CA
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 656/2024 RGA promossa da: con il patrocinio dell'avv. Roberta LEZZI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Mariagrazia GUARDIGLI Controparte_1 appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 12/6/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, che richiama le premesse in fatto della ricorrente, “1) la sig.ra ha svolto attività Controparte_1 lavorativa utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici alle modalità indicate nell'estratto conto analitico che si allega (doc. 1), ed è titolare di pensione Pt_1
VoCom 36021616, con decorrenza dal 01/07/2019. 2) In particolare la ricorrente oltre all'attività ed ai contributi relativi all'attività di commerciante, “vanta” pochissimi contributi per l'attività lavorativa come lavoratrice agricola giornaliera negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2019. Con provvedimento del 29/07/2019, a seguito della domanda del 26/04/2019, l' comunicava la Pt_1 liquidazione in via provvisoria, della pensione categoria VOCOM n. 36021616 intestata alla ricorrente, e l'importo della stessa, era determinato in € 697,47 (Doc. 2 Prov. del 29/07/2019). Successivamente in data 23/01/2022 e in data Pt_1
22/07/2022 l inviava alla ricorrente due provvedimento di riliquidazione Pt_1
pag. 1 di 6 d'ufficio della sopracitata pensione, che da ultimo veniva quantificata in € 646,94 (Doc. 3 e 4 Prov. del 23/01/2022 e del 22/07/2022. Pt_1
3) La ricorrente, a seguito dell'ultimo provvedimento, in data 04/08/2022 a mezzo del patronato di NA, presentava domanda di ricostituzione per motivi CP_2 contributivi chiedendo appunto la ricostituzione della pensione per neutralizzazione contributi agricoli giornalieri dal 2009 al 2012 e 2019; la predetta domanda veniva rigettata in data 18/08/2022 dall' istituto previdenziale (doc. 5 Domanda di ricostituzione doc. 6 Reiezione ) 4) A questo punto la sig.ra Pt_1 Controparte_1 sempre per il tramite del patronato di NA ricorso al Comitato Provinciale CP_2
di NA in data 15/12/2022 che a sua volta respingeva la domanda (doc. Pt_1
7 Ricorso Comitato Provinciale)”. A fronte del ricorso giudiziale della pensionata e nel contraddittorio con , che Pt_1 resisteva alla domanda, il Tribunale, respinta la richiesta di neutralizzazione, ha accolto quella di ricalcolo, osservando che nel caso di specie “una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata. Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati” con le conseguenze contabili penalizzanti lamentate dalla CP_1
Il primo giudice ha dunque ritenuto di intendere il disposto di cui all'art. 15 della L. n. 153/1959 nel senso di fare applicazione del suo 3° comma, “posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.)”. Espletata CTU per dirimere il contrasto contabile, il Tribunale ha accertato e dichiarato “la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di 1.253,33 mensili lordi in capo alla ricorrente e condanna al pagamento pro futuro di tale Pt_1 rateo, oltre che alla corresponsione degli arretrati dall'inizio del trattamento, oltre accessori di legge su tali differenze pensionistiche arretrate”.
2. Ha proposto appello sulla scorta di due motivi. Con il primo, lamenta Pt_1 erronea applicazione della norma di rilievo, della quale propone la diversa lettura già data in sede amministrativa;
con il secondo censura la decisione per non avere dato rilievo al fatto che la domanda della ricorrente è stata accolta solo in parte – ovvero nella sua formulazione subordinata – e ciò avrebbe dovuto indurre a compensazione delle spese processuali. L' ha dunque chiesto la riforma della sentenza CP_3 impugnata e il rigetto dell'originario ricorso. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, che ha contestato la fondatezza del gravame, sottolineando come “Il conteggio effettuato dall' per Pt_1 il calcolo della retribuzione pensionabile nel rilevare la retribuzione F.L.P.D. degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2019 ha determinato il paradossale effetto di abbattere l'importo della quota di pensione calcolata senza il concorso di tali contributi – non determinanti peraltro ai fini del raggiungimento.
