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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11634 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21749/2023
TRIBUNALE NAPOLI X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, alla odierna udienza di discussione, preso atto delle note depositate dall'appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21749/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello, e vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 11 agosto del 1977 - C.F: Parte_1
- residente in [...] – isol. 5 C.F._1 sc. B – rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di ricorso già depositato al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, dall'Avvocato Ciro Renino – C.F.: ed elettivamente C.F._2 domiciliata ai fini della presente procedura, presso il suo studio sito in Portici al
Corso Garibaldi n. 179,
APPELLANTE
E (cod. fisc. ), in persona del Sindaco p.t Controparte_1 P.IVA_1 dom.to come in atti.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
L'appellante in epigrafe proponeva gravame avverso la sentenza n. 45175/2023 depositata in cancelleria, dal Giudice di Pace di Napoli, in data 24 marzo 2023,
5726/2017, limitatamente alla sola statuizione sulle spese, lamentando che, nonostante il giudice di prime cure avesse accolto il ricorso, annullando i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, immotivatamente ed ingiustamente aveva liquidato una somma irrisoria a titolo di rifusione delle spese di giudizio, lamentando, quindi, la violazione dei principi di legge che regolano il governo delle spese processuali.
Non si costituiva in giudizio il benchè ritualmente citato Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la discussione all'odierna udienza veniva decisa.
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sottolineando come, nonostante l'accoglimento della domanda proposta in primo grado nei confronti del sia stata disposta una liquidazione Controparte_1 irrisoria delle spese di lite in violazione del principio di soccombenza.
Giova, allora, premettere che l'art. 91 co. I del c.p.c. stabilisce che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente a rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare con gli
- 2 - onorari di difesa”. Il successivo l'articolo 92 comma II del c.p.c. prevede, invece, che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
Tale norma è stata dichiarata, poi, parzialmente incostituzionale, dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Occorre poi rilevare che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicchè le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13/04/2018, n. 9186), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19/10/2015,
n. 21083).
Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie il giudice di primo grado ha dichiarato, in motivazione, di regolare le spese secondo la soccombenza ed ha quindi, nel dispositivo, condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in €. 80,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese
Alla luce di tanto, va considerato che, secondo il consolidato e univoco orientamento, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al DM n.
55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi
- 3 - tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione professionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 25/05/2020, n. 9542; Cass. 24/01/2020, n. 1617). Va poi, ricordato al riguardo, che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale”, ma il Giudice può effettuare la liquidazione dei compensi professionali al di sotto dei valori minimi purché fornisca adeguata motivazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 10343 del 01/06/2020). Nel caso di specie, invece, la liquidazione al di sotto dei valori minimi non è stata in alcun modo motivata.
Applicando i principi innanzi richiamati alla presente controversia si rileva che il giudizio di primo grado si è concluso con il pieno accoglimento della domanda, e che, senza alcuna motivazione, il Giudice di primo grado ha liquidato i compensi professionali del procuratore non soltanto in maniera inferiore ai parametri medi, ma anche al di sotto dei minimi risultanti dall'applicazione della riduzione contemplata dal d.m. 147/2022 per adattare la liquidazione al caso concreto.
Deve, pertanto, accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente con riferimento alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in
- 4 - dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
nella liquidazione si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta.
In accoglimento dell'appello vanno quindi rideterminate le spese di lite del giudizio di primo grado ed applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 per le controversie innanzi al giudice di pace per giudizi di valore da € 1101 fino ad
€.5.200, si liquidano €. 118 per la fase di studio, €. 126 per la fase introduttiva, €
176 per la fase istruttoria, ed €. 213 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €. 633; per il presente giudizio di appello, si liquidano €. 213 per la fase di studio,
€.213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase istruttoria, ed €.426 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.1278.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della sentenza appellata (n. 45175/2023 resa dal Giudice di Pace di
Napoli), condanna l'appellato al pagamento delle spese del Controparte_1 primo grado di giudizio, che liquida in € 43 per esborsi ed €.633,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste, con distrazione in favore costituito dichiaratosi antistatario, restando nel resto confermata la sentenza appellata in quanto non impugnata nelle altre parti;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in €. 147 per spese, € 1278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste, con distrazione in favore dell'avv. costituito dichiaratosi antistatario.
