltre che carenti di prova;
- in subordine, nell'ipotesi di fondatezza delle domande attrici, la riduzione della condanna nei limiti del giusto e/o del provato ancora con valutazione delle effettive condotte dei professionisti occupatisi del caso, con ogni conseguente statuizione anche ex art. 2055
c.c., oltre alle spese di lite.
La causa, in esito alla concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva istruita documentalmente ed a mezzo di prova orale e CT.
Richiesta la discussione orale della causa con fiSSzione del termine per il solo scambio delle comparse conclusionali ex art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c., la steSS veniva, quindi,
rinviata all'udienza da remoto del 30/1/2025 assegnando alle parti termine per il solo deposito di comparsa conclusionale, termine che veniva a scadere in data 2/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO ND IC - RISARCIMENTO IURE PROPRIO –
CONVIVENZA – IRRILEVANZA
L'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al Giudice di esaminare preventivamente “le questioni
pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”. Come desumibile dagli atti di causa, l'ASP convenuta chiede l'estromissione di Parte_2
rilevando, in merito alla domanda risarcitoria avanzata iure proprio, la mancata
[...]
sussistenza del requisito della convivenza.
A tal proposito, “il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è
rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur
costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a
connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli
automaticamente in caso di sua mancanza” (cfr. Cass. sez. III, 05/11/2020, n. 24689).
Va da sé che non v'è motivo per discostarsi dal suddetto orientamento così da ritenere non neceSSrio
il requisito della convivenza.
L'eccezione va, pertanto, disattesa.
– ASP - TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO Controparte_3
GIURIDICO DEDOTTO IN GIUDIZIO - SUSSISTENZA
Sempre in via preliminare, va esaminata la censura con cui la convenuta, Controparte_3
nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, eccepisce, a ben vedere, non il difetto di legittimazione passiva quanto, semmai, contesta l'effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
“A differenza della legitimatio ad causam (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato
e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola
allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla
concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d'ufficio,
ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata” (cfr.
Cass. Civ., sez. II, 27 giugno 2011, n. 14177; Cass. civ., Sez. Unite, 9 febbraio 2012 n. 1912). L'eccezione, seppure proposta entro i termini di legge, va disattesa.
La convenuta, ha, infatti, in duplice occasione, sopposto a visita parte attrice.
Quanto detto è corroborato dalla CT del 18.1.24: “in data 20/08/2014 per la presenza di segni di
flogosi (gonfiore ed arroSSmento) si recava dal proprio medico curante dott.SS , che in CP_3
ambulatorio si premurava a togliere il corpo estraneo ed effettuare la dovuta medicazione. Il giorno
successivo, il 21/08/2014 l'attore si recava di nuovo dalla dott.SS dove veniva effettuata CP_3
medicazione della ferita” (cfr. pag. n. 11).
“Dalla documentazione agli atti non si evidenziano prestazioni della dott.SS successive CP_3
alle prestazioni del 20 e del 21 agosto del 2014” (cfr. pag. n. 7 della CT del 18.1.24).
Esclusa ogni ipotesi di responsabilità del medico curante la domanda CP_3
Cont risarcitoria va disattesa anche con riferimento all' – chiamata in causa quale titolare del
Servizio affidato in convenzione alla predetta dr.SS con potenziali, Parte_4 CP_3
ma non ricorrenti in concreto, profili di responsabilità per omeSS vigilanza dell'attività della professionista o per incauto affidamento della convenzione .
- TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO Controparte_1
DEDOTTO IN GIUDIZIO - INSUSSISTENZA
Con riferimento, invece, alla la superiore eccezione, proposta entro i termini di legge, CP_1
coglie nel segno per i motivi di cui appresso.
Come desumibile dalle dichiarazioni del teste , il convenuto svolgeva l'attività Tes_1 CP_2
professionale presso una struttura separata e distinta rispetto ai locali commerciali della società
(il teste ha dichiarato: “posso dire che mi reco alla per acquistare delle Controparte_1 CP_1
pomate e lì non ho mai visto il esercitare la sua attività, preciso tuttavia che non sono stato CP_2
nel suo studio e non conosco com' è strutturato”). Ulteriormente, la teste interrogata sul cap 1) della memoria istruttoria n. 3 della Tes_2 [...]
