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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3060/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente dott. Stefania Monaldi Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di R.G. 3060/2019 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Saccomanni, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via
Fiorenzo Di Lorenzo 11 (Studio Avv. Andrea Annibali)
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Turchetto, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Novara, Via Magnani
Ricotti n. 5
CONVENUTO
OGGETTO: Causa in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per l'attore: (come da atto di citazione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via cautelare: - disporre il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., finalizzato alla tutela di una ragione restitutoria, garantendo la custodia e la gestione temporanea dei beni mobili e delle quote societarie, ricorrendo i requisiti di legge a sostegno della richiesta;
In via principale: accertare e dichiarare
l'esistenza del negozio fiduciario concluso tra il sig. e il sig. avente ad Parte_1 Controparte_1
oggetto le quote sociali di cui in narrativa e conseguentemente intestare le predette quote sociali all'
Attore; accertare e dichiarare l'inadempimento del predetto accordo fiduciario da parte del convenuto sig. e, per l'effetto, emettere, in luogo dell'obbligo non adempiuto di ritrasferire al Controparte_1 sig. le quote sociali, sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., disponendo in Parte_1 favore dell'attore il trasferimento delle quote sociali;
condannare il sig. a Controparte_1
corrispondere al sig. l'utile prodotto dalle relative società, maggiorato dagli interessi Parte_1
legali maturati dalla data relativa alle cessioni e dalla nuova costituzione delle società sorte successivamente alla scissione della “DI RO S.R.L.” dalla data dell'avvenuto incasso dei predetti importi da parte del signor sino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa, Controparte_1
maggiore o minore, somma che risulterà all'esito del giudizio o comunque, ritenuta di giustizia, se del caso liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In via subordinata: per il denegato e non creduto caso in cui non fosse ritenuto esistente o valido il rapporto fiduciario in forza del quale il
Sig. domanda la condanna dell'odierno Convenuto, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
ha conseguito, per tutti i motivi di cui in premessa, un illecito arricchimento con Controparte_1
corrispondente depauperamento del signor e, per effetto, condannare il Convenuto, ai Parte_1
sensi dell'art. 2041 cc, al pagamento a favore dell'Attore di un importo a titolo di indennizzo, che risulterà provato all'esito del giudizio o ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche ex art.1226 c.c., oltre alla rivalutazione degli interessi dal dovuto alla data di effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre il 15% spese generali ex art. 14 l.p., oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto: (come da foglio di precisazione conclusioni): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, sia di merito sia istruttoria, Nel merito: previo ogni utile accertamento e declaratoria in ordine ai fatti di causa, rigettare tutte le domande tutte avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ed eccezioni di cui in atti e per l'effetto mandare
pagina 2 di 13 esente da ogni pretesa il convenuto. In punto spese: con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio. In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, qualora l'Ill.mo Giudice ne ritenga la necessità e senza che ciò possa comportare alcuna inversione dell'onere della prova di cui è onerato
l'attore, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze, eventualmente espunti eventuali elementi negativi o valutativi con salvezza della capitolazione, precedute da “Vero che”: 1) il Sig. ha lavorato dal 2000 prima per la Artex srl e poi Controparte_1
per la FL Group srl sino al luglio 2013 (cfr. doc. 25) e quindi ben conosceva le dinamiche produttive aziendali della società di oggi è amministratore ed unico proprietario;
2) la partecipazione societaria della FL Group srl è venuta in capo al Sig. dalla cessione eseguita da Controparte_1 rappresentata dal Sig. il 03.04.2013 il cui prezzo di € 10.000,00 è stato Controparte_2 Parte_2
pagato dal Sig. come da atto che mi si rammostra (docc. 7-24). 3) il Sig. Controparte_1 Pt_1
dava le dimissioni da amministratore della FL Group srl in data 28.06.2013 come da
[...]
verbale e missiva di dimissioni che mi si rammostrano (ns. doc. 8) e da tale data sino ad oggi la carica di amministratore è stata assunta dal Sig. che ha amministrato la società. 4) ogni Controparte_1
decisione gestionale della FL Group srl da quanto è stato amministratore e socio il Sig. CP_1
è stata presa da quest'ultimo senza alcuna ingerenza o apporto di altre persone, salvo i
[...]
consigli ed apporti dei consulenti fiscali e legali. 5) alcuna ingerenza o controllo è mai avvenuta nell'amministrazione della FL Group srl da parte del Sig. nei confronti del Sig. Parte_1 da quando quest'ultimo è amministratore della società, 6) in data 12.10.2015 il Sig. Controparte_1
quale amministratore e titolare della FL Group srl cedeva al Sig. le Controparte_1 Parte_1 quote della società albanese D'Artex s.r.l. di proprietà della FL Group srl, come da atto che mi si rammostra (ns. doc. 9); 7) la cessione citata al precedente capitolo è stata fatta in ottica che CP_1
avrebbe gestito e sarebbe stato titolare del mercato italiano tramite la FL Group srl da lui
[...] stesso partecipata ed il Sig. del mercato albanese tramite la società albanese D'Artex Parte_1
s.r.l. da quest'ultimo partecipata, 8) dalla scissione della FL Group srl derivano mediante costituzione di nuove società, la FL Engineering srl il 21.10.2016 e la FL Holding srl il
03.02.2017, così come risulta dagli atti che mi si rammostrano (cfr. docc. 2-3-4). 9) in merito alla scissione citata nel capitolo precedente l'idea del Sig. di costituire due società aveva Controparte_1 lo scopo di meglio organizzare la gestione aziendale dell'azienda, in particolare la FL Group srl pagina 3 di 13 ha mantenuto i dipendenti e la clientela, FL Holding srl è la società immobiliare proprietaria degli immobili e FL Engineering possiede alcuni macchinari aziendali di interesse produttivo;
10)
Group srl durante la gestione del Sig. ha ampliato i propri fatturati come si CP_1 Controparte_1
evince dai bilanci che mi si rammostrano, ed in particolare dal 2013 in poi è passata da € 532.748,00 ad € 1.127.247 nel 2016 (cfr. bilanci 2012-2013- 2014-2015-2016-2017 sub ns. doc. 16). 11) Da quando è amministratore della FL Group srl il Sig. quest'ultimo ha provveduto Controparte_1 tramite le proprie scelte gestionali sull'azienda FL Group a ricostituire il patrimonio della società ed a far evolvere la società sul mercato ampliandone i fatturati ed la clientela tanto che dal 2013 ad oggi FL Group srl ha raddoppiato la clientela e nel proprio pacchetto clienti ha nomi di aziende della moda;
12) il numero dei dipendenti di FL Group ad oggi ammonta n. 13 dipendenti (cfr. LUL luglio 2019 e uniemens, docc. 20-21); 13) il Sig. ha risolto varie problematiche Controparte_1
aziendali lasciate dalla pregressa gestione amministrativa e nel 2017 ha posto in essere la scissione aziendale per rendere ancora più competitive le società sul mercato, e ciò senza alcun apporto del padre;
14) prima dell'atto di citazione per cui è pendente il presente giudizio mai alcuna diffida o richiesta è pervenuta da parte del Sig. nei confronti del Sig. circa un Parte_1 Controparte_1
patto fiduciario tra padre e figlio in merito alle quote sociali FL Group srl. Si indicano a testimoni su tutte le predette circostanze: - impiegata amministrativa, presso Green Beef srl - Testimone_1
presso FL Group srl - presso FL Group srl. Nel denegato caso Testimone_2 Testimone_3
di ammissione delle prove per testi avversarie si chiede l'ammissione a prova contraria con i medesimi testimoni. Ci si oppone poi alla istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. dedotta da controparte in quanto esplorativa e contraria ai documenti di cessione autenticati da Notaio. Ci si oppone inoltre alla istanza di c.t.u. avversaria in quanto esplorativa e comunque irrilevante ai fini del decidere”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione ritualmente notificato spedito a mezzo posta in data 22.05.2019, parte attrice citava in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1
delle sopra riportate conclusioni.