pag. 2 di 6 In tal modo la sig.ra ha subito una macroscopica diminuzione del Controparte_1 trattamento pensionistico rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere qualora la retribuzione delle ultime 260 settimane lavorative fosse stata calcolata con il medesimo criterio utilizzato per la determinazione dell'anzianità assicurativa e del diritto a pensione. L'assurdo è evidente se si escludessero dal conteggio gli ultimi cinque anni di contribuzione, il ricorrente percepirebbe una pensione più elevata di quella oggi liquidata, e ciò in contrasto con tutta la normativa di settore che prevede un trattamento pensionistico più favorevole per chi effettui un versamento maggiore. La riduzione del trattamento pensionistico che il meccanismo indicato determina, si pone in contraddizione non solo con l'intero assetto normativo in materia previdenziale, ma anche con la ratio della stessa normativa impugnata”.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Questa Corte si è già occupata più volte della tematica oggetto di causa e nello spirito della migliore gestione delle risorse (che lo stesso legislatore del 2009 ha trasfuso nell'art. 118 disp.att. c.p.c.), pare sufficiente richiamare quanto affermato nella sentenza n. 220/2025 del 9-27/5/2025: “… appare opportuno richiamare il disposto dell'art. all'art. 15 della L. n. 153/1969, regolante la fattispecie in controversia, ai sensi del quale: “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge
4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”. In correlazione a tale disposizione, il Tribunale di NA ha osservato: “(…) In realtà, come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Tribunale Modena, sentenza n. 208/2011), al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in pag. 3 di 6 relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.). Ovviamente, l'errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere)” Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di una corretta interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di legge regolanti la fattispecie per cui è causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante… Ed invero, questa Corte di Appello, in speculari controversie, richiamato il disposto dell'art. 15 della L. n. 153/1969 ha già avuto modo di osservare che: “(…) Ne consegue che in base al disposto del primo comma l'anno agrario costituito da 52 settimane contributive viene accreditato ripartendo in modo uniforme nelle 52 settimane il valore retributivo dei contributi giornalieri accreditati in corso d'anno e che, anche in costanza di un'unica giornata di lavoro, si determina l'accredito di 52 settimane contributive ai fini della misura pensionistica ripartendo la relativa retribuzione su tutte le 52 settimane. L'applicazione di tale criterio al che annovera negli ultimi anni prestazioni Per_1 lavorative di modesta entità, determina, a seguito della ripartizione della retribuzione percepita secondo il suddetto parametro, la percezione di un trattamento pensionistico sensibilmente inferiore a quello che gli sarebbe spettato se si fossero esclusi dal calcolo gli ultimi cinque anni. Nell'ambito di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata onde prevenire una possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 e dei principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost. già individuata come ricorrente rispetto alla norma di cui art. 3, comma 8, l. 29 maggio 1982 n. 297 scrutinata con la sentenza della Corte Cost. 264/94, ritiene il Collegio di condividere l'interpretazione della norma in questione fornita dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 208/11 prodotta in atti che ha individuato l'applicabilità a fattispecie analoga a quella all'odierna valutazione del disposto dell'art. 15 comma 3 legge 153/69. Evidenzia il Tribunale in motivazione “Un simile effetto distorto potrebbe essere evitato applicando alla fattispecie in esame l'art. 15 comma 3 legge 153/69 e, al riguardo, non paiono dirimenti le argomentazioni addotte dall a sostegno Pt_1 dell'inapplicabilità della citata disposizione al caso in esame per effetto della previsione del comma 4 del medesimo articolo e sul rilievo che “contribuzione diversa da quella agricola” sia qualunque contribuzione, compresa quella da coltivatore diretto.
pag. 4 di 6 E' vero che l'art. 15 comma 4 esclude l'applicabilità del comma precedente in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola. Tuttavia, occorre considerare che la L. 153/69, emanata nella vigenza del sistema di calcolo retributivo riservato alle sole contribuzioni da lavoro dipendente, deve intendersi riferita alle sole pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ciò appare avvalorato dal tenore letterale dell'art. 14, richiamato dal comma 1 dell'art. 15, che disciplina la retribuzione pensionabile delle pensioni basate solo su contribuzione da lavoro dipendente. Dal punto di vista sistematico, se si interpretasse l'art. 15 comma 3 nel senso voluto dall' , comprendendo nella Pt_1 dizione “contribuzione diversa da quella agricola” qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, dovrebbe adottarsi lo stesso criterio interpretativo per il secondo comma dell'art. 15, ove è adoperata la stessa espressione, ed arrivare a sommare le due retribuzioni. L'intera disposizione di cui all'art. 15 sembra rifarsi a contribuzione da lavoro dipendente e la sola interpretazione plausibile dal punto di vista letterale e logico, e che riesca a rendere compatibili le previsioni dei commi 2 e 4, è nel senso di intendere la previsione del comma 4 come limitata alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto”. Il primo motivo d'appello come proposta deve pertanto essere disatteso essendo l'interpretazione come fornita dal giudice di primo grado da reputarsi corretta. (…)”
