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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/10/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice DR AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4806 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, vertente
TRA
N. 54/2018 DEL TRIBUNALE DI Parte_1
PESARO (C.F. ), in persona del Curatore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Tadei ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fano (PU), via Roma n. 125/F, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Giombetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Senigallia, via Cavour n. 20, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. , in persona del procuratore speciale, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Squillace ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, viale della Vittoria n. 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
ER HI
OGGETTO: mandato.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di p.c..
Pag. 1 di 10 E pertanto:
- PER LA PARTE ATTRICE:
“In via preliminare:
Revocare il provvedimento del 07.08.2025 e, per l'effetto, ammettere i mezzi istruttori richiesti nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., ivi riportati
In via principale:
-accertare e dichiarare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole, ovvero la negligenza e
l'inerzia, nonché la responsabilità di nella causazione dei danni occorsi a Controparte_1 [...]
; Parte_1
- per l'effetto, condannare al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1 un importo pari a € 14.133,60 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di parte convenuta;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non corretta suddetta quantificazione del danno, condannare al pagamento in favore di di un Controparte_1 Parte_1 importo pari a € 11.306,88 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di parte convenuta, ovvero alla maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, o, in subordine, compensazione delle stesse”;
- PER LA PARTE CONVENUTA:
“ -In via istruttoria, insiste per l'ammissione della prova orale (interrogatorio formale del Curatore dott. e prova per testi) sui capitoli formulati con la memoria ex art. 183, 6^ co. c.p.c. CP_2 depositata il 19/06/2023;
-In via principale, voglia il Tribunale rigettare la domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice, in quanto del tutto infondata e non provata, con vittoria delle spese di lite;
-In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice voglia il Tribunale condannare quale assicuratrice della convenuta, Controparte_3
a manlevare e tenere indenne per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a Controparte_1 risarcire in favore dell'attrice;
-In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso di Controparte_1 nei confronti del proprio assicuratore per quanto la stessa fosse eventualmente Controparte_3 tenuta a risarcire in favore dell'attrice.
In ogni caso con refusione delle spese di lite, come da nota spese depositata il 25/09/2025”;
Pag. 2 di 10 - PER LA PARTE ER HI:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: nel merito, respingere la domanda proposta nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A. per infondatezza, all'origine, della domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice nei confronti di
Controparte_1 in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità di limitare la Controparte_1 manleva di quanto dovesse risultare il danno risarcibile a termini di polizza, nei limiti del massimale assicurato e detratta la franchigia contrattualmente convenuta.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 12 ottobre 2022, il Parte_1
ha convenuto in giudizio società amministratrice del condominio
[...] Controparte_1 di Fano, via Nolfi n. 94/96 (ove il fallimento era proprietario di due unità immobiliari), esponendo, in sintesi: (i) che l'assemblea condominiale del 17 settembre 2020 aveva deliberato l'esecuzione dei lavori di manutenzione del fabbricato mediante c.d. bonus facciate e previsto il compenso per l'opera prestata dall'amministratore in relazione ai lavori straordinari in misura pari all'1% dell'imponibile degli stessi;
(ii) che con successiva assemblea del 5 novembre 2020, deliberata la cessione del credito fiscale, la società amministratrice era stata autorizzata ad avvalersi di un consulente fiscale, ovvero di un legale di fiducia, per la gestione della cessione;
(iii) di aver corrisposto pro quota per l'esecuzione dei lavori la somma di euro 17.997,00, come da mandato di pagamento emesso dal
Tribunale di Pesaro del 25 novembre 2020 e come risultante dal consuntivo lavori del 10 dicembre
2021; (iv) di aver appreso soltanto a seguito di reiterate richieste che l'importo in questione, versato integralmente nel 2020 come richiesto dall'amministrazione condominiale, era tuttavia stato impiegato nel medesimo anno soltanto per euro 5.344,00, mentre il residuo importo di euro 12.653,00 era stato speso nel 2021 e che, del totale speso nell'anno 2020, la quota di euro 2.293,00 era stata destinata a spese estranee alla detrazione fiscale di cui al bonus prescelto;
(v) che, dunque, sulla somma di euro 15.704,00 destinata alla ristrutturazione edilizia, il beneficio fiscale a favore del sarebbe stato pari ad euro 14.133,60; (vi) che l'amministratrice convenuta - dopo aver Parte_1 individuato l'istituto di credito con cui stipulare la cessione (Monte dei paschi di Siena, Agenzia di
Senigallia), comunicato la cessione all'Agenzia delle entrate e sollecitato la banca a perfezionare la pratica - in data 9 ottobre 2021 aveva comunicato al di aver consegnato tutta la Parte_1 documentazione necessaria alla cessione del credito e il successivo 21 ottobre 2021 di aver ricevuto conferma, dai referenti della pratica, della corretta trasmissione della documentazione e dell'esito
Pag. 3 di 10 positivo della due diligence fiscale;
(vii) che, tuttavia, in data 9 novembre 2021 la convenuta aveva invece rappresentato che la pratica per l'anno 2021 era ancora in fase di attuazione e che non erano ancora stati caricati sulla piattaforma tutti i documenti necessari e, il successivo 1 dicembre 2021, che il sistema di caricamento telematico era bloccato;
(viii) che, infine, il 26 gennaio 2022 la società convenuta aveva comunicato il rigetto della pratica di cessione da parte della banca, cui rinviava per ulteriori informazioni e che, con tale comunicazione e pur a fronte dell'iniziale esecuzione del mandato, la convenuta aveva interrotto la propria attività di esecuzione dell'incarico, senza adoperarsiper la ricerca di altro istituto bancario e così rendendosi inadempiente all'obbligazione assunta nei confronti del condominio, nonostante reiterati solleciti (anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza per avvalersi della cessione del credito, stabilita al 29 aprile 2022).
