Art. 2.
Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente art. 1 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, in sede di approvazione del progetto dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, sara' liquidato per importi di lavori non inferiori a 50 milioni e con le altre modalita' di pagamento previste dall'ultimo comma dell' art. 1 della legge 1 novembre 1952, n. 1349 .
Il contributo dello Stato elevato a norma del precedente art. 1 e da determinarsi, entro i limiti ivi stabiliti, in sede di approvazione del progetto dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, sara' liquidato per importi di lavori non inferiori a 50 milioni e con le altre modalita' di pagamento previste dall'ultimo comma dell' art. 1 della legge 1 novembre 1952, n. 1349 .