CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1619/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 612/2022 depositato il 03/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Email_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero N. 139 90015 Cefalu' PA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2250/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 05/07/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180056673976000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dei giorni 2/5 luglio 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso la cartella notificatale da RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. per il pagamento della TARSU dovuta al Comune di Cefalù per l'anno 2013.
La soccombente ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito al gravame, mentre il Comune di Cefalù non si è costituito.
Indi, disposta dapprima la sospensione del giudizio ex art. 1 co. 236 della legge n. 197 del 2022 e quindi la sua prosecuzione, all'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che, nelle more del giudizio, l'appellante ha aderito alla c.d.
“rottamazione quater”, prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, della legge n. 197/2022, e, con istanza depositata il 26 agosto 2024 , ha dichiarato di rinunciare il giudizio, che, di conseguenza, va dichiarato estinto.
Le spese del grado vanno lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 2250/2021 dei giorni 2/5 luglio 2021, appellata dalla Ricorrente_1., dichiara estinto il giudizio, lasciando le spese del grado a carico delle parti che le hanno anticipate.
Palermo, 19 gennaio 2026
Il Presidente est.
NT VA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 612/2022 depositato il 03/02/2022
proposto da
Ricorrente_1 Email_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero N. 139 90015 Cefalu' PA
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 2250/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 05/07/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180056673976000 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dei giorni 2/5 luglio 2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha rigettato il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso la cartella notificatale da RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. per il pagamento della TARSU dovuta al Comune di Cefalù per l'anno 2013.
La soccombente ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito al gravame, mentre il Comune di Cefalù non si è costituito.
Indi, disposta dapprima la sospensione del giudizio ex art. 1 co. 236 della legge n. 197 del 2022 e quindi la sua prosecuzione, all'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che, nelle more del giudizio, l'appellante ha aderito alla c.d.
“rottamazione quater”, prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, della legge n. 197/2022, e, con istanza depositata il 26 agosto 2024 , ha dichiarato di rinunciare il giudizio, che, di conseguenza, va dichiarato estinto.
Le spese del grado vanno lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 2250/2021 dei giorni 2/5 luglio 2021, appellata dalla Ricorrente_1., dichiara estinto il giudizio, lasciando le spese del grado a carico delle parti che le hanno anticipate.
Palermo, 19 gennaio 2026
Il Presidente est.
NT VA