Tanto premesso in fatto e dato atto dell'esito infruttuoso dell'invito alla negoziazione assistita, ha dedotto la violazione dell'obbligo assunto dall'amministratore condominiale, quale mandatario dei condomini, in relazione alla gestione della pratica di cessione del credito fiscale derivante dal bonus facciate, cessione che, peraltro, per il avrebbe costituito l'unica modalità di recupero del Parte_1 beneficio riveniente dalla ristrutturazione (poiché la detrazione non avrebbe generato alcun beneficio finanziario).
Ha lamentato, quindi, che la condotta della convenuta – consistente nell'inerzia e negligenza nell'espletamento dell'incarico, nonché nell'improvvisa interruzione dell'esecuzione dello stesso e nell'omessa ricerca di altri istituti bancari disponibili alla cessione – ha cagionato al il Parte_1 danno consistente nella perdita della possibilità di cedere ad altro istituto bancario il credito d'imposta maturato, da quantificarsi: (a) in via prinicpale, nella somma di euro 14.133,60; (b) in via subordinata, nella somma di euro 11.306,88, pari all'80% del credito d'imposta maturato che sarebbe stato riconosciuto dall'istituto bancario prescelto.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento dell'inadempimento e della responsabilità della convenuta e la sua condanna nella misura sopra richiamata.
2. Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato in fatto e diritto Controparte_1
l'avversa domanda, deducendo, in sintesi: (i) di aver ricevuto dal condominio la sola autorizzazione ad avvalersi di un consulente fiscale ovvero di un legale per l'attività connessa al recupero fiscale della spesa e di non aver, al contrario, ricevuto nessun incarico di facere né di risultato al riguardo, poiché un conto è la gestione dei lavori di manutenzione straordinaria (in punto di impulso, amministrazione e controllo anche contabile), altro è la cessione del credito di imposta maturato da ciascun condomino in proporzione all'esborso sostenuto, cessione che deve necessariamente essere sottoscritta dal singolo condomino;
(ii) di aver trasmesso, con pec del 19 novembre 2020, alla
Curatela attrice la proposta di MP per l'acquisto del credito, nella misura dell'80% del suo valore
Pag. 4 di 10 nominale (in conformità alla prassi di mercato); (iii) di aver rivestito nella gestione della cessione un ruolo strumentale, essendo stata autorizzata dal Curatore alla scelta della banca con cui trattare la cessione, e di aver completato correttamente la propria attività mediante gestione delle procedure informatiche predisposte dall'Agenzia delle entrate, caricamento della documentazione sulla piattaforma di riferimento e ottenuto la due diligence sull'esigibilità del beneficio fiscale;
(iv) di aver, quindi, comunicato alla Curatela, in data 9 novembre 2021, che avrebbe dovuto recarsi presso la banca per la firma del contratto di cessione e che tuttavia la conclusione del contratto non c'era stata, per causa ignota ma certamente non imputabile alla convenuta (diversamente, peraltro, da quanto avvenuto con gli altri condomini e che hanno ritualmente concluso la Pt_2 Parte_3 cessione); (v) di aver notiziato il Curatore che la banca aveva comunicato di aver bloccato, per le spese relative all'anno 2021, la piattaforma di caricamento dell'anno 2021 a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Decreto Legge Antifrode e di aver sospeso la contrattualizzazione delle spese 2020;
(vi) di aver consigliato al Curatore di recarsi a per la conclusione della cessione del CP_4 credito;
(vii) di aver infine ricevuto comunicazione dalla banca che non avrebbe proceduto all'acquisto del credito d'imposta.
Tanto esposto in fatto, ha escluso il proprio inadempimento e ha dedotto che il Curatore avrebbe potuto rivolgersi ad altri istituti di credito o intermediari per negoziare la cessione, anche in ragione delle plurime proroghe del termine ultimo di sua ammissibilità sino al 30 novembre 2022; in subordine, ha contestato la quantificazione del danno, deducendo che la percentuale di rimborso attesa da MP era pari all'80% del credito maturato.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, HDI Assicurazioni S.p.A. si è costituita in giudizio, ha aderito nel merito alle difese alle difese della convenuta;
in relazione al rapporto assicurativo, ha lamentato la violazione dell'obbligo, contrattualmente assunto (art. 9), di far gestire direttamente alla compagnia assicurativa la lite dell'assicurato, non avendo la convenuta denunciato tempestivamente il sinistro e trasmesso gli atti di causa, con conseguente esclusione del diritto della convenuta alla copertura delle spese di lite.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, per la limitazione della manleva a quanto dovuto a termini di polizza, nonché, in ogni caso, per la dichiarazione che nulla è dovuto da HDI alla convenuta per le spese di difesa.
4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e, previa deposito di note conclusive delle parti, posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Pag. 5 di 10 Il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, disposizione resa applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, come previsto dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, vigente dal 26 novembre 2024.