Deduceva, fra l'altro, di aver provveduto, previo accordo scritto, al trasferimento fiduciario al figlio, odierno convenuto, delle quote di alcune società meglio specificate in narrativa, accordo che avrebbe comportato un obbligo di successivo ritrasferimento delle stesse all'attore a prima richiesta.
pagina 4 di 13 L'attore riferiva che tali operazioni sarebbero avvenute “a fronte di una grave situazione finanziaria che aveva colpito le sue società, al fine di tentare un'operazione di salvataggio delle stesse, attraverso la cessione di quote societarie e della costituzione di nuove società, all'interno delle quali non riteneva opportuno figurare né come socio né come amministratore”.
Di seguito, per quanto di interesse ai fini del decidere, si ripercorrono alcuni dei trasferimenti di cui l'attore invoca il riconoscimento del carattere fiduciario:
- riferiva di aver costituito, in data 1 luglio 2010, insieme alla moglie, Sig.ra Parte_1
la società DI RO S.R.L., con un capitale sociale di € Controparte_3
10.000,00, detenuto dall'attore per una quota del 95% (valore € 9.500,00) e dalla Sig.ra er CP_3 la restante quota del 5% (valore € 500,00), società poi ceduta, in data 17 novembre 2012, alla e da questa, in data 03 aprile 2013, al convenuto Sig. il Controparte_2 Controparte_1
quale, in nome e per conto della stessa DI RO S.R.L., ha trasferito, in data 12 ottobre 2015, la partecipazione da questa detenuta in D'TE S.R.L. all'attore;
- di aver acquisito, in data 4 gennaio 2012, dalla stessa Sig.ra la quota di Controparte_3
partecipazione da questa detenuta nella TE S.R.L., con capitale sociale di € 30.000,00, divenendone così, da socio di maggioranza, socio unico, e di aver trasferito, in pari data, nella qualità di legale rappresentante di TE S.R.L. la quota del 100% del capitale detenuto dalla società stessa nella TE IT RI S.R.L al convenuto, che ne diveniva così socio unico;
- di aver trasferito, in data 8 ottobre 2012, il 90% della propria partecipazione nella TE S.R.L. al signor , al quale, in pari data, il convenuto ha trasferito una quota pari al 90% Parte_3
del capitale sociale della TE IT RI S.R.L; del pari anche la Sig.ra CP_3
in data 8 ottobre 2012 ha trasferito una quota del proprio capitale sociale della NINO S.R.L. al
[...]
Sig. ; tutte e tre le predette società in pari data sono state poste in liquidazione;
Parte_3
- di aver trasferito, in data 6 aprile 2013, insieme al convenuto, l'intera quota del capitale sociale della
AC S.R.L. (detenuto per l'80% dall'attore e per il 20% dal convenuto) in favore della
. (il 99%) e della Sig.ra (l'1%); CP_4 CP_5 Persona_1
- che, in data 17 gennaio 2017, era stata deliberata la scissione della DI RO S.R.L., con assegnazione del patrimonio a due società di nuova costituzione, la DI HOLDING S.R.L e la
DI IN S.R.L., entrambe aventi come socio e amministratore unico il convenuto, il pagina 5 di 13 quale, in data 19 dicembre 2018, aveva trasferito, in qualità di Amministratore Unico della DI
IN S.R.L., alcuni beni mobili della società stessa alla , con contratto CP_6
di comodato gratuito, acquistando, in pari data, un ramo di azienda della VILLA MADDALENA
S.N.C. DI COLONNA RAFFAELE & C per l'importo di euro 18.000,00;
- che le cessioni di quote societarie effettuate in favore del convenuto avrebbero avuto carattere fiduciario e, in quanto tali, da considerarsi come mai uscite dal patrimonio dell'attore; conseguentemente in base agli intercorsi accordi, le quote sarebbero dovute tornare nella piena disponibilità dell'attore, avendo il convenuto assunto nei suoi confronti degli obblighi di gestione e di amministrazione delle quote nonché la restituzione delle medesime, così venendo meno ad ogni principio di correttezza e lealtà, essendosi il convenuto sempre e costantemente rifiutato di adempiere.
B) Con comparsa depositata in data 12.09.2019 si costituiva in giudizio il Sig. Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva fra l'altro: in fatto,
- la non sussistenza di un pactum fiduciae con l'odierno attore in merito alle quote societarie ad oggi possedute della DI RO RL (dal marzo 2017 scissa in DI IN RL ed in DI HOLDING RL) o in merito ad altre società;
- di aver acquisito, in data 03.04.2013, la partecipazione societaria della DI RO RL non da bensì dalla da ciò sarebbe discesa la carenza di Parte_1 CP_2
legittimazione ad agire dell'attore;
- di aver assunto la carica di amministratore della DI RO RL in data 28.06.2013, a seguito delle dimissioni dell'attore, e di aver assunto, da allora, ogni decisione circa la società e l'andamento aziendale senza alcuna ingerenza o apporto dell'attore, senza alcun patto fiduciario né riguardo alle quote della DI RO RL, né a quelle di altre società;
- che le vicende della AC RL (la sua costituzione, il trasferimento di ramo azienda da TE
IT RI RL a tale società e la cessione delle quote di tale società alla . CP_4 CP_5
erano da considerarsi estranee all'oggetto della presente causa e, dunque, irrilevanti, così come lo scioglimento per mutuo dissenso del 25.07.2013 tra e i Sig.ri CP_2 Controparte_7
in merito ad immobili ad uso abitativo di loro esclusiva proprietà;
pagina 6 di 13 - che la scissione della DI RO RL in due società, voluta dal convenuto, aveva consentito di aumentare i fatturati e la clientela;
- che il comodato gratuito di beni aziendali stipulato dalla DI IN RL con la era estraneo all'attore, così come l'acquisto di ramo di azienda dalla VILLA CP_6
MADDALENA SNC, trattandosi di beni che erano derivati alle società partecipate dal Sig.
