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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 26/01/2026, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1164/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14587/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22IT035032000P002 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 994/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere il ricorso, con condanna dell'Ente Impositore alla refusione delle spese e competenze di lite, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 24/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, impugnando l'avviso di liquidazione dell'imposta - irrogazione sanzioni notificato il 16/6/2025 per complessivi €.4.585,75 e relativo a nuova determinazione del valore di assoggettamento dell'imposta di
Registro e Ipotecarie e catastali anno 2022, ex art.52 c.4 e 5 D.P.R. 131/1986, relativo all'immobile di proprietà del ricorrente sito in Giugliano in Campania (Na) alla Indirizzo_1.
Il 31/7/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la decadenza del termine, la carenza di motivazione, l'errore nella rideterminazione della base imponibile e della percentuale di assoggettabilità dell'imposta, applicata al 9% anziché al 2% previsto per gli immobili “prima casa”.
In data 4/11/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, precisando che non era intervenuta la decadenza e che il calcolo del tributo era corretto, non essendo stato richiesta l'agevolazione “prima casa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'atto di donazione dell'immobile del 25/1/2022, che circa sei mesi dopo fu oggetto di successiva riqualificazione causale (12/7/2022), quale atto di compravendita.
Nell'atto di donazione furono richiesti i benefici “prima casa”, come confermato anche dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni (pag.3).
Per quanto concerne l'eccezione di decadenza biennale, questa non trova accoglimento perché andava applicato il termine triennale, ex art.76 c.2 DPR 131/1986, decorrente dalla richiesta di registrazione
(avvenuta il 5/8/2022), in quanto trattavasi di richiesta di pagamento dell'imposta principale, quindi non derivante dalla rettifica del valore venale prevista invece dall'art.52 c.1 (che ha decadenza di due anni).
Con riferimento all'eccezione di errata determinazione della base imponibile e dell'aliquota, l'Ufficio aveva spiegato, nelle sue controdeduzioni, di non aver applicato l'agevolazione “prima casa” poiché essa, sebbene richiesta nell'atto di donazione, non era stata invece invocata nell'atto di riqualificazione, da donazione a compravendita.
Leggendo bene l'atto notarile di “riqualificazione causale” oggetto dell'avviso di liquidazione, si legge nell'art.6 che “La presente riqualificazione giuridica dei suddetti atti importa accettazione da parte del sig. Nominativo_1 di Bosco Nominativo_1 di tutte le pattuizioni ulteriori indicate nell'atto di donazione del 25 gennaio 2022, cui si rinvia, meglio descritta alla premessa”.
Il notaio rogante ha inteso così richiamare per intero l'atto di donazione, senza necessità di ripetere tutto il suo contenuto;
basti pensare alle dichiarazioni obbligatorie urbanistico – edilizie ex L.47/1985, non presenti nell'atto di riqualificazione, perché da indicare per legge già nell'atto di donazione. Inoltre, ha indicato nell'atto il prezzo-valore determinato con le agevolazioni “prima casa”.
Questa Corte, pertanto, ritiene di accogliere la suddetta eccezione del ricorrente, in quanto doveva intendersi valevole l'originaria richiesta dei benefici “prima casa”, espressa nella donazione dal contribuente. Ciò anche in applicazione dell'art.10 c.1 L.212/2000 secondo cui “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
Resta, pertanto, dovuta l'imposta di Registro nella misura del 2% sulla base imponibile determinata applicando i moltiplicatori catastali previsti per la “prima casa”, come indicata nell'atto notarile di riqualificazione. Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nella parte in cui applica l'aliquota del 9% e la base imponibile per seconda casa, ordinando all'Ufficio di rideterminare l'imposta con aliquota 2% sul prezzo- valore imponibile, determinato con le agevolazioni “prima casa”. Compensa le spese tra le parti, a causa della complessità della fattispecie e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto ridetermina l'imposta con aliquota 2% sul prezzo-valore determinato con le agevolazioni “prima casa”. Compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PASSANTE MARCO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14587/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22IT035032000P002 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 994/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede di accogliere il ricorso, con condanna dell'Ente Impositore alla refusione delle spese e competenze di lite, con attribuzione all'avvocato antistatario.