5. La domanda è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
6. In diritto, è principio acquisito in giurisprudenza (cfr., per la giurisprudenza di merito più recente, Trib. Bari, 6 marzo 2025, n. 11920; Trib. Napoli, 27 gennaio 2025, n. 10441; App. Napoli,
5 maggio 2023, n. 2011; Trib. Torino, 10 febbraio 2022, n. 525) che l'amministratore condominiale
è titolare di un ufficio di diritto privato che lo rende assimilabile alla figura del mandatario con rappresentanza dei condomini, sicché la sua attività soggiace alla disciplina del mandato, contratto a forma libera, ivi incluso, per quanto ora d'interesse, l'obbligo di esecuzione del rapporto secondo la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1710 c.c.; disposizione secondo cui, peraltro, la responsabilità del mandatario a titolo gratuito deve essere valutata con minor rigore (cfr. art. 1710, comma secondo, c.c.).
Dalla qualificazione giuridica del rapporto appena prospettata discende l'applicazione dei generali principi in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, in punto di diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.) e di responsabilità del debitore per fatto a sé imputabile (art. 1218
c.c.), che soggiace alla regola per cui il creditore è tenuto a dimostrare il titolo negoziale e può limitarsi ad allegare in fatto l'altrui inadempimento, mentre il debitore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto alla prova del proprio esatto adempimento, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per causa a sé non imputabile (in tal senso, per tutte, Cass., SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Quanto al caso di specie, il conferimento del mandato a gestire la pratica finalizzata alla cessione del credito alla banca Monte dei Paschi di Siena, pur contestato dalla convenuta, emerge dallo scambio di corrispondenza del 19-20 novembre 2020, in cui ha trasmesso la proposta di acquisto CP_1 del credito fiscale proveniente da MP (individuata in quanto convenzionata), specificando che “Se mi date autorizzazione scritta a procedere con PS mi attivo per tutte le procedure del caso”, e il
, sulla premessa di non nutrire “interessi particolari nella scelta dell'istituto bancario”, Parte_1 ha lasciato all'amministrazione condominiale “libera scelta, purché le condizioni praticate siano in linea con quelle medie di mercato” (doc. 5 convenuta).
In ogni caso, la sussistenza del rapporto emerge quantomeno per fatti concludenti, attraverso l'esecuzione dell'incarico da parte di depone in tal senso, infatti, il complessivo CP_1 scambio di corrispondenza versato in atti con la Curatela fallimentare, da cui si evince che l'odierna convenuta ha effettivamente gestito, per conto del in qualità di condomino e in proprio Parte_1
Pag. 6 di 10 (pur a fronte dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale ad avvalersi di legale o consulente fiscale esterno, doc. 3 attore), i rapporti con la banca e compiuto gli adempimenti prodromici alla cessione del credito.
Peraltro, anche a prescindere dalla propria qualità di amministratrice del , ai fini di causa CP_5 la convenuta ben può essere ritenuta mandataria del attore in relazione alla gestione della Parte_1 pratica di cessione del credito, quale autonomo rapporto negoziale sorto tra le parti (e a prescindere, pertanto, da qualsivoglia determinazione dell'assemblea condominiale al riguardo), con applicazione, in ogni caso, dei principi in tema di mandato sopra richiamati.
Inoltre, trattasi di mandato gratuito, con le conseguenze sopra descritte in tema di gradazione della colpa di cui all'art. 1710, comma secondo, c.c.: invero, il compenso stabilito in favore dell'amministratore all'assemblea del 17 settembre 2020 (1% dell'importo imponibile dei lavori) non può ritenersi comprensivo dell'attività di relazione con la banca per le pratiche di cessione del credito, in quanto nel relativo verbale assembleare si legge che l'opzione per la cessione del credito non era stata ancora compiuta dai condomini.
Ciò posto, la documentazione prodotta agli atti conduce, tuttavia, ad escludere l'inadempimento della convenuta, con la precisazione che l'inadempimento addebitato dall'attore alla convenuta è rappresentato, oltre che dal ritardo nelle comunicazioni relative all'andamento della pratica di cessione a MP, da “L'inerzia e la negligenza dimostrate dall'Amministratore di Condominio nell'espletamento dell'incarico in questione, così come l'improvvisa ed ingiustificata interruzione dello stesso, senza esplicita comunicazione in tal senso” e dal fatto che “ non viene CP_6 addebitato il rifiuto della banca all'acquisto del credito, bensì l'inerzia che a ciò è seguita e che ha ingenerato il danno di cui si discute, che è diretta conseguenza della condotta dell'amministratore di condominio, il quale, se avesse provveduto alla ricerca di un diverso istituto di credito, avrebbe certamente portato a termine l'incarico conferito” (così, testualmente, nelle note conclusive di parte attrice, riproduttive sul punto del contenuto della citazione).
