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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/09/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 29/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._1
residente in [...],
e
, nato a [...], il [...] (C.F. , residente in Controparte_2 C.F._2
Vigonovo (VE), via Padova, n. 14/2;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele De Meo del Foro di Venezia, (pec:
presso il cui studio – sito in Vigonovo, Piazza Don S. Chiarotto, Email_1
n.1, sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 7.01.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 5.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 8.05.2025;
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 29/2025 R.G.
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data
7.01.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 3.03.2012 a Calarasi (Moldavia) – matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, Parte II, Serie C, atto n. 70 del
Comune di Vigonovo – e che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...]-Moldavia, Persona_1
il 15.06.2012) e (nato a [...]-Moldavia, il 23.04.2014), entrambi minori;
che ormai da Persona_2
tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati come già vivono;
2) prevedere un affido condiviso dei figli minor con collocamento presso la madre;
il Per_2 Per_1
padre potrà vedere i figli presso l'abitazione materna una volta settimana;
i genitori potranno concordare altri e diversi tempi e modalità di visita;
3) Venga posto a carico del signo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno Controparte_2
mensile, dalla domanda giudiziale, per il mantenimento dei figli pari ad € 150,00 ciascuno;
terminato il finanziamento che prevede la rata di € 450 c.a. il signo verserà un assegno di € 200 per Controparte_2
ciascun figlio;
assegni rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT e spese straordinarie al 50 % tra i genitori secondo il protocollo di codesto Tribunale, noto alle parti.
Assegno unico interamente goduto dalla madre.
4) Spese interamente compensate tra le parti.”
Celebrata l'udienza del 8.05.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero, intervenuto in giudizio, ha concluso in data 25.08.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento N. 29/2025 R.G.
processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi Controparte_1 Controparte_2
in matrimonio in data 3.03.2012, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vigonovo al n. 70, parte II, Serie C, dell'anno 2022, alle condizioni pattuite;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
- Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 1.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._1
residente in [...],
e
, nato a [...], il [...] (C.F. , residente in Controparte_2 C.F._2
Vigonovo (VE), via Padova, n. 14/2;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Daniele De Meo del Foro di Venezia, (pec:
presso il cui studio – sito in Vigonovo, Piazza Don S. Chiarotto, Email_1
n.1, sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 7.01.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data 5.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 8.05.2025;
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE N. 29/2025 R.G.
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data
7.01.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 3.03.2012 a Calarasi (Moldavia) – matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022, Parte II, Serie C, atto n. 70 del
Comune di Vigonovo – e che dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...]-Moldavia, Persona_1
il 15.06.2012) e (nato a [...]-Moldavia, il 23.04.2014), entrambi minori;
che ormai da Persona_2
tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati come già vivono;
2) prevedere un affido condiviso dei figli minor con collocamento presso la madre;
il Per_2 Per_1
padre potrà vedere i figli presso l'abitazione materna una volta settimana;
i genitori potranno concordare altri e diversi tempi e modalità di visita;
3) Venga posto a carico del signo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno Controparte_2
mensile, dalla domanda giudiziale, per il mantenimento dei figli pari ad € 150,00 ciascuno;
terminato il finanziamento che prevede la rata di € 450 c.a. il signo verserà un assegno di € 200 per Controparte_2
ciascun figlio;
assegni rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT e spese straordinarie al 50 % tra i genitori secondo il protocollo di codesto Tribunale, noto alle parti.
Assegno unico interamente goduto dalla madre.
4) Spese interamente compensate tra le parti.”
Celebrata l'udienza del 8.05.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico ministero, intervenuto in giudizio, ha concluso in data 25.08.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento N. 29/2025 R.G.
processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del 16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi Controparte_1 Controparte_2
in matrimonio in data 3.03.2012, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Vigonovo al n. 70, parte II, Serie C, dell'anno 2022, alle condizioni pattuite;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
- Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 1.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero