Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9902 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, piazza Amendola 43, presso lo studio dell'Avv. PATERNITI GABRIEL-
LA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], residente Controparte_1 in PALERMO, largo Entella, n. 11;
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 06/03/2025, la parte concludeva come da ver- bale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e non costi- Controparte_1 tuitosi nel presente giudizio.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta in data 21/07/2015.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale in data 09-
29/10/2015.
Nessuna altra domanda, oltre a quella di stato, risulta essere stata proposta in questo giu- dizio dalla parte ricorrente . Parte_1
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare op- portuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di , citato e non costituitosi nel presente giu- Controparte_1 dizio. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO il 23/05/2014 da , nata a PALERMO in [...] Parte_1
09/08/1970 e da , nato a PIANA DEGLI ALBANESI (PA) in [...] Controparte_1
22/08/1966 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 11, parte
II serie A, Vol. Uff. dell'anno 2014; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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