(“Vero o non che a partire dal 25.08.2014, il sig. , si è recato CP_1 Parte_1
in Via Salvati di dal sig. nel locale separato rispetto alla sanitaria CP_4 CP_2 CP_1
), non solo ha confermato la circostanza (“si confermo, ma non ricordo la data”) ma ha aggiunto
[...]
che “lo studio del è distinto rispetto ai locali della si tratta di due attività diverse CP_2 CP_1
ma l'entrata è comune”.
Ha, infine, in risposta alla domanda a chiarimento del Giudice, precisato che “tra il e CP_2
c'era una collaborazione, nella misura in cui il ai pazienti che avevano CP_1 CP_2
bisogno di acquistare dei presidi medici di tipo podologico consigliava dì recarsi alla . CP_1
Quanto detto, se permette di escludere il coinvolgimento di quest'ultima nella vicenda in disamina,
ha di certo ingenerato negli attori un opposto convincimento iniziale tale da giustificare, come si vedrà, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
RESPONSABILITÀ CIVILE DI LI MICHELE DANILO– SUSSISTENZA
Giova premettere alla motivazione sul caso concreto l'esposizione degli arresti giurisprudenziali della
S.C., cui questo G.U. si conforma, in materia di danno non patrimoniale rientrante nell'alveo del danno biologico:
- In punto di nesso causale si aderisce a quelle massime che hanno valorizzato l'azione combinata sul giudizio di determinismo causale sia della teoria della condicio sine qua non (per la quale l'esistenza del nesso causale tra fatto causante ed evento si ha quando l'azione umana è inserita nella catena di fatti, anche plurimi, che portano all'evento ) che della teoria della adeguatezza causale ovvero della causalità adeguata ( il fatto è causante in quanto anche giudicato adeguato a causare l'evento dal punto di vista della sussistenza nello stesso di tutti quegli elementi, valutabili dal giudice,
che siano idonei in concreto a generare autonomamente o in una più compleSS catena causale ( cui concorre ) la conseguenza dannosa finale, senza che il fatto assunto come fonte di danno poSS
pertanto dirsi caratterizzato da inverosimiglianza e conseguente “ neutralità ” causale ) ( cfr. Cass.
2000, n. 5913; 1997, n. 2009);
- In punto di causalità omissiva occorre avere riguardo al criterio della “ concretizzazione del rischio
” – determinandosi un intreccio tra causalità e colpa - ovvero al criterio della proiezione in concreto delle conseguenze che la condotta omeSS avrebbe comportato, resa concreta da un esame attagliato al caso specifico, sulla fattispecie di danno esaminata, nel senso di ritenere causante l'omissione il cui ovviarsi avrebbe comportato ragionevolmente e con valutazione probabilistica l' elisione o quanto meno la limitazione del danno ( Cass. 2005, n. 11609 );
- In punto di danno risarcibile :
- Sono risarcibili sia i danni prevedibili che quelli imprevedibili al momento che l'art. 2056 cc non ha espreSSmente richiamato l'art. 1225 cc in materia di prevedibilità del danno, norma, quest'ultima,
che si ispira alla diversa categoria della causalità giuridica e non a quella della causalità materiale che
è posta alla base dell'illecito aquiliano ( Cass. 2005, n. 11609 );
- Il danno cd. Biologico, calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano elaborate successivamente agli interventi ermeneutici delle SSUU del 2008, contempla contestualmente diverse categorie di danno che assieme costituiscono un danno biologico “omnicomprensivo” che attinge sia il danno alla sfera fisica in sé considerata, sia il danno alla qualità della vita, sia le relazioni del danneggiato con l'ambiente circostante, sia l'afflizione morale ordinaria ( esclusa quella tanatologica o catastrofica ). Ne consegue che vanno applicate le Tabelle di Milano, senza operare più una autonoma quantificazione del danno c.d morale e che l'adozione delle Tabelle di Milano attualmente vigenti si dimostra come formidabile strumento di valutazione equitativa del danno che tiene conto
(Cass. 2016, n. 14940) nell'elaborazione del “ valore punto ” non solo delle aspettative di vita del danneggiato, della lesione subita, ma anche della componente afflittiva che incide ordinariamente sul danneggiato ( Cass. 2014, n. 5243). Premessi i superiori orientamenti giurisprudenziali, questo GU ritiene di dover richiamare, con riferimento alla questione tecnico-medica prospettata dagli attori, integralmente le valutazioni svolte dal Collegio di CT nominati, dr. , specialista in Ortopedia e Traumatologia, e dr. Persona_1
medico legale, evidenziando che, per il loro pregio medico, le valutazioni dei Persona_2
consulenti nominati dal Giudice si appalesano come pienamente accoglibili perché adesive ai quesiti,
logiche, non contraddittorie ed argomentate secondo la migliore scienza medica.
