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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 09/12/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, EN AC, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 392 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 677/2022 R.G., avente ad oggetto “giudizio di rinvio e appello sentenza del Giudice di Pace”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Gela nella Via Gioacchino Rossini n. 63, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Cammalleri, che lo rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore;
, in Controparte_3
persona del Prefetto e legale rappresentante pro tempore,
- Convenuti contumaci -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. regolarmente notificato, Parte_2
ha convenuto in giudizio i convenuti in epigrafe al fine di sentire dichiarare l'inammissibilità
[...] dell'appello proposto dall' , con atto notificato il 5 aprile 2015, Controparte_1
definito con sentenza n. 454/2019, cassata con ordinanza n. 7585/2022 della Suprema Corte di
Cassazione, pubblicata addì 8 marzo 2022, resa nel giudizio n. 15257/2020 r.g., per violazione dei limiti di cui all'art. 339, comma 3 c.p.c.
1 La vicenda trae origine dall'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292 2014
9007948805000 e la sottostante cartella di pagamento n. 292 2005 00073607 49, proposta con atto di citazione del 3 novembre 2014 nei confronti di e della Controparte_2 CP_3
. L'opponente contestava l'intimazione di pagamento, notificata il 7 ottobre 2014 per
[...]
l'importo di € 327,49, avente a oggetto una sanzione amministrativa per violazione del Codice della
Strada risalente al 2003, chiedendone l'annullamento anche per intervenuta prescrizione, con condanna alle spese. Si costituiva la sola , che eccepiva l'incompetenza per materia Controparte_2 del Giudice di Pace, il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della richiesta di sospensione, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione per tardività e infondatezza, nonché la legittimità del proprio operato. A sostegno delle proprie difese, l' affermava di aver Controparte_4
notificato la cartella il 29 novembre 2005, producendo una stampa interna e alcune ricevute di notifica, senza tuttavia depositare la cartella né gli estratti di ruolo. Il difensore dell'opponente contestava l'omessa notifica degli atti prodromici e la totale carenza di prova.
Con sentenza n. 141/2015, depositata il 4 marzo 2015, il Giudice di Pace di Gela qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., rigettava le eccezioni preliminari e accoglieva l'opposizione, dichiarando la prescrizione del credito per decorso di oltre cinque anni e annullando l'intimazione e la cartella, con condanna dei convenuti alle spese.
Avverso tale decisione, proponeva appello il 5 aprile 2015, deducendo la Controparte_2 tardività dell'opposizione e l'incompetenza del Giudice di Pace, sostenendo che si trattasse di opposizione agli atti esecutivi;
contestava inoltre la declaratoria di prescrizione, affermando la regolare notifica della cartella nel 2005 e di un atto interruttivo nel 2010, e censurava la condanna alle spese. L'appellante chiedeva la sospensione della sentenza e, nel merito, la riforma integrale della decisione. Si costituiva che contestava l'infondatezza dei motivi di gravame, ribadendo la Pt_2 natura di opposizione all'esecuzione e la prescrizione quinquennale, evidenziando la mancata produzione degli atti presupposti. In via gradata proponeva appello incidentale condizionato, insistendo sul difetto di prova della notifica e sulla prescrizione.
Il Tribunale di Gela, con sentenza n. 454/2019, rigettava il motivo relativo alla qualificazione della domanda, confermando che si trattava di opposizione all'esecuzione, ma accoglieva il secondo motivo, ritenendo non decorso il termine di prescrizione. Premetteva che la prescrizione delle sanzioni amministrative è quinquennale ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e dell'art. 28 L. 689/1981, e riteneva provata la notifica della cartella il 29 novembre 2005 e dell'intimazione il 25 maggio 2010, sulla base di copie conformi delle relate e degli avvisi di ricevimento, reputate valide in assenza di disconoscimento o querela di falso. Escludeva quindi la prescrizione, dichiarava la legittimità
2 dell'intimazione impugnata e condannava l'appellato alle spese di entrambi i gradi, dichiarando assorbito l'appello incidentale.
Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della Pt_2 sentenza per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., poiché la decisione di primo grado era stata resa secondo equità necessaria e l'appello era proponibile solo per i motivi tassativi previsti dalla legge, mentre il Tribunale aveva giudicato al di fuori di tale perimetro. In subordine, lamentava la violazione di legge per errata valutazione delle prove e mancata produzione della cartella e dell'estratto di ruolo, nonché la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto dello stralcio dei debiti fino a € 1.000 previsto dal D.L. 119/2018, e infine censurava la statuizione sulle spese.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7585/2022 pubblicata l'8 marzo 2022, accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato. Ha affermato che, trattandosi di causa di valore inferiore a € 1.100, la sentenza del Giudice di Pace era stata pronunciata secondo equità necessaria, sicché l'appello era proponibile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. Il
Tribunale aveva invece esaminato il gravame oltre tali limiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gela, in diversa composizione, per la verifica dell'ammissibilità dell'appello e per la valutazione dell'eventuale persistenza dell'interesse delle parti alla decisione, anche alla luce dell'art. 4 del D.L. 119/2018. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Ciò premesso, nel presente giudizio in riassunzione, chiede che sia dichiarato Pt_2 inammissibile l'appello proposto dalla , poiché fondato su doglianze estranee ai Controparte_2
limiti di appellabilità previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c. Inoltre, deduce che si tenga conto che l'art. 4, comma 1, del D.L. 119/2018 ha disposto lo stralcio dei debiti inferiori a € 1.000 affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010, poiché l'intimazione impugnata, pari a € 327,49, si riferisce a una cartella del 2005, rientrante nello stralcio ex lege, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Infine, domanda la condanna alle spese di lite, sia per il grado di appello che per quello di legittimità.
Co
ritualmente evocate in giudizio, le parti convenute non si sono costituite.
L'udienza del 21 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Poiché l'agente della riscossione ha deciso di non costituirsi, non può pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
3 D.L. 119/2018, in quanto non è stata data prova dell'azzeramento dei relativi ruoli. Pertanto è necessario, anche ai fini della pronuncia sulle spese, valutare l'ammissibilità o meno dell'appello proposto dall' siccome stabilito dall'ordinanza della Corte di Cassazione che ha disposto il CP_6
rinvio innanzi a questo Tribunale.
Nel provvedimento della Suprema Corte, infatti, si legge: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui intende darsi 'continuità, «in tema di opposizione all'esecuzione, pur dopo abrogazione, ad opera della legge n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando
l'art- 616, ultimo comma, c.p.c, dalla legge n. 52 del 2006) le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall'art. 339, comma 3, c.p.c.» (Cass,, Sez. 3, Sentenza
n.23623 del 24/09/2019, Rv. 655491 - O1). Non vi è dubbio che, nella specie, in base al valore della lite, la decisione di primo grado debba ritenersi pronunciata secondo equità necessaria e, quindi, che l'appello fosse proponibile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Il tribunale non ha tenuto conto di tali principi di diritto, avendo esaminato l'appello proposto dall'agente della riscossione (nonché lo stesso appello incidentale condizionato dello lannì) senza valutarne previamente l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c,p.c., cioè senza verificare, in primo luogo, se ed eventualmente quali delle censure avanzate potessero ritenersi rientrare nei limiti dettati da tale disposizione. A tanto dovrà, quindi, procedersi in sede di rinvio, sulla base dell'esame diretto e della valutazione dell'effettiva portata delle specifiche censure avanzate dalle parti in relazione alla decisione di primo grado (al giudice del rinvio spetterà altresì la valutazione della eventuale persistenza dell'interesse concreto delle parti alla decisione sul merito della controversia, anche ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136)”.
Pertanto, occorre verificare se i vizi eccepiti con l'atto d'appello siano riconducibili alla espressione riassuntiva “vizio di violazione delle norme sul procedimento, violazione norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia” (cfr. sul punto in parte motiva Cass. sez. un. 2008 n. 27339).
L'esame dovrà riguardare tutti i motivi dell'appello principale già formulati, nonché, eventualmente, quelli contenuti nell'atto di appello incidentale. Infatti, vale ricordare come il giudizio di rinvio presenta una struttura “chiusa” con una cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione. I limiti e l'oggetto di tale giudizio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione stessa, la quale, non può essere di regola stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio nemmeno in caso di
4 violazione di norme di diritto sostanziale o processuale. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, che dispone il rinvio, vincola il relativo giudice non solo ai principi di diritto affermati, ma anche ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati, in via definitiva, nelle pregresse fasi di merito, essendo il thema decidendum predeterminato nella precedente fase del processo nell'ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti (Cass. Civ. n. 3881 del 2006; Cass. Civ. n. 7761 del 2006).
