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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 746/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 846/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00333838 51 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5003/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il
16.01.2025, del complessivo importo di € 514,88 per tassa rifiuti solidi urbani anno 2007.
Affidava l'impugnazione ai seguenti motivi: omessa notifica atti presupposti;
decadenza e prescrizione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto e la vittoria delle spese, con distrazione a favore del difensore costituito.
Si costituivano entrambi i resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.09.2025, questo Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Si osserva che l'Ato ha prodotto la prova della notifica di una intimazione di pagamento risalente al 2019.
Tale atto, pur a fronte della riferita denominazione, non costituisce in senso tecnico intimazione esecutiva ex art. 50, comma 2 del DPR n.602/73 ma mera sollecitazione di pagamento che, per quanto idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, non è riconducibile agli atti previsti tra quelli di cui all'art. 19 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Conseguentemente, anche in sede di impugnazione di un atto successivo (nella specie cartella di pagamento) il contribuente ben può far valere vizi pregressi e, tra questi, anche la prescrizione eventualmente maturata antecedentemente alla notifica della predetta intimazione.
Pertanto, nel caso in esame, all'atto della notifica dell'intimazione ( risalente al 2019), il credito (relativo al
2007) era già prescritto e pertanto l'atto conseguente ( la cartella oggi opposta) risulta illegittimo, perché fondato su una pretesa ormai prescritta.
Trova applicazione nel caso in esame la prescrizione quinquennale, trattandosi di tributo locale.
Va quindi annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a carico di tutte le parti resistenti in solido, essendo riferibile ad entrambe.
Va disposta la distrazione, come richiesta dal difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto. Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 280,00 per compensi, oltre accessori per legge e alla rifusione del
C.U. pagato, con distrazione a favore del difensore costituito. Messina, 9.09.2025 Il Giudice Concetta
ALACQUA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALACQUA CONCETTA DANIELA LOR, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 846/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00333838 51 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5003/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il
16.01.2025, del complessivo importo di € 514,88 per tassa rifiuti solidi urbani anno 2007.
Affidava l'impugnazione ai seguenti motivi: omessa notifica atti presupposti;
decadenza e prescrizione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto e la vittoria delle spese, con distrazione a favore del difensore costituito.
Si costituivano entrambi i resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 9.09.2025, questo Giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Si osserva che l'Ato ha prodotto la prova della notifica di una intimazione di pagamento risalente al 2019.
Tale atto, pur a fronte della riferita denominazione, non costituisce in senso tecnico intimazione esecutiva ex art. 50, comma 2 del DPR n.602/73 ma mera sollecitazione di pagamento che, per quanto idonea ad interrompere il decorso della prescrizione, non è riconducibile agli atti previsti tra quelli di cui all'art. 19 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Conseguentemente, anche in sede di impugnazione di un atto successivo (nella specie cartella di pagamento) il contribuente ben può far valere vizi pregressi e, tra questi, anche la prescrizione eventualmente maturata antecedentemente alla notifica della predetta intimazione.
Pertanto, nel caso in esame, all'atto della notifica dell'intimazione ( risalente al 2019), il credito (relativo al
2007) era già prescritto e pertanto l'atto conseguente ( la cartella oggi opposta) risulta illegittimo, perché fondato su una pretesa ormai prescritta.
Trova applicazione nel caso in esame la prescrizione quinquennale, trattandosi di tributo locale.
Va quindi annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, a carico di tutte le parti resistenti in solido, essendo riferibile ad entrambe.
Va disposta la distrazione, come richiesta dal difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto. Condanna le resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 280,00 per compensi, oltre accessori per legge e alla rifusione del
C.U. pagato, con distrazione a favore del difensore costituito. Messina, 9.09.2025 Il Giudice Concetta
ALACQUA