Premesso, dunque, che è pacifico (in quanto dedotto dalla stessa parte attrice) che, in un primo momento, la convenuta si sia proficuamente attivata per l'esecuzione della prestazione in questione
(e cioè quantomeno sino all'emissione positiva della due diligence, comunicata al con pec Parte_1 del 21 ottobre 2021; doc. 10 attore), occorre soffermarsi sui seguenti elementi fattuali:
- con pec del 10 novembre 2021, ha comunicato al Curatore che “per l'anno 2020 la CP_1 contrattualizzazione della pratica può avvenire se lei preferisce nella filiale di Fano”, mentre, per l'ano 2021, “la pratica è in fase di attuazione”, dipendendo l'esito dalle “tempistiche della banca”;
Pag. 7 di 10 - nel replicare a tale comunicazione, in pari data la Curatela ha rappresentato di rimanere “in attesa di essere contattati dall'Istituto, oppure di ricevere recapiti ai quali la Curatela provvederà a prendere contatti” (per entrambe v. doc. 8 convenuta);
- la prima comunicazione successiva agli atti è data dalla mail del 1 dicembre 2021, con cui CP_1 ha significato che “a seguito del recente decreto legge antifrode del 11 novembre”, a causa del
[...] blocco temporaneo del sistema di riferimento, “non siamo in grado di procedere per la pratica in oggetto”, e che tuttavia il referente della banca aveva assicurato “che entro la fine dell'anno la procedura dovrebbe riattivarsi” (doc. 9 convenuta);
- la conferma di quanto appena rilevato si trae dalla successiva mail del 29 dicembre 2021 proveniente da tale per conto della banca MP, che ha dato atto che “le due pratiche relative Persona_1 alle spese 2021 sono da censire, in attesa del ripristino dell'operatività a seguito degli aggiornamenti previsti dal c.d. “Decreto Anti-Frode” di novembre 2021” e che “analogamente è sospesa la contrattualizzazione delle spese 2020 del ” (doc. 10 convenuta); Parte_1
- tempestivamente, il giorno successivo (30 dicembre 2021) ha inoltrato tale CP_1 comunicazione alla Curatela, specificando che “stante ciò, io al momento non posso far nulla;
unico consiglio per la cessione del credito relativa all'anno 2021 potrebbe valutare di cedere alle Poste anziché alla banca;
(…) Se vuole possiamo sentirci” (doc. 14 convenuta);
- dalla documentazione acquisita, non emerge che vi sia stato riscontro a tale comunicazione da parte del;
né sono stati formulati capitoli di prova testimoniale vertenti sul punto;
Parte_1
- quindi, con comunicazione del 20 gennaio 2022, il dipendente ha notiziato CP_7 CP_1
“che non riusciamo ad acquistare il credito d'imposta relativo alle spese 2020” relativo al
[...]
Fallimento odierno attore (doc. 11 convenuta);
- il rifiuto da parte della banca è stato nuovamente comunicato da al Fallimento con pec CP_1 del 26 gennaio 2022 (doc. 14 attore).
Ora, dalla scansione dei fatti sinora compiuta non emerge inadempimento imputabile alla convenuta, in quanto: a) il mancato acquisto del credito dipende da volontà (insindacabile da parte della convenuta) della banca individuata come cessionaria;
b) la convenuta ha espressamente dichiarato all'attore che non avrebbe potuto “far nulla” per far concludere la cessione con MP e ha proposto un'ipotesi alternativa di cessione, proposta che, in base alle emergenze processuali, risulta essere rimasta priva di riscontro da parte della Curatela;
c) non vi è prova, dunque, che, dopo l'iniziale conferimento del mandato a negoziare con MP, il abbia conferito alla Parte_1 CP_1
l'incarico di individuare per suo conto altro istituto creditizio o intermediario cui cedere il credito;
d) la convenuta risulta aver tempestivamente comunicato all'attore gli sviluppi e gli esiti della pratica;
e) dalla documentazione acquisita non emergono le ragioni per cui la cessione dei crediti relativi
Pag. 8 di 10 all'anno 2020 non sia stata tempestivamente stipulata dalla Curatela presso la concordata Filiale MP di Fano;
e tuttavia la comunicazione del dipendente MP che, sul presupposto dell'entrata in vigore del c.d. D.L. Antifrode, ha rappresentato che, oltre ad essere sospesa la pratica per il credito 2021,
“analogamente è sospesa la contrattualizzazione delle spese 2020”, induce a ritenere che in nessun caso il avrebbe potuto stipulare la cessione con la banca prescelta;
f) in ogni caso, neppure Parte_1
a seguito del ritenuto inadempimento della convenuta, vi è prova che il si sia attivato per Parte_1 la cessione a terzi del credito, pur non essendo tempestivamente contestata la circostanza, dedotta dalla convenuta, che il termine di stipula della cessione sia stato più volte prorogato;
condotta, questa, rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c..
Tali considerazioni rendono irrilevante il fatto, pur rappresentato dalla Curatela, che, con precedente comunicazione del 2 settembre 2021 (doc. 9 attore), la convenuta avesse rappresentato di aver trasmesso alla banca tutta la documentazione necessaria (salvo poi successivamente far emergere dalla propria corrispondenza la necessità di procedere a ulteriore caricamento della stessa), giacché il successivo blocco del novembre 2021 è risultato preclusivo della stipula della cessione con MP in relazione all'intero importo oggetto di giudizio, anche laddove avente a presupposto la documentazione pacificamente trasmessa tempestivamente alla banca.
In conclusione, la domanda attorea va respinta.
7. Le spese seguono la soccombenza nei limiti che seguono.
Quanto ai rapporti tra parte attrice e parte convenuta, i compensi professionali sono liquidati in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, congrui in ragione del numero di questioni esaminate, di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda e alle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Quanto alla terza chiamata, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite, risultando irragionevole porre dette spese a carico di parte attrice soccombente. A tali limitati fini, vale osservare che l'art. 9 CGA del contratto di assicurazione prevede che la compagnia si faccia carico della gestione giudiziale delle controversie per conto dell'assicurato; previsione, questa, che avrebbe consentito il patrocinio della convenuta direttamente da parte di difensore della compagnia, evitando la chiamata in causa del terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4806/2022
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dal;
Parte_1
2) dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata da Controparte_1
Pag. 9 di 10 3) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge;
4) compensa le spese nel rapporto processuale con HDI Assicurazioni S.p.A..
Così deciso in Ancona il 30 ottobre 2025
Il Giudice
DR AN
(atto sottoscritto digitalmente)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice DR AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4806 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, vertente
TRA
N. 54/2018 DEL TRIBUNALE DI Parte_1
PESARO (C.F. ), in persona del Curatore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Tadei ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fano (PU), via Roma n. 125/F, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Giombetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Senigallia, via Cavour n. 20, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. , in persona del procuratore speciale, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Squillace ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, viale della Vittoria n. 7, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
ER HI
OGGETTO: mandato.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di p.c..
Pag. 1 di 10 E pertanto:
- PER LA PARTE ATTRICE:
“In via preliminare:
Revocare il provvedimento del 07.08.2025 e, per l'effetto, ammettere i mezzi istruttori richiesti nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., ivi riportati
In via principale:
-accertare e dichiarare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole, ovvero la negligenza e
l'inerzia, nonché la responsabilità di nella causazione dei danni occorsi a Controparte_1 [...]
; Parte_1
- per l'effetto, condannare al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1 un importo pari a € 14.133,60 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di parte convenuta;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui si ritenesse non corretta suddetta quantificazione del danno, condannare al pagamento in favore di di un Controparte_1 Parte_1 importo pari a € 11.306,88 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di parte convenuta, ovvero alla maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, o, in subordine, compensazione delle stesse”;
- PER LA PARTE CONVENUTA:
“ -In via istruttoria, insiste per l'ammissione della prova orale (interrogatorio formale del Curatore dott. e prova per testi) sui capitoli formulati con la memoria ex art. 183, 6^ co. c.p.c. CP_2 depositata il 19/06/2023;
-In via principale, voglia il Tribunale rigettare la domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice, in quanto del tutto infondata e non provata, con vittoria delle spese di lite;
-In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice voglia il Tribunale condannare quale assicuratrice della convenuta, Controparte_3
a manlevare e tenere indenne per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a Controparte_1 risarcire in favore dell'attrice;
-In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso di Controparte_1 nei confronti del proprio assicuratore per quanto la stessa fosse eventualmente Controparte_3 tenuta a risarcire in favore dell'attrice.
In ogni caso con refusione delle spese di lite, come da nota spese depositata il 25/09/2025”;
Pag. 2 di 10 - PER LA PARTE ER HI:
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: nel merito, respingere la domanda proposta nei confronti di HDI Assicurazioni S.p.A. per infondatezza, all'origine, della domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice nei confronti di
Controparte_1 in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità di limitare la Controparte_1 manleva di quanto dovesse risultare il danno risarcibile a termini di polizza, nei limiti del massimale assicurato e detratta la franchigia contrattualmente convenuta.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 12 ottobre 2022, il Parte_1
ha convenuto in giudizio società amministratrice del condominio
[...] Controparte_1 di Fano, via Nolfi n. 94/96 (ove il fallimento era proprietario di due unità immobiliari), esponendo, in sintesi: (i) che l'assemblea condominiale del 17 settembre 2020 aveva deliberato l'esecuzione dei lavori di manutenzione del fabbricato mediante c.d. bonus facciate e previsto il compenso per l'opera prestata dall'amministratore in relazione ai lavori straordinari in misura pari all'1% dell'imponibile degli stessi;
(ii) che con successiva assemblea del 5 novembre 2020, deliberata la cessione del credito fiscale, la società amministratrice era stata autorizzata ad avvalersi di un consulente fiscale, ovvero di un legale di fiducia, per la gestione della cessione;
(iii) di aver corrisposto pro quota per l'esecuzione dei lavori la somma di euro 17.997,00, come da mandato di pagamento emesso dal
Tribunale di Pesaro del 25 novembre 2020 e come risultante dal consuntivo lavori del 10 dicembre
2021; (iv) di aver appreso soltanto a seguito di reiterate richieste che l'importo in questione, versato integralmente nel 2020 come richiesto dall'amministrazione condominiale, era tuttavia stato impiegato nel medesimo anno soltanto per euro 5.344,00, mentre il residuo importo di euro 12.653,00 era stato speso nel 2021 e che, del totale speso nell'anno 2020, la quota di euro 2.293,00 era stata destinata a spese estranee alla detrazione fiscale di cui al bonus prescelto;
(v) che, dunque, sulla somma di euro 15.704,00 destinata alla ristrutturazione edilizia, il beneficio fiscale a favore del sarebbe stato pari ad euro 14.133,60; (vi) che l'amministratrice convenuta - dopo aver Parte_1 individuato l'istituto di credito con cui stipulare la cessione (Monte dei paschi di Siena, Agenzia di
Senigallia), comunicato la cessione all'Agenzia delle entrate e sollecitato la banca a perfezionare la pratica - in data 9 ottobre 2021 aveva comunicato al di aver consegnato tutta la Parte_1 documentazione necessaria alla cessione del credito e il successivo 21 ottobre 2021 di aver ricevuto conferma, dai referenti della pratica, della corretta trasmissione della documentazione e dell'esito
Pag. 3 di 10 positivo della due diligence fiscale;
(vii) che, tuttavia, in data 9 novembre 2021 la convenuta aveva invece rappresentato che la pratica per l'anno 2021 era ancora in fase di attuazione e che non erano ancora stati caricati sulla piattaforma tutti i documenti necessari e, il successivo 1 dicembre 2021, che il sistema di caricamento telematico era bloccato;
(viii) che, infine, il 26 gennaio 2022 la società convenuta aveva comunicato il rigetto della pratica di cessione da parte della banca, cui rinviava per ulteriori informazioni e che, con tale comunicazione e pur a fronte dell'iniziale esecuzione del mandato, la convenuta aveva interrotto la propria attività di esecuzione dell'incarico, senza adoperarsiper la ricerca di altro istituto bancario e così rendendosi inadempiente all'obbligazione assunta nei confronti del condominio, nonostante reiterati solleciti (anche in considerazione dell'approssimarsi della scadenza per avvalersi della cessione del credito, stabilita al 29 aprile 2022).
