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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/10/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2028 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato TAGLIAPIETRA LUCINZIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con conseguente omologazione della separazione consensuale ed accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
CONGIUNTE
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Montecchio Precalcino (VI), via Maglio n.40 rimarrà nella disponibilità della proprietaria esclusiva, signora mentre il signor trasferirà la propria residenza Parte_1 CP_1 altrove, avendo cura di prelevare i propri effetti personali.
3. Tenuto conto che i figli, seppur maggiorenni, non sono alla data odierna economicamente autosufficienti e che vivranno per la maggior parte del tempo presso la madre, il signor
[...]
corrisponderà, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e , alla signora CP_1 Per_1 Per_2
entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, la somma mensile di €250,00= Parte_1
(Euroduecentocinquanta/00=) per ciascun figlio, e quindi la complessiva somma mensile di €500,00=
(Eurocinquecento/00=), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. I coniugi concordano altresì che l'assegno unico universale per i figli sia incassato e trattenuto interamente dalla signora Parte_1
All'uopo, entrambi i ricorrenti si rendono disponibili a provvedere alle eventuali pratiche burocratiche e a fornire la documentazione necessaria.
4. Tutte le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite al 50% fra i genitori, precisando che per l'individuazione delle spese straordinarie i ricorrenti si richiamano ai criteri di definizione elaborati nel Protocollo del Processo Civile Tribunale di Vicenza sottoscritto in data 26.10.2017, che viene allegato in estratto (doc. n.14) e di cui i coniugi dichiarano di essere a conoscenza. Si precisa che tutte le spese sopra citate dovranno essere documentate dal genitore che ha effettuato il pagamento, al fine di richiedere il rimborso all'altro genitore della rispettiva quota parte.
5. I coniugi danno atto che gli autoveicoli Fiat Panda, targato AM325VN - telaio identificazione veicolo n.ZFA141A0001268944 e Fiat Scudo, targato DM894DG – telaio identificazione veicolo n.ZFA27000064122633 sono e rimangono di proprietà esclusiva del signor mentre Controparte_1 gli autoveicoli Ford Kuga, targato FH464LY – telaio identificazione veicolo n.WF0AXXWPMAHM79254, Opel RS, targato EH732GF – telaio identificazione veicolo n.W0L0SDL08B6022145 e Hyundai I20, targata EK640JY – telaio identificazione veicolo n.NLHBA51BACZ084421 sono e rimangono di proprietà esclusiva della signora . Parte_1
Con riferimento ai suddetti veicoli Opel RS e Hyundai I20, i signori e dichiarano CP_1 Parte_1 che gli stessi sono messi a disposizione dei due figli e pertanto concordano di sostenere nella misura del 50% le spese relative a tali veicoli, fino a quando gli stessi saranno utilizzati dai figli e questi ultimi non saranno economicamente autosufficienti.
2 6. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e attestano di aver già definito ogni altra questione di carattere patrimoniale tra loro intercorsa e/o intercorrente e di avere diviso tutti i beni comuni, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro, salvo quanto previsto nel presente atto.
7. I coniugi concordano che le spese e competenze legali saranno suddivise in uguale misura tra gli stessi, con vincolo di solidarietà.
8. I coniugi danno reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in MONTECCHIO PRECALCINO (VI) in data 25/09/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del figli e , Parte_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non autosufficienti, la somma mensile di euro 250,00 ciascuno (euro 500,00 complessivi) nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte
3 depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
uniti in matrimonio in MONTECCHIO PRECALCINO (VI) in data 25/09/2004 con atto
[...] trascritto al n. 14, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTECCHIO PRECALCINO
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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