a soggetti terzi;
Controparte_1
- che nessuna diffida o richiesta in merito al presunto patto fiduciario era mai pervenuta da parte attrice prima del presente giudizio. in diritto,
- la nullità dell'atto di citazione derivata: da deposito telematico solo parziale di tutti i documenti prodotti da parte attrice, i quali erano stati depositati omettendo tutte le pagine pari;
da genericità sia del petitum che della causa petendi, non essendo state indicate nell'atto di citazione le quote societarie delle quali si chiedeva la restituzione, né a quali società si facesse riferimento;
- l'infondatezza della domanda di accertamento dell'esistenza di un negozio fiduciario tra le parti e di trasferimento ex art. 2932 c.c., per: carenza di legittimazione attiva dell'attore; assenza di un pactum fiduciae tra le parti in merito alla cessione delle quote della DI RO RL;
mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore circa l'esistenza del patto fiduciario;
mancata opposizione dell'attore alla scissione della DI RO RL;
infondatezza della domanda di trasferimento, ex art. 2932 c.c., delle quote sociali e di quella di pagamento degli utili della DI
RO RL e delle altre società; infondatezza della domanda di illecito arricchimento da parte del convenuto e della domanda di sequestro delle quote sociali delle quali si chiedeva la restituzione.
C) Nel corso del procedimento veniva rigettata la richiesta, avanzata dall'attore, di concessione di sequestro giudiziario delle quote sociali.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'esito dell'udienza del
10.03.2022, il giudice, preso atto del mancato accordo raggiunto in sede di mediazione delegata disposta con ordinanza del 09.01.2020, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
pagina 7 di 13 La domanda formulata dall'attore risulta infondata e non può essere accolta.
1) Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata dal convenuto, per genericità sia del petitum che della causa petendi, per non avere l'attore specificato nella domanda a quali società si riferiscano le quote trasferite in via asseritamente fiduciaria.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 8077 del
22/05/2012,) ha chiarito che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso, ovvero risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda. Detta incertezza deve, peraltro, essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum, con la conseguenza che, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, non si può prescindere dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi la controparte;
se cioè sia tale da consentire comunque un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa o se, viceversa, sia tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr., Cass. 17023/2003 e n. 27670/2008).
Nel caso di specie, l'eccepita genericità del petitum e della causa petendi della citazione (“in quanto nel proprio atto non solo controparte non indica di quali quote chiede la restituzione e di quale società si stia parlando (…) facendo solo un accenno alle società scisse derivanti dalla FL Group srl quando l'attore chiede la corresponsione dell'utile prodotto” – cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto -) non hanno impedito a quest'ultimo di “desumere”, sia pur con comprensibile “difficoltà, che si stia parlando delle quote sociali della FL Group srl, appartenute
a suo tempo al Sig. ed alla moglie e poi alla ” (circostanza non Parte_1 CP_3 CP_2 contestata dall'attore nelle sue successive difese) e di aver potuto apprestare le proprie difese.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione non può essere accolta.
2) Quanto al presunto patto fiduciario tra le parti in ordine al trasferimento, in favore del convenuto, delle quote già possedute dall'attore nella DI RO RL, deve rilevarsi quanto segue:
- contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in ordine al fatto che le quote “non sono mai uscite dal suo patrimonio e devono in base agli intercorsi accordi tornare nella totale ed assoluta disponibilità dell'attore” (cfr. pag. 12 atto di citazione), si rileva come l'intestazione pagina 8 di 13 fiduciaria di quote di S.r.l. integri gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata, la titolarità effettiva delle quote, ancorché, in virtù del rapporto interno con l'interponente, di natura obbligatoria, con obbligo a ritrasferire a quest'ultimo o ad un terzo le quote stesse, secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto. Nell'interposizione reale di persona, dunque, viene stipulato un contratto valido ed efficace, di cui le parti vogliono tutti gli effetti, anche in relazione al successivo ritrasferimento delle quote, in ciò differenziandosi rispetto all'ipotesi di interposizione fittizia in cui si ha una divergenza tra la volontà dei contraenti e la sua manifestazione esterna. Così, nel negozio fiduciario le quote escono realmente e validamente dal patrimonio del fiduciante per entrare a far parte di quello del fiduciario e, al momento dell'esecuzione del patto di ritrasferimento, escono realmente dal patrimonio del fiduciario per tornare a far parte di quello del fiduciante o per entrare a far parte del patrimonio di un terzo (così, ex multis, Cass. Civile, Sent. n. 5507 del 21 marzo 2016. Conf., Tribunale di
Roma, 24 gennaio 2023; Tribunale di Venezia, 06 settembre 2021; Tribunale di Torino, 13 giugno 2019). Da ciò l'avvenuto trasferimento al convenuto della proprietà delle quote sociali di cui è causa ha determinato la reale ed effettiva “uscita” delle stesse dal patrimonio dell'attore;
- Parte attrice fonda la propria domanda sull'esistenza di un negozio fiduciario ed assumendo di aver concluso un accordo con il convenuto secondo il quale, a seguito dell'intestazione solo formale di quote di diverse società in capo al figlio, sarebbe ricaduto su quest'ultimo l'obbligo di ritrasferire le partecipazioni a semplice richiesta.
Per quanto riguarda la prova del negozio fiduciario, la Suprema Corte ha chiarito che “la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili;
alcuna concreta prova che tra le parti sia stato stipulato un negozio fiduciario” (Cass. Civ. n. 17151/2023). E' stata dunque superata la necessarietà della forma scritta “ad substantiam” anche quando il negozio abbia ad oggetto beni immobili.
pagina 9 di 13 Ne discende come la prova possa essere raggiunta anche attraverso l'audizione di testimoni o per presunzioni, o con l'allegazione di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dal fiduciario che agisce su direttiva o per conto del primo.
