Art. 2.
All'onere di lire 9.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione, per lire 7.000.000, dello stanziamento del capitolo numero 151 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e, per lire 2.500.000, dello stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 9.500.000 derivante dalla attuazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione, per lire 7.000.000, dello stanziamento del capitolo numero 151 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e, per lire 2.500.000, dello stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.