[[tanto si legge nella sentenza di questa Corte di Appello emessa il 15/09/2020, in causa n. 585-2019 R.G.; in senso conforme si vedano: sentenza di questa Corte di Appello emessa il 30/03/2021 in causa 241/2018 R.G.; sentenza di questa Corte di Appello emessa il 30/03/2021 in causa n. 264/2018 R.G.; sentenza di questa Corte di Appello emessa il 16/11/2011 in causa n. 121/2021 R.G. e sentenza emessa il 14/06/2022 in causa n. 763/2021 RG]. In mancanza di diversi convincenti argomenti interpretativi, questo Collegio non ritiene di discostarsi dall'orientamento già espresso da questa Corte innanzi richiamato (che, allo stato, non risulta essere contraddetto o superato da pronunce di legittimità) in controversie sostanzialmente sovrapponibili, per thema decidendum, a quella qui in esame.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' va respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Pt_1
4. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
pag. 5 di 6
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 348/2024 del Tribunale di NA resa Pt_1
e pubblicata il giorno 26/09/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, 1. rigetta l'appello;
2. condanna l' appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in CP_3
€.2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 12-6-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 656/2024 RGA promossa da: con il patrocinio dell'avv. Roberta LEZZI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Mariagrazia GUARDIGLI Controparte_1 appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 12/6/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, che richiama le premesse in fatto della ricorrente, “1) la sig.ra ha svolto attività Controparte_1 lavorativa utile al raggiungimento dei requisiti pensionistici alle modalità indicate nell'estratto conto analitico che si allega (doc. 1), ed è titolare di pensione Pt_1
VoCom 36021616, con decorrenza dal 01/07/2019. 2) In particolare la ricorrente oltre all'attività ed ai contributi relativi all'attività di commerciante, “vanta” pochissimi contributi per l'attività lavorativa come lavoratrice agricola giornaliera negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2019. Con provvedimento del 29/07/2019, a seguito della domanda del 26/04/2019, l' comunicava la Pt_1 liquidazione in via provvisoria, della pensione categoria VOCOM n. 36021616 intestata alla ricorrente, e l'importo della stessa, era determinato in € 697,47 (Doc. 2 Prov. del 29/07/2019). Successivamente in data 23/01/2022 e in data Pt_1
22/07/2022 l inviava alla ricorrente due provvedimento di riliquidazione Pt_1
pag. 1 di 6 d'ufficio della sopracitata pensione, che da ultimo veniva quantificata in € 646,94 (Doc. 3 e 4 Prov. del 23/01/2022 e del 22/07/2022. Pt_1
3) La ricorrente, a seguito dell'ultimo provvedimento, in data 04/08/2022 a mezzo del patronato di NA, presentava domanda di ricostituzione per motivi CP_2 contributivi chiedendo appunto la ricostituzione della pensione per neutralizzazione contributi agricoli giornalieri dal 2009 al 2012 e 2019; la predetta domanda veniva rigettata in data 18/08/2022 dall' istituto previdenziale (doc. 5 Domanda di ricostituzione doc. 6 Reiezione ) 4) A questo punto la sig.ra Pt_1 Controparte_1 sempre per il tramite del patronato di NA ricorso al Comitato Provinciale CP_2
di NA in data 15/12/2022 che a sua volta respingeva la domanda (doc. Pt_1
7 Ricorso Comitato Provinciale)”. A fronte del ricorso giudiziale della pensionata e nel contraddittorio con , che Pt_1 resisteva alla domanda, il Tribunale, respinta la richiesta di neutralizzazione, ha accolto quella di ricalcolo, osservando che nel caso di specie “una sola giornata lavorata in un anno agricolo dà luogo a 52 settimane di contribuzione e quel singolo contributo va diviso per le 52 settimane che compongono l'annata. Ciò preclude poi di tenere conto dei contributi effettivi in precedenza versati” con le conseguenze contabili penalizzanti lamentate dalla CP_1
Il primo giudice ha dunque ritenuto di intendere il disposto di cui all'art. 15 della L. n. 153/1959 nel senso di fare applicazione del suo 3° comma, “posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.)”. Espletata CTU per dirimere il contrasto contabile, il Tribunale ha accertato e dichiarato “la spettanza ab origine di un trattamento pensionistico di 1.253,33 mensili lordi in capo alla ricorrente e condanna al pagamento pro futuro di tale Pt_1 rateo, oltre che alla corresponsione degli arretrati dall'inizio del trattamento, oltre accessori di legge su tali differenze pensionistiche arretrate”.
