CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2872/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17438/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250111013072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2892/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la EG AN e l'Agenzia delle
Entrate ON. Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ON si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
La EG AN è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la prescrizione del tributo, il difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate ON e la mancanza di prova dell'esecutività del ruolo.
L'Agenzia delle Entrate ON evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che il ricorso è stato notificato alla EG AN all'Email_3 Email_4.: detta notifica va considerata irrituale in quanto nella cartella di pagamento è chiaramente specificato che “nei confronti dell'ente impositore il ricorso è proposto mediante notifica alla EG AN …indirizzo PEC Email_5.”. Orbene, l'art. 14 co. 6 bis D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, mentre il successivo art. 21 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: dal combinato disposto delle due norme discende, quindi, che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica in cui venga eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso (come nella presente controversia), il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato anche alla EG
AN e che detto adempimento è prescritto a pena di inammissibilità
Pertanto, il rilevato difetto di notifica alla EG AN determina l'inammissibilità del ricorso. La novità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IL IS
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17438/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250111013072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2892/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro la EG AN e l'Agenzia delle
Entrate ON. Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ON si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
La EG AN è rimasta contumace. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa alla tassa automobilistica deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la prescrizione del tributo, il difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate ON e la mancanza di prova dell'esecutività del ruolo.
L'Agenzia delle Entrate ON evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva per quanto attiene all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico e deduce che l'eventuale prescrizione non è imputabile alla fase della riscossione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che il ricorso è stato notificato alla EG AN all'Email_3 Email_4.: detta notifica va considerata irrituale in quanto nella cartella di pagamento è chiaramente specificato che “nei confronti dell'ente impositore il ricorso è proposto mediante notifica alla EG AN …indirizzo PEC Email_5.”. Orbene, l'art. 14 co. 6 bis D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, mentre il successivo art. 21 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”: dal combinato disposto delle due norme discende, quindi, che, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica in cui venga eccepita l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso (come nella presente controversia), il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato anche alla EG
AN e che detto adempimento è prescritto a pena di inammissibilità
Pertanto, il rilevato difetto di notifica alla EG AN determina l'inammissibilità del ricorso. La novità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
IL IS