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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1146/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8605/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Torselli 8 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027295148000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e la sottostante cartella di pagamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal concessionario è infondata poiché le censure articolate con il ricorso afferiscono alla formazione del ruolo e all'estinzione della pretesa anche nella fase di riscossione, così fondando la legittimazione a resistere del concessionario ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 spettando, invero, a quest'ultimo procedere - come avvenuto - alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, n. 29798/2019, ord.)
Non può accogliersi l'eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata dal concessionario giacché l'art. 14, comma 6-bis del d.lgs. n. 546/1992 - nel prevedere che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti." - delinea un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo nel caso in cui si deducano con i motivi di ricorso "vizi della notificazione dell'atto presupposto" emesso e notificato dall'ente impositore e non già qualora: i) tale atto presupposto sia stato, invece, emesso e notificato dal concessionario;
ii) sia in contestazione il merito della pretesa e non già il vizio di notificazione dell'atto presupposto;
iii) il giudizio possa essere deciso indipendentemente dalla valutazione della regolarità della notifica dell'atto presupposto.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel caso che ci occupa deve essere applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 secondo cui “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
A fronte pertanto di un tributo relativo all'anno 2015, nel caso che ci occupa, la cartella di pagamento è stata notificata dopo lo spirare del predetto termine (scaduto il 31 dicembre 2018): ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il concessionario al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, del contributo unificato ove versato.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8605/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Emanuele Torselli 8 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027295148000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe e la sottostante cartella di pagamento.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-riscossione che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dal concessionario è infondata poiché le censure articolate con il ricorso afferiscono alla formazione del ruolo e all'estinzione della pretesa anche nella fase di riscossione, così fondando la legittimazione a resistere del concessionario ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 spettando, invero, a quest'ultimo procedere - come avvenuto - alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-3, n. 29798/2019, ord.)
Non può accogliersi l'eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata dal concessionario giacché l'art. 14, comma 6-bis del d.lgs. n. 546/1992 - nel prevedere che "In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti." - delinea un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo nel caso in cui si deducano con i motivi di ricorso "vizi della notificazione dell'atto presupposto" emesso e notificato dall'ente impositore e non già qualora: i) tale atto presupposto sia stato, invece, emesso e notificato dal concessionario;
ii) sia in contestazione il merito della pretesa e non già il vizio di notificazione dell'atto presupposto;
iii) il giudizio possa essere deciso indipendentemente dalla valutazione della regolarità della notifica dell'atto presupposto.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel caso che ci occupa deve essere applicato il d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 secondo cui “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
A fronte pertanto di un tributo relativo all'anno 2015, nel caso che ci occupa, la cartella di pagamento è stata notificata dopo lo spirare del predetto termine (scaduto il 31 dicembre 2018): ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
condanna il concessionario al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge, se dovute, del contributo unificato ove versato.