Tanto premesso, si rileva come, nel caso di specie, l'onere probatorio non sia stato assolto da parte dell'attore.
Innanzitutto, in sede di atto di citazione il Sig. ha dichiarato di aver operato Parte_1
una intestazione fiduciaria di quote societarie a favore del figlio attraverso Controparte_1
“accordo scritto” il quale, però, non viene allegato né contestualmente all'atto introduttivo né nelle successive memorie.
Nello specifico, oltre a non essere stato prodotto l'accordo scritto, l'attore ha omesso di indicarne il relativo contenuto. Segnatamente, manca l'indicazione di chi ne fossero i soggetti firmatari (se le sole parti in causa o anche soggetti terzi), la descrizione degli impegni assunti dalle parti, la specifica indicazione delle società le cui quote sono state oggetto del trasferimento fiduciario, la disciplina sulla ripartizione degli utili, l'indicazione dei tempi, modi e/o condizioni della retrocessione delle quote di partecipazione.
L'attore non ha fornito prova e non ha neppure dedotto quali fossero le motivazioni sottese alle intestazioni fiduciarie.
E' stata altresì completamente omessa la prova dell'avvenuta richiesta di ritrasferimento delle partecipazioni.
Le predette carenze nell'esposizione della causa petendi non trovavano supporto neppure nell'articolazione dei capitoli di prova i quali, con ordinanza del 10.03.2022, non sono stati ammessi, in quanto da ritenersi generici, valutativi nonché esplorativi.
Ancora, sulla prova testimoniale, se è pacifico che la prova dell'intestazione fiduciaria della quota sociale (pur gravando il relativo onere evidentemente sulla parte che intenda valersi del presunto accordo, nel nostro caso l'attore) non richieda la forma scritta, potendo quindi il patto fiduciario essere provato, oltre che per presunzioni, anche per mezzo della prova testimoniale
(così, ex multis, Tribunale di Milano, 02 agosto 2018; Tribunale di Bologna, 17 dicembre 2018),
pagina 10 di 13 è altrettanto pacifico che l'adempimento di detto onere non incontra i limiti della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 ss. c.c. solo laddove si tratti di un accordo non contrario al regolamento negoziale principale cui accede, oltre che, ovviamente, non contrario alla legge;
diversamente ove il patto si ponga in antitesi a tutto ciò, la qualificazione dello stesso come fiduciario non può considerarsi sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (così,
Cass. Civ., Ordinanza n.7179 del 04 marzo 2022; conf. Cass. Civ. Sentenza. n. 9139 del 19 maggio 2020; Tribunale di Milano, 27 luglio 2022; Tribunale di Roma, 24 gennaio 2023).
Argomentando, in particolare, dal principio di diritto di Cass. Civ. 9139/2020, l'utilizzo, da parte dell'attore, del negozio fiduciario come mezzo per “tentare un'operazione di salvataggio” delle citate società (nel caso esaminato dalla Cassazione, il ricorrente aveva eccepito, similmente, che il negozio fiduciario rappresentasse “solo un mezzo per ottenere un risparmio fiscale”, in quel caso, peraltro, non accertato, con la conseguenza, significativa, che, per la
Cassazione, “proprio perché le parti intesero stipulare un negozio fiduciario concernente la quota, è alla disciplina cui soggiace tale negozio che bisogna guardare”) nelle quali l'attore ha ritenuto, per giunta, non “…opportuno figurare né come socio né come amministratore”, non appare esente da possibili conflitti non solo col negozio principale, ma appunto, con le norme di legge, in particolare con quelle previste a tutela dei diritti dei creditori, sociali e non.
Di conseguenza sia la domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. delle quote sociali sia quella di pagamento da parte di all'attore di utili prodotti dalle società Controparte_1
derivate dalla DI RO RL non possono trovare accoglimento presupponendo, entrambe, la sussistenza del pactum fiduciae che, come detto non è stato provato.
- Da ultimo, si rileva la sussistenza di un profilo di carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, poiché l'acquisizione delle quote della DI RO RL è stata effettuata da non con un atto di cessione posto in essere dal di lui padre, ma dalla Controparte_1
cessione eseguita dal Sig. quale rappresentante della Parte_2 CP_2
(società che a sua volta le aveva acquisite dall'attore e da il Controparte_3
03.04.2013, con vendita il cui prezzo di € 10.000,00 era stato pagato da Controparte_1
(cfr. doc. n. 7 comparsa di costituzione). Ne consegue che unico legittimato attivo a proporre pagina 11 di 13 azione per la restituzione delle quote della FL Group s.r.l., possa eventualmente essere la società , a nulla rilevando quanto sostenuto da parte attrice relativamente ad CP_2
una sua funzione di mera società intermediaria, mancando, anche in questo caso, la prova del coinvolgimento o dell'estensione di un presunto accordo fiduciario anche con quest'ultima.
3) Quanto alla domanda, formulata in via subordinata dall'attore, di accertare e dichiarare che il convenuto avrebbe conseguito, con le acquisizioni di quote societarie di cui è causa, un illecito arricchimento, con conseguente richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cc, risulta anch'essa infondata, in quanto il rimedio di cui alla disciplina codicistica richiamata non può essere utilizzato quando la domanda principale venga – o, come nel caso di specie, debba essere – respinta per difetto di prova (in tal senso, Cass. Civ., Sent. n. 20871 del 15 ottobre 2015; Cass. Civ., Sent. n. 6295 del 13 marzo 2013; Cass. Civ., Sent. n. 8020 del 02 aprile 2009).
4) Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna all'integrale rifusione delle spese processuali del presente giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa, che sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), stante l'assenza di attività istruttoria in senso stretto svoltasi e l'oggetto della questione affrontata, privo di aspetti di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , assorbita ogni altra Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto Parte_1
, come da argomentazioni in parte motiva;
Controparte_1
- condanna parte attrice all'integrale rifusione delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa, in favore del convenuto CP_1
, spese che si liquidano, rispettivamente, in euro 2.768,00 oltre IVA se dovuta, CPA e
[...]
rimborso forfetario al 15% e in euro 1.250,00, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfetario al 15%.
