Articolo 2 della Legge 9 novembre 1957, n. 1055
Articolo 1
Versione
3 dicembre 1957
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 3 dicembre 1957