Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02832/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12437 del 2025, proposto da Assocantuccini Consorzio per la Tutela dei CC TO IG, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Manetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES s.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento di rigetto prot. n. 133364 del 28 agosto 2025 dell’istanza di accesso agli atti, proposta il 31 luglio 2025, con la quale il Consorzio ricorrente ha richiesto l’accesso al fascicolo relativo alla domanda di registrazione di marchio n. 302021000072821, presentata da ES s.r.l., comprensivo del provvedimento di rifiuto della domanda predetta con le relative motivazioni e dell’eventuale corrispondenza tra il richiedente e l’Ufficio, notificato a mezzo raccomandata a.r. in data 12 settembre 2025;
nonché:
b) di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, incluso il provvedimento interlocutorio prot. n. 12433 del 31 luglio 2025 notificato alla ricorrente il 28 agosto 2025, nonché
per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata il 31 luglio 2025 e il conseguente ordine all’Amministrazione di esibire la documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AN SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In ordine ai fatti di causa occorre premettere quanto segue.
In data 31 luglio 2025, Assocantuccini - Consorzio per la Tutela dei CC TO IG (di seguito anche solo il Consorzio) ha presentato richiesta di accesso agli atti all’Ufficio italiano brevetti e marchi (di seguito anche solo UIBM), volta ad ottenere la copia del fascicolo relativo alla domanda di registrazione di marchio n. 302021000072821 presentata da ES s.r.l.. La richiesta includeva anche il provvedimento di rifiuto della domanda predetta con le relative motivazioni e l’eventuale corrispondenza intercorsa tra la società richiedente e l’Ufficio.
Nella medesima data l’UIBM comunicava a ES l’avvenuta presentazione dell'istanza da parte del Consorzio, invitandola a presentare un’eventuale opposizione al rilascio della documentazione.
In data 28 agosto 2025 l’UIBM comunicava al Consorzio che l’istanza di accesso agli atti dalla stessa proposta era stata accolta solo in parte in quanto la corrispondenza e il provvedimento di rifiuto rivestivano carattere di riservatezza ex art. 24 legge n. 241/1990 ed andavano, quindi, sottratti all’accesso.
Solo in data 10 settembre 2025 la controinteressata ES formalizzava la propria opposizione al rilascio di copia della documentazione, adducendo il suo carattere riservato poiché attinente alla tutela delle proprie privative industriali e delle proprie strategie aziendali.
2. Con il presente ricorso parte ricorrente agisce per ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego parziale opposto dall’UIBM ed il conseguente accertamento del diritto di accedere integralmente agli atti del fascicolo relativo alla domanda di marchio “CANTUCCI D’ABRUZZO” (n. 302021000072821).
Il ricorrente, in estrema sintesi, contesta la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione in relazione al provvedimento finale e alla corrispondenza procedimentale:
- per difetto di motivazione e violazione di legge (artt. 3, 22, 24 e 25, comma 3, l. n. 241/1990; art. 186 c.p.i., art. 33 del Regolamento di attuazione del c.p.i.), evidenziando come l’UIBM abbia invocato generiche esigenze di "riservatezza", nonostante nel procedimento di registrazione di un marchio non sia ordinariamente coinvolta documentazione di carattere “riservato”;
- per eccesso di potere sotto il profilo dell’omesso bilanciamento degli interessi: l'UIBM non avrebbe considerato la prevalenza dell'interesse del Consorzio a tutelare, in sede amministrativa o giudiziaria, la IGP contro l'uso illegittimo di nomi evocativi;
- per violazione del principio di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni (art. 22, comma 5, della legge 241/90): essendo il Consorzio un soggetto investito di funzioni pubbliche, l’Amministrazione avrebbe dovuto favorire il passaggio di informazioni necessarie alla tutela dei consumatori e della fede pubblica, anziché opporre dinieghi non circostanziati.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
4. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente per l'evidente connessione logica e giuridica.
