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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 22/12/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 3/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 297/2024 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco C.F._2
GENOVESI, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a
Gissi (CH) alla via Cesare Battisti n. 29;
opponenti
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
a sua volta rappresentata da in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio CESARE e Maria Gabriella CESARE, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Napoli alla via Francesco Crispi n. 87;
opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO (ART. 615, I COMMA C.P.C.)
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] per proporre opposizione al precetto da detta società CP_1 notificato agli opponenti in data 9/4/2024 onde ottenere il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 279.311,09, oltre interessi maturati e maturandi dall'1/6/2020 fino all'effettivo soddisfo e spese connesse, quale residuo debito riveniente dal contratto di mutuo fondiario di € 310.000,00 del 23/4/2003 (Rep. n.
131.270, Raccolta n. 25.388 per Notar stipulato Persona_1 dagli opponenti - nella rispettiva qualità di debitore principale e fideiussore - ed asseritamente oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. dell'1/6/2020 in favore di come da avviso Controparte_1 in Gazzetta Ufficiale del 6/6/2020, Parte II, n. 66.
A motivo della svolta opposizione, gli opponenti hanno contestato l'effettiva titolarità del diritto azionato in capo all'opposta - lamentando la pubblicazione in G.U. di avviso di cessione contenente meri criteri generali non idonei alla identificazione dei singoli crediti oggetto di cessione in blocco - e il difetto del requisito di certezza del diritto fatto valere, concludendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei suesposti motivi, In via preliminare • sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo, per le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
Nel merito ed in via preliminare A. accertare e dichiarare l'insussistenza della titolarità del diritto azionato dalla società a procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti dei Signori e per le Parte_1 Parte_2 ragioni esposte in fatto ed in diritto;
B. conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla dai comparenti Signori Pt_1
e è dovuto in pagamento alla intimante società
[...] Parte_2
per le ragioni esposte in fatto ed in diritto;
CP_1 CP_1
C. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o
l'invalidità e/o l'illegittimità della azionata intimazione di pagamento in forza delle argomentazioni complessivamente illustrate
2 in narrativa;
In ogni caso e conseguentemente D. condannare la società al pagamento di tutte le spese e competenze Controparte_1 di lite».
ritualmente costituitasi in giudizio, ha Controparte_1 contestato le doglianze avversarie, eccependo, in punto di prova della certezza del diritto preteso, la genericità delle avverse contestazioni ed allegando, in punto di prova della titolarità attiva del rapporto di credito: I) la produzione di dichiarazione della banca originaria contraente e cedente;
II) la sufficienza, ai fini probatori, anche del solo avviso di cessione pubblicato in G.U., attesa la ivi rinvenibile chiara e precisa individuazione del portafoglio oggetto di cartolarizzazione riferito ai finanziamenti sorti nel periodo tra l'1/1/1988 ed il 29/9/2019, ivi dovendosi collocare il contratto di mutuo in esame datato 23/4/2003; III)
l'esistenza sul sito istituzionale di un link liberamente CP_4 consultabile contenente l'elenco delle singole posizioni cedute in blocco, tra le quali è rinvenibile il numero NDG 6057722 univocamente riferibile al debitore ceduto. In ragione di tali allegazioni ed argomentazioni, la convenuta ha concluso per il rigetto integrale dell'opposizione con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Rigettata, con ordinanza del 9/10/2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per carenza del fumus boni juris, la controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. L'opposizione è infondata e va, pertanto, integralmente respinta.
2. In punto di contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso, ovvero del credito preteso, deve osservarsi come parte opponente abbia, sostanzialmente, eccepito la mancata prova
3 dell'esistenza del contratto di cessione e della inclusione, in esso, dello specifico credito in esame, sostenendo che, nell'avviso di cessione dei crediti oggetto di pubblicazione in G.U., gli stessi
“venivano segnalati con indicazioni vaghe e/o con utilizzazione di criteri generici”.
Deve, quindi, evidenziarsi come parte opposta abbia rappresentato e documentato la successione di fatti ed atti antecedenti alla cessione del credito, rendendo, innanzitutto, intellegibile e comprovato come il credito - originariamente sorto in capo alla
[...]
in forza di contratto di finanziamento Controparte_5 fondiario del 23/4/2003 (Rep. n. 131.270, Raccolta n. 25.388 per
Notar per la somma di € 310.000,00 - sia entrato Persona_1 nel patrimonio di quale società derivata dalla Controparte_6 trasformazione della , Controparte_7 la quale - giusta atto di fusione per incorporazione del 16/5/2013
(per atto Notaio Rep. n. 41764/12988) – aveva Persona_2 incorporato, tra le altre, la Controparte_5
[...]