Tanto premesso in fatto e dato atto dell'esito infruttuoso dell'invito alla negoziazione assistita, ha dedotto la violazione dell'obbligo assunto dall'amministratore condominiale, quale mandatario dei condomini, in relazione alla gestione della pratica di cessione del credito fiscale derivante dal bonus facciate, cessione che, peraltro, per il avrebbe costituito l'unica modalità di recupero del Parte_1 beneficio riveniente dalla ristrutturazione (poiché la detrazione non avrebbe generato alcun beneficio finanziario).
Ha lamentato, quindi, che la condotta della convenuta – consistente nell'inerzia e negligenza nell'espletamento dell'incarico, nonché nell'improvvisa interruzione dell'esecuzione dello stesso e nell'omessa ricerca di altri istituti bancari disponibili alla cessione – ha cagionato al il Parte_1 danno consistente nella perdita della possibilità di cedere ad altro istituto bancario il credito d'imposta maturato, da quantificarsi: (a) in via prinicpale, nella somma di euro 14.133,60; (b) in via subordinata, nella somma di euro 11.306,88, pari all'80% del credito d'imposta maturato che sarebbe stato riconosciuto dall'istituto bancario prescelto.
Ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento dell'inadempimento e della responsabilità della convenuta e la sua condanna nella misura sopra richiamata.
2. Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato in fatto e diritto Controparte_1
l'avversa domanda, deducendo, in sintesi: (i) di aver ricevuto dal condominio la sola autorizzazione ad avvalersi di un consulente fiscale ovvero di un legale per l'attività connessa al recupero fiscale della spesa e di non aver, al contrario, ricevuto nessun incarico di facere né di risultato al riguardo, poiché un conto è la gestione dei lavori di manutenzione straordinaria (in punto di impulso, amministrazione e controllo anche contabile), altro è la cessione del credito di imposta maturato da ciascun condomino in proporzione all'esborso sostenuto, cessione che deve necessariamente essere sottoscritta dal singolo condomino;
(ii) di aver trasmesso, con pec del 19 novembre 2020, alla
Curatela attrice la proposta di MP per l'acquisto del credito, nella misura dell'80% del suo valore
Pag. 4 di 10 nominale (in conformità alla prassi di mercato); (iii) di aver rivestito nella gestione della cessione un ruolo strumentale, essendo stata autorizzata dal Curatore alla scelta della banca con cui trattare la cessione, e di aver completato correttamente la propria attività mediante gestione delle procedure informatiche predisposte dall'Agenzia delle entrate, caricamento della documentazione sulla piattaforma di riferimento e ottenuto la due diligence sull'esigibilità del beneficio fiscale;
(iv) di aver, quindi, comunicato alla Curatela, in data 9 novembre 2021, che avrebbe dovuto recarsi presso la banca per la firma del contratto di cessione e che tuttavia la conclusione del contratto non c'era stata, per causa ignota ma certamente non imputabile alla convenuta (diversamente, peraltro, da quanto avvenuto con gli altri condomini e che hanno ritualmente concluso la Pt_2 Parte_3 cessione); (v) di aver notiziato il Curatore che la banca aveva comunicato di aver bloccato, per le spese relative all'anno 2021, la piattaforma di caricamento dell'anno 2021 a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Decreto Legge Antifrode e di aver sospeso la contrattualizzazione delle spese 2020;
(vi) di aver consigliato al Curatore di recarsi a per la conclusione della cessione del CP_4 credito;
(vii) di aver infine ricevuto comunicazione dalla banca che non avrebbe proceduto all'acquisto del credito d'imposta.
Tanto esposto in fatto, ha escluso il proprio inadempimento e ha dedotto che il Curatore avrebbe potuto rivolgersi ad altri istituti di credito o intermediari per negoziare la cessione, anche in ragione delle plurime proroghe del termine ultimo di sua ammissibilità sino al 30 novembre 2022; in subordine, ha contestato la quantificazione del danno, deducendo che la percentuale di rimborso attesa da MP era pari all'80% del credito maturato.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, HDI Assicurazioni S.p.A. si è costituita in giudizio, ha aderito nel merito alle difese alle difese della convenuta;
in relazione al rapporto assicurativo, ha lamentato la violazione dell'obbligo, contrattualmente assunto (art. 9), di far gestire direttamente alla compagnia assicurativa la lite dell'assicurato, non avendo la convenuta denunciato tempestivamente il sinistro e trasmesso gli atti di causa, con conseguente esclusione del diritto della convenuta alla copertura delle spese di lite.
Ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea o, in subordine, per la limitazione della manleva a quanto dovuto a termini di polizza, nonché, in ogni caso, per la dichiarazione che nulla è dovuto da HDI alla convenuta per le spese di difesa.
4. Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e, previa deposito di note conclusive delle parti, posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Pag. 5 di 10 Il deposito della sentenza è stato riservato nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c., come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, disposizione resa applicabile anche ai giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, come previsto dall'art. 7, comma 3, D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, vigente dal 26 novembre 2024.
