Trib. Perugia, sentenza 20/01/2025, n. 76
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Sentenza 20 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione Specializzata delle Imprese, e riguarda una controversia tra due parti in merito al trasferimento di partecipazioni sociali. L'attore ha richiesto, in via principale, l'accertamento dell'esistenza di un negozio fiduciario e il conseguente trasferimento delle quote sociali, sostenendo che tali quote, pur essendo intestate al convenuto, dovessero tornare a lui in virtù di un accordo di fiducia. In via subordinata, ha invocato l'illecito arricchimento del convenuto. Il convenuto, dal canto suo, ha contestato l'esistenza di un patto fiduciario, affermando di aver acquisito le quote in modo legittimo e di aver operato senza ingerenze dell'attore.

Il giudice ha rigettato le domande dell'attore, argomentando che non era stata fornita prova sufficiente dell'esistenza del negozio fiduciario, né era stata dimostrata la legittimazione attiva dell'attore, poiché le quote erano state trasferite a lui da una società terza. Inoltre, il giudice ha evidenziato che l'assenza di un accordo scritto e la mancanza di prove concrete hanno reso infondate le pretese dell'attore. Infine, ha condannato l'attore al pagamento delle spese processuali, evidenziando la soccombenza della parte attrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Perugia, sentenza 20/01/2025, n. 76
    Giurisdizione : Trib. Perugia
    Numero : 76
    Data del deposito : 20 gennaio 2025

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