Posta per comprovata ed incontestata la titolarità del credito in capo a il contrasto tra le parti concerne Controparte_6
l'operazione di cartolarizzazione ex L. 30/04/1999 n. 130
(“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”) e la correlata cessione di crediti regolamentata dall'art. 4, il quale dispone che
«
1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi
2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge
21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991,
4 n. 52».
Dal richiamato impianto normativo e dalla correlata elaborazione giurisprudenziale, deriva che il cessionario, onde dimostrare la titolarità sostanziale attiva del credito (da provarsi a prescindere dalle contestazioni della controparte), deve provare, in caso di specifica contestazione: 1) la cessione in blocco;
2) l'inclusione del credito controverso nella cessione;
3) la notizia/pubblicazione della cessione (a mezzo G.U. ex art. 58 T.U.B.), specificandosi che tale notizia/pubblicazione non vale a provare la cessione del credito controverso a meno che in essa non siano indicati i criteri identificativi dei crediti ceduti in blocco in ragione dei quali il credito controverso è da ritenersi incluso nella cessione in blocco medesima (vedi Cass. 29973/2021).
Quindi, la prova della cessione dello specifico credito può avvenire o con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in
Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata oppure con la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto (Cass. civ. 16/4/2021 n. 10200).
Relativamente agli oneri di notificazione della cessione al debitore ceduto, di contro, è stato rilevato dalla Suprema Corte (Cass. civ.
16/04/2021 n. 10200; Cass., 19/02/2019, n. 4713) come la notifica al debitore abbia solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari;
quindi, atteso che, nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 L. n.
130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. (Cass. civ.
16/04/2021 n. 10200), ne consegue che tale notificazione – che non
è subordinata a particolari requisiti di forma - può essere effettuata: a. con la pubblicazione sulla G.U.; b. con la notificazione ex art. 1264 c.c.; con lo stesso atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero
5 nel corso di giudizio (Cass. civ. 16/04/2021 n. 10200; Cass.,
29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997) ovvero con la notifica del precetto (Cass. civ. 16/04/2021 n. 10200).
Facendo applicazione al caso di specie dei principi poc'anzi enunciati, rileva, in primis, il fatto che l'esame dell'avviso della cessione pubblicato in G.U., prodotto in estratto agli atti del presente processo, rivela come la indicazione della tipologia di rapporti intestati a oggetto di cessione rende gli Controparte_6 stessi agevolmente individuabili nei: (i) finanziamenti (incluse le aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra l'1/1/1988 ed il 29/9/2019, essendo così possibile collocare - senza incertezza alcuna - il credito di cui si controverte tra quelli oggetto di cessione, stante sia la corrispondenza alla tipologia descritta (trattandosi di finanziamento/mutuo fondiario) sia la collocabilità temporale del contratto stipulato in data 23/4/2003 nel lasso temporale indicato nell'avviso.
Considerato che, secondo recente indicazione della Suprema Corte
(Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023) «In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (…)», la proposta eccezione si rivela infondata già in limine litis.
In ogni caso, ogni eventuale incertezza residuale è da ritenersi superata - se non dalla esistenza di documenti elettronici consultabili sul sito istituzionale della banca cedente, giacché non sufficientemente idonei a garantire l'integrità ed immodificabilità delle informazioni ivi acquisibili e, comunque, non univocamente correlabili all'atto di cessione richiamato - dalla produzione, nel
6 presente giudizio, della dichiarazione ricognitiva datata 7/5/2024 con cui la cedente ha attestato la cessione pro Controparte_6 soluto, in favore di del contratto di mutuo Controparte_1 fondiario del 23/4/2003; dichiarazione che, valutata unitamente alla disponibilità del titolo esecutivo costituito dal contratto medesimo, conferma la carenza di fondatezza della sollevata eccezione.
In definitiva, l'insieme degli elementi costituiti dall'avviso di cessione, dalla descrizione per categoria dei crediti ivi inclusi, dalla dichiarazione della cedente e dalla disponibilità del titolo in capo alla cessionaria costituiscono quadro indiziario grave, preciso e concordante che, ai sensi dell'art. 2729 c.c., consente di ritenere comprovata la sussistenza del contratto di cessione medesimo pur in assenza della produzione di tale documento.