Il giudice del rinvio, dunque, deve attenersi non solo a quanto statuito esplicitamente nella sentenza pronunciata dalla Suprema Corte, ma anche a quanto in essa può ritenersi fissato implicitamente ex art. 394 c. 2 c.p.c.
Ebbene, ammissibile è la censura relative alla qualificazione dell'opposizione spiegata in primo grado da nonché quella sulla conseguente assunta incompetenza del giudice di pace a Pt_2 pronunciarsi in materia, atteso che tali doglianze rientrano certamente tra le ipotesi di “vizio di violazione delle norme sul procedimento”.
I due motivi in parola sono infondati.
Il giudice di prime cure ha rettamente qualificato la domanda dell'appellato quale opposizione ex art. 615 c.p.c., avendo questi contestato la legittimità della pretesa per la mancanza l'estinzione del titolo per intervenuta prescrizione, e non per vizi formali, questi sì censurabili con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Pertanto, la domanda era sicuramente ammissibile, non essendo previsto alcun termine decadenziale.
Da tanto discende anche la competenza del Giudice di Pace, atteso che in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore
(così Cass. n. 6463/2011). Inoltre, si confronti Cass. civ. Sez., 16 ottobre 2014, n. 21914 secondo cui:
“La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta la sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. l" settembre 201 l, n. I 50, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo”.
Solo parzialmente ammissibile, invece, è l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_7
, che aveva comportato la riforma della sentenza di primo grado.
[...]
5 Va chiarito in proposito che l'originaria opposizione, non essendo volta a contestare la sanzione amministrativa, quanto semmai il conseguente credito fatti estintivi successivi all'illecito, non è sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2011, essendo riconducibile (non già ad una opposizione a sanzione amministrativa, ma) ad un giudizio di accertamento negativo del credito rispetto al quale trova certamente applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. (come riconosciuto anche dall'ordinanza di rinvio della Cassazione).
Ne segue l'inammissibilità del motivo di appello con il quale l'appellante, deducendo l'avvenuta notifica della cartella, pone in discussione la prescrizione del credito. In proposito è opportuno evidenziare che il controllo delle regole che disciplinano il giudizio di equità, da parte del giudice di secondo grado, può avvenire nei limiti in cui la loro violazione risulti espressamente denunciata dall'appellante, gravando su di lui l'onere di individuare specificamente (per vero, con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato) le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati;
per il che – soprattutto alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. – l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro riconducibilità
a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità. Ciò soprattutto in considerazione della difficoltà di creare un confine certo tra diritto sostanziale e processuale (si pensi, ad esempio all'art. 2697 c.c. che, secondo alcuni pone una regola di diritto processuale, mentre secondo una diversa opinione costituisce norma di diritto sostanziale, la cui violazione non dà luogo ad un error in procedendo, ma ad un error in iudicando), nonché di individuare (in assenza di specifica definizione normativa) i principi informatori o regolatori della materia. Il che, almeno in parte, trova il suggello tecnico-giuridico del giudice della legittimità: “...in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme
- devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione” (così,
Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010).
Ebbene, nel caso di specie, lo specifico motivo di gravame supera i limiti di ammissibilità posti dall'art. 339, comma 3, c.p.c., solo in relazione all'applicabilità nella specie della prescrizione
6 quinquennale ovvero decennale. Tuttavia, lo stesso è infondato, in quanto correttamente il giudice di prima istanza ha ritenuto applicabile, conformemente a quanto enunciato da SSU Cass. 17.11.2016
n. 23397, il termine di prescrizione quinquennale. In argomento, infatti, le SSUU hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione ( , Inps, CP_1 CP_8
Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Ed invero, “la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irrettrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art, 2953 cod.civ.. tale principio, pertanto, si applica a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva dei crediti degli enti previdenziali ovvero dei crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni,
Province, comuni e altri Enti Locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.....con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione, non consente di fare applicazione dell'art,2953 cod.civ. Tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Nella fattispecie in esame per i crediti portati dalle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio la prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 28 legge 689/81 richiamato dall'art. 209 codice della Strada, nonché ai sensi dell'art.3 comma 9 L. 335/1995.
