Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/02/2026, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14311/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14311 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Effegiemme S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DR Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente per i Rapporti Stato- Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DR MA in Roma, via Alberico II, 33;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Autonoma della Sicilia, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto-legge 9/8/2022 n. 115 nonché della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto-legge 6/7/2012, n. 95 nonché della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto-legge 19/6/2015 n. 78 nonché della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, comma 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e comma 95 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso posta a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Effegiemme S.r.l. il 9/2/2023:
l'annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento
- del Decreto DG Area Sanità e Sociale n. 172 del 13/12/2022 della Regione Veneto relativo alla “Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Veneto per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Veneto e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società EFFEGIEMME in ragione del suddetto payback, nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Effegiemme S.r.l. il 9/2/2023:
l'annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti,
per l'annullamento
- del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14/12/2022 della regione Friuli Venezia Giulia in cui sono stati definitivi gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Friuli Venezia Giulia per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Friuli-Venezia Giulia e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società EFFEGIEMME s.r.l. in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Effegiemme S.r.l. il 9/2/2023:
l'annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti,
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 della regione Piemonte del 14/12/2022 relativa alla “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [.]”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Piemonte per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna
della regione Piemonte e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società EFFEGIEMME SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Effegiemme S.r.l. il 9/2/2023:
l'annullamento
- del Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e Finanze 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/9/2022 n. 216 (Serie Generale);
- del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. il 26/10/2022, n. 251 (Serie Generale);
- del Decreto Legge 9/8/2022 n. 115 nonchè della Legge di conversione 21/9/2022 n. 142 in parte qua (relativamente all'art. 18 che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 9-ter del D.L.n. 78/2015 conv. L.n. 125/2105);
- del Decreto Legge 6/7/2012, n. 95 nonchè della Legge di conversione 7/8/2012 n. 135 in parte qua (art. 15) e della Legge 24/12/2012, n. 228 in parte qua (art. 1, comma 131) relativamente alla determinazione di una percentuale fissa del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- del Decreto Legge 19/6/2015 n. 78 nonchè della Legge di conversione 6/8/2015 n. 125 all'art. 9-ter, c. 8 (relativo alla determinazione del fatturato di ciascuna impresa fornitrice “al lordo dell'IVA”) e c. 9 (relativo alla determinazione della percentuale di rimborso a carico delle imprese fornitrici);
- nonché di ogni altra norma, decreto, provvedimento e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
nonché, in ragione dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento
- della Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14/12/2022 della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della regione Toscana relativa alla “ Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
- dell'obbligo di versamento delle cifre annuali determinate da detta Determinazione e poste a carico dell'odierna ricorrente, da effettuarsi sul conto corrente indicato, e/o del diritto di compensazione delle medesime cifre con la somma degli importi delle fatture della medesima società e relative a forniture di D.M. svolte a favore di Amministrazioni sanitarie regionali (versamenti e/o compensazione se ed in quanto intervenute);
- del mancato tempestivo accesso avanzato da detta ricorrente e relativo alla copia delle fatture utilizzate dalla regione Toscana per la determinazione della quota di payback posta a carico della medesima società (se ed in quanto ancora persistente alla data della discussione dei presenti motivi aggiunti);
- di ogni altra determinazione, provvedimento, decreto, e/o atto posto in essere dalla Regione in quanto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente a tutti i provvedimenti impugnati, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa
e per la conseguente condanna della regione Toscana e/o di qualsiasi altra amministrazione regionale alla restituzione della somma compensata e/o trattenuta alla società EFFEGIEMME SRL in ragione del suddetto payback nonchè di ogni eventuale danno ingiustamente subìto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni centrali e regionali indicate in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. PP RI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso e i motivi aggiunti con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 28 novembre 2025;
Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, per le motivazioni meglio espresse in memoria;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN HI, Presidente FF
PP RI IA, Consigliere, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP RI IA | NN HI |
IL SEGRETARIO