3. Parimenti, deve disattendersi la doglianza di parte opponente riferita - al netto delle ripetizioni riconducibili al motivo di opposizione già esaminato - ad una non ben precisata incertezza della pretesa creditizia correlata al rapporto negoziale in esame.
Difatti, posta l'esistenza del titolo esecutivo costituito dal citato contratto di finanziamento fondiario di cui parte opposta è
- per le ragioni dianzi esposte - titolare e, pertanto, legittimata a pretendere la riscossione del saldo, e non ravvisandosi la pertinenza, nel caso in esame, del richiamo ad un onere probatorio teso a dimostrare “effettivamente i fatti costitutivi della sua pretesa monitoria” stante la precostituzione del menzionato titolo di natura negoziale, l'invocazione di parte opponente al dovere di parte opposta alla dimostrazione dello “scenario negoziale ed economico-finanziario di riferimento” appare inconferente esercizio concettuale al quale può essere – al più - attribuito mero valore residuale di contestazione del quantum della pretesa creditoria esplicitata in precetto.
Sotto tale residuale aspetto, tuttavia, deve, innanzitutto,
7 rilevarsi come parte opposta, nell'atto di precetto, abbia dato conto di richiedere, a fronte della somma finanziata pari ad € 310.000,00, la somma residua di € 279.311,09 quale importo derivante dalla incapienza di € 278.523,17 - conseguita alla riscossione della somma di € 80.552,35 ricavata dalla vendita dell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria nella procedura esecutiva immobiliare n. 47/2004
R.G.E. - aumentata delle spese e competenze di precetto.
La stessa parte opposta ha, inoltre, provveduto ad allegare alla comparsa di costituzione nel presente giudizio la certificazione ex art. 50 T.U.B. in cui sono analiticamente elencate tutte le voci di cui il credito si compone al netto della predetta somma ricevuta in esito alla menzionata procedura esecutiva.
Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma
I, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (da ultimo, Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 8906 del 18/03/2022, Rv. 664254 - 01). E', dunque, infondata la pretesa dell'opponente di ritrovare nell'atto di precetto l'indicazione dei ratei di mutuo già versati, dell'incasso ottenuto dalla suddetta procedura esecutiva, delle spese e compensi di avvocato nonché degli interessi convenzionali e di mora, atteso che l'opponente aveva a disposizione tutti gli elementi necessari per eseguire il conteggio del debito residuo, ed eventualmente contestare - ma con la dovuta analiticità e specificità - il risultato cui è giunta la parte opposta.
In altri termini, ove parte opponente avesse inteso contestare una qualsivoglia “anomalia” non del solo precetto ma dello stesso contratto di finanziamento, avrebbe dovuto specificare dette contestazioni in maniera palese, compiuta ed analitica, indicando quali anomalie sottoporre al vaglio del giudicante e le ragioni di
8 fatto e di diritto offerte a suffragio della richiesta di una diversa quantificazione della pretesa creditoria.
Parte opponente, invece, si è limitata a censurare l'indeterminatezza della somma precettata, senza tuttavia formulare alcuna specifica contestazione in ordine al quantum preteso, indubbiamente delegando all'espletamento di una C.T.U. - dal palese intento esplorativo e, per questo motivo, inammissibile -
l'assolvimento di un onere di allegazione e prova neppure minimamente proposto in embrione, dovendosi, in ogni caso, considerare che ogni contestazione, laddove compiutamente proposta e ritenuta fondata, non avrebbe travolto il precetto per l'intero ma ne avrebbe al più determinato la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, rimanendo il precetto valido per la somma effettivamente dovuta, così come determinata all'esito del giudizio (vedasi, ex multis,
Cass. 7207/2014).
Di conseguenza, l'assenza di contestazioni specifiche sul quantum della somma precettata preclude qualsivoglia rideterminazione della stessa, con conseguente conferma dell'importo di cui all'atto di precetto opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, sulla base dei parametri medi dei valori tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente all'importo oggetto di precetto, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione della fase istruttoria, non essendo state depositate memorie ex art. 171-ter c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 297/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
9 2) condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2 al pagamento, in favore di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per essa della mandataria
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a sua volta rappresentata da Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese
[...] del presente giudizio, che liquida in € 12.046,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vasto, il 22/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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