Quanto all'eccezione relativa all'effettivo ricevimento o meno di atti interruttivi della prescrizione, la censura è inammissibile, in quanto l'appellante ha omesso di individuare specificamente (secondo il criterio di cui si è detto, imposto dall'art. 342 c.p.c.) i principi informatori o regolatori ovvero le norme processuali, costituzionali o comunitarie, la cui inosservanza legittima la proposizione del c.d. “appello limitato”. Piuttosto, la lettura dell'appello induce a ritenere che lo stesso sia stato formulato sull'erroneo presupposto che la sentenza risulti pronunciata secondo diritto e, pertanto, non può ritenersi consentito – per i limiti ordinamentali di cui si è detto – che sia il giudice di secondo grado ad individuare d'ufficio la regola del giudizio d'equità rimasta inosservata, riconducendo le norme genericamente richiamate dall'appellante ad una delle categorie previste dall'art. 339, comma 2, c.p.c.
3. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza del Giudice di Pace impugnata.
7 Risulta assorbito l'appello incidentale condizionato dell'appellato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, e tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia, per il giudizio di appello, di legittimità e di rinvio. Le stesse sono determinate sulla base delle tabelle ministeriali vigenti al tempo della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta i primi tre motivi d'appello, e dichiara inammissibile il quarto motivo del gravame proposto avverso la sentenza n. 141/2015 emessa dal Giudice di Pace di Gela nel proc. n. 103/2015
R.G., che, per l'effetto, conferma interamente;
condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, delle spese processuali, relative al primo giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi
[...]
€ 630,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, delle spese processuali, relative al giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi €
[...]
645,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso di € 97,80, per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, delle spese processuali, relative a questa fase del giudizio, che si liquidano in complessivi €
[...]
662,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso di € 91,50, per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento da parte dell' di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Gela, 9 dicembre 2025
Il giudice
EN AC
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, EN AC, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 392 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 677/2022 R.G., avente ad oggetto “giudizio di rinvio e appello sentenza del Giudice di Pace”,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Gela nella Via Gioacchino Rossini n. 63, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Cammalleri, che lo rappresenta e difende;
- Attore -
CONTRO
(già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore;
, in Controparte_3
persona del Prefetto e legale rappresentante pro tempore,
- Convenuti contumaci -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. regolarmente notificato, Parte_2
ha convenuto in giudizio i convenuti in epigrafe al fine di sentire dichiarare l'inammissibilità
[...] dell'appello proposto dall' , con atto notificato il 5 aprile 2015, Controparte_1
definito con sentenza n. 454/2019, cassata con ordinanza n. 7585/2022 della Suprema Corte di
Cassazione, pubblicata addì 8 marzo 2022, resa nel giudizio n. 15257/2020 r.g., per violazione dei limiti di cui all'art. 339, comma 3 c.p.c.
1 La vicenda trae origine dall'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292 2014
9007948805000 e la sottostante cartella di pagamento n. 292 2005 00073607 49, proposta con atto di citazione del 3 novembre 2014 nei confronti di e della Controparte_2 CP_3
. L'opponente contestava l'intimazione di pagamento, notificata il 7 ottobre 2014 per
[...]
l'importo di € 327,49, avente a oggetto una sanzione amministrativa per violazione del Codice della
Strada risalente al 2003, chiedendone l'annullamento anche per intervenuta prescrizione, con condanna alle spese. Si costituiva la sola , che eccepiva l'incompetenza per materia Controparte_2 del Giudice di Pace, il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della richiesta di sospensione, chiedendo nel merito il rigetto dell'opposizione per tardività e infondatezza, nonché la legittimità del proprio operato. A sostegno delle proprie difese, l' affermava di aver Controparte_4
notificato la cartella il 29 novembre 2005, producendo una stampa interna e alcune ricevute di notifica, senza tuttavia depositare la cartella né gli estratti di ruolo. Il difensore dell'opponente contestava l'omessa notifica degli atti prodromici e la totale carenza di prova.
Con sentenza n. 141/2015, depositata il 4 marzo 2015, il Giudice di Pace di Gela qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., rigettava le eccezioni preliminari e accoglieva l'opposizione, dichiarando la prescrizione del credito per decorso di oltre cinque anni e annullando l'intimazione e la cartella, con condanna dei convenuti alle spese.