2. Ha proposto appello sulla scorta di due motivi. Con il primo, lamenta Pt_1 erronea applicazione della norma di rilievo, della quale propone la diversa lettura già data in sede amministrativa;
con il secondo censura la decisione per non avere dato rilievo al fatto che la domanda della ricorrente è stata accolta solo in parte – ovvero nella sua formulazione subordinata – e ciò avrebbe dovuto indurre a compensazione delle spese processuali. L' ha dunque chiesto la riforma della sentenza CP_3 impugnata e il rigetto dell'originario ricorso. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata, che ha contestato la fondatezza del gravame, sottolineando come “Il conteggio effettuato dall' per Pt_1 il calcolo della retribuzione pensionabile nel rilevare la retribuzione F.L.P.D. degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2019 ha determinato il paradossale effetto di abbattere l'importo della quota di pensione calcolata senza il concorso di tali contributi – non determinanti peraltro ai fini del raggiungimento.
pag. 2 di 6 In tal modo la sig.ra ha subito una macroscopica diminuzione del Controparte_1 trattamento pensionistico rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere qualora la retribuzione delle ultime 260 settimane lavorative fosse stata calcolata con il medesimo criterio utilizzato per la determinazione dell'anzianità assicurativa e del diritto a pensione. L'assurdo è evidente se si escludessero dal conteggio gli ultimi cinque anni di contribuzione, il ricorrente percepirebbe una pensione più elevata di quella oggi liquidata, e ciò in contrasto con tutta la normativa di settore che prevede un trattamento pensionistico più favorevole per chi effettui un versamento maggiore. La riduzione del trattamento pensionistico che il meccanismo indicato determina, si pone in contraddizione non solo con l'intero assetto normativo in materia previdenziale, ma anche con la ratio della stessa normativa impugnata”.
3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Questa Corte si è già occupata più volte della tematica oggetto di causa e nello spirito della migliore gestione delle risorse (che lo stesso legislatore del 2009 ha trasfuso nell'art. 118 disp.att. c.p.c.), pare sufficiente richiamare quanto affermato nella sentenza n. 220/2025 del 9-27/5/2025: “… appare opportuno richiamare il disposto dell'art. all'art. 15 della L. n. 153/1969, regolante la fattispecie in controversia, ai sensi del quale: “Agli effetti previsti dall'articolo 14, i contributi agricoli giornalieri obbligatori e quelli figurativi derivanti da disoccupazione agricola, accreditati per ciascun anno agrario, si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero di contributi giornalieri risultante dalla ripartizione. Nel caso in cui nel corso dell'anno agrario il lavoratore possa far valere anche settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa diverse da quelle indicate al comma precedente, la retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo della pensione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle retribuzioni afferenti alla contribuzione agricola e non agricola. Qualora il numero dei contributi giornalieri obbligatori e di quelli figurativi per disoccupazione agricola accreditati nell'anno agrario risulti inferiore ad un anno di contribuzione, in base ai rapporti desumibili dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge
4 aprile 1952, n. 218, secondo le qualifiche attribuite ai fini del diritto alla pensione, deve essere computato, per ciascuna settimana di contribuzione, un numero di contributi giornalieri pari a quello equivalente a un contributo settimanale sulla base degli anzidetti rapporti. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola…”. In correlazione a tale disposizione, il Tribunale di NA ha osservato: “(…) In realtà, come ritenuto da altra giurisprudenza di merito (Tribunale Modena, sentenza n. 208/2011), al caso in questione deve essere applicato il 3° comma dell'art. 15, posto che il 4° comma (che prevede l'esclusione dell'applicazione del 3° comma in pag. 3 di 6 relazione alle settimane per le quali risulti versata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa), va inteso come “limitato alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto” (Trib. Modena, cit.). Ovviamente, l'errata indicazione della norma giuridica applicabile ad opera della parte non impedisce – iura novit curia – l'applicazione della disposizione corretta, immutati petitum e causa petendi (ossia gli effetti concreti che il ricorrente vuole raggiungere)” Queste esaustive e convincenti considerazioni, frutto di una corretta interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di legge regolanti la fattispecie per cui è causa, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle ragioni dell'Istituto appellante… Ed invero, questa Corte di Appello, in speculari controversie, richiamato il disposto dell'art. 15 della L. n. 153/1969 ha già avuto modo di osservare che: “(…) Ne consegue che in base al disposto del primo comma l'anno agrario costituito da 52 settimane contributive viene accreditato ripartendo in modo uniforme nelle 52 settimane il