pagina 12 di 13 Perugia, 17/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Teresa Giardino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente dott. Stefania Monaldi Giudice dott. Elena Stramaccioni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di R.G. 3060/2019 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Parte_1 C.F._1
Saccomanni, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via
Fiorenzo Di Lorenzo 11 (Studio Avv. Andrea Annibali)
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Controparte_1 C.F._2
Turchetto, elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Novara, Via Magnani
Ricotti n. 5
CONVENUTO
OGGETTO: Causa in materia di trasferimento di partecipazioni sociali.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 Per l'attore: (come da atto di citazione): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via cautelare: - disporre il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., finalizzato alla tutela di una ragione restitutoria, garantendo la custodia e la gestione temporanea dei beni mobili e delle quote societarie, ricorrendo i requisiti di legge a sostegno della richiesta;
In via principale: accertare e dichiarare
l'esistenza del negozio fiduciario concluso tra il sig. e il sig. avente ad Parte_1 Controparte_1
oggetto le quote sociali di cui in narrativa e conseguentemente intestare le predette quote sociali all'
Attore; accertare e dichiarare l'inadempimento del predetto accordo fiduciario da parte del convenuto sig. e, per l'effetto, emettere, in luogo dell'obbligo non adempiuto di ritrasferire al Controparte_1 sig. le quote sociali, sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., disponendo in Parte_1 favore dell'attore il trasferimento delle quote sociali;
condannare il sig. a Controparte_1
corrispondere al sig. l'utile prodotto dalle relative società, maggiorato dagli interessi Parte_1
legali maturati dalla data relativa alle cessioni e dalla nuova costituzione delle società sorte successivamente alla scissione della “DI RO S.R.L.” dalla data dell'avvenuto incasso dei predetti importi da parte del signor sino all'effettivo soddisfo, ovvero la diversa, Controparte_1
maggiore o minore, somma che risulterà all'esito del giudizio o comunque, ritenuta di giustizia, se del caso liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In via subordinata: per il denegato e non creduto caso in cui non fosse ritenuto esistente o valido il rapporto fiduciario in forza del quale il
Sig. domanda la condanna dell'odierno Convenuto, accertare e dichiarare che il Sig. Parte_1
ha conseguito, per tutti i motivi di cui in premessa, un illecito arricchimento con Controparte_1
corrispondente depauperamento del signor e, per effetto, condannare il Convenuto, ai Parte_1
sensi dell'art. 2041 cc, al pagamento a favore dell'Attore di un importo a titolo di indennizzo, che risulterà provato all'esito del giudizio o ritenuta di giustizia, da liquidarsi, se del caso, anche ex art.1226 c.c., oltre alla rivalutazione degli interessi dal dovuto alla data di effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre il 15% spese generali ex art. 14 l.p., oltre IVA e CPA come per legge”.
Per il convenuto: (come da foglio di precisazione conclusioni): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, sia di merito sia istruttoria, Nel merito: previo ogni utile accertamento e declaratoria in ordine ai fatti di causa, rigettare tutte le domande tutte avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni ed eccezioni di cui in atti e per l'effetto mandare
pagina 2 di 13 esente da ogni pretesa il convenuto. In punto spese: con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio. In via istruttoria: per mero scrupolo difensivo, qualora l'Ill.mo Giudice ne ritenga la necessità e senza che ciò possa comportare alcuna inversione dell'onere della prova di cui è onerato
l'attore, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze, eventualmente espunti eventuali elementi negativi o valutativi con salvezza della capitolazione, precedute da “Vero che”: 1) il Sig. ha lavorato dal 2000 prima per la Artex srl e poi Controparte_1
per la FL Group srl sino al luglio 2013 (cfr. doc. 25) e quindi ben conosceva le dinamiche produttive aziendali della società di oggi è amministratore ed unico proprietario;
2) la partecipazione societaria della FL Group srl è venuta in capo al Sig. dalla cessione eseguita da Controparte_1 rappresentata dal Sig. il 03.04.2013 il cui prezzo di € 10.000,00 è stato Controparte_2 Parte_2
pagato dal Sig. come da atto che mi si rammostra (docc. 7-24). 3) il Sig. Controparte_1 Pt_1
dava le dimissioni da amministratore della FL Group srl in data 28.06.2013 come da
[...]
verbale e missiva di dimissioni che mi si rammostrano (ns. doc. 8) e da tale data sino ad oggi la carica di amministratore è stata assunta dal Sig. che ha amministrato la società. 4) ogni Controparte_1
decisione gestionale della FL Group srl da quanto è stato amministratore e socio il Sig. CP_1
è stata presa da quest'ultimo senza alcuna ingerenza o apporto di altre persone, salvo i
[...]
consigli ed apporti dei consulenti fiscali e legali. 5) alcuna ingerenza o controllo è mai avvenuta nell'amministrazione della FL Group srl da parte del Sig. nei confronti del Sig. Parte_1 da quando quest'ultimo è amministratore della società, 6) in data 12.10.2015 il Sig. Controparte_1
quale amministratore e titolare della FL Group srl cedeva al Sig. le Controparte_1 Parte_1 quote della società albanese D'Artex s.r.l. di proprietà della FL Group srl, come da atto che mi si rammostra (ns. doc. 9); 7) la cessione citata al precedente capitolo è stata fatta in ottica che CP_1
avrebbe gestito e sarebbe stato titolare del mercato italiano tramite la FL Group srl da lui
[...] stesso partecipata ed il Sig. del mercato albanese tramite la società albanese D'Artex Parte_1
s.r.l. da quest'ultimo partecipata, 8) dalla scissione della FL Group srl derivano mediante costituzione di nuove società, la FL Engineering srl il 21.10.2016 e la FL Holding srl il
03.02.2017, così come risulta dagli atti che mi si rammostrano (cfr. docc. 2-3-4). 9) in merito alla scissione citata nel capitolo precedente l'idea del Sig. di costituire due società aveva Controparte_1 lo scopo di meglio organizzare la gestione aziendale dell'azienda, in particolare la FL Group srl pagina 3 di 13 ha mantenuto i dipendenti e la clientela, FL Holding srl è la società immobiliare proprietaria degli immobili e FL Engineering possiede alcuni macchinari aziendali di interesse produttivo;
10)
Group srl durante la gestione del Sig. ha ampliato i propri fatturati come si CP_1 Controparte_1
evince dai bilanci che mi si rammostrano, ed in particolare dal 2013 in poi è passata da € 532.748,00 ad € 1.127.247 nel 2016 (cfr. bilanci 2012-2013- 2014-2015-2016-2017 sub ns. doc. 16). 11) Da quando è amministratore della FL Group srl il Sig. quest'ultimo ha provveduto Controparte_1 tramite le proprie scelte gestionali sull'azienda FL Group a ricostituire il patrimonio della società ed a far evolvere la società sul mercato ampliandone i fatturati ed la clientela tanto che dal 2013 ad oggi FL Group srl ha raddoppiato la clientela e nel proprio pacchetto clienti ha nomi di aziende della moda;
12) il numero dei dipendenti di FL Group ad oggi ammonta n. 13 dipendenti (cfr. LUL luglio 2019 e uniemens, docc. 20-21); 13) il Sig. ha risolto varie problematiche Controparte_1
aziendali lasciate dalla pregressa gestione amministrativa e nel 2017 ha posto in essere la scissione aziendale per rendere ancora più competitive le società sul mercato, e ciò senza alcun apporto del padre;
14) prima dell'atto di citazione per cui è pendente il presente giudizio mai alcuna diffida o richiesta è pervenuta da parte del Sig. nei confronti del Sig. circa un Parte_1 Controparte_1
patto fiduciario tra padre e figlio in merito alle quote sociali FL Group srl. Si indicano a testimoni su tutte le predette circostanze: - impiegata amministrativa, presso Green Beef srl - Testimone_1
presso FL Group srl - presso FL Group srl. Nel denegato caso Testimone_2 Testimone_3
di ammissione delle prove per testi avversarie si chiede l'ammissione a prova contraria con i medesimi testimoni. Ci si oppone poi alla istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. dedotta da controparte in quanto esplorativa e contraria ai documenti di cessione autenticati da Notaio. Ci si oppone inoltre alla istanza di c.t.u. avversaria in quanto esplorativa e comunque irrilevante ai fini del decidere”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione ritualmente notificato spedito a mezzo posta in data 22.05.2019, parte attrice citava in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento Parte_1 Controparte_1
delle sopra riportate conclusioni.
Deduceva, fra l'altro, di aver provveduto, previo accordo scritto, al trasferimento fiduciario al figlio, odierno convenuto, delle quote di alcune società meglio specificate in narrativa, accordo che avrebbe comportato un obbligo di successivo ritrasferimento delle stesse all'attore a prima richiesta.
pagina 4 di 13 L'attore riferiva che tali operazioni sarebbero avvenute “a fronte di una grave situazione finanziaria che aveva colpito le sue società, al fine di tentare un'operazione di salvataggio delle stesse, attraverso la cessione di quote societarie e della costituzione di nuove società, all'interno delle quali non riteneva opportuno figurare né come socio né come amministratore”.
Di seguito, per quanto di interesse ai fini del decidere, si ripercorrono alcuni dei trasferimenti di cui l'attore invoca il riconoscimento del carattere fiduciario:
- riferiva di aver costituito, in data 1 luglio 2010, insieme alla moglie, Sig.ra Parte_1
la società DI RO S.R.L., con un capitale sociale di € Controparte_3
10.000,00, detenuto dall'attore per una quota del 95% (valore € 9.500,00) e dalla Sig.ra er CP_3 la restante quota del 5% (valore € 500,00), società poi ceduta, in data 17 novembre 2012, alla e da questa, in data 03 aprile 2013, al convenuto Sig. il Controparte_2 Controparte_1
quale, in nome e per conto della stessa DI RO S.R.L., ha trasferito, in data 12 ottobre 2015, la partecipazione da questa detenuta in D'TE S.R.L. all'attore;
- di aver acquisito, in data 4 gennaio 2012, dalla stessa Sig.ra la quota di Controparte_3
partecipazione da questa detenuta nella TE S.R.L., con capitale sociale di € 30.000,00, divenendone così, da socio di maggioranza, socio unico, e di aver trasferito, in pari data, nella qualità di legale rappresentante di TE S.R.L. la quota del 100% del capitale detenuto dalla società stessa nella TE IT RI S.R.L al convenuto, che ne diveniva così socio unico;
- di aver trasferito, in data 8 ottobre 2012, il 90% della propria partecipazione nella TE S.R.L. al signor , al quale, in pari data, il convenuto ha trasferito una quota pari al 90% Parte_3
del capitale sociale della TE IT RI S.R.L; del pari anche la Sig.ra CP_3
in data 8 ottobre 2012 ha trasferito una quota del proprio capitale sociale della NINO S.R.L. al
[...]
Sig. ; tutte e tre le predette società in pari data sono state poste in liquidazione;
Parte_3
- di aver trasferito, in data 6 aprile 2013, insieme al convenuto, l'intera quota del capitale sociale della
AC S.R.L. (detenuto per l'80% dall'attore e per il 20% dal convenuto) in favore della
. (il 99%) e della Sig.ra (l'1%); CP_4 CP_5 Persona_1
- che, in data 17 gennaio 2017, era stata deliberata la scissione della DI RO S.R.L., con assegnazione del patrimonio a due società di nuova costituzione, la DI HOLDING S.R.L e la
DI IN S.R.L., entrambe aventi come socio e amministratore unico il convenuto, il pagina 5 di 13 quale, in data 19 dicembre 2018, aveva trasferito, in qualità di Amministratore Unico della DI
IN S.R.L., alcuni beni mobili della società stessa alla , con contratto CP_6
di comodato gratuito, acquistando, in pari data, un ramo di azienda della VILLA MADDALENA
S.N.C. DI COLONNA RAFFAELE & C per l'importo di euro 18.000,00;
- che le cessioni di quote societarie effettuate in favore del convenuto avrebbero avuto carattere fiduciario e, in quanto tali, da considerarsi come mai uscite dal patrimonio dell'attore; conseguentemente in base agli intercorsi accordi, le quote sarebbero dovute tornare nella piena disponibilità dell'attore, avendo il convenuto assunto nei suoi confronti degli obblighi di gestione e di amministrazione delle quote nonché la restituzione delle medesime, così venendo meno ad ogni principio di correttezza e lealtà, essendosi il convenuto sempre e costantemente rifiutato di adempiere.
B) Con comparsa depositata in data 12.09.2019 si costituiva in giudizio il Sig. Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
Eccepiva fra l'altro: in fatto,
- la non sussistenza di un pactum fiduciae con l'odierno attore in merito alle quote societarie ad oggi possedute della DI RO RL (dal marzo 2017 scissa in DI IN RL ed in DI HOLDING RL) o in merito ad altre società;
- di aver acquisito, in data 03.04.2013, la partecipazione societaria della DI RO RL non da bensì dalla da ciò sarebbe discesa la carenza di Parte_1 CP_2
legittimazione ad agire dell'attore;
- di aver assunto la carica di amministratore della DI RO RL in data 28.06.2013, a seguito delle dimissioni dell'attore, e di aver assunto, da allora, ogni decisione circa la società e l'andamento aziendale senza alcuna ingerenza o apporto dell'attore, senza alcun patto fiduciario né riguardo alle quote della DI RO RL, né a quelle di altre società;
- che le vicende della AC RL (la sua costituzione, il trasferimento di ramo azienda da TE
IT RI RL a tale società e la cessione delle quote di tale società alla . CP_4 CP_5
erano da considerarsi estranee all'oggetto della presente causa e, dunque, irrilevanti, così come lo scioglimento per mutuo dissenso del 25.07.2013 tra e i Sig.ri CP_2 Controparte_7
in merito ad immobili ad uso abitativo di loro esclusiva proprietà;
pagina 6 di 13 - che la scissione della DI RO RL in due società, voluta dal convenuto, aveva consentito di aumentare i fatturati e la clientela;
- che il comodato gratuito di beni aziendali stipulato dalla DI IN RL con la era estraneo all'attore, così come l'acquisto di ramo di azienda dalla VILLA CP_6
MADDALENA SNC, trattandosi di beni che erano derivati alle società partecipate dal Sig.