Avverso tale decisione, proponeva appello il 5 aprile 2015, deducendo la Controparte_2 tardività dell'opposizione e l'incompetenza del Giudice di Pace, sostenendo che si trattasse di opposizione agli atti esecutivi;
contestava inoltre la declaratoria di prescrizione, affermando la regolare notifica della cartella nel 2005 e di un atto interruttivo nel 2010, e censurava la condanna alle spese. L'appellante chiedeva la sospensione della sentenza e, nel merito, la riforma integrale della decisione. Si costituiva che contestava l'infondatezza dei motivi di gravame, ribadendo la Pt_2 natura di opposizione all'esecuzione e la prescrizione quinquennale, evidenziando la mancata produzione degli atti presupposti. In via gradata proponeva appello incidentale condizionato, insistendo sul difetto di prova della notifica e sulla prescrizione.
Il Tribunale di Gela, con sentenza n. 454/2019, rigettava il motivo relativo alla qualificazione della domanda, confermando che si trattava di opposizione all'esecuzione, ma accoglieva il secondo motivo, ritenendo non decorso il termine di prescrizione. Premetteva che la prescrizione delle sanzioni amministrative è quinquennale ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e dell'art. 28 L. 689/1981, e riteneva provata la notifica della cartella il 29 novembre 2005 e dell'intimazione il 25 maggio 2010, sulla base di copie conformi delle relate e degli avvisi di ricevimento, reputate valide in assenza di disconoscimento o querela di falso. Escludeva quindi la prescrizione, dichiarava la legittimità
2 dell'intimazione impugnata e condannava l'appellato alle spese di entrambi i gradi, dichiarando assorbito l'appello incidentale.
Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della Pt_2 sentenza per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c., poiché la decisione di primo grado era stata resa secondo equità necessaria e l'appello era proponibile solo per i motivi tassativi previsti dalla legge, mentre il Tribunale aveva giudicato al di fuori di tale perimetro. In subordine, lamentava la violazione di legge per errata valutazione delle prove e mancata produzione della cartella e dell'estratto di ruolo, nonché la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere per effetto dello stralcio dei debiti fino a € 1.000 previsto dal D.L. 119/2018, e infine censurava la statuizione sulle spese.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7585/2022 pubblicata l'8 marzo 2022, accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente fondato. Ha affermato che, trattandosi di causa di valore inferiore a € 1.100, la sentenza del Giudice di Pace era stata pronunciata secondo equità necessaria, sicché l'appello era proponibile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia. Il
Tribunale aveva invece esaminato il gravame oltre tali limiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gela, in diversa composizione, per la verifica dell'ammissibilità dell'appello e per la valutazione dell'eventuale persistenza dell'interesse delle parti alla decisione, anche alla luce dell'art. 4 del D.L. 119/2018. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Ciò premesso, nel presente giudizio in riassunzione, chiede che sia dichiarato Pt_2 inammissibile l'appello proposto dalla , poiché fondato su doglianze estranee ai Controparte_2
limiti di appellabilità previsti dall'art. 339, comma 3, c.p.c. Inoltre, deduce che si tenga conto che l'art. 4, comma 1, del D.L. 119/2018 ha disposto lo stralcio dei debiti inferiori a € 1.000 affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010, poiché l'intimazione impugnata, pari a € 327,49, si riferisce a una cartella del 2005, rientrante nello stralcio ex lege, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Infine, domanda la condanna alle spese di lite, sia per il grado di appello che per quello di legittimità.
Co
ritualmente evocate in giudizio, le parti convenute non si sono costituite.
L'udienza del 21 maggio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Quindi, a seguito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Poiché l'agente della riscossione ha deciso di non costituirsi, non può pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
3 D.L. 119/2018, in quanto non è stata data prova dell'azzeramento dei relativi ruoli. Pertanto è necessario, anche ai fini della pronuncia sulle spese, valutare l'ammissibilità o meno dell'appello proposto dall' siccome stabilito dall'ordinanza della Corte di Cassazione che ha disposto il CP_6
rinvio innanzi a questo Tribunale.