- 5 - Così deciso in Napoli, alla udienza del 11/12/2025; la presente sentenza, pronunziata e redatta in udienza.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
- 6 -
TRIBUNALE NAPOLI X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Pezzullo, alla odierna udienza di discussione, preso atto delle note depositate dall'appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21749/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello, e vertente
TRA
, nata a [...] il giorno 11 agosto del 1977 - C.F: Parte_1
- residente in [...] – isol. 5 C.F._1 sc. B – rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'atto di ricorso già depositato al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, dall'Avvocato Ciro Renino – C.F.: ed elettivamente C.F._2 domiciliata ai fini della presente procedura, presso il suo studio sito in Portici al
Corso Garibaldi n. 179,
APPELLANTE
E (cod. fisc. ), in persona del Sindaco p.t Controparte_1 P.IVA_1 dom.to come in atti.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
L'appellante in epigrafe proponeva gravame avverso la sentenza n. 45175/2023 depositata in cancelleria, dal Giudice di Pace di Napoli, in data 24 marzo 2023,
5726/2017, limitatamente alla sola statuizione sulle spese, lamentando che, nonostante il giudice di prime cure avesse accolto il ricorso, annullando i verbali di accertamento di violazioni al codice della strada, immotivatamente ed ingiustamente aveva liquidato una somma irrisoria a titolo di rifusione delle spese di giudizio, lamentando, quindi, la violazione dei principi di legge che regolano il governo delle spese processuali.
Non si costituiva in giudizio il benchè ritualmente citato Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, rinviata la causa per la discussione all'odierna udienza veniva decisa.
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
Occorre preliminarmente rilevare che parte appellante si duole unicamente del governo delle spese effettuato dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sottolineando come, nonostante l'accoglimento della domanda proposta in primo grado nei confronti del sia stata disposta una liquidazione Controparte_1 irrisoria delle spese di lite in violazione del principio di soccombenza.
Giova, allora, premettere che l'art. 91 co. I del c.p.c. stabilisce che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente a rimborso delle spese in favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare con gli
- 2 - onorari di difesa”. Il successivo l'articolo 92 comma II del c.p.c. prevede, invece, che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero".
Tale norma è stata dichiarata, poi, parzialmente incostituzionale, dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Occorre poi rilevare che, secondo il consolidato orientamento, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicchè le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (Cass. 13/04/2018, n. 9186), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19/10/2015,
n. 21083).
Tanto premesso, si rileva che nel caso di specie il giudice di primo grado ha dichiarato, in motivazione, di regolare le spese secondo la soccombenza ed ha quindi, nel dispositivo, condannato la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in €. 80,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese
Alla luce di tanto, va considerato che, secondo il consolidato e univoco orientamento, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al DM n.
55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi
- 3 - tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione professionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 25/05/2020, n. 9542; Cass. 24/01/2020, n. 1617). Va poi, ricordato al riguardo, che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale”, ma il Giudice può effettuare la liquidazione dei compensi professionali al di sotto dei valori minimi purché fornisca adeguata motivazione (cfr., da ultimo, Cass. n. 10343 del 01/06/2020). Nel caso di specie, invece, la liquidazione al di sotto dei valori minimi non è stata in alcun modo motivata.
Applicando i principi innanzi richiamati alla presente controversia si rileva che il giudizio di primo grado si è concluso con il pieno accoglimento della domanda, e che, senza alcuna motivazione, il Giudice di primo grado ha liquidato i compensi professionali del procuratore non soltanto in maniera inferiore ai parametri medi, ma anche al di sotto dei minimi risultanti dall'applicazione della riduzione contemplata dal d.m. 147/2022 per adattare la liquidazione al caso concreto.
Deve, pertanto, accogliersi l'appello, riformando la sentenza appellata unicamente con riferimento alla statuizione sulle spese, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in
- 4 - dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
nella liquidazione si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta.
In accoglimento dell'appello vanno quindi rideterminate le spese di lite del giudizio di primo grado ed applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 per le controversie innanzi al giudice di pace per giudizi di valore da € 1101 fino ad
€.5.200, si liquidano €. 118 per la fase di studio, €. 126 per la fase introduttiva, €
176 per la fase istruttoria, ed €. 213 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €. 633; per il presente giudizio di appello, si liquidano €. 213 per la fase di studio,
€.213 per la fase introduttiva, € 426 per la fase istruttoria, ed €.426 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.1278.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10a civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della sentenza appellata (n. 45175/2023 resa dal Giudice di Pace di
Napoli), condanna l'appellato al pagamento delle spese del Controparte_1 primo grado di giudizio, che liquida in € 43 per esborsi ed €.633,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste, con distrazione in favore costituito dichiaratosi antistatario, restando nel resto confermata la sentenza appellata in quanto non impugnata nelle altre parti;
2) Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in €. 147 per spese, € 1278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste, con distrazione in favore dell'avv. costituito dichiaratosi antistatario.
- 5 - Così deciso in Napoli, alla udienza del 11/12/2025; la presente sentenza, pronunziata e redatta in udienza.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Anna Maria Pezzullo)
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