5. La domanda è infondata e va respinta per le ragioni che seguono.
6. In diritto, è principio acquisito in giurisprudenza (cfr., per la giurisprudenza di merito più recente, Trib. Bari, 6 marzo 2025, n. 11920; Trib. Napoli, 27 gennaio 2025, n. 10441; App. Napoli,
5 maggio 2023, n. 2011; Trib. Torino, 10 febbraio 2022, n. 525) che l'amministratore condominiale
è titolare di un ufficio di diritto privato che lo rende assimilabile alla figura del mandatario con rappresentanza dei condomini, sicché la sua attività soggiace alla disciplina del mandato, contratto a forma libera, ivi incluso, per quanto ora d'interesse, l'obbligo di esecuzione del rapporto secondo la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1710 c.c.; disposizione secondo cui, peraltro, la responsabilità del mandatario a titolo gratuito deve essere valutata con minor rigore (cfr. art. 1710, comma secondo, c.c.).
Dalla qualificazione giuridica del rapporto appena prospettata discende l'applicazione dei generali principi in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, in punto di diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.) e di responsabilità del debitore per fatto a sé imputabile (art. 1218
c.c.), che soggiace alla regola per cui il creditore è tenuto a dimostrare il titolo negoziale e può limitarsi ad allegare in fatto l'altrui inadempimento, mentre il debitore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto alla prova del proprio esatto adempimento, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per causa a sé non imputabile (in tal senso, per tutte, Cass., SS.UU., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Quanto al caso di specie, il conferimento del mandato a gestire la pratica finalizzata alla cessione del credito alla banca Monte dei Paschi di Siena, pur contestato dalla convenuta, emerge dallo scambio di corrispondenza del 19-20 novembre 2020, in cui ha trasmesso la proposta di acquisto CP_1 del credito fiscale proveniente da MP (individuata in quanto convenzionata), specificando che “Se mi date autorizzazione scritta a procedere con PS mi attivo per tutte le procedure del caso”, e il
, sulla premessa di non nutrire “interessi particolari nella scelta dell'istituto bancario”, Parte_1 ha lasciato all'amministrazione condominiale “libera scelta, purché le condizioni praticate siano in linea con quelle medie di mercato” (doc. 5 convenuta).
In ogni caso, la sussistenza del rapporto emerge quantomeno per fatti concludenti, attraverso l'esecuzione dell'incarico da parte di depone in tal senso, infatti, il complessivo CP_1 scambio di corrispondenza versato in atti con la Curatela fallimentare, da cui si evince che l'odierna convenuta ha effettivamente gestito, per conto del in qualità di condomino e in proprio Parte_1
Pag. 6 di 10 (pur a fronte dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale ad avvalersi di legale o consulente fiscale esterno, doc. 3 attore), i rapporti con la banca e compiuto gli adempimenti prodromici alla cessione del credito.
Peraltro, anche a prescindere dalla propria qualità di amministratrice del , ai fini di causa CP_5 la convenuta ben può essere ritenuta mandataria del attore in relazione alla gestione della Parte_1 pratica di cessione del credito, quale autonomo rapporto negoziale sorto tra le parti (e a prescindere, pertanto, da qualsivoglia determinazione dell'assemblea condominiale al riguardo), con applicazione, in ogni caso, dei principi in tema di mandato sopra richiamati.
Inoltre, trattasi di mandato gratuito, con le conseguenze sopra descritte in tema di gradazione della colpa di cui all'art. 1710, comma secondo, c.c.: invero, il compenso stabilito in favore dell'amministratore all'assemblea del 17 settembre 2020 (1% dell'importo imponibile dei lavori) non può ritenersi comprensivo dell'attività di relazione con la banca per le pratiche di cessione del credito, in quanto nel relativo verbale assembleare si legge che l'opzione per la cessione del credito non era stata ancora compiuta dai condomini.
Ciò posto, la documentazione prodotta agli atti conduce, tuttavia, ad escludere l'inadempimento della convenuta, con la precisazione che l'inadempimento addebitato dall'attore alla convenuta è rappresentato, oltre che dal ritardo nelle comunicazioni relative all'andamento della pratica di cessione a MP, da “L'inerzia e la negligenza dimostrate dall'Amministratore di Condominio nell'espletamento dell'incarico in questione, così come l'improvvisa ed ingiustificata interruzione dello stesso, senza esplicita comunicazione in tal senso” e dal fatto che “ non viene CP_6 addebitato il rifiuto della banca all'acquisto del credito, bensì l'inerzia che a ciò è seguita e che ha ingenerato il danno di cui si discute, che è diretta conseguenza della condotta dell'amministratore di condominio, il quale, se avesse provveduto alla ricerca di un diverso istituto di credito, avrebbe certamente portato a termine l'incarico conferito” (così, testualmente, nelle note conclusive di parte attrice, riproduttive sul punto del contenuto della citazione).
Premesso, dunque, che è pacifico (in quanto dedotto dalla stessa parte attrice) che, in un primo momento, la convenuta si sia proficuamente attivata per l'esecuzione della prestazione in questione
(e cioè quantomeno sino all'emissione positiva della due diligence, comunicata al con pec Parte_1 del 21 ottobre 2021; doc. 10 attore), occorre soffermarsi sui seguenti elementi fattuali:
- con pec del 10 novembre 2021, ha comunicato al Curatore che “per l'anno 2020 la CP_1 contrattualizzazione della pratica può avvenire se lei preferisce nella filiale di Fano”, mentre, per l'ano 2021, “la pratica è in fase di attuazione”, dipendendo l'esito dalle “tempistiche della banca”;
Pag. 7 di 10 - nel replicare a tale comunicazione, in pari data la Curatela ha rappresentato di rimanere “in attesa di essere contattati dall'Istituto, oppure di ricevere recapiti ai quali la Curatela provvederà a prendere contatti” (per entrambe v. doc. 8 convenuta);
- la prima comunicazione successiva agli atti è data dalla mail del 1 dicembre 2021, con cui CP_1 ha significato che “a seguito del recente decreto legge antifrode del 11 novembre”, a causa del
[...] blocco temporaneo del sistema di riferimento, “non siamo in grado di procedere per la pratica in oggetto”, e che tuttavia il referente della banca aveva assicurato “che entro la fine dell'anno la procedura dovrebbe riattivarsi” (doc. 9 convenuta);
- la conferma di quanto appena rilevato si trae dalla successiva mail del 29 dicembre 2021 proveniente da tale per conto della banca MP, che ha dato atto che “le due pratiche relative Persona_1 alle spese 2021 sono da censire, in attesa del ripristino dell'operatività a seguito degli aggiornamenti previsti dal c.d. “Decreto Anti-Frode” di novembre 2021” e che “analogamente è sospesa la contrattualizzazione delle spese 2020 del ” (doc. 10 convenuta); Parte_1
- tempestivamente, il giorno successivo (30 dicembre 2021) ha inoltrato tale CP_1 comunicazione alla Curatela, specificando che “stante ciò, io al momento non posso far nulla;
unico consiglio per la cessione del credito relativa all'anno 2021 potrebbe valutare di cedere alle Poste anziché alla banca;
(…) Se vuole possiamo sentirci” (doc. 14 convenuta);
- dalla documentazione acquisita, non emerge che vi sia stato riscontro a tale comunicazione da parte del;
né sono stati formulati capitoli di prova testimoniale vertenti sul punto;
Parte_1
- quindi, con comunicazione del 20 gennaio 2022, il dipendente ha notiziato CP_7 CP_1
“che non riusciamo ad acquistare il credito d'imposta relativo alle spese 2020” relativo al
[...]
Fallimento odierno attore (doc. 11 convenuta);
- il rifiuto da parte della banca è stato nuovamente comunicato da al Fallimento con pec CP_1 del 26 gennaio 2022 (doc. 14 attore).
Ora, dalla scansione dei fatti sinora compiuta non emerge inadempimento imputabile alla convenuta, in quanto: a) il mancato acquisto del credito dipende da volontà (insindacabile da parte della convenuta) della banca individuata come cessionaria;
b) la convenuta ha espressamente dichiarato all'attore che non avrebbe potuto “far nulla” per far concludere la cessione con MP e ha proposto un'ipotesi alternativa di cessione, proposta che, in base alle emergenze processuali, risulta essere rimasta priva di riscontro da parte della Curatela;
c) non vi è prova, dunque, che, dopo l'iniziale conferimento del mandato a negoziare con MP, il abbia conferito alla Parte_1 CP_1
l'incarico di individuare per suo conto altro istituto creditizio o intermediario cui cedere il credito;
d) la convenuta risulta aver tempestivamente comunicato all'attore gli sviluppi e gli esiti della pratica;
e) dalla documentazione acquisita non emergono le ragioni per cui la cessione dei crediti relativi
Pag. 8 di 10 all'anno 2020 non sia stata tempestivamente stipulata dalla Curatela presso la concordata Filiale MP di Fano;
e tuttavia la comunicazione del dipendente MP che, sul presupposto dell'entrata in vigore del c.d. D.L. Antifrode, ha rappresentato che, oltre ad essere sospesa la pratica per il credito 2021,
“analogamente è sospesa la contrattualizzazione delle spese 2020”, induce a ritenere che in nessun caso il avrebbe potuto stipulare la cessione con la banca prescelta;
f) in ogni caso, neppure Parte_1
a seguito del ritenuto inadempimento della convenuta, vi è prova che il si sia attivato per Parte_1 la cessione a terzi del credito, pur non essendo tempestivamente contestata la circostanza, dedotta dalla convenuta, che il termine di stipula della cessione sia stato più volte prorogato;
condotta, questa, rilevante ai fini dell'art. 1227 c.c..
Tali considerazioni rendono irrilevante il fatto, pur rappresentato dalla Curatela, che, con precedente comunicazione del 2 settembre 2021 (doc. 9 attore), la convenuta avesse rappresentato di aver trasmesso alla banca tutta la documentazione necessaria (salvo poi successivamente far emergere dalla propria corrispondenza la necessità di procedere a ulteriore caricamento della stessa), giacché il successivo blocco del novembre 2021 è risultato preclusivo della stipula della cessione con MP in relazione all'intero importo oggetto di giudizio, anche laddove avente a presupposto la documentazione pacificamente trasmessa tempestivamente alla banca.
In conclusione, la domanda attorea va respinta.
7. Le spese seguono la soccombenza nei limiti che seguono.
Quanto ai rapporti tra parte attrice e parte convenuta, i compensi professionali sono liquidati in dispositivo in applicazione dei parametri minimi, congrui in ragione del numero di questioni esaminate, di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della domanda e alle espletate fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Quanto alla terza chiamata, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite, risultando irragionevole porre dette spese a carico di parte attrice soccombente. A tali limitati fini, vale osservare che l'art. 9 CGA del contratto di assicurazione prevede che la compagnia si faccia carico della gestione giudiziale delle controversie per conto dell'assicurato; previsione, questa, che avrebbe consentito il patrocinio della convenuta direttamente da parte di difensore della compagnia, evitando la chiamata in causa del terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4806/2022
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dal;
Parte_1
2) dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata da Controparte_1
Pag. 9 di 10 3) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA come per legge;
4) compensa le spese nel rapporto processuale con HDI Assicurazioni S.p.A..
Così deciso in Ancona il 30 ottobre 2025
Il Giudice
DR AN
(atto sottoscritto digitalmente)
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