Nel provvedimento della Suprema Corte, infatti, si legge: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui intende darsi 'continuità, «in tema di opposizione all'esecuzione, pur dopo abrogazione, ad opera della legge n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando
l'art- 616, ultimo comma, c.p.c, dalla legge n. 52 del 2006) le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall'art. 339, comma 3, c.p.c.» (Cass,, Sez. 3, Sentenza
n.23623 del 24/09/2019, Rv. 655491 - O1). Non vi è dubbio che, nella specie, in base al valore della lite, la decisione di primo grado debba ritenersi pronunciata secondo equità necessaria e, quindi, che l'appello fosse proponibile esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Il tribunale non ha tenuto conto di tali principi di diritto, avendo esaminato l'appello proposto dall'agente della riscossione (nonché lo stesso appello incidentale condizionato dello lannì) senza valutarne previamente l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c,p.c., cioè senza verificare, in primo luogo, se ed eventualmente quali delle censure avanzate potessero ritenersi rientrare nei limiti dettati da tale disposizione. A tanto dovrà, quindi, procedersi in sede di rinvio, sulla base dell'esame diretto e della valutazione dell'effettiva portata delle specifiche censure avanzate dalle parti in relazione alla decisione di primo grado (al giudice del rinvio spetterà altresì la valutazione della eventuale persistenza dell'interesse concreto delle parti alla decisione sul merito della controversia, anche ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136)”.
Pertanto, occorre verificare se i vizi eccepiti con l'atto d'appello siano riconducibili alla espressione riassuntiva “vizio di violazione delle norme sul procedimento, violazione norme costituzionali o comunitarie, ovvero di principi regolatori della materia” (cfr. sul punto in parte motiva Cass. sez. un. 2008 n. 27339).
L'esame dovrà riguardare tutti i motivi dell'appello principale già formulati, nonché, eventualmente, quelli contenuti nell'atto di appello incidentale. Infatti, vale ricordare come il giudizio di rinvio presenta una struttura “chiusa” con una cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione. I limiti e l'oggetto di tale giudizio sono fissati esclusivamente dalla pronuncia di cassazione stessa, la quale, non può essere di regola stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio nemmeno in caso di
4 violazione di norme di diritto sostanziale o processuale. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, che dispone il rinvio, vincola il relativo giudice non solo ai principi di diritto affermati, ma anche ai relativi presupposti di fatto, da ritenersi implicitamente accertati, in via definitiva, nelle pregresse fasi di merito, essendo il thema decidendum predeterminato nella precedente fase del processo nell'ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti (Cass. Civ. n. 3881 del 2006; Cass. Civ. n. 7761 del 2006).
Il giudice del rinvio, dunque, deve attenersi non solo a quanto statuito esplicitamente nella sentenza pronunciata dalla Suprema Corte, ma anche a quanto in essa può ritenersi fissato implicitamente ex art. 394 c. 2 c.p.c.
Ebbene, ammissibile è la censura relative alla qualificazione dell'opposizione spiegata in primo grado da nonché quella sulla conseguente assunta incompetenza del giudice di pace a Pt_2 pronunciarsi in materia, atteso che tali doglianze rientrano certamente tra le ipotesi di “vizio di violazione delle norme sul procedimento”.
I due motivi in parola sono infondati.
Il giudice di prime cure ha rettamente qualificato la domanda dell'appellato quale opposizione ex art. 615 c.p.c., avendo questi contestato la legittimità della pretesa per la mancanza l'estinzione del titolo per intervenuta prescrizione, e non per vizi formali, questi sì censurabili con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Pertanto, la domanda era sicuramente ammissibile, non essendo previsto alcun termine decadenziale.
Da tanto discende anche la competenza del Giudice di Pace, atteso che in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli art. 205, comma terzo, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore
(così Cass. n. 6463/2011). Inoltre, si confronti Cass. civ. Sez., 16 ottobre 2014, n. 21914 secondo cui:
“La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta la sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. l" settembre 201 l, n. I 50, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l'opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo”.
Solo parzialmente ammissibile, invece, è l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_7
, che aveva comportato la riforma della sentenza di primo grado.
[...]
5 Va chiarito in proposito che l'originaria opposizione, non essendo volta a contestare la sanzione amministrativa, quanto semmai il conseguente credito fatti estintivi successivi all'illecito, non è sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2011, essendo riconducibile (non già ad una opposizione a sanzione amministrativa, ma) ad un giudizio di accertamento negativo del credito rispetto al quale trova certamente applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. (come riconosciuto anche dall'ordinanza di rinvio della Cassazione).