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in data 24/7/2025 presentava tempestivo ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, impugnando l'avviso di liquidazione dell'imposta - irrogazione sanzioni notificato il 16/6/2025 per complessivi €.4.585,75 e relativo a nuova determinazione del valore di assoggettamento dell'imposta di
Registro e Ipotecarie e catastali anno 2022, ex art.52 c.4 e 5 D.P.R. 131/1986, relativo all'immobile di proprietà del ricorrente sito in Giugliano in Campania (Na) alla Indirizzo_1.
Il 31/7/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la decadenza del termine, la carenza di motivazione, l'errore nella rideterminazione della base imponibile e della percentuale di assoggettabilità dell'imposta, applicata al 9% anziché al 2% previsto per gli immobili “prima casa”.
In data 4/11/2025 si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate D.P. 1 di Napoli, precisando che non era intervenuta la decadenza e che il calcolo del tributo era corretto, non essendo stato richiesta l'agevolazione “prima casa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'atto di donazione dell'immobile del 25/1/2022, che circa sei mesi dopo fu oggetto di successiva riqualificazione causale (12/7/2022), quale atto di compravendita.
Nell'atto di donazione furono richiesti i benefici “prima casa”, come confermato anche dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni (pag.3).
Per quanto concerne l'eccezione di decadenza biennale, questa non trova accoglimento perché andava applicato il termine triennale, ex art.76 c.2 DPR 131/1986, decorrente dalla richiesta di registrazione
(avvenuta il 5/8/2022), in quanto trattavasi di richiesta di pagamento dell'imposta principale, quindi non derivante dalla rettifica del valore venale prevista invece dall'art.52 c.1 (che ha decadenza di due anni).
Con riferimento all'eccezione di errata determinazione della base imponibile e dell'aliquota, l'Ufficio aveva spiegato, nelle sue controdeduzioni, di non aver applicato l'agevolazione “prima casa” poiché essa, sebbene richiesta nell'atto di donazione, non era stata invece invocata nell'atto di riqualificazione, da donazione a compravendita.
Leggendo bene l'atto notarile di “riqualificazione causale” oggetto dell'avviso di liquidazione, si legge nell'art.6 che “La presente riqualificazione giuridica dei suddetti atti importa accettazione da parte del sig. Nominativo_1 di Bosco Nominativo_1 di tutte le pattuizioni ulteriori indicate nell'atto di donazione del 25 gennaio 2022, cui si rinvia, meglio descritta alla premessa”.
Il notaio rogante ha inteso così richiamare per intero l'atto di donazione, senza necessità di ripetere tutto il suo contenuto;
basti pensare alle dichiarazioni obbligatorie urbanistico – edilizie ex L.47/1985, non presenti nell'atto di riqualificazione, perché da indicare per legge già nell'atto di donazione. Inoltre, ha indicato nell'atto il prezzo-valore determinato con le agevolazioni “prima casa”.
Questa Corte, pertanto, ritiene di accogliere la suddetta eccezione del ricorrente, in quanto doveva intendersi valevole l'originaria richiesta dei benefici “prima casa”, espressa nella donazione dal contribuente. Ciò anche in applicazione dell'art.10 c.1 L.212/2000 secondo cui “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.
Resta, pertanto, dovuta l'imposta di Registro nella misura del 2% sulla base imponibile determinata applicando i moltiplicatori catastali previsti per la “prima casa”, come indicata nell'atto notarile di riqualificazione. Alla luce di quanto sopra argomentato la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato nella parte in cui applica l'aliquota del 9% e la base imponibile per seconda casa, ordinando all'Ufficio di rideterminare l'imposta con aliquota 2% sul prezzo- valore imponibile, determinato con le agevolazioni “prima casa”. Compensa le spese tra le parti, a causa della complessità della fattispecie e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto ridetermina l'imposta con aliquota 2% sul prezzo-valore determinato con le agevolazioni “prima casa”. Compensa le spese.