valore retributivo dei contributi giornalieri accreditati in corso d'anno e che, anche in costanza di un'unica giornata di lavoro, si determina l'accredito di 52 settimane contributive ai fini della misura pensionistica ripartendo la relativa retribuzione su tutte le 52 settimane. L'applicazione di tale criterio al che annovera negli ultimi anni prestazioni Per_1 lavorative di modesta entità, determina, a seguito della ripartizione della retribuzione percepita secondo il suddetto parametro, la percezione di un trattamento pensionistico sensibilmente inferiore a quello che gli sarebbe spettato se si fossero esclusi dal calcolo gli ultimi cinque anni. Nell'ambito di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata onde prevenire una possibile violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 e dei principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost. già individuata come ricorrente rispetto alla norma di cui art. 3, comma 8, l. 29 maggio 1982 n. 297 scrutinata con la sentenza della Corte Cost. 264/94, ritiene il Collegio di condividere l'interpretazione della norma in questione fornita dalla sentenza del Tribunale di Modena n. 208/11 prodotta in atti che ha individuato l'applicabilità a fattispecie analoga a quella all'odierna valutazione del disposto dell'art. 15 comma 3 legge 153/69. Evidenzia il Tribunale in motivazione “Un simile effetto distorto potrebbe essere evitato applicando alla fattispecie in esame l'art. 15 comma 3 legge 153/69 e, al riguardo, non paiono dirimenti le argomentazioni addotte dall a sostegno Pt_1 dell'inapplicabilità della citata disposizione al caso in esame per effetto della previsione del comma 4 del medesimo articolo e sul rilievo che “contribuzione diversa da quella agricola” sia qualunque contribuzione, compresa quella da coltivatore diretto.
pag. 4 di 6 E' vero che l'art. 15 comma 4 esclude l'applicabilità del comma precedente in relazione alle settimane per le quali risulti versata o accreditata contribuzione diversa da quella agricola giornaliera e figurativa per disoccupazione agricola. Tuttavia, occorre considerare che la L. 153/69, emanata nella vigenza del sistema di calcolo retributivo riservato alle sole contribuzioni da lavoro dipendente, deve intendersi riferita alle sole pensioni da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ciò appare avvalorato dal tenore letterale dell'art. 14, richiamato dal comma 1 dell'art. 15, che disciplina la retribuzione pensionabile delle pensioni basate solo su contribuzione da lavoro dipendente. Dal punto di vista sistematico, se si interpretasse l'art. 15 comma 3 nel senso voluto dall' , comprendendo nella Pt_1 dizione “contribuzione diversa da quella agricola” qualunque contribuzione anche presso gestioni diverse e quindi anche quella da coltivatore diretto, dovrebbe adottarsi lo stesso criterio interpretativo per il secondo comma dell'art. 15, ove è adoperata la stessa espressione, ed arrivare a sommare le due retribuzioni. L'intera disposizione di cui all'art. 15 sembra rifarsi a contribuzione da lavoro dipendente e la sola interpretazione plausibile dal punto di vista letterale e logico, e che riesca a rendere compatibili le previsioni dei commi 2 e 4, è nel senso di intendere la previsione del comma 4 come limitata alle ipotesi di contribuzione da lavoro dipendente agricolo e non agricolo, senza considerare la contribuzione afferente a gestioni diverse, nel caso di specie da coltivatore diretto”. Il primo motivo d'appello come proposta deve pertanto essere disatteso essendo l'interpretazione come fornita dal giudice di primo grado da reputarsi corretta. (…)”
[[tanto si legge nella sentenza di questa Corte di Appello emessa il 15/09/2020, in causa n. 585-2019 R.G.; in senso conforme si vedano: sentenza di questa Corte di Appello emessa il 30/03/2021 in causa 241/2018 R.G.; sentenza di questa Corte di Appello emessa il 30/03/2021 in causa n. 264/2018 R.G.; sentenza di questa Corte di Appello emessa il 16/11/2011 in causa n. 121/2021 R.G. e sentenza emessa il 14/06/2022 in causa n. 763/2021 RG]. In mancanza di diversi convincenti argomenti interpretativi, questo Collegio non ritiene di discostarsi dall'orientamento già espresso da questa Corte innanzi richiamato (che, allo stato, non risulta essere contraddetto o superato da pronunce di legittimità) in controversie sostanzialmente sovrapponibili, per thema decidendum, a quella qui in esame.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto dall' va respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Pt_1
4. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della sostanziale ripetitività delle difese tutte – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
pag. 5 di 6
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 348/2024 del Tribunale di NA resa Pt_1
e pubblicata il giorno 26/09/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, 1. rigetta l'appello;
2. condanna l' appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in CP_3
€.2.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.; 3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 12-6-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6