a soggetti terzi;
Controparte_1
- che nessuna diffida o richiesta in merito al presunto patto fiduciario era mai pervenuta da parte attrice prima del presente giudizio. in diritto,
- la nullità dell'atto di citazione derivata: da deposito telematico solo parziale di tutti i documenti prodotti da parte attrice, i quali erano stati depositati omettendo tutte le pagine pari;
da genericità sia del petitum che della causa petendi, non essendo state indicate nell'atto di citazione le quote societarie delle quali si chiedeva la restituzione, né a quali società si facesse riferimento;
- l'infondatezza della domanda di accertamento dell'esistenza di un negozio fiduciario tra le parti e di trasferimento ex art. 2932 c.c., per: carenza di legittimazione attiva dell'attore; assenza di un pactum fiduciae tra le parti in merito alla cessione delle quote della DI RO RL;
mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo all'attore circa l'esistenza del patto fiduciario;
mancata opposizione dell'attore alla scissione della DI RO RL;
infondatezza della domanda di trasferimento, ex art. 2932 c.c., delle quote sociali e di quella di pagamento degli utili della DI
RO RL e delle altre società; infondatezza della domanda di illecito arricchimento da parte del convenuto e della domanda di sequestro delle quote sociali delle quali si chiedeva la restituzione.
C) Nel corso del procedimento veniva rigettata la richiesta, avanzata dall'attore, di concessione di sequestro giudiziario delle quote sociali.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., all'esito dell'udienza del
10.03.2022, il giudice, preso atto del mancato accordo raggiunto in sede di mediazione delegata disposta con ordinanza del 09.01.2020, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
* * *
pagina 7 di 13 La domanda formulata dall'attore risulta infondata e non può essere accolta.
1) Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, formulata dal convenuto, per genericità sia del petitum che della causa petendi, per non avere l'attore specificato nella domanda a quali società si riferiscano le quote trasferite in via asseritamente fiduciaria.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., SS.UU., Sentenza n. 8077 del
22/05/2012,) ha chiarito che la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso, ovvero risulti assolutamente incerto l'oggetto della domanda. Detta incertezza deve, peraltro, essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum, con la conseguenza che, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, non si può prescindere dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi la controparte;
se cioè sia tale da consentire comunque un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa o se, viceversa, sia tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr., Cass. 17023/2003 e n. 27670/2008).
Nel caso di specie, l'eccepita genericità del petitum e della causa petendi della citazione (“in quanto nel proprio atto non solo controparte non indica di quali quote chiede la restituzione e di quale società si stia parlando (…) facendo solo un accenno alle società scisse derivanti dalla FL Group srl quando l'attore chiede la corresponsione dell'utile prodotto” – cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta del convenuto -) non hanno impedito a quest'ultimo di “desumere”, sia pur con comprensibile “difficoltà, che si stia parlando delle quote sociali della FL Group srl, appartenute
a suo tempo al Sig. ed alla moglie e poi alla ” (circostanza non Parte_1 CP_3 CP_2 contestata dall'attore nelle sue successive difese) e di aver potuto apprestare le proprie difese.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione non può essere accolta.
2) Quanto al presunto patto fiduciario tra le parti in ordine al trasferimento, in favore del convenuto, delle quote già possedute dall'attore nella DI RO RL, deve rilevarsi quanto segue:
- contrariamente a quanto sostenuto dall'attore in ordine al fatto che le quote “non sono mai uscite dal suo patrimonio e devono in base agli intercorsi accordi tornare nella totale ed assoluta disponibilità dell'attore” (cfr. pag. 12 atto di citazione), si rileva come l'intestazione pagina 8 di 13 fiduciaria di quote di S.r.l. integri gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata, la titolarità effettiva delle quote, ancorché, in virtù del rapporto interno con l'interponente, di natura obbligatoria, con obbligo a ritrasferire a quest'ultimo o ad un terzo le quote stesse, secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto. Nell'interposizione reale di persona, dunque, viene stipulato un contratto valido ed efficace, di cui le parti vogliono tutti gli effetti, anche in relazione al successivo ritrasferimento delle quote, in ciò differenziandosi rispetto all'ipotesi di interposizione fittizia in cui si ha una divergenza tra la volontà dei contraenti e la sua manifestazione esterna. Così, nel negozio fiduciario le quote escono realmente e validamente dal patrimonio del fiduciante per entrare a far parte di quello del fiduciario e, al momento dell'esecuzione del patto di ritrasferimento, escono realmente dal patrimonio del fiduciario per tornare a far parte di quello del fiduciante o per entrare a far parte del patrimonio di un terzo (così, ex multis, Cass. Civile, Sent. n. 5507 del 21 marzo 2016. Conf., Tribunale di
Roma, 24 gennaio 2023; Tribunale di Venezia, 06 settembre 2021; Tribunale di Torino, 13 giugno 2019). Da ciò l'avvenuto trasferimento al convenuto della proprietà delle quote sociali di cui è causa ha determinato la reale ed effettiva “uscita” delle stesse dal patrimonio dell'attore;
- Parte attrice fonda la propria domanda sull'esistenza di un negozio fiduciario ed assumendo di aver concluso un accordo con il convenuto secondo il quale, a seguito dell'intestazione solo formale di quote di diverse società in capo al figlio, sarebbe ricaduto su quest'ultimo l'obbligo di ritrasferire le partecipazioni a semplice richiesta.
Per quanto riguarda la prova del negozio fiduciario, la Suprema Corte ha chiarito che “la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili;
alcuna concreta prova che tra le parti sia stato stipulato un negozio fiduciario” (Cass. Civ. n. 17151/2023). E' stata dunque superata la necessarietà della forma scritta “ad substantiam” anche quando il negozio abbia ad oggetto beni immobili.
pagina 9 di 13 Ne discende come la prova possa essere raggiunta anche attraverso l'audizione di testimoni o per presunzioni, o con l'allegazione di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dal fiduciario che agisce su direttiva o per conto del primo.
Tanto premesso, si rileva come, nel caso di specie, l'onere probatorio non sia stato assolto da parte dell'attore.
Innanzitutto, in sede di atto di citazione il Sig. ha dichiarato di aver operato Parte_1
una intestazione fiduciaria di quote societarie a favore del figlio attraverso Controparte_1
“accordo scritto” il quale, però, non viene allegato né contestualmente all'atto introduttivo né nelle successive memorie.
Nello specifico, oltre a non essere stato prodotto l'accordo scritto, l'attore ha omesso di indicarne il relativo contenuto. Segnatamente, manca l'indicazione di chi ne fossero i soggetti firmatari (se le sole parti in causa o anche soggetti terzi), la descrizione degli impegni assunti dalle parti, la specifica indicazione delle società le cui quote sono state oggetto del trasferimento fiduciario, la disciplina sulla ripartizione degli utili, l'indicazione dei tempi, modi e/o condizioni della retrocessione delle quote di partecipazione.
L'attore non ha fornito prova e non ha neppure dedotto quali fossero le motivazioni sottese alle intestazioni fiduciarie.
E' stata altresì completamente omessa la prova dell'avvenuta richiesta di ritrasferimento delle partecipazioni.
Le predette carenze nell'esposizione della causa petendi non trovavano supporto neppure nell'articolazione dei capitoli di prova i quali, con ordinanza del 10.03.2022, non sono stati ammessi, in quanto da ritenersi generici, valutativi nonché esplorativi.
Ancora, sulla prova testimoniale, se è pacifico che la prova dell'intestazione fiduciaria della quota sociale (pur gravando il relativo onere evidentemente sulla parte che intenda valersi del presunto accordo, nel nostro caso l'attore) non richieda la forma scritta, potendo quindi il patto fiduciario essere provato, oltre che per presunzioni, anche per mezzo della prova testimoniale
(così, ex multis, Tribunale di Milano, 02 agosto 2018; Tribunale di Bologna, 17 dicembre 2018),
pagina 10 di 13 è altrettanto pacifico che l'adempimento di detto onere non incontra i limiti della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 ss. c.c. solo laddove si tratti di un accordo non contrario al regolamento negoziale principale cui accede, oltre che, ovviamente, non contrario alla legge;
diversamente ove il patto si ponga in antitesi a tutto ciò, la qualificazione dello stesso come fiduciario non può considerarsi sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (così,
Cass. Civ., Ordinanza n.7179 del 04 marzo 2022; conf. Cass. Civ. Sentenza. n. 9139 del 19 maggio 2020; Tribunale di Milano, 27 luglio 2022; Tribunale di Roma, 24 gennaio 2023).
Argomentando, in particolare, dal principio di diritto di Cass. Civ. 9139/2020, l'utilizzo, da parte dell'attore, del negozio fiduciario come mezzo per “tentare un'operazione di salvataggio” delle citate società (nel caso esaminato dalla Cassazione, il ricorrente aveva eccepito, similmente, che il negozio fiduciario rappresentasse “solo un mezzo per ottenere un risparmio fiscale”, in quel caso, peraltro, non accertato, con la conseguenza, significativa, che, per la
Cassazione, “proprio perché le parti intesero stipulare un negozio fiduciario concernente la quota, è alla disciplina cui soggiace tale negozio che bisogna guardare”) nelle quali l'attore ha ritenuto, per giunta, non “…opportuno figurare né come socio né come amministratore”, non appare esente da possibili conflitti non solo col negozio principale, ma appunto, con le norme di legge, in particolare con quelle previste a tutela dei diritti dei creditori, sociali e non.
Di conseguenza sia la domanda di trasferimento ex art. 2932 cod. civ. delle quote sociali sia quella di pagamento da parte di all'attore di utili prodotti dalle società Controparte_1
derivate dalla DI RO RL non possono trovare accoglimento presupponendo, entrambe, la sussistenza del pactum fiduciae che, come detto non è stato provato.
- Da ultimo, si rileva la sussistenza di un profilo di carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, poiché l'acquisizione delle quote della DI RO RL è stata effettuata da non con un atto di cessione posto in essere dal di lui padre, ma dalla Controparte_1
cessione eseguita dal Sig. quale rappresentante della Parte_2 CP_2
(società che a sua volta le aveva acquisite dall'attore e da il Controparte_3
03.04.2013, con vendita il cui prezzo di € 10.000,00 era stato pagato da Controparte_1
(cfr. doc. n. 7 comparsa di costituzione). Ne consegue che unico legittimato attivo a proporre pagina 11 di 13 azione per la restituzione delle quote della FL Group s.r.l., possa eventualmente essere la società , a nulla rilevando quanto sostenuto da parte attrice relativamente ad CP_2
una sua funzione di mera società intermediaria, mancando, anche in questo caso, la prova del coinvolgimento o dell'estensione di un presunto accordo fiduciario anche con quest'ultima.
3) Quanto alla domanda, formulata in via subordinata dall'attore, di accertare e dichiarare che il convenuto avrebbe conseguito, con le acquisizioni di quote societarie di cui è causa, un illecito arricchimento, con conseguente richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 cc, risulta anch'essa infondata, in quanto il rimedio di cui alla disciplina codicistica richiamata non può essere utilizzato quando la domanda principale venga – o, come nel caso di specie, debba essere – respinta per difetto di prova (in tal senso, Cass. Civ., Sent. n. 20871 del 15 ottobre 2015; Cass. Civ., Sent. n. 6295 del 13 marzo 2013; Cass. Civ., Sent. n. 8020 del 02 aprile 2009).
4) Alla soccombenza dell'attore segue la sua condanna all'integrale rifusione delle spese processuali del presente giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa, che sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, con applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa), stante l'assenza di attività istruttoria in senso stretto svoltasi e l'oggetto della questione affrontata, privo di aspetti di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , assorbita ogni altra Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande formulate da parte attrice nei confronti del convenuto Parte_1
, come da argomentazioni in parte motiva;
Controparte_1
- condanna parte attrice all'integrale rifusione delle spese processuali del presente Parte_1
giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa, in favore del convenuto CP_1
, spese che si liquidano, rispettivamente, in euro 2.768,00 oltre IVA se dovuta, CPA e
[...]
rimborso forfetario al 15% e in euro 1.250,00, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfetario al 15%.
pagina 12 di 13 Perugia, 17/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Elena Stramaccioni dott. Teresa Giardino
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