Art. 2677.
(( (Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione).)) ((Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico))
(( (Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione).)) ((Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico))