Articolo 2677 del Codice civile
Articolo 2545 deciesArticolo 2545 octies
Versione
19 aprile 1942
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Versione
2 settembre 1985
Art. 2677.

(( (Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione).)) ((Il conservatore non puo' ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al pubblico))
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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