Trattasi di consulenza pienamente utilizzabile in questa sede e non suscettibile di ulteriori approfondimenti a mezzo della disposizione di una nuova CT, per la sua esaustività e coerenza con i metodi di indagine della migliore scienza medica.
L'elevata professionalità degli ausiliari nominati nel presente procedimento, in uno alla completezza e coerenza motivazionale dell'elaborato, rendono pienamente utilizzabili le conclusioni formulate,
anche perché immuni da vizi logici, consentendo al Giudicante di condividerne gli esiti: appare evidente che l'erroneo trattamento della lesione al piede diabetico dell'attore ha reso concretamente possibile lo sviluppo peggiorativo della lesione in termini di gravità tale da condurre all'infezione ed alla conseguente amputazione dell'avampiede dx, poi verificatasi.
I PROFILI DI RESPONSABILITA' DEL DO LI
Ritiene questo GU, interpretando i dati obiettivi emersi dalla CT, la sussistenza della
responsabilità del sul piano commissivo, consistita nell'avere prescritto in assenza CP_2
del neceSSrio titolo di studio di laurea in Medicina e Chirurgia sia un approfondimento
diagnostico mediante “Rx grafia piede dx ” sia l'applicazione di terapia antibiotica
farmacologica con Tavanic” (cfr. pag. n. 16 della CT del 20.1.23). Inoltre risulta
commissivamente rilevante sul piano causale anche la concreta protratta somministrazione di scelte terapeutiche di medicazione in presenza di una ingravescenza manifesta del quadro
patologico.
Una condotta professionale diligente avrebbe, infatti, imposto al i sospendere CP_2
del tutto ogni pratica terapeutica.
Risulta dimostrato che il cercò ripetutamente di indirizzare il paziente CP_2
presso una clinica specializzata di Catania e che tali tentativi non Parte_1
furono recepiti dal paziente, odierno attore.
Trattasi di circostanza riferita dalla teste la quale, in più occasioni, ha ricordato Testimone_3
che il effettivamente consigliò al Sig. di recarsi presso un CP_2 Parte_1
centro medico specialistico ( evenienza, tuttavia, negata, con scarsa influenza probatoria trattandosi di assunto a sé favorevole reso in sede di prova per interpello dall'attore . Parte_1
Sono i seguenti i passi della deposizione della che più rilevano : - conferma la circostanza Tes_2
di cui al cap. 4) della memoria istruttoria n. 2 del sig. (“Vero o no che sin CP_2 Controparte_2
dal primo incontro con il sig. , ebbe ad invitare lo stesso a recarsi presso un centro Parte_1
specializzato, e precisamente presso la Clinica di Medicina e Chirurgia Catanese, Via Battello 48,
Catania?”) e che, su domanda a chiarimento del Giudice, risponde: “ preciso che noi podologi per
protocollo ci fermiamo ad una prima fase di analisi e di medicazione del piede ma, ove risultasse la
necessità di accertamenti più approfonditi, consigliamo di recarsi in un centro specializzato”. Inoltre,
al Cap 7 (“Vero o no che, anche in occasione dell'ultima sterilizzazione eseguita, in data 11/9/14, al
sig. , da questi ebbe a reiterare il suo invito, al sig. , a recarsi Parte_1 Controparte_2 Parte_1
presso il Centro di Catania”) risponde “non ricordo né la data nè il numero delle medicazioni
eseguite però posso dire che il in più occasioni consigliò al di recarsi al centro CP_2 Parte_1
di Catania , io ero presente”, al Cap 8 (“Vero o no che ebbe a reiterare tale invito, Controparte_2
dopo alcuni giorni, anche alla figlia del sig. ”) “si confermo, la figlia del si era Parte_1 Parte_1
recata ad accompagnare il padre ed anche in quella occasione io ero presente” ed, infine, al Cap 9 (“Vero o non che il sig. ha consigliato al sig. di recarsi anche dal medico curante CP_2 Parte_1
per la prescrizione di un antibiotico”) “si confermo, ma non so dire di preciso quando avvenne” .
Deve, in questa sede, confermarsi la già ritenuta, in fase istruttoria, credibilità e compatibilità
con il ruolo testimoniale della teste in quanto la steSS assistette Testimone_3
all'evoluzione delle visite presso il uale podologa tirocinante e non adotto mai CP_2
scelte terapeutiche proprie . Non può pertanto ipotizzarsene una sua vocatio in ius in un futuro
giudizio per rispondere in concorso sul piano aquiliano e/o contrattuale dei danni oggi in esame.
La teste pertanto, non ha nella controversia quell'interesse attuale e concreto che Tes_2
ne integrerebbe la incompatibilità a testimoniare .
Ritiene il GU che il persistente rifiuto del paziente di recarsi in una struttura organizzata
specializzata, dotata di adeguato personale medico, si sia tradotta in una con-causalità nella
generazione del danno, concorso causale ex art. 1227 cc che si traduce nell'addebito del 50 %
della responsabilità a carico dell'attore con conseguente riduzione sia Parte_1
del quantum risarcitorio dalla stesso preteso sia della correlativa responsabilità per danno
riflesso subito iure proprio dalle figlie e prossime congiunte e Parte_3
in quanto quest'ultimo andrà parametrato al danno Parte_2
biologico riconosciuto all'attore in via principale e correlativamente allo stesso equitativamente
commisurato con riduzione del 50 % del dovuto.
In ogni caso resta provata, in misura del residuo 50 % - a giudizio di questo GU che si discosta
dalla valutazione totalizzante ed integrale espreSS dai CT in Collegio - la responsabilità del
convenuto dovendosi ribadire, ancora, che era fermo dovere del Controparte_2
arrestare ogni ulteriore terapia in presenza di una involuzione e di un CP_2
peggioramento della situazione, rimaste inascoltate le esortazioni rivolte dal al CP_2
a raggiungere altra struttura terapeutica . Parte_1 Osservano sul punto i CT : “…. ora è evidente che proprio in relazione alla sua formazione, ed ai
corsi di aggiornamento effettuati dallo stesso, egli aveva l'obbligo di indicare la necessità che
l'attore si recasse da uno specialista per le cure del caso, indicazioni non ravvisate nella
documentazione agli atti, ed ad ogni qual modo, visto che l'attore non eseguiva le sue indicazioni (
verbali : ndr ) , quantomeno di sospendere le prestazioni sino a quanto non fosse ritornato alla sua
osservazione con una prescrizione medica sul trattamento da effettuare. Quindi, come prescrisse
accertamenti diagnostici invasivi (Rx del piede) e terapia antibiotica, prescrizioni che non competono
al podologo, essendo atti esclusivamente di natura medica, e come prescrisse tali presidi a maggior
ragione aveva l'obbligo di mettere anche per iscritto la necessità di un controllo medico astenendosi
dal procedere oltre nell'iter terapeutico in corso innanzi a sè. Quindi si ravvisano profili di
responsabilità da parte del nel trattamento del piede del sig. ” (cfr. pag. n. 10-11 CP_2 Parte_1
della CT del 18.1.24) ( il grassetto e le sottolineature sono di questo GU ).
LA POSIZIONE DEL MEDICO CURANTE FRATTALLONE OS E, PER ESSA,
DELL'ASP.
“La dott.SS nei suoi due interventi ha correttamente svolto l'attività medica, per le CP_3
condizioni in cui il piede del versava in quei momenti, le azioni volte alla pulizia, Parte_1
eliminazione del corpo estraneo e medicazione sono state correttamente svolte” (cfr. pag. n. 5 della
CT del 18.1.24).