Ne segue l'inammissibilità del motivo di appello con il quale l'appellante, deducendo l'avvenuta notifica della cartella, pone in discussione la prescrizione del credito. In proposito è opportuno evidenziare che il controllo delle regole che disciplinano il giudizio di equità, da parte del giudice di secondo grado, può avvenire nei limiti in cui la loro violazione risulti espressamente denunciata dall'appellante, gravando su di lui l'onere di individuare specificamente (per vero, con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato) le norme procedimentali, costituzionali, comunitarie ed i principi informatori o regolatori della materia rimasti inosservati;
per il che – soprattutto alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. – l'appellante non può limitarsi ad eccepire la violazione di specifiche norme giuridiche, ma è tenuto a dimostrare la loro riconducibilità
a quelle che regolamentano (limitandolo) il giudizio di equità. Ciò soprattutto in considerazione della difficoltà di creare un confine certo tra diritto sostanziale e processuale (si pensi, ad esempio all'art. 2697 c.c. che, secondo alcuni pone una regola di diritto processuale, mentre secondo una diversa opinione costituisce norma di diritto sostanziale, la cui violazione non dà luogo ad un error in procedendo, ma ad un error in iudicando), nonché di individuare (in assenza di specifica definizione normativa) i principi informatori o regolatori della materia. Il che, almeno in parte, trova il suggello tecnico-giuridico del giudice della legittimità: “...in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme
- devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione” (così,
Cass. 3005/2014, che a sua volta richiama Cass. 284/2007 e Cass. 8466/2010).
Ebbene, nel caso di specie, lo specifico motivo di gravame supera i limiti di ammissibilità posti dall'art. 339, comma 3, c.p.c., solo in relazione all'applicabilità nella specie della prescrizione
6 quinquennale ovvero decennale. Tuttavia, lo stesso è infondato, in quanto correttamente il giudice di prima istanza ha ritenuto applicabile, conformemente a quanto enunciato da SSU Cass. 17.11.2016
n. 23397, il termine di prescrizione quinquennale. In argomento, infatti, le SSUU hanno definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione ( , Inps, CP_1 CP_8
Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo. Ed invero, “la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irrettrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell'art, 2953 cod.civ.. tale principio, pertanto, si applica a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva dei crediti degli enti previdenziali ovvero dei crediti relativi a entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni,
Province, comuni e altri Enti Locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.....con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre opposizione, non consente di fare applicazione dell'art,2953 cod.civ. Tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”. Nella fattispecie in esame per i crediti portati dalle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio la prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 28 legge 689/81 richiamato dall'art. 209 codice della Strada, nonché ai sensi dell'art.3 comma 9 L. 335/1995.
Quanto all'eccezione relativa all'effettivo ricevimento o meno di atti interruttivi della prescrizione, la censura è inammissibile, in quanto l'appellante ha omesso di individuare specificamente (secondo il criterio di cui si è detto, imposto dall'art. 342 c.p.c.) i principi informatori o regolatori ovvero le norme processuali, costituzionali o comunitarie, la cui inosservanza legittima la proposizione del c.d. “appello limitato”. Piuttosto, la lettura dell'appello induce a ritenere che lo stesso sia stato formulato sull'erroneo presupposto che la sentenza risulti pronunciata secondo diritto e, pertanto, non può ritenersi consentito – per i limiti ordinamentali di cui si è detto – che sia il giudice di secondo grado ad individuare d'ufficio la regola del giudizio d'equità rimasta inosservata, riconducendo le norme genericamente richiamate dall'appellante ad una delle categorie previste dall'art. 339, comma 2, c.p.c.
3. Conclusioni.
Alla luce di quanto precede, l'appello deve essere in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza del Giudice di Pace impugnata.
7 Risulta assorbito l'appello incidentale condizionato dell'appellato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, e tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia, per il giudizio di appello, di legittimità e di rinvio. Le stesse sono determinate sulla base delle tabelle ministeriali vigenti al tempo della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice Unico, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta i primi tre motivi d'appello, e dichiara inammissibile il quarto motivo del gravame proposto avverso la sentenza n. 141/2015 emessa dal Giudice di Pace di Gela nel proc. n. 103/2015
R.G., che, per l'effetto, conferma interamente;
condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, delle spese processuali, relative al primo giudizio d'appello, che si liquidano in complessivi
[...]
€ 630,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, delle spese processuali, relative al giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi €
[...]
645,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso di € 97,80, per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2
, delle spese processuali, relative a questa fase del giudizio, che si liquidano in complessivi €
[...]
662,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso di € 91,50, per spese vive, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento da parte dell' di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Gela, 9 dicembre 2025
Il giudice
EN AC
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