6.1. Va anzitutto evidenziato che Assocantuccini, con d.m. 30 novembre 2023 (di seguito anche solo d.m.), è stato riconosciuto, “ ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è stato incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Cantuccini TO/Cantucci TO», registrata con regolamento (UE) n. 81 della Commissione del 19 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 17 del 26 gennaio 2016 ” (art. 1, d.m.). Per effetto di tale riconoscimento, il Consorzio è l'unico soggetto delegato dal Ministero dell'Agricoltura alla vigilanza e alla salvaguardia della denominazione da abusi, atti di concorrenza sleale ed evocazioni improprie. Tale funzione di interesse generale qualifica pienamente l’interesse del ricorrente a verificare che le iniziative di "Cantucci d'Abruzzo" non vadano a ledere gli interessi di cui il Consorzio è portatore (cfr. art. 2 d.m. e art. 53, comma 15, legge 128/1998).
6.2. Ciò posto, il Collegio rileva che nel caso di specie l'UIBM ha negato l'accesso richiamando generiche esigenze di "riservatezza", peraltro prima ancora che le stesse fossero state manifestate – in maniera del tutto generica - dalla controinteressata. Così operando, l’Amministrazione non ha soddisfatto l’onere motivazionale richiesto in questa materia al fine di negare l’accesso.
Vale sul punto richiamare i seguenti orientamenti giurisprudenziali consolidati, che il Collegio condivide e pone a supporto della presente decisione:
- “ l'Amministrazione che detiene i documenti non può impedire il pieno esercizio del diritto di accesso ai soggetti interessati sulla scorta di ragioni generiche di riservatezza o segretezza industriale o commerciale, ma solo nel caso in cui effettivamente venga in rilievo l'esistenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante 'Codice della proprietà industriale' - ovvero riservato in quanto, ad esempio, afferenti al know-how aziendale. A riguardo, tuttavia, occorre che i soggetti controinteressati si siano espressamente e formalmente opposti alla disclosure comprovando e motivando le esigenze di riservatezza a fronte delle quali l'ostensione, totale o parziale, di uno o più documenti possa determinare una effettiva violazione del proprio know-how aziendale o dei segreti tecnici e commerciali che incidono sulla propria capacità concorrenziale nel mercato di riferimento ” (T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 14867/2025);
- “ il mero richiamo, indifferenziato e non circostanziato, a un preteso segreto industriale o commerciale non possa erigersi a schermo assoluto, sottraendo indiscriminatamente alla conoscibilità l’intera documentazione istruttoria e propagandosi a tutte le informazioni acquisite ” (T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 2029/2025).
6.3. Dall'applicazione di tali principi alla presente vicenda ne deriva la fondatezza del ricorso, atteso che:
- l’UIBM ha negato l'accesso con motivazioni eccessivamente generiche, prima ancora che l'azienda interessata avesse addotto alcuna ragione;
- l’opposizione di ES si è limitata a un generico richiamo alle “strategie aziendali” e “privative industriali”, laddove invece la controinteressata aveva l'onere di provare quale specifico know-how verrebbe compromesso dalla disclosure .
6.4. Occorre inoltre ricordare che l’art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) e l’art. 33, comma 1 del relativo Regolamento di attuazione stabiliscono la consultabilità dei fascicoli dei marchi da parte del pubblico. Ciò in quanto la domanda di marchio, a differenza di quella di brevetto, non prevede normalmente l’allegazione di informazioni riservate. Ne deriva che, in assenza di indicazioni puntuali sulle motivazioni ostative, il Collegio non ravvisa ragioni che giustifichino il parziale diniego impugnato; fermo restando che, qualora fossero stati presenti dati sensibili, l'UIBM avrebbe dovuto applicare l'oscuramento parziale e non il diniego totale della corrispondenza e delle motivazioni del rifiuto della richiesta della ES. Non avendo l'Amministrazione chiarito, con la dovuta puntualità, nemmeno in sede difensiva, quali specifici aspetti della documentazione in discussione presentassero dati effettivamente sensibili, il ricorso deve essere accolto. Per l’effetto, si ordina al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’esibizione e il rilascio di tutti gli atti richiesti entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della presente sentenza.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’esibizione e il rilascio di copia di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui in motivazione, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, nei confronti di parte ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE EL, Presidente
AN SC, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SC | CE EL |
IL SEGRETARIO