Parte_
“La dott.SS in data 28/08/2014 veniva a ceSSre il suo rapporto di convenzione quale per
raggiunti limiti di età, in quel momento ceSSva il suo rapporto anche con tutti i suoi assistiti” (cfr.
pag. n. 7 della CT del 18.1.24). “Dalla documentazione agli atti non si evidenziano prestazioni della dott.SS successive CP_3
alle prestazioni del 20 e del 21 agosto del 2014” (cfr. pag. n. 7 della CT del 18.1.24).
“Nel caso in questione, la gestione della lesione al piede dx che inizialmente era di una ferita da
corpo estraneo, è stata correttamente effettuata dalla TT. SS che ha eseguito la CP_3
rimozione del corpo estraneo e le medicazioni” (cfr. pag. n. 15 della CT del 20.1.23).
Concludendo, “non si ravvisano elementi di colpa nei confronti della dott.SS ” (cfr. pag. CP_3
n. 11 della CT del 18.1.24).
Quanto detto, permette di escludere qualsivoglia apporto causale alla verificazione del danno oggetto di disamina.
Cont SteSS valutazione è da farsi in merito all' convenuta ma, considerato l'iniziale coinvolgimento,
anche sotto il profilo dell'indirizzamento, da parte della nelle vesti di medico di CP_3
base, del paziente al sussistono giusti motivi, tuttavia, per la compensazione, per CP_2
Cont l'intero, delle spese di lite sia tra gli attori e l' che tra gli attori e la CP_3
Va ribadito che, esclusa ogni ipotesi di responsabilità del medico curante la CP_3
Cont domanda risarcitoria va disattesa anche con riferimento all' , chiamata in causa quale
titolare del Servizio affidato in convenzione alla predetta dr.SS con Parte_4 CP_3
potenziali, ma non ricorrenti in concreto, profili di responsabilità per omeSS vigilanza
dell'attività della professionista o per incauto affidamento della convenzione .
LE VOCI DI DANNO
Ciò detto, ai fini della liquidazione del danno da postumi stabilizzati, in considerazione dei risultati della perizia svolte dal Collegio di CT nominati, dr. , specialista in Ortopedia e Persona_1 Traumatologia, e dr. medico legale, che questo GU condivide poiché ben Persona_2
motivata, considerata l'invalidità permanente del 20%, l'età all'epoca del sinistro (66 anni ), il danno da postumi stabilizzati sofferto da è liquidabile, in conformità dei coefficienti Parte_1
di cui alle attuali tabelle di Milano aggiornate in funzione del biennio 2024-2025, in complessivi €
69.947,00 di cui € 18.515,00 corrispondente alla componente morale delle suddette tabelle.
Va riconosciuta una personalizzazione del 5/% della sola componente più propriamente biologica (
Euro 69.947,00 per 5 % = Euro 3.497,35 ) in considerazione della maggiore afflizione causata dai ripetuti interventi chirurgici riparatori.
Il complessivo importo di Euro 73.444,35 ( Euro settantatremilaquattrocentoquarantaquattro/ 35 )
va, poi, dimezzato in ragione del concorso di colpa del danneggiato principale, come sopra ritenuto nella misura del 50 %, e ricondotto pertanto ad Euro 36.722,17 (
trentaseimilasettecentoventidue/17).
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, invece, esso ammonta complessivamente per
IT Euro 8.625,00 adottando come metro di quantificazione il riferimento a giorni 90 di ITA per €
57,50 ( stabiliti applicando la riduzione del 50 %, per il ritenuto concorso di colpa, rispetto al valore base di Euro 115,00 delle Tabelle di Milano 2024-2025 ) pro-die per un totale di Euro 5.175,00 e per ITP la somma di € 3.450,00 (gg. 100 ITP al 50% ) ovvero ( Euro 28,75 per 100 gg = per Euro
2.875,00 ) ; gg.40 al 25 % ovvero ( Euro 14,375 per 40 gg = Euro 575,00 ) per un totale complessivo di Euro 8.625,00 ( già ridotta del 50 % per il ritenuto concorso di colpa ).
