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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2748/2019 R.G. e promossa
da
( ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
( ), ( , C.F._1 Parte_2 C.F._2
attori/opponenti
con il patrocinio degli avv.ti D'OTTAVIO RAFFAELE, D'OTTAVIO
GIUSEPPE e D'OTTAVIO GABRIELE,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_2
convenuta/opposta
con il patrocinio dell'avv. GALLETTA VINCENZO,
nonché con l'intervento di pagina 1 di 42 Controparte_2
( P.IVA_3
intervenuto
con il patrocinio dell'avv. GALLETTA VINCENZO.
*
Conclusioni per gli attori opponenti - Parte_1
e : Parte_1 Parte_2
“revocare o annullare il decreto opposto e, previa declaratoria
di nullità dell'applicazione di interessi corrispettivi,
moratori, spese, oneri e commissioni illecite per violazione di
norme imperative, nonché previo ricalcolo dei rapporti dare –
avere intercorsi tra le parti in causa sui rapporti di conto
corrente nn. 924 e 13064, condannare la parte opposta alla
restituzione degli importi della stessa indebitamente percepiti,
oltre rivalutazione ed interessi, previa compensazione con
eventuali controcrediti della opposta;
con vittoria e
competenze”.
Conclusioni per la convenuta opposta – : Controparte_1
“In via preliminare e/o pregiudiziale accordare la provvisoria
esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto
l'opposizione non è di pronta soluzione e non è basata su prova
scritta; in via preliminare di rito, con riferimento alla domanda
pagina 2 di 42 relativa alla nullità delle fideiussioni per asserita violazione
della normativa antitrust, dichiarare l'incompetenza del
tribunale di Reggio Calabria, trattandosi di materia devoluta
alla cognizione funzionale e inderogabile del Tribunale delle
Imprese di Catanzaro;
in via preliminare di merito, con
riferimento ai rapporti di conto corrente oggetto della domanda
riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione decennale di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o
azione di contestazione di poste ritenute illegittime e/o
indebite, ivi comprese eventuali rimesse solutorie, nonché della
domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., di qualsivoglia
pagamento che controparte assume essere indebito e/o illegittimo,
effettuati in data anteriore al decennio dalla notifica dell'atto
introduttivo del presente giudizio;
nel merito: in via
principale, rigettare l'opposizione de qua e confermare
integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 447/2019 emesso
dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di “
[...]
, e in subordine, Parte_1 Parte_1 Parte_2
condannare la “ , e Parte_1 Parte_1 Pt_2
al pagamento in solido delle somme effettivamente dovute;
[...]
in ogni caso dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dai
garanti confermandosi nei loro confronti il decreto ingiuntivo
opposto”.
pagina 3 di 42 Conclusioni per l'intervenuta - e per essa Controparte_2 [...]
CP_2
“facendo propria la posizione processuale della cedente nonché
tutte le domande, deduzioni, eccezioni conclusioni ed istanze da
quest'ultima rassegnate, compresa ogni produzione documentale
sino ad ora effettuata, con richiesta di estromissione della
banca cedente”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.7.2019, la società
e in Parte_1 Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della proponevano Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 447/2019, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 14.6.2019, che ingiungeva alla in solido con i fideiussori sino a Parte_1
concorrenza del credito garantito, il pagamento in favore di della somma di € 266.915,00 per CP_1 Controparte_1
capitale e interessi alla data del 31.10.2018 di cui:
- € 223.560,96 quale credito per anticipo su n. 11 fatture rimaste insolute alle rispettive scadenze e così composto:
o € 178.111,00 quale saldo debitore in linea capitale al
31.3.2014, data in cui il rapporto veniva volturato a pagina 4 di 42 sofferenza;
o € 43.336,33 per interessi maturati successivamente e sino al 31.10.2018;
o € 113,63 per spese;
- € 43.354,50 derivante dal saldo passivo del finanziamento chirografario n. 51389339 del 31.8.2008.
All'uopo gli opponenti esponevano:
- di aver intrattenuto con la banca opposta due rapporti di conto corrente: il primo, aperto nel 1991, identificato al n. 27/1306 sul quale veniva concessa un'apertura di credito
(c.d. operazioni di scoperto), il secondo, aperto nel 1998,
identificato al n. 924 per operazioni di anticipo su fatture a valere sul conto anticipi n. 3800/27965;
- che nell'anno 2004 il c/c n. 924 (conto anticipi) veniva estinto ed il relativo saldo debitorio veniva girocontato sul c/c n. 27/13064 (quello aperto nel 1991), sul quale venivano eseguite le operazioni di linea di credito anche con anticipazioni su fatture;
ed eccepivano l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo attesa:
- la mancata produzione del contratto di apertura di c/c corredato dalle relative condizioni economiche;
- l'applicazione di oneri, commissioni ed interessi pagina 5 di 42 ultralegali non pattuiti in forma scritta, e capitalizzati trimestralmente contra legem;
- la nullità delle fideiussioni poiché riproduttive della modulistica ABI frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Allegavano inoltre che la , nel dare esecuzione ai rapporti CP_3
di anticipo su fatture, aveva incamerato tutti gli importi pagati dal terzo debitore (nella specie ASP di Reggio Calabria), pur non avendoli anticipati per l'intero ed omettendo quindi di riaccreditare in favore del correntista/opponente la quota non anticipata, pari al 30% del “fatturato netto non anticipato”.
Sul presupposto di cui al punto precedente avanzavano domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca opposta di ammontare pari al 30%
dell'importo netto non anticipato.
Citavano pertanto chiedendo la revoca del Controparte_4
decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della nullità
dell'applicazione di interessi corrispettivi, moratori, spese,
oneri e commissioni illecite per violazione di norme imperative,
la rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti e la ripetizione, in via riconvenzionale, delle somme indebitamente percepite dalla banca, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
3.12.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1
pagina 6 di 42 rilevando il difetto di contestazione in ordine all'inadempimento del finanziamento chirografario, negando di aver trattenuto gli importi di cui alle fatture anticipate, tenuto conto che erano rimaste insolute, e in riferimento alla domanda riconvenzionale,
eccependo la prescrizione estintiva della pretesa. Concludeva
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio il credito contestato veniva ceduto dalla convenuta opposta a la quale, con comparsa Controparte_2
depositata il 15.9.2021, interveniva nel presente giudizio ex art. 111 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
9.1.2020, la causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo di
CTU contabile.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'8.7.2024, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate all'udienza e riportate in epigrafe.
*
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
*
1. Sui rapporti oggetto di giudizio
pagina 7 di 42 Il credito oggetto del provvedimento monitorio opposto trae origine dai seguenti rapporti, intercorsi tra la Parte_1
e :
[...] Controparte_4
a) rapporto di anticipo su fatture n. 27965, limitatamente a n. 11 fatture rimaste insolute alle rispettive scadenze, giustificato dalla seguente documentazione:
1. distinta di presentazione anticipo fattura n.
1/2011 del 24.2.2011 per € 14.629,71 con scadenza
15.8.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 10.240,00 (doc.
4 - fascicolo monitorio);
2. distinta di presentazione anticipo fattura n.
5/2011 del 14.1.2011 per € 25.421,32 con scadenza
11.10.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 17.794,00 (doc.
5 - fascicolo monitorio);
3. distinta di presentazione anticipo fattura n.
7/2010 del 15.6.2010 per € 25.421,32 con scadenza
30.11.2010, anticipata come da contabile per il minor importo di € 15.829,33 (doc.
6 - fascicolo monitorio);
4. distinta di presentazione anticipo fattura n.
9A/2010 del 15.7.2010 per € 27.881,56 con scadenza pagina 8 di 42 1.12.2010, anticipata come da contabile per il minor importo di € 19.617,09 (doc.
7 - fascicolo monitorio);
5. distinta di presentazione anticipo fattura n.
14A/2010 del 15.7.2010 per € 22.844,99 con scadenza 1.1.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 15.991,49 (doc. 8 -
fascicolo monitorio);
6. distinta di presentazione anticipo fattura n.
16A/2010 del 20.10.2010 per € 22.973,00 con scadenza 1.2.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 16.081,00 (doc. 9 -
fascicolo monitorio);
7. distinta di presentazione anticipo fattura n.
20/2011 del 9.8.2011 per € 19.347,34 con scadenza
6.2.2012, anticipata come da contabile per il minor importo di € 13.543,00 (doc. 10 - fascicolo monitorio);
8. distinta di presentazione anticipo fattura n.
20A/2010 del 20.10.2010 per € 36.514,93 con scadenza 14.4.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 25.560,45 (doc. 11 -
fascicolo monitorio);
pagina 9 di 42 9. distinta di presentazione anticipo fattura n.
25A/2011 del 21.12.2010 per € 28.783,00 con scadenza 6.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 20.148,00 (doc. 12 -
fascicolo monitorio);
10. distinta di presentazione anticipo fattura n.
3/2011 del 15.3.2011 per € 21.728,28 con scadenza
11.9.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 15.209,00 (doc. 13 - fascicolo monitorio);
11. distinta di presentazione anticipo fattura n.
28A/2011 del 25.1.2011 per € 19.784,69 con scadenza 30.6.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 13.849,00 (doc. 14 -
fascicolo monitorio);
b) finanziamento chirografario n. 513893339 del 31.3.2008
di originari 120.000 € residuo debito, in linea capitale, alla data dell'ultima rata parzialmente pagata (31.1.2012) pari a € 43.354,50 (doc. 18 e 21 -
fascicolo monitorio).
Il rapporto sub. b), da ultimo indicato, risulta garantito da fidejussione specifica (doc. 14 - fascicolo monitorio)
pagina 10 di 42 sottoscritta in data 31.03.2008 fino alla concorrenza di €
120.000,00 da e Parte_1 Parte_2
*
2. Rapporti oggetto del provvedimento monitorio opposto:
i. finanziamento chirografario n. 51389339
Nulla questio in ordine al debito ingiunto sulla base dell'inadempimento del contratto di finanziamento del 31.8.2008.
Ed invero l'istituto di credito ha provato la sussistenza e l'ammontare del credito derivante dal titolo in analisi attesa la produzione del contratto di finanziamento n. 51389339 concluso con Banco di Napoli s.p.a. (oggi in data Controparte_4
31.3.2008 (doc. 16 fascicolo monitorio – ) e della distinta CP_1
di versamento (doc. 18 fascicolo monitorio – ). CP_1
A fronte delle allegazioni dell'opposta la difesa degli opponenti non ha contestato l'effettiva ricezione dell'importo finanziato di 120.000,00 € né la mancata restituzione di € 43.354,40 alla data di decadenza dal beneficio del termine (31.3.2013, doc. 21 –
fascicolo monitorio).
Peraltro nessuna censura è stata mossa dalla difesa degli opponenti in ordine alla validità del contratto in questione,
delle singole clausole ovvero delle spese e degli interessi applicati al rapporto.
pagina 11 di 42 Va pertanto accertata la sussistenza e l'ammontare del credito vantato in parte qua dalla convenuta/opposta, pari € 43.354,40.
*
ii. Conto anticipi n. 27965
La decisione sui motivi di opposizione attinenti al rapporto in questione impone la seguente premessa.
Nella prassi bancaria, invero, possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come “conto anticipi su effetti salvo buon fine”, od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti.
I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della CP_3
di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede.
pagina 12 di 42 Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla CP_3
al cliente.
Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni,
di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in
“avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli.
In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e CP_3
il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (Cass. 13449/2011).
Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro
pagina 13 di 42 solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (Cass. 11524/2020).
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso CP_3
in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere”
l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti,
il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è
collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale.
Né occorre individuare necessariamente un collegamento negoziale,
come ricostruito in giurisprudenza, atteso che ad essere collegati sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica pagina 14 di 42 operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria.
I patti conclusi tra banca e cliente, infatti, sono essenzialmente interdipendenti, attenendo essi alla regolamentazione delle modalità di finanziamento e restituzione o satisfazione, comunque, del credito restitutorio della banca,
onde, in mancanza di uno di quei patti, l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozi e patti non possono che rimanere inscindibilmente connessi.
In tal modo, non occorre discorrere di collegamento negoziale e funzionale tra contratti distinti, se non quale mero passaggio intermedio e ricostruttivo della causa concreta dell'intera operazione realizzata.
Pertanto, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono in effetti origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, situazione in cui è allora configurabile la c.d.
compensazione impropria e non la c.d. compensazione propria o in senso stretto, di cui all'art. 1241 c.c. e ss., la quale invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti (Cass. 11524/2020).
Onde, poi, nella c.d. compensazione impropria la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione pagina 15 di 42 automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico (Cass. 30220/2019; Cass. 4825/2019) e l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive.
Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo,
come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del c.d. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo
(a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente,
conto corrente di corrispondenza.
Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal “conto anticipi” sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti.
pagina 16 di 42 Ne deriva la necessità per il giudice del merito, ove adito dalle parti, rispettivamente, con le distinte azioni di pagamento del saldo passivo del conto anticipi (domanda della banca) e di accertamento del saldo complessivo, derivante dalla connessione del medesimo con i conti correnti ordinari di corrispondenza
(domanda del correntista e dei coobbligati solidali, in sé
implicante la deduzione sul nesso tra i rapporti) di procedere,
in prima battuta e quale premessa logica alla decisione sul dovuto, all'accertamento, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti, circa l'esistenza, oppur no, di quel nesso o collegamento tra i conti correnti bancari in essere.
Solo all'esito di tale preliminare accertamento sarà possibile quindi, se del caso, considerare atomisticamente il saldo del conto anticipi, ove risulti l'effettuazione delle suddette anticipazioni in maniera del tutto disgiunta dal conto o dai conti correnti di corrispondenza, come dedotti in giudizio dal cliente e dai suoi garanti.
Sulla questione è stata disposta CTU contabile, i cui esiti,
anche con riguardo alle risposte fornite alle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, vanno integralmente condivisi in quanto adeguatamente motivati ed immuni da vizi logici ed argomentativi.
pagina 17 di 42 Tanto premesso il perito dell'ufficio ha accertato che le anticipazioni oggetto del provvedimento monitorio non venivano regolate in un conto anticipi dotato di autonomia funzionale e contabile, bensì “regolate direttamente sul conto corrente n.
27/13064 mediante l'accredito dell'importo anticipato seguito da
operazioni di rientro”, precisando che “sullo stesso conto
corrente n. 27/13064 sono addebitati gli interessi e competenze
dei conti anticipi sopra citati”.
Ne deriva che sebbene la banca abbia agito circoscrivendo il credito ad alcune specifiche anticipazioni, il vaglio di fondatezza di tale domanda è giuridicamente inscindibile dall'accertamento del saldo complessivo, derivante dalla connessione delle anticipazioni con il conto corrente n.
27/13064, previa detrazione delle eventuali poste indebitamente calcolate dalla su tale conto corrente “ordinario”. CP_3
Coerentemente con tale premessa, il CTU ha provveduto:
- in primo luogo ad accertare il saldo derivante da tutte le anticipazioni evidenziate negli estratti conto prodotti in giudizio (e regolati nel conto corrente “ordinario”), tra le quali rientrano le anticipazioni documentate dalla banca in sede monitoria;
- in seconda battuta a ricalcolare il saldo del conto corrente sul quale era appoggiato “il conto anticipi”;
pagina 18 di 42 - da ultimo a compensare le rispettive poste.
*
Tanto premesso con riferimento al rapporto di anticipo su fatture la difesa degli opponenti ha eccepito:
- con riferimento al saldo in liea capitale, la mancata estinzione della partita debitoria della correntista pur a fronte dell'effettivo pagamento delle fatture anticipate da parte del terzo debitore;
- con riferimento agli interessi e alle commissioni, l'assenza di un contratto di anticipo fatture, con conseguente nullità
ex art. 117 co. 4, TUB, dell'applicazione del tasso di interesse al saggio ultralegali e delle commissioni.
La prima eccezione è parzialmente fondata mentre la seconda è
infondata.
Il ricalcolo del saldo derivante dai rapporti di anticipazione,
tra le quali sono ricomprese le anticipazioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ha costituito specifico oggetto di quesito peritale.
Sul punto va condivisa l'estensione del ricalcolo, da parte del
CTU, a tutte le anticipazioni (e ai corrispondenti “rientri”)
emergenti degli estratti conto in atti, prodotti dalla CP_3
stessa e riferibili al periodo dall'1.6.2010 a 26.5.2014, in quanto funzionale alla complessiva ridefinizione del saldo di pagina 19 di 42 conto corrente sul quale erano contabilizzate le anticipazioni, a propria volta necessitato dal difetto di autonomia del conto anticipi, come supra evidenziato.
Ciò posto, il consulente dell'ufficio ha accertato che la sorte capitale derivante dalle anticipazioni documentate in sede monitoria, pari a 178.111,00 €, risulta parzialmente rimborsata dalla correntista alla luce dei pagamenti (denominati operazioni di “estinzione anticipo fatture”) annotati negli estratti conto
(pag. 9 – CTU).
Sul punto il CTP della banca ha eccepito l'imputabilità dei rientri contabilizzati negli estratti conto prodotti in giudizio,
circoscritti agli anni 2010/2014, ad anticipazioni riferibili ad anni precedenti (pag. 16 – CTU).
Ora, è pacifico che in tema di pagamento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, incombe al creditore che pretenda di imputare l'adempimento ad altro credito - l'onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione (Cass. 1064/2005).
Tale prova è stata raggiunta dalla banca con il solo riferimento al bonifico di 28.000,00 € del 19.7.2010, imputabile al pagamento delle fatture n. 9 e 27 del 2008.
Depone in tal senso, ed in modo inequivoco, la causale del pagamento, annotata in conto corrente come “S.FT.N9 – A E 27-A
pagina 20 di 42 del 2008 est. anticipata” (cfr. pag. 18 – CTU), sicché esso non va imputato ad estinzione delle anticipazioni in contesa ma di quelle, diverse, riferibili alle fatture specificamente indicate in causale con numero ed annualità.
Mentre con riferimento all'imputazione degli altri pagamenti,
allegati dal CTP di in sede di osservazioni alla CTU, la CP_1
banca, sulla quale ricadeva il relativo onere avendo agito in sede monitoria per il credito derivante dal titolo in analisi,
non ne ha provato la riferibilità ad anticipazioni diverse da quelle annotate negli estratti conto in atti, atteso che:
- le causali dei pagamenti eseguiti dalla correntista (id est
delle operazioni di “rientro”) sono indicate genericamente e prive di alcun riferimento ad una determinata operazione di anticipo o fattura sicché “non è possibile accertare se la
voce “estinzione anticipo fatture” riguarda l'anticipo
fatture risultanti dall'estratto conto, ovvero riguardino
precedenti anticipazioni di cui non si possiede la
documentazione” (pag. 19 e 20 – CTU);
- la banca non ha prodotto gli estratti conto riferiti al periodo anteriore al 2010.
Quanto al requisito della forma scritta va opinato che il conto anticipi non richiede una espressa pattuizione tra le parti,
atteso che il conto anticipi ha naturalmente tecnica di pagina 21 di 42 contabilizzazione ma non costituisce un autonomo rapporto bancario tra le parti (Cass. 13449/2011; C. App. Milano
10.10.2018).
Nel caso di specie, poi, la ha documentato le singole CP_3
proposte di anticipo, inequivocabilmente riconducibili alla correntista stessa, la quale inoltrava di volta in volta all'istituto di credito i moduli prestampati contenenti la richiesta di anticipazione, le condizioni economiche praticate dall' (ivi prestampate e quindi pienamente conosciute ed CP_5
accettate dalla proponente), la sottoscrizione del legale rappresentante della correntista/proponente, l'importo anticipato, e accompagnati dalla singola fattura anticipata, ivi compresa la relativa scadenza (doc. da 4 a 14 – cfr. pag. CP_1
8 - CTU).
Sicché ogni operazione di anticipo fatta valere dalla banca integra un contratto perfezionato e pienamente efficace, atteso il rispetto del requisito della pattuizione in forma scritta, ivi compresi gli interessi, previsto dall'art. 117 co. 4 TUB e dall'art. 1284 co. 3 c.c.
Va quindi accolto il secondo calcolo effettuato dal CTU (pag. 20
– CTU), in parziale adesione alle osservazioni del CTP di Intesa
sulle condizioni economiche e tenendo conto della diversa imputazione bonifico di 28.000,00 € del 19.7.2010.
pagina 22 di 42 Il saldo del “conto anticipi” ammonta pertanto ad € 123.638,00 in linea capitale ed € 23.108,49 per interessi debitori, entrambi a debito della correntista.
*
iii. Conto corrente n. 27/13064
Si procede ora al ricalcolo del saldo del rapporto del conto corrente n. 27/13064, ove era appoggiato il conto anticipi oggetto del ricorso monitorio, e ciò per le ragioni già
evidenziate in punto di inscindibilità del saldo del conto anticipi da quello ordinario e altresì per il vaglio di fondatezza della domanda di ripetizione di poste indebitamente accreditate dall'istituto, avanzata dagli opponenti in via riconvenzionale.
In ordine al ricalcolo in analisi va osservato, in premessa, che in atti sono presenti solo gli estratti dal 01.06.2010 al
26.05.2014 (con saldo pari a zero per estinzione).
La circostanza, unitamente al rilievo che in parte qua è la
HI ad agire in qualità di attore sostanziale, avendo proposto la domanda di ripetizione di indebito in via riconvenzionale, non implica il rigetto della domanda avanzata dalla correntista bensì una diversa individuazione del saldo dal quale partire per effettuare il ricalcolo.
pagina 23 di 42 Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando l'attore esperisce una azione di
“accertamento negativo”, deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda, essendo suo onere quindi fornire il primo estratto conto, “tanto più ove si tenga conto che tale estratto
conto era necessariamente stato inviato ex lege ai correntisti i
quali ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità avendone
altresì l'onere di conservazione”.
Dunque, nei casi in cui sia il correntista ad agire in ripetizione dell'indebito, spetta a lui provare il titolo dell'indebito, producendo i relativi estratti conto e, in caso di inadempimento a tale onere, occorre fare riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile (Cass.
9201/2015).
Sicchè, seguendo il suindicato orientamento, la produzione degli estratti conto solo in misura parziale non condurrebbe tout court al rigetto della domanda, ma ad un ricalcolo da effettuarsi solo sulla base della sequenza di movimentazioni documentate.
Ed invero nei casi in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente,
in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali,
qualora non abbia prodotto l'intera sequenza degli estratti pagina 24 di 42 conto, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile in atti e non il c.d. “saldo zero”.
Ne deriva la correttezza del ricalcolo effettuato dal CTU
partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile (cfr. all. 4 alla CTU).
*
i. Tasso di interesse
Tanto chiarito, gli opponenti hanno eccepito il difetto di forma scritta del contratto in questione, con conseguente nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente intercorso con con particolare riguardo Controparte_4
all'applicazione di interessi ultralegali e commissioni.
L'eccezione è infondata in considerazione del fatto che il
4.2.2008 le parti hanno sottoscritto una pattuizione di modifica del rapporto n. 27/13064, ove venivano espressamente indicate, ed accettate dal legale rappresentante della correntista, ben determinate condizioni economiche, tra le quali il tasso di interesse debitore, nella misura del 14,50%, ed il tasso di interesse creditore, nella misura del 1,010% fino ad € 3.000,00 e del 1,760% oltre l'importo di € 3.000,00.
Sicché, tenuto conto che il primo estratto conto disponibile attinente al rapporto in analisi risale all'1.6.2010, successivo pagina 25 di 42 quindi alla pattuizione del 2008, il consulente dell'ufficio ha correttamente ricalcolato il rapporto applicando la misura convenzionale degli interessi (pag. 12 e 13 - CTU), atteso che all'epoca ne esisteva pattuizione in forma scritta e, come già
evidenziato, partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile (pari a € -58.413,46 a debito della correntista).
*
ii. “Azzeramento saldo per estinzione”
Ulteriore questione emersa in sede di CTU attiene alla valutazione dell'importo di € 93.825,24, registrato a credito sul conto corrente in data 26.5.2014 sotto la causale “Azzeramento
saldo per estinzione”.
Secondo la valutazione del CTU, siffatto importo andrebbe considerato a credito del correntista mentre secondo la prospettazione offerta dal CTP della banca l'importo così
contabilizzato non sarebbe seguito ad un pagamento da parte della correntista ma alla chiusura del conto e al conseguente
“passaggio a sofferenza”.
Va condivisa in questa sede la valutazione del consulente di parte opposta.
In primo luogo va opinato come l'opponente, in capo al quale ricadeva il relativo onere trattandosi di credito oggetto di pagina 26 di 42 domanda riconvenzionale, non abbia documentato l'effettivo pagamento della somma in questione, attesa l'assenza di documentazione comprovante la dazione di denaro (bonifico e relativa distinta, quietanza etc).
Ed invero la prova del pagamento si fonda unicamente sul tenore dell'annotazione nell'estratto conto.
In secondo luogo va rilevato come la stessa annotazione in discussione, denominata “azzeramento per estinzione”, differisca dalle voci annotate dalla banca in tutte le precedenti occasioni
(vari anni) in cui la correntista aveva effettuato un pagamento,
atteso che in tali casi l'istituto aveva registrato il pagamento come “accrediti” (all. 4 – CTU).
Sicché in assenza di ulteriori elementi differenzianti, la diversità del tenore delle annotazioni non trova altra ragionevole spiegazione al fatto che l'”estinzione” registrata non sia stata determinata da un effettivo pagamento della correntista.
Da ultimo va opinato che ove l'importo fosse stato effettivamente pagato dalla correntista, non troverebbe ragionevole spiegazione la contestuale chiusura del rapporto, atteso che il contratto di conto corrente si configura quale tipico negozio di durata.
Sicché in assenza dell'esercizio del diritto di recesso ad opera correntista, del quale la non ha fornito evidenze Pt_1
pagina 27 di 42 documentali, l'interruzione del rapporto contestualmente all'annotazione in contestazione, va ritenuta conseguente al mancato pagamento dell'importo annotato piuttosto che il contrario.
Ne deriva che l'importo di € 93.825,24 va contabilizzato a debito della correntista.
*
iii. ius variandi
L'istituto dello ius variandi integra il diritto potestativo di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche,
manifestandosi per la prima volta nelle N.U.B. (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'A.B.I. ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli pagina 28 di 42 contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato sul piano normativo, per la prima volta con la l.
154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D.
Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il diritto di modifica unilaterale delle condizioni è attualmente regolamentato dall'art. 118 T.U.B., il cui testo attuale prevede il rispetto dei seguenti requisiti:
a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente;
b) l'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente;
c) la comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per pagina 29 di 42 iscritto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
d) la comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica;
e) l'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo;
f) la sussistenza del giustificato motivo (requisito sostanziale).
Venendo al rapporto in contestazione, il consulente d'ufficio ha rilevato che nelle condizioni di modifica contrattuali del
4.2.2008 a base del rapporto di c/c n. 27/13064 veniva pattuito il tasso di interesse debitore nella misura del 14,50%, il tasso di interesse creditore nella misura del 1,010% fino ad € 3.000,00
e del 1,760% oltre l'importo di € 3.000,00.
Il consulente ha poi riscontrato la modifica, a sfavore della cliente, del tasso di interesse originariamente pattuito in pagina 30 di 42 contratto (il contratto del 2008) in assenza di preventiva comunicazione secondo le modalità e le tempistiche disciplinate dall'art. 118 T.U.B. (“Nel corso rapporto la banca ha variato
unilateralmente il tasso convenuto, tuttavia, in atti non vi è
prova di dette comunicazioni. Pertanto, il CTU si è attenuto al
seguente criterio: ha applicato il tasso convenuto del 14,50% o
il diverso tasso se favorevole al cliente;
non ha tenuto conto di
eventuali variazioni sfavorevoli al correntista”; pag. 11 e 12 -
CTU).
Il rilievo non è stato oggetto di specifiche censure da parte del
CTP nominato dalla banca.
Va pertanto condivisa la scelta del CTU, in sede di ricalcolo del saldo dei rapporti tra le parti, di utilizzare i tassi di interesse convenuti tenendo conto delle sole variazioni favorevoli al correntista.
*
iv. Capitalizzazione trimestrale
Passando alla contestazione attorea in ordine all'applicazione da parte di di illegittimo anatocismo va osservato Controparte_4
che nel caso di specie viene in rilievo il periodo successivo alla delibera CICR 9 febbraio 2000 (entrata in vigore il 22
aprile 2000), emanata in attuazione del disposto dell'art. 120
T.U.B. ratione temporis vigente, al fine di determinare le pagina 31 di 42 modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie.
Trattandosi nel caso di specie di modifica contrattuale di conto corrente concluso dopo l'entrata in vigore della delibera CICR
citata, l'anatocismo può pertanto reputarsi legittimo soltanto se applicato “con la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad
un anno”.
In caso contrario risulterebbe la violazione dell'art. 120 T.U.B.
con conseguente esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi passivi sino alla data di entrata in vigore delibera
CICR del 3 agosto 2016.
Il divieto di anatocismo deve poi ritenersi operante a partire dall'1.1.2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120,
comma 2, T.U.B. ad opera della l. n. 147/2013 (legge di stabilità
per il 2014) nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e
criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in
essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni
caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata,
nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli
interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre
interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di
pagina 32 di 42 capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte
capitale”.
Tale disposizione - il cui intento era quello di introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, come si desume dai lavori preparatori della predetta legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120,
comma 2, T.U.B. fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è
stata emanata): infatti, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Monza
13.6.2018; Trib. Pavia 21.4.2016; Trib. Milano 25.3.2015; Trib.
Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015), la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.
Ciò chiarito in via generale, va evidenziato che nel contratto di apertura di credito del 4.2.2008 non è presente alcuna pattuizione ove venga indicata la periodicità nella capitalizzazione degli interessi né, a fortiori, ove venga pagina 33 di 42 attestata la pari periodicità in ordine alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Ed invero la sussistenza di siffatta clausola ovvero l'applicazione in concreto della pari periodicità nella capitalizzazione non emerge dalle risultanze della CTU.
Sicché la stessa, attesa l'illegittima applicazione, è stata correttamente espunta dal CTU.
*
v. C.M.S., Commissione di disponibilità fondi e CIV
Va poi condivisa l'eliminazione della clausola di commissione di massimo scoperto da parte del perito dell'ufficio.
La clausola sulla C.M.S., per potersi ritenere lecita e valida deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità
dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente (art. 2 bis,
legge n. 2/2209).
In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando -
nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità del calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe ravvisarsi un vero e proprio accordo tra le parti (ex pagina 34 di 42 multis C. app. Milano 14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib.
Taranto 11.4.2018).
Orbene, nel caso di specie il CTU ha riscontrato che “come
risulta dalla documentazione in atti la CMS non è stata applicata
dall'istituto di credito con decorrenza 28.6.2009 in conseguenza
dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.
Considerato che
gli
estratti conto in atti riguardano il periodo 2010 – 2014, non si
può accertare l'ammontare della CMS precedentemente addebitata.
Per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione 28 gennaio 2009 n. 2, non risulta che la banca abbia
stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulle c.m.s.
alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre
2008 n. 185; per il periodo successivo alla data del 1° luglio
2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644) non risulta che la
banca abbia stipulato o adeguatole clausole contrattuali alle
previsioni dell'art. 117 – bis del testo unico bancario e del
suddetto decreto CICR” (pag. 14 – CTU).
Va pertanto condivisa la scelta del consulente dell'ufficio di eliminare gli importi addebitati a tale titolo in fase di ricalcolo.
*
vi. accertamento del saldo finale del c/c n. 27/13064
pagina 35 di 42 Conclusivamente, con riguardo al rapporto di conto corrente,
vanno in questa sede recepiti integralmente gli esiti della CTU
espletata in corso di causa, che ha fatto buon governo delle coordinate sinora espresse in punto di capitalizzazione trimestrale, ius variandi, commissioni, spese, interessi attivi e passivi, con le precisazioni già evidenziate nei paragrafi precedenti.
Il saldo del c/c n. 27/13064 alla data del 26.5.2014 è pari ad €
- 20.407,58 (di cui € 10.731,80 per sorte capitale ed € 9.675,98
per interessi debitori) a debito della correntista (pag. 16 e 22
– CTU, conteggi con esclusione dell'importo di € 93.825,24).
*
Tanto premesso viste le immunità da censure della consulenza tecnica, attesa la correttezza del ricalcolo del saldo finale dei rapporti intrattenuti da si accerta: Parte_1
- che il saldo del finanziamento chirografario n. 513893339 al
12.2.2019 (data del deposito del ricorso monitorio) è pari ad € 43.354,40 a credito della banca;
- che il saldo derivante dalle anticipazioni delle fatture oggetto di giudizio è pari ad € 123.638,00 in linea capitale ed € 23.108,49 per interessi debitori, entrambi a credito della banca;
- che il saldo del c/c n. 27/13064 alla data del 26.5.2024 è
pagina 36 di 42 pari ad € 20.407,58 a credito della banca.
*
3. Domanda principale e domanda riconvenzionale
L'assenza di un credito in favore della correntista all'esito del ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti determina il rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione d'indebito formulata dagli opponenti.
Mentre, tenuto conto che la banca ha limitato le proprie domande al credito derivante dal mancato rimborso del finanziamento chirografario e dal saldo passivo delle singole anticipazioni azionate in via monitoria, e non avendo avanzato alcuna domanda in ordine al pagamento del saldo passivo di conto corrente in via di reconventio reconventionis, la correntista va condannata al pagamento in favore dell'intervenuta “ (attuale Controparte_2
titolare del credito) di € 190.100,89 (€ 123.638,00 + € 23.108,49
+ € 43.354,40), oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente pronuncia sino al saldo.
*
4. Fideiussione omnibus
La difesa degli opponenti ha infine sollevato l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni in questione (con particolare riguardo alla clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c.)
pagina 37 di 42 poiché riproduttive della modulistica ABI sui contratti di fideiussione, frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
L'eccezione è infondata.
Sul tema va condiviso l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di distribuzione degli oneri probatori circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990
e 1419, co. 1, c.c., grava sull'attore secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (Cass. 30818/2018; Trib. Milano 23.6.2020).
Nessun serio indizio di una intesa anticoncorrenziale può essere tratto dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate nel 2005, tanto più considerando che le dette clausole non erano contrarie a norme imperative, bensì legittimamente derogatorie di norme codicistiche.
In sostanza, in assenza di una indicazione, da parte dell'attore/opponente, sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione (e/o delle clausole, come già detto, di natura derogabile) deve essere rigettata (ex multis, Trib. Milano n.
pagina 38 di 42 20.11.2018; App. Milano 23.7.2020; Trib. Cosenza 2.3.2021; Trib.
Sondrio 28.4.2021; Trib. Lucca 7.5.2021), tanto più se si considera che, dal punto di vista squisitamente civilistico,
l'art. 1957 c.c. è pienamente derogabile, trattandosi di una materia non sottratta alla disponibilità delle parti.
Ed invero siffatta deroga non contrasta con nessun principio di ordine pubblico, ma implica per il fideiussore l'assunzione di un maggiore rischio connesso alle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. 31569/2019).
Va pertanto osservato il difetto di allegazione, ancor prima che di prova, in ordine ai profili anticoncorrenziali descritti,
atteso che il denunciato profilo di nullità riposa, nella tesi offerta dagli opponenti, soltanto nell'asserita violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990, non avendo peraltro allegato l'appartenenza della banca alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
Gli attori/opponenti, inoltre, non hanno prodotto in giudizio né
il modello ABI né il provvedimento n. 55/2005 della banca d'Italia ex art. 345 c.p.c.
L'omessa produzione del provvedimento implica il rigetto della domanda, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal pagina 39 di 42 giudice ove non tempestivamente prodotti (App. Napoli 13.1.2020;
Trib. Brindisi 20.7.2020; Trib. Bari 10.9.2020 n. 2631; App.
Bologna 17.3.2021).
*
5. Fideiussione specifica
A prescindere dalla qualificazione della garanzia prestata da e va osservato che questi Parte_1 Parte_2
avevano sottoscritto il contratto del 31.3.2008 garantendo unicamente il finanziamento chirografario n. 51389339, come attestato dalla convenuta opposta (doc. 18 e 21 – fascicolo monitorio).
Orbene, la difesa degli opponenti non ha contestando la validità
del contratto in questione, né delle singole clausole ovvero delle spese e degli interessi applicati al rapporto.
Sicché l'istituto di credito vantando un credito nei confronti del debitore principale, ha titolo a richiedere ai garanti il pagamento del credito, attesa l'accessorietà che connota il contratto di fideiussione.
*
6. Spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, atteso che il credito complessivamente accertato in capo dalla banca per i pagina 40 di 42 titoli in contesa è sensibilmente inferiore a quanto azionato in via monitoria (€ 190.100,89 a fronte di una richiesta pari a €
266.915,46).
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore deduzione ed eccezione:
1. accoglie parzialmente l'opposizione avanzata da
[...]
, e Parte_1 Parte_1 Parte_2
2. accerta che:
a. il saldo del finanziamento chirografario n. 513893339
al 12.2.2019 (data del deposito del ricorso monitorio)
è pari ad € 43.354,40 a debito della correntista
“ ”; Parte_1
b. il saldo derivante dalle anticipazioni delle fatture oggetto di giudizio, ad oggi, è pari ad € 123.638,00 in linea capitale ed € 23.108,49 per interessi debitori,
entrambi a debito della correntista “ Parte_1
”;
[...]
c. il saldo del c/c n. 27/13064 alla data del 26.5.2014 è
pari ad € 20.407,58 debito della correntista “
[...]
”; Parte_1
3. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 41 di 42 4. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;
5. accerta la validità ed efficacia delle fideiussioni (omnibus e specifica) prestate da e a Parte_1 Parte_2
garanzia delle obbligazioni assunte dalla Parte_1
per i titoli in contesa;
[...]
6. condanna e Parte_1 Parte_1 Pt_2
a pagare, in solido tra loro, a
[...] Controparte_2
l'importo di € 190.100,89, oltre agli interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
7. compensa integralmente le spese di lite;
8. pone definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti, in soldi tra loro, e nei rapporti interni per la metà
a carico delle parti opponenti e la restante metà a carico della parte opposta.
Reggio Calabria, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 42 di 42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6441 del 20.7.2022, App. Napoli 13.1.2020; App. Milano
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2748/2019 R.G. e promossa
da
( ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
( ), ( , C.F._1 Parte_2 C.F._2
attori/opponenti
con il patrocinio degli avv.ti D'OTTAVIO RAFFAELE, D'OTTAVIO
GIUSEPPE e D'OTTAVIO GABRIELE,
contro
( ) Controparte_1 P.IVA_2
convenuta/opposta
con il patrocinio dell'avv. GALLETTA VINCENZO,
nonché con l'intervento di pagina 1 di 42 Controparte_2
( P.IVA_3
intervenuto
con il patrocinio dell'avv. GALLETTA VINCENZO.
*
Conclusioni per gli attori opponenti - Parte_1
e : Parte_1 Parte_2
“revocare o annullare il decreto opposto e, previa declaratoria
di nullità dell'applicazione di interessi corrispettivi,
moratori, spese, oneri e commissioni illecite per violazione di
norme imperative, nonché previo ricalcolo dei rapporti dare –
avere intercorsi tra le parti in causa sui rapporti di conto
corrente nn. 924 e 13064, condannare la parte opposta alla
restituzione degli importi della stessa indebitamente percepiti,
oltre rivalutazione ed interessi, previa compensazione con
eventuali controcrediti della opposta;
con vittoria e
competenze”.
Conclusioni per la convenuta opposta – : Controparte_1
“In via preliminare e/o pregiudiziale accordare la provvisoria
esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto
l'opposizione non è di pronta soluzione e non è basata su prova
scritta; in via preliminare di rito, con riferimento alla domanda
pagina 2 di 42 relativa alla nullità delle fideiussioni per asserita violazione
della normativa antitrust, dichiarare l'incompetenza del
tribunale di Reggio Calabria, trattandosi di materia devoluta
alla cognizione funzionale e inderogabile del Tribunale delle
Imprese di Catanzaro;
in via preliminare di merito, con
riferimento ai rapporti di conto corrente oggetto della domanda
riconvenzionale, accertare e dichiarare l'intervenuta
prescrizione decennale di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o
azione di contestazione di poste ritenute illegittime e/o
indebite, ivi comprese eventuali rimesse solutorie, nonché della
domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., di qualsivoglia
pagamento che controparte assume essere indebito e/o illegittimo,
effettuati in data anteriore al decennio dalla notifica dell'atto
introduttivo del presente giudizio;
nel merito: in via
principale, rigettare l'opposizione de qua e confermare
integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 447/2019 emesso
dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di “
[...]
, e in subordine, Parte_1 Parte_1 Parte_2
condannare la “ , e Parte_1 Parte_1 Pt_2
al pagamento in solido delle somme effettivamente dovute;
[...]
in ogni caso dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dai
garanti confermandosi nei loro confronti il decreto ingiuntivo
opposto”.
pagina 3 di 42 Conclusioni per l'intervenuta - e per essa Controparte_2 [...]
CP_2
“facendo propria la posizione processuale della cedente nonché
tutte le domande, deduzioni, eccezioni conclusioni ed istanze da
quest'ultima rassegnate, compresa ogni produzione documentale
sino ad ora effettuata, con richiesta di estromissione della
banca cedente”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.7.2019, la società
e in Parte_1 Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussori della proponevano Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 447/2019, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 14.6.2019, che ingiungeva alla in solido con i fideiussori sino a Parte_1
concorrenza del credito garantito, il pagamento in favore di della somma di € 266.915,00 per CP_1 Controparte_1
capitale e interessi alla data del 31.10.2018 di cui:
- € 223.560,96 quale credito per anticipo su n. 11 fatture rimaste insolute alle rispettive scadenze e così composto:
o € 178.111,00 quale saldo debitore in linea capitale al
31.3.2014, data in cui il rapporto veniva volturato a pagina 4 di 42 sofferenza;
o € 43.336,33 per interessi maturati successivamente e sino al 31.10.2018;
o € 113,63 per spese;
- € 43.354,50 derivante dal saldo passivo del finanziamento chirografario n. 51389339 del 31.8.2008.
All'uopo gli opponenti esponevano:
- di aver intrattenuto con la banca opposta due rapporti di conto corrente: il primo, aperto nel 1991, identificato al n. 27/1306 sul quale veniva concessa un'apertura di credito
(c.d. operazioni di scoperto), il secondo, aperto nel 1998,
identificato al n. 924 per operazioni di anticipo su fatture a valere sul conto anticipi n. 3800/27965;
- che nell'anno 2004 il c/c n. 924 (conto anticipi) veniva estinto ed il relativo saldo debitorio veniva girocontato sul c/c n. 27/13064 (quello aperto nel 1991), sul quale venivano eseguite le operazioni di linea di credito anche con anticipazioni su fatture;
ed eccepivano l'inesistenza del credito portato dal decreto ingiuntivo attesa:
- la mancata produzione del contratto di apertura di c/c corredato dalle relative condizioni economiche;
- l'applicazione di oneri, commissioni ed interessi pagina 5 di 42 ultralegali non pattuiti in forma scritta, e capitalizzati trimestralmente contra legem;
- la nullità delle fideiussioni poiché riproduttive della modulistica ABI frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Allegavano inoltre che la , nel dare esecuzione ai rapporti CP_3
di anticipo su fatture, aveva incamerato tutti gli importi pagati dal terzo debitore (nella specie ASP di Reggio Calabria), pur non avendoli anticipati per l'intero ed omettendo quindi di riaccreditare in favore del correntista/opponente la quota non anticipata, pari al 30% del “fatturato netto non anticipato”.
Sul presupposto di cui al punto precedente avanzavano domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla banca opposta di ammontare pari al 30%
dell'importo netto non anticipato.
Citavano pertanto chiedendo la revoca del Controparte_4
decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento della nullità
dell'applicazione di interessi corrispettivi, moratori, spese,
oneri e commissioni illecite per violazione di norme imperative,
la rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti e la ripetizione, in via riconvenzionale, delle somme indebitamente percepite dalla banca, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
3.12.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1
pagina 6 di 42 rilevando il difetto di contestazione in ordine all'inadempimento del finanziamento chirografario, negando di aver trattenuto gli importi di cui alle fatture anticipate, tenuto conto che erano rimaste insolute, e in riferimento alla domanda riconvenzionale,
eccependo la prescrizione estintiva della pretesa. Concludeva
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio il credito contestato veniva ceduto dalla convenuta opposta a la quale, con comparsa Controparte_2
depositata il 15.9.2021, interveniva nel presente giudizio ex art. 111 c.p.c.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
9.1.2020, la causa veniva istruita documentalmente ed a mezzo di
CTU contabile.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'8.7.2024, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate all'udienza e riportate in epigrafe.
*
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
*
1. Sui rapporti oggetto di giudizio
pagina 7 di 42 Il credito oggetto del provvedimento monitorio opposto trae origine dai seguenti rapporti, intercorsi tra la Parte_1
e :
[...] Controparte_4
a) rapporto di anticipo su fatture n. 27965, limitatamente a n. 11 fatture rimaste insolute alle rispettive scadenze, giustificato dalla seguente documentazione:
1. distinta di presentazione anticipo fattura n.
1/2011 del 24.2.2011 per € 14.629,71 con scadenza
15.8.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 10.240,00 (doc.
4 - fascicolo monitorio);
2. distinta di presentazione anticipo fattura n.
5/2011 del 14.1.2011 per € 25.421,32 con scadenza
11.10.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 17.794,00 (doc.
5 - fascicolo monitorio);
3. distinta di presentazione anticipo fattura n.
7/2010 del 15.6.2010 per € 25.421,32 con scadenza
30.11.2010, anticipata come da contabile per il minor importo di € 15.829,33 (doc.
6 - fascicolo monitorio);
4. distinta di presentazione anticipo fattura n.
9A/2010 del 15.7.2010 per € 27.881,56 con scadenza pagina 8 di 42 1.12.2010, anticipata come da contabile per il minor importo di € 19.617,09 (doc.
7 - fascicolo monitorio);
5. distinta di presentazione anticipo fattura n.
14A/2010 del 15.7.2010 per € 22.844,99 con scadenza 1.1.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 15.991,49 (doc. 8 -
fascicolo monitorio);
6. distinta di presentazione anticipo fattura n.
16A/2010 del 20.10.2010 per € 22.973,00 con scadenza 1.2.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 16.081,00 (doc. 9 -
fascicolo monitorio);
7. distinta di presentazione anticipo fattura n.
20/2011 del 9.8.2011 per € 19.347,34 con scadenza
6.2.2012, anticipata come da contabile per il minor importo di € 13.543,00 (doc. 10 - fascicolo monitorio);
8. distinta di presentazione anticipo fattura n.
20A/2010 del 20.10.2010 per € 36.514,93 con scadenza 14.4.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 25.560,45 (doc. 11 -
fascicolo monitorio);
pagina 9 di 42 9. distinta di presentazione anticipo fattura n.
25A/2011 del 21.12.2010 per € 28.783,00 con scadenza 6.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 20.148,00 (doc. 12 -
fascicolo monitorio);
10. distinta di presentazione anticipo fattura n.
3/2011 del 15.3.2011 per € 21.728,28 con scadenza
11.9.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 15.209,00 (doc. 13 - fascicolo monitorio);
11. distinta di presentazione anticipo fattura n.
28A/2011 del 25.1.2011 per € 19.784,69 con scadenza 30.6.2011, anticipata come da contabile per il minor importo di € 13.849,00 (doc. 14 -
fascicolo monitorio);
b) finanziamento chirografario n. 513893339 del 31.3.2008
di originari 120.000 € residuo debito, in linea capitale, alla data dell'ultima rata parzialmente pagata (31.1.2012) pari a € 43.354,50 (doc. 18 e 21 -
fascicolo monitorio).
Il rapporto sub. b), da ultimo indicato, risulta garantito da fidejussione specifica (doc. 14 - fascicolo monitorio)
pagina 10 di 42 sottoscritta in data 31.03.2008 fino alla concorrenza di €
120.000,00 da e Parte_1 Parte_2
*
2. Rapporti oggetto del provvedimento monitorio opposto:
i. finanziamento chirografario n. 51389339
Nulla questio in ordine al debito ingiunto sulla base dell'inadempimento del contratto di finanziamento del 31.8.2008.
Ed invero l'istituto di credito ha provato la sussistenza e l'ammontare del credito derivante dal titolo in analisi attesa la produzione del contratto di finanziamento n. 51389339 concluso con Banco di Napoli s.p.a. (oggi in data Controparte_4
31.3.2008 (doc. 16 fascicolo monitorio – ) e della distinta CP_1
di versamento (doc. 18 fascicolo monitorio – ). CP_1
A fronte delle allegazioni dell'opposta la difesa degli opponenti non ha contestato l'effettiva ricezione dell'importo finanziato di 120.000,00 € né la mancata restituzione di € 43.354,40 alla data di decadenza dal beneficio del termine (31.3.2013, doc. 21 –
fascicolo monitorio).
Peraltro nessuna censura è stata mossa dalla difesa degli opponenti in ordine alla validità del contratto in questione,
delle singole clausole ovvero delle spese e degli interessi applicati al rapporto.
pagina 11 di 42 Va pertanto accertata la sussistenza e l'ammontare del credito vantato in parte qua dalla convenuta/opposta, pari € 43.354,40.
*
ii. Conto anticipi n. 27965
La decisione sui motivi di opposizione attinenti al rapporto in questione impone la seguente premessa.
Nella prassi bancaria, invero, possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come “conto anticipi su effetti salvo buon fine”, od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti.
I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della CP_3
di esigere il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede.
pagina 12 di 42 Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla CP_3
al cliente.
Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni,
di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in
“avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli.
In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e CP_3
il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (Cass. 13449/2011).
Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro
pagina 13 di 42 solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (Cass. 11524/2020).
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso CP_3
in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere”
l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti,
il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è
collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale.
Né occorre individuare necessariamente un collegamento negoziale,
come ricostruito in giurisprudenza, atteso che ad essere collegati sono i conti correnti e le distinte contabilizzazioni bancarie, laddove giuridicamente si tratta pur sempre di un'unica pagina 14 di 42 operazione economica, finalizzata al raggiungimento della medesima funzione negoziale unitaria.
I patti conclusi tra banca e cliente, infatti, sono essenzialmente interdipendenti, attenendo essi alla regolamentazione delle modalità di finanziamento e restituzione o satisfazione, comunque, del credito restitutorio della banca,
onde, in mancanza di uno di quei patti, l'operazione non sarebbe stata posta in essere, sicché negozi e patti non possono che rimanere inscindibilmente connessi.
In tal modo, non occorre discorrere di collegamento negoziale e funzionale tra contratti distinti, se non quale mero passaggio intermedio e ricostruttivo della causa concreta dell'intera operazione realizzata.
Pertanto, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono in effetti origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, situazione in cui è allora configurabile la c.d.
compensazione impropria e non la c.d. compensazione propria o in senso stretto, di cui all'art. 1241 c.c. e ss., la quale invero presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti (Cass. 11524/2020).
Onde, poi, nella c.d. compensazione impropria la valutazione delle reciproche pretese delle parti comporta soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione pagina 15 di 42 automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico (Cass. 30220/2019; Cass. 4825/2019) e l'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza è la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive.
Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni su fatture si atteggi in modo del tutto autonomo,
come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del c.d. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo
(a credito o a debito) di un separato, anche giuridicamente,
conto corrente di corrispondenza.
Solo in detta seconda ipotesi il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal “conto anticipi” sarà il possibile oggetto di un'autonoma azione giudiziaria, senza necessità del parallelo accertamento - ove richiesto - relativo altresì ai (a quel punto, non connessi) conti correnti di corrispondenza, solo occasionalmente e non funzionalmente avvinti allora dalla mera coincidenza soggettiva delle parti contraenti.
pagina 16 di 42 Ne deriva la necessità per il giudice del merito, ove adito dalle parti, rispettivamente, con le distinte azioni di pagamento del saldo passivo del conto anticipi (domanda della banca) e di accertamento del saldo complessivo, derivante dalla connessione del medesimo con i conti correnti ordinari di corrispondenza
(domanda del correntista e dei coobbligati solidali, in sé
implicante la deduzione sul nesso tra i rapporti) di procedere,
in prima battuta e quale premessa logica alla decisione sul dovuto, all'accertamento, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti, circa l'esistenza, oppur no, di quel nesso o collegamento tra i conti correnti bancari in essere.
Solo all'esito di tale preliminare accertamento sarà possibile quindi, se del caso, considerare atomisticamente il saldo del conto anticipi, ove risulti l'effettuazione delle suddette anticipazioni in maniera del tutto disgiunta dal conto o dai conti correnti di corrispondenza, come dedotti in giudizio dal cliente e dai suoi garanti.
Sulla questione è stata disposta CTU contabile, i cui esiti,
anche con riguardo alle risposte fornite alle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, vanno integralmente condivisi in quanto adeguatamente motivati ed immuni da vizi logici ed argomentativi.
pagina 17 di 42 Tanto premesso il perito dell'ufficio ha accertato che le anticipazioni oggetto del provvedimento monitorio non venivano regolate in un conto anticipi dotato di autonomia funzionale e contabile, bensì “regolate direttamente sul conto corrente n.
27/13064 mediante l'accredito dell'importo anticipato seguito da
operazioni di rientro”, precisando che “sullo stesso conto
corrente n. 27/13064 sono addebitati gli interessi e competenze
dei conti anticipi sopra citati”.
Ne deriva che sebbene la banca abbia agito circoscrivendo il credito ad alcune specifiche anticipazioni, il vaglio di fondatezza di tale domanda è giuridicamente inscindibile dall'accertamento del saldo complessivo, derivante dalla connessione delle anticipazioni con il conto corrente n.
27/13064, previa detrazione delle eventuali poste indebitamente calcolate dalla su tale conto corrente “ordinario”. CP_3
Coerentemente con tale premessa, il CTU ha provveduto:
- in primo luogo ad accertare il saldo derivante da tutte le anticipazioni evidenziate negli estratti conto prodotti in giudizio (e regolati nel conto corrente “ordinario”), tra le quali rientrano le anticipazioni documentate dalla banca in sede monitoria;
- in seconda battuta a ricalcolare il saldo del conto corrente sul quale era appoggiato “il conto anticipi”;
pagina 18 di 42 - da ultimo a compensare le rispettive poste.
*
Tanto premesso con riferimento al rapporto di anticipo su fatture la difesa degli opponenti ha eccepito:
- con riferimento al saldo in liea capitale, la mancata estinzione della partita debitoria della correntista pur a fronte dell'effettivo pagamento delle fatture anticipate da parte del terzo debitore;
- con riferimento agli interessi e alle commissioni, l'assenza di un contratto di anticipo fatture, con conseguente nullità
ex art. 117 co. 4, TUB, dell'applicazione del tasso di interesse al saggio ultralegali e delle commissioni.
La prima eccezione è parzialmente fondata mentre la seconda è
infondata.
Il ricalcolo del saldo derivante dai rapporti di anticipazione,
tra le quali sono ricomprese le anticipazioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto, ha costituito specifico oggetto di quesito peritale.
Sul punto va condivisa l'estensione del ricalcolo, da parte del
CTU, a tutte le anticipazioni (e ai corrispondenti “rientri”)
emergenti degli estratti conto in atti, prodotti dalla CP_3
stessa e riferibili al periodo dall'1.6.2010 a 26.5.2014, in quanto funzionale alla complessiva ridefinizione del saldo di pagina 19 di 42 conto corrente sul quale erano contabilizzate le anticipazioni, a propria volta necessitato dal difetto di autonomia del conto anticipi, come supra evidenziato.
Ciò posto, il consulente dell'ufficio ha accertato che la sorte capitale derivante dalle anticipazioni documentate in sede monitoria, pari a 178.111,00 €, risulta parzialmente rimborsata dalla correntista alla luce dei pagamenti (denominati operazioni di “estinzione anticipo fatture”) annotati negli estratti conto
(pag. 9 – CTU).
Sul punto il CTP della banca ha eccepito l'imputabilità dei rientri contabilizzati negli estratti conto prodotti in giudizio,
circoscritti agli anni 2010/2014, ad anticipazioni riferibili ad anni precedenti (pag. 16 – CTU).
Ora, è pacifico che in tema di pagamento, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito, incombe al creditore che pretenda di imputare l'adempimento ad altro credito - l'onere della prova delle condizioni di una diversa imputazione (Cass. 1064/2005).
Tale prova è stata raggiunta dalla banca con il solo riferimento al bonifico di 28.000,00 € del 19.7.2010, imputabile al pagamento delle fatture n. 9 e 27 del 2008.
Depone in tal senso, ed in modo inequivoco, la causale del pagamento, annotata in conto corrente come “S.FT.N9 – A E 27-A
pagina 20 di 42 del 2008 est. anticipata” (cfr. pag. 18 – CTU), sicché esso non va imputato ad estinzione delle anticipazioni in contesa ma di quelle, diverse, riferibili alle fatture specificamente indicate in causale con numero ed annualità.
Mentre con riferimento all'imputazione degli altri pagamenti,
allegati dal CTP di in sede di osservazioni alla CTU, la CP_1
banca, sulla quale ricadeva il relativo onere avendo agito in sede monitoria per il credito derivante dal titolo in analisi,
non ne ha provato la riferibilità ad anticipazioni diverse da quelle annotate negli estratti conto in atti, atteso che:
- le causali dei pagamenti eseguiti dalla correntista (id est
delle operazioni di “rientro”) sono indicate genericamente e prive di alcun riferimento ad una determinata operazione di anticipo o fattura sicché “non è possibile accertare se la
voce “estinzione anticipo fatture” riguarda l'anticipo
fatture risultanti dall'estratto conto, ovvero riguardino
precedenti anticipazioni di cui non si possiede la
documentazione” (pag. 19 e 20 – CTU);
- la banca non ha prodotto gli estratti conto riferiti al periodo anteriore al 2010.
Quanto al requisito della forma scritta va opinato che il conto anticipi non richiede una espressa pattuizione tra le parti,
atteso che il conto anticipi ha naturalmente tecnica di pagina 21 di 42 contabilizzazione ma non costituisce un autonomo rapporto bancario tra le parti (Cass. 13449/2011; C. App. Milano
10.10.2018).
Nel caso di specie, poi, la ha documentato le singole CP_3
proposte di anticipo, inequivocabilmente riconducibili alla correntista stessa, la quale inoltrava di volta in volta all'istituto di credito i moduli prestampati contenenti la richiesta di anticipazione, le condizioni economiche praticate dall' (ivi prestampate e quindi pienamente conosciute ed CP_5
accettate dalla proponente), la sottoscrizione del legale rappresentante della correntista/proponente, l'importo anticipato, e accompagnati dalla singola fattura anticipata, ivi compresa la relativa scadenza (doc. da 4 a 14 – cfr. pag. CP_1
8 - CTU).
Sicché ogni operazione di anticipo fatta valere dalla banca integra un contratto perfezionato e pienamente efficace, atteso il rispetto del requisito della pattuizione in forma scritta, ivi compresi gli interessi, previsto dall'art. 117 co. 4 TUB e dall'art. 1284 co. 3 c.c.
Va quindi accolto il secondo calcolo effettuato dal CTU (pag. 20
– CTU), in parziale adesione alle osservazioni del CTP di Intesa
sulle condizioni economiche e tenendo conto della diversa imputazione bonifico di 28.000,00 € del 19.7.2010.
pagina 22 di 42 Il saldo del “conto anticipi” ammonta pertanto ad € 123.638,00 in linea capitale ed € 23.108,49 per interessi debitori, entrambi a debito della correntista.
*
iii. Conto corrente n. 27/13064
Si procede ora al ricalcolo del saldo del rapporto del conto corrente n. 27/13064, ove era appoggiato il conto anticipi oggetto del ricorso monitorio, e ciò per le ragioni già
evidenziate in punto di inscindibilità del saldo del conto anticipi da quello ordinario e altresì per il vaglio di fondatezza della domanda di ripetizione di poste indebitamente accreditate dall'istituto, avanzata dagli opponenti in via riconvenzionale.
In ordine al ricalcolo in analisi va osservato, in premessa, che in atti sono presenti solo gli estratti dal 01.06.2010 al
26.05.2014 (con saldo pari a zero per estinzione).
La circostanza, unitamente al rilievo che in parte qua è la
HI ad agire in qualità di attore sostanziale, avendo proposto la domanda di ripetizione di indebito in via riconvenzionale, non implica il rigetto della domanda avanzata dalla correntista bensì una diversa individuazione del saldo dal quale partire per effettuare il ricalcolo.
pagina 23 di 42 Secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quando l'attore esperisce una azione di
“accertamento negativo”, deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda, essendo suo onere quindi fornire il primo estratto conto, “tanto più ove si tenga conto che tale estratto
conto era necessariamente stato inviato ex lege ai correntisti i
quali ne avevano o ne avevano avuto la disponibilità avendone
altresì l'onere di conservazione”.
Dunque, nei casi in cui sia il correntista ad agire in ripetizione dell'indebito, spetta a lui provare il titolo dell'indebito, producendo i relativi estratti conto e, in caso di inadempimento a tale onere, occorre fare riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile (Cass.
9201/2015).
Sicchè, seguendo il suindicato orientamento, la produzione degli estratti conto solo in misura parziale non condurrebbe tout court al rigetto della domanda, ma ad un ricalcolo da effettuarsi solo sulla base della sequenza di movimentazioni documentate.
Ed invero nei casi in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente,
in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali,
qualora non abbia prodotto l'intera sequenza degli estratti pagina 24 di 42 conto, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello a debito risultante dal primo estratto conto disponibile in atti e non il c.d. “saldo zero”.
Ne deriva la correttezza del ricalcolo effettuato dal CTU
partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile (cfr. all. 4 alla CTU).
*
i. Tasso di interesse
Tanto chiarito, gli opponenti hanno eccepito il difetto di forma scritta del contratto in questione, con conseguente nullità delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente intercorso con con particolare riguardo Controparte_4
all'applicazione di interessi ultralegali e commissioni.
L'eccezione è infondata in considerazione del fatto che il
4.2.2008 le parti hanno sottoscritto una pattuizione di modifica del rapporto n. 27/13064, ove venivano espressamente indicate, ed accettate dal legale rappresentante della correntista, ben determinate condizioni economiche, tra le quali il tasso di interesse debitore, nella misura del 14,50%, ed il tasso di interesse creditore, nella misura del 1,010% fino ad € 3.000,00 e del 1,760% oltre l'importo di € 3.000,00.
Sicché, tenuto conto che il primo estratto conto disponibile attinente al rapporto in analisi risale all'1.6.2010, successivo pagina 25 di 42 quindi alla pattuizione del 2008, il consulente dell'ufficio ha correttamente ricalcolato il rapporto applicando la misura convenzionale degli interessi (pag. 12 e 13 - CTU), atteso che all'epoca ne esisteva pattuizione in forma scritta e, come già
evidenziato, partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile (pari a € -58.413,46 a debito della correntista).
*
ii. “Azzeramento saldo per estinzione”
Ulteriore questione emersa in sede di CTU attiene alla valutazione dell'importo di € 93.825,24, registrato a credito sul conto corrente in data 26.5.2014 sotto la causale “Azzeramento
saldo per estinzione”.
Secondo la valutazione del CTU, siffatto importo andrebbe considerato a credito del correntista mentre secondo la prospettazione offerta dal CTP della banca l'importo così
contabilizzato non sarebbe seguito ad un pagamento da parte della correntista ma alla chiusura del conto e al conseguente
“passaggio a sofferenza”.
Va condivisa in questa sede la valutazione del consulente di parte opposta.
In primo luogo va opinato come l'opponente, in capo al quale ricadeva il relativo onere trattandosi di credito oggetto di pagina 26 di 42 domanda riconvenzionale, non abbia documentato l'effettivo pagamento della somma in questione, attesa l'assenza di documentazione comprovante la dazione di denaro (bonifico e relativa distinta, quietanza etc).
Ed invero la prova del pagamento si fonda unicamente sul tenore dell'annotazione nell'estratto conto.
In secondo luogo va rilevato come la stessa annotazione in discussione, denominata “azzeramento per estinzione”, differisca dalle voci annotate dalla banca in tutte le precedenti occasioni
(vari anni) in cui la correntista aveva effettuato un pagamento,
atteso che in tali casi l'istituto aveva registrato il pagamento come “accrediti” (all. 4 – CTU).
Sicché in assenza di ulteriori elementi differenzianti, la diversità del tenore delle annotazioni non trova altra ragionevole spiegazione al fatto che l'”estinzione” registrata non sia stata determinata da un effettivo pagamento della correntista.
Da ultimo va opinato che ove l'importo fosse stato effettivamente pagato dalla correntista, non troverebbe ragionevole spiegazione la contestuale chiusura del rapporto, atteso che il contratto di conto corrente si configura quale tipico negozio di durata.
Sicché in assenza dell'esercizio del diritto di recesso ad opera correntista, del quale la non ha fornito evidenze Pt_1
pagina 27 di 42 documentali, l'interruzione del rapporto contestualmente all'annotazione in contestazione, va ritenuta conseguente al mancato pagamento dell'importo annotato piuttosto che il contrario.
Ne deriva che l'importo di € 93.825,24 va contabilizzato a debito della correntista.
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iii. ius variandi
L'istituto dello ius variandi integra il diritto potestativo di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche,
manifestandosi per la prima volta nelle N.U.B. (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'A.B.I. ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli pagina 28 di 42 contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato sul piano normativo, per la prima volta con la l.
154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D.
Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il diritto di modifica unilaterale delle condizioni è attualmente regolamentato dall'art. 118 T.U.B., il cui testo attuale prevede il rispetto dei seguenti requisiti:
a) l'inserimento nel contratto della clausola che attribuisce alla banca, o all'intermediario finanziario, la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente e che nei contratti a tempo indeterminato deve essere accompagnata dalla specifica approvazione per iscritto del cliente;
b) l'inserimento nella comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario dell'espressa formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” allo scopo di richiamare l'attenzione del cliente;
c) la comunicazione di variazione unilaterale della condizione contrattuale da parte dell'intermediario deve avvenire per pagina 29 di 42 iscritto, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente;
d) la comunicazione di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni contrattuali deve avvenire da parte dell'intermediario con un preavviso minimo di due mesi rispetto alla prevista operatività della modifica, e la modifica si intende approvata se il cliente entro il termine previsto per la sua operatività non recede dal contratto. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta l'inefficacia della modifica;
e) l'indicazione sufficientemente specifica nella comunicazione di variazione unilaterale sfavorevole al cliente del giustificato motivo;
f) la sussistenza del giustificato motivo (requisito sostanziale).
Venendo al rapporto in contestazione, il consulente d'ufficio ha rilevato che nelle condizioni di modifica contrattuali del
4.2.2008 a base del rapporto di c/c n. 27/13064 veniva pattuito il tasso di interesse debitore nella misura del 14,50%, il tasso di interesse creditore nella misura del 1,010% fino ad € 3.000,00
e del 1,760% oltre l'importo di € 3.000,00.
Il consulente ha poi riscontrato la modifica, a sfavore della cliente, del tasso di interesse originariamente pattuito in pagina 30 di 42 contratto (il contratto del 2008) in assenza di preventiva comunicazione secondo le modalità e le tempistiche disciplinate dall'art. 118 T.U.B. (“Nel corso rapporto la banca ha variato
unilateralmente il tasso convenuto, tuttavia, in atti non vi è
prova di dette comunicazioni. Pertanto, il CTU si è attenuto al
seguente criterio: ha applicato il tasso convenuto del 14,50% o
il diverso tasso se favorevole al cliente;
non ha tenuto conto di
eventuali variazioni sfavorevoli al correntista”; pag. 11 e 12 -
CTU).
Il rilievo non è stato oggetto di specifiche censure da parte del
CTP nominato dalla banca.
Va pertanto condivisa la scelta del CTU, in sede di ricalcolo del saldo dei rapporti tra le parti, di utilizzare i tassi di interesse convenuti tenendo conto delle sole variazioni favorevoli al correntista.
*
iv. Capitalizzazione trimestrale
Passando alla contestazione attorea in ordine all'applicazione da parte di di illegittimo anatocismo va osservato Controparte_4
che nel caso di specie viene in rilievo il periodo successivo alla delibera CICR 9 febbraio 2000 (entrata in vigore il 22
aprile 2000), emanata in attuazione del disposto dell'art. 120
T.U.B. ratione temporis vigente, al fine di determinare le pagina 31 di 42 modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie.
Trattandosi nel caso di specie di modifica contrattuale di conto corrente concluso dopo l'entrata in vigore della delibera CICR
citata, l'anatocismo può pertanto reputarsi legittimo soltanto se applicato “con la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad
un anno”.
In caso contrario risulterebbe la violazione dell'art. 120 T.U.B.
con conseguente esclusione di ogni capitalizzazione degli interessi passivi sino alla data di entrata in vigore delibera
CICR del 3 agosto 2016.
Il divieto di anatocismo deve poi ritenersi operante a partire dall'1.1.2014, a seguito della modifica del testo dell'art. 120,
comma 2, T.U.B. ad opera della l. n. 147/2013 (legge di stabilità
per il 2014) nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e
criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in
essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni
caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata,
nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli
interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre
interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di
pagina 32 di 42 capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte
capitale”.
Tale disposizione - il cui intento era quello di introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, come si desume dai lavori preparatori della predetta legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120,
comma 2, T.U.B. fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è
stata emanata): infatti, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Monza
13.6.2018; Trib. Pavia 21.4.2016; Trib. Milano 25.3.2015; Trib.
Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015), la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.
Ciò chiarito in via generale, va evidenziato che nel contratto di apertura di credito del 4.2.2008 non è presente alcuna pattuizione ove venga indicata la periodicità nella capitalizzazione degli interessi né, a fortiori, ove venga pagina 33 di 42 attestata la pari periodicità in ordine alla capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
Ed invero la sussistenza di siffatta clausola ovvero l'applicazione in concreto della pari periodicità nella capitalizzazione non emerge dalle risultanze della CTU.
Sicché la stessa, attesa l'illegittima applicazione, è stata correttamente espunta dal CTU.
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v. C.M.S., Commissione di disponibilità fondi e CIV
Va poi condivisa l'eliminazione della clausola di commissione di massimo scoperto da parte del perito dell'ufficio.
La clausola sulla C.M.S., per potersi ritenere lecita e valida deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità
dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente (art. 2 bis,
legge n. 2/2209).
In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando -
nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità del calcolo, atteso che, in assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, in relazione alla stessa non potrebbe ravvisarsi un vero e proprio accordo tra le parti (ex pagina 34 di 42 multis C. app. Milano 14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib.
Taranto 11.4.2018).
Orbene, nel caso di specie il CTU ha riscontrato che “come
risulta dalla documentazione in atti la CMS non è stata applicata
dall'istituto di credito con decorrenza 28.6.2009 in conseguenza
dell'entrata in vigore della legge n. 2/2009.
Considerato che
gli
estratti conto in atti riguardano il periodo 2010 – 2014, non si
può accertare l'ammontare della CMS precedentemente addebitata.
Per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione 28 gennaio 2009 n. 2, non risulta che la banca abbia
stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulle c.m.s.
alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre
2008 n. 185; per il periodo successivo alla data del 1° luglio
2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644) non risulta che la
banca abbia stipulato o adeguatole clausole contrattuali alle
previsioni dell'art. 117 – bis del testo unico bancario e del
suddetto decreto CICR” (pag. 14 – CTU).
Va pertanto condivisa la scelta del consulente dell'ufficio di eliminare gli importi addebitati a tale titolo in fase di ricalcolo.
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vi. accertamento del saldo finale del c/c n. 27/13064
pagina 35 di 42 Conclusivamente, con riguardo al rapporto di conto corrente,
vanno in questa sede recepiti integralmente gli esiti della CTU
espletata in corso di causa, che ha fatto buon governo delle coordinate sinora espresse in punto di capitalizzazione trimestrale, ius variandi, commissioni, spese, interessi attivi e passivi, con le precisazioni già evidenziate nei paragrafi precedenti.
Il saldo del c/c n. 27/13064 alla data del 26.5.2014 è pari ad €
- 20.407,58 (di cui € 10.731,80 per sorte capitale ed € 9.675,98
per interessi debitori) a debito della correntista (pag. 16 e 22
– CTU, conteggi con esclusione dell'importo di € 93.825,24).
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Tanto premesso viste le immunità da censure della consulenza tecnica, attesa la correttezza del ricalcolo del saldo finale dei rapporti intrattenuti da si accerta: Parte_1
- che il saldo del finanziamento chirografario n. 513893339 al
12.2.2019 (data del deposito del ricorso monitorio) è pari ad € 43.354,40 a credito della banca;
- che il saldo derivante dalle anticipazioni delle fatture oggetto di giudizio è pari ad € 123.638,00 in linea capitale ed € 23.108,49 per interessi debitori, entrambi a credito della banca;
- che il saldo del c/c n. 27/13064 alla data del 26.5.2024 è
pagina 36 di 42 pari ad € 20.407,58 a credito della banca.
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3. Domanda principale e domanda riconvenzionale
L'assenza di un credito in favore della correntista all'esito del ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti determina il rigetto della domanda riconvenzionale di ripetizione d'indebito formulata dagli opponenti.
Mentre, tenuto conto che la banca ha limitato le proprie domande al credito derivante dal mancato rimborso del finanziamento chirografario e dal saldo passivo delle singole anticipazioni azionate in via monitoria, e non avendo avanzato alcuna domanda in ordine al pagamento del saldo passivo di conto corrente in via di reconventio reconventionis, la correntista va condannata al pagamento in favore dell'intervenuta “ (attuale Controparte_2
titolare del credito) di € 190.100,89 (€ 123.638,00 + € 23.108,49
+ € 43.354,40), oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente pronuncia sino al saldo.
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4. Fideiussione omnibus
La difesa degli opponenti ha infine sollevato l'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni in questione (con particolare riguardo alla clausola contenente la deroga all'art. 1957 c.c.)
pagina 37 di 42 poiché riproduttive della modulistica ABI sui contratti di fideiussione, frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
L'eccezione è infondata.
Sul tema va condiviso l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di distribuzione degli oneri probatori circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità della fideiussione ex artt. 2 L. n. 287/1990
e 1419, co. 1, c.c., grava sull'attore secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c. (Cass. 30818/2018; Trib. Milano 23.6.2020).
Nessun serio indizio di una intesa anticoncorrenziale può essere tratto dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate nel 2005, tanto più considerando che le dette clausole non erano contrarie a norme imperative, bensì legittimamente derogatorie di norme codicistiche.
In sostanza, in assenza di una indicazione, da parte dell'attore/opponente, sufficientemente plausibile di seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza, la domanda di nullità della fideiussione (e/o delle clausole, come già detto, di natura derogabile) deve essere rigettata (ex multis, Trib. Milano n.
pagina 38 di 42 20.11.2018; App. Milano 23.7.2020; Trib. Cosenza 2.3.2021; Trib.
Sondrio 28.4.2021; Trib. Lucca 7.5.2021), tanto più se si considera che, dal punto di vista squisitamente civilistico,
l'art. 1957 c.c. è pienamente derogabile, trattandosi di una materia non sottratta alla disponibilità delle parti.
Ed invero siffatta deroga non contrasta con nessun principio di ordine pubblico, ma implica per il fideiussore l'assunzione di un maggiore rischio connesso alle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. 31569/2019).
Va pertanto osservato il difetto di allegazione, ancor prima che di prova, in ordine ai profili anticoncorrenziali descritti,
atteso che il denunciato profilo di nullità riposa, nella tesi offerta dagli opponenti, soltanto nell'asserita violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990, non avendo peraltro allegato l'appartenenza della banca alle intese vietate così come l'uniformità e la non occasionalità delle condizioni contrattuali applicate.
Gli attori/opponenti, inoltre, non hanno prodotto in giudizio né
il modello ABI né il provvedimento n. 55/2005 della banca d'Italia ex art. 345 c.p.c.
L'omessa produzione del provvedimento implica il rigetto della domanda, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal pagina 39 di 42 giudice ove non tempestivamente prodotti (App. Napoli 13.1.2020;
Trib. Brindisi 20.7.2020; Trib. Bari 10.9.2020 n. 2631; App.
Bologna 17.3.2021).
*
5. Fideiussione specifica
A prescindere dalla qualificazione della garanzia prestata da e va osservato che questi Parte_1 Parte_2
avevano sottoscritto il contratto del 31.3.2008 garantendo unicamente il finanziamento chirografario n. 51389339, come attestato dalla convenuta opposta (doc. 18 e 21 – fascicolo monitorio).
Orbene, la difesa degli opponenti non ha contestando la validità
del contratto in questione, né delle singole clausole ovvero delle spese e degli interessi applicati al rapporto.
Sicché l'istituto di credito vantando un credito nei confronti del debitore principale, ha titolo a richiedere ai garanti il pagamento del credito, attesa l'accessorietà che connota il contratto di fideiussione.
*
6. Spese di lite
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, atteso che il credito complessivamente accertato in capo dalla banca per i pagina 40 di 42 titoli in contesa è sensibilmente inferiore a quanto azionato in via monitoria (€ 190.100,89 a fronte di una richiesta pari a €
266.915,46).
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando,
rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore deduzione ed eccezione:
1. accoglie parzialmente l'opposizione avanzata da
[...]
, e Parte_1 Parte_1 Parte_2
2. accerta che:
a. il saldo del finanziamento chirografario n. 513893339
al 12.2.2019 (data del deposito del ricorso monitorio)
è pari ad € 43.354,40 a debito della correntista
“ ”; Parte_1
b. il saldo derivante dalle anticipazioni delle fatture oggetto di giudizio, ad oggi, è pari ad € 123.638,00 in linea capitale ed € 23.108,49 per interessi debitori,
entrambi a debito della correntista “ Parte_1
”;
[...]
c. il saldo del c/c n. 27/13064 alla data del 26.5.2014 è
pari ad € 20.407,58 debito della correntista “
[...]
”; Parte_1
3. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 41 di 42 4. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti;
5. accerta la validità ed efficacia delle fideiussioni (omnibus e specifica) prestate da e a Parte_1 Parte_2
garanzia delle obbligazioni assunte dalla Parte_1
per i titoli in contesa;
[...]
6. condanna e Parte_1 Parte_1 Pt_2
a pagare, in solido tra loro, a
[...] Controparte_2
l'importo di € 190.100,89, oltre agli interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
7. compensa integralmente le spese di lite;
8. pone definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti, in soldi tra loro, e nei rapporti interni per la metà
a carico delle parti opponenti e la restante metà a carico della parte opposta.
Reggio Calabria, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 42 di 42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6441 del 20.7.2022, App. Napoli 13.1.2020; App. Milano