Su tale somma dovranno essere liquidati gli interessi, non comprendendo la somma sopra liquidata,
espreSS in valori attuali, l'ulteriore e diverso danno rappresentato dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Tali interessi andranno applicati sulla somma capitale dapprima devalutata alla di causazione del danno, quindi rivalutata di anno in anno (cfr. SS.UU. della Suprema Corte, sentenza 17/2/1995 n°
1712) fino al soddisfo.
Sono, inoltre, dovuti gli importi sostenuti a titolo di spese mediche riconosciute in € 191,96 finali,
oltre agli interessi legali, su tali spese, dalla domanda al soddisfo.
CO ND IC E - DANNO NON Parte_3
PATRIMONIALE IURE PROPRIO
Quanto, infine, alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio proposta dalle figlie, si osserva quanto segue.
Le attrici, “quali danneggiate di riflesso”, assumono che il sinistro di cui è causa, oltre a determinare una sofferenza psichica, abbia inciso in maniera determinante sulle loro abitudini sociali: la condizione della figlia , affetta da grave handicap, privata dell'apporto del padre, ha Pt_3
determinato il trasferimento della seconda figlia, in Sicilia dalla località di Pieve Parte_2
Emanuele in Lombardia.
A tal proposito, per costante giurisprudenza di legittimità il “danno parentale” si configura non solo in caso di perdita del congiunto ma anche in presenza di mera lesione del rapporto parentale.
Ed invero ai congiunti di un soggetto c.d. "macroleso", vittime secondarie dell'illecito, competono,
iure proprio, due tipologie di danno:
- un danno "diretto" relativo al pregiudizio alla (loro) integrità psicofisica, medicalmente accertato,
da correlarsi, eziologicamente, alle gravi patologie riportate dal congiunto a seguito dell'illecito;
- un danno "indiretto" (c.d. riflesso) relativo allo sconvolgimento di vita del congiunto. Ritiene il GU che il danno preteso dalla due sorelle, figlie del danneggiato, sussista, che lo stesso
debba subire una riduzione del 50 % in ragione del concorso di colpa del danneggiato nella
causazione del danno.
Va riconosciuto alla figlia un danno lievemente maggiore rispetto a Parte_3
quello subito dalla . é, infatti, portatrice di una grave disabilità Parte_2 Pt_3
ed il riferimento al padre anche per le esigenze di accompagnamento risultano ora frustrate per
quanto assicurate dalla sorella . Parte_2
Si stima equo quantificare il risarcimento per danno non patrimoniale da diminuito godimento
della figura paterna, già ridotto del 50 %, in ragione del concorso di colpa di Parte_1
in complessivi Euro 7.800,00 oltre gli accessori come dovuti nelle modalità sopra
[...]
indicate per il danneggiato principale.
Quanto alla valutazione equitativa del danno subito da é indubbiamente Parte_2
provato che la situazione venutasi a creare ha generato dei cambiamenti radicali quanto alla
residenza del suo nucleo familiare ( il coniuge Sig. ha dovuto trasferirsi da Milano ad Pt_5
Enna e con lo stesso anche l'attrice ).
Tuttavia, deve osservarsi quanto segue :
- non é provato che il nucleo familiare avesse programmato un definitivo stabilimento a
Milano ( città nella quale il coniuge dipendente dell'Amministrazione Penitenziaria
lavorava dai primi anni 2000 e nella quale la Sig.ra Parte_2
si era trasferita nel 2014 ). In particolare non risulta provato ( si noti che a Milano
l'abitazione familiare, per quanto emerge dagli atti, era in locazione ) che la coppia
volesse stabilirsi in permanenza a Milano in modo definitivo. Parte_6 ParadoSSlmente, in assenza di questa prova, l'ottenuto trasferimento ad Enna per assistere la
cognata potrebbe essere stato vissuto dal nucleo familiare come un Parte_6
vantaggio come tale non generatore di danno.
D'altro canto occorre, però, osservare che lo stravolgimento del sistema di vita in capo
all'attrice é, comunque, marcato ove si ponga mente alle Parte_2
incombenza di assistenza della sorella disabile cui il padre non ha potuto più attendere Pt_3
e che si sono riversate sul nucleo . Persona_3
Il danno subito, già ridotto del 50 %, in ragione del ravvisato concorso di colpa dell'attore
principale può fiSSrsi in Euro 6.800,00 oltre gli accessori come dovuti Parte_1
nelle modalità sopra indicate per il danneggiato principale.
RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX ART 96 CPC – INSUSSISTENZA
Non può farsi luogo a condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. a carico degli attori stante la mancanza di prova del danno da parte dell'istante .
Secondo la Suprema Corte, infatti, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha
natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur
sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o
comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in
concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass. n. 9080/2013, Cass. n.1384/80 e ord. n.117/93),
dunque provati nel giudizio.
Necessita, dunque, la prova degli elementi oggettivi e soggettivi del danno nonché del nesso di causalità.
Va precisato che al riguardo la convenuta istante non ha dato né si è offerto di dare compiutamente,
secondo il principio dettato dall'art. 2697 c.c., la predetta prova in istruttoria.
SPESE DEL GIUDIZIO
Vanno poste per il principio di parziale soccombenza per 2/3 a carico di Controparte_2
in favore di e , Parte_7 Parte_2
le spese di lite liquidate come in dispositivo, compensando il rimanente 1/3 ( il calcolo indicato in dispositivo é stato effettuato maggiorando del 30 % una sola volta le spettanze in ragione della presenza di altri assistiti, tuttavia con sostanziale omologa situazione giuridica tra loro, oltre al primo,
da parte della medesima difesa ).
Vanno poste, altresì, a carico di le spese della CT, integralmente, per Controparte_2
come liquidate nel relativo decreto in ragione della strumentalità dell'accertamento rispetto alla pretesa sia pure in presenza di un suo parziale accoglimento.
Come sopra argomentato, vanno integralmente compensate tra gli attori e in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, e l , in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite.
Vanno compensate, per l'intero, anche le spese di lite tra e gli attori. Controparte_3
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Accoglie parzialmente le domande avanzate dagli attori e, per l'effetto, riconosciuto il concorso di colpa nella causazione dei danni nella misura del 50 % da parte del danneggiato principale condanna al pagamento, delle seguenti somme Parte_1 Controparte_2
oltre agli interessi legali sulle stesse previa loro devalutazione alla data del 14/11/2014, di esaurimento degli interventi riparatori ( data che segna la fine del processo causativo del danno, trattandosi di danno in progressiva formazione ) , quindi rivalutate di anno in anno da tale data fino al soddisfo :
- in favore di a titolo di danno biologico Euro 36.722,17 ( Parte_1
trentaseimilasettecentoventidue/17) ( già ridotta del 50 % per il ravvisato concorso di colpa in
ragione del 50 % del medesimo danneggiato principale ); Parte_1
- in favore di a titolo di IT Euro 8.625,00 ( già ridotta del 50 % per il Parte_1
sopra ritenuto concorso di colpa );
- in favore di a titolo di danno edonistico per macro-lesione parentale : Euro Parte_3
7.800,00 ( settemilaottocento/00 ) ( già ridotta del 50 % per il sopra ritenuto concorso di colpa
);
- in favore di a titolo di danno edonistico per macro-lesione Parte_2
parentale : Euro 6.800,00 ( seimilaottocento/00), ( già ridotta del 50 % per il sopra ritenuto
concorso di colpa );
- Oltre, con i soli interessi dalla domanda ( 19/7/2016 ) al soddisfo, Euro 191,96 in favore del solo a titolo di spese mediche. Parte_1
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
e dei 2/3 delle spese di lite liquidati in Parte_2 Parte_3
complessivi € 12.222,60 per competenze, oltre il 15 % di tale somma a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA ( il calcolo é stato effettuato maggiorando del 30 % una sola volta le spettanze in ragione della presenza di altri assistiti, tuttavia con sostanziale omologa situazione giuridica tra loro, oltre al primo, da parte della medesima difesa;
compensa il rimanente 1/3.
- Compensa, per l'intero, le spese di lite tra gli attori e la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, la convenuta e l' Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_4 - Rigetta la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96 c.p.c. avanzata da a carico degli attori;
Controparte_3
- Pone a carico di le spese della disposta CT per come liquidate nel Controparte_2
relativo decreto;
Caltanissetta, così deciso in data 4/4/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella