Sentenza 11 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/12/2018, n. 55383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55383 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2018 |
Testo completo
to la seguente MOTIVAZIONE SEMPLIIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da RI MD, nato in [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa in data 30/05/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di. Firenze, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 04/10/2016, con cui MD RI era stato condannato a pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma 4, 61 n. 7, 624, 625 nn. 4 ed 8 bis, cod. pen. - per essersi impossessato del portafoglio di Cini Andrea, custodito all'interno della vettura utilizzata per il servizio taxi, approfittando della situazione in cui la persona offesa aveva momentaneamente sospeso la vigilan2a sul predetto portafogli, in quanto stava scaricando i bagagli dei clienti appena trasportati, avendo commesso il fatto all'interno di un mezzcon o di pubblico trasporto, ed avendo cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità; in Firenze il 230/09/2016 - escludeva le aggravanti di cui agli artt. 625 n. 8 bis e 61 n. 7, cod. pen., rideterminando la pena.
2. Con ricorso depositato in data 12/10/2017 HA RI, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Luca Maggiora, ricorre per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla qualificazione del fatto come furto tentato piuttosto che consumato, avendo la Corte di merito evidenziato come la condotta fosse stata posta in essere sotto il costante controllo della P.G., per cui, come sancito dalle Sez. U, sentenza n. 52117 del 16/12/2014, il bene non era mai uscito dalla sfera di pertinenza del legittimo detentore;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen., alla luce della sentenza delle Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017; 2.3., vizio di motivazione, ai sensi del'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla omessa motivazione circa la mancata esclusione della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quanto al secondo motivo e va, pertanto, accolto.
2. Va premesso che, nel caso in esame, appare di tutta evidenza l'infondatezza del primo motivo di ricorso, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato come gli agenti della Polfer di Firenze avessero notato l'imputato, a loro già noto, aggirarsi nei pressi dello stazionamento dei taxi, quindi lo avevano visto avvicinarsi ad un taxi ed approfittarsi del momento in cui iI conducente scendeva per scaricare i bagagli, essendosi il ricorrente avvicinato alla portiera, infilato la mano nel finestrino aperto e prelevato un qualcosa, essendo stato poi, in un secondo momento inseguito e bloccato dagli agenti, il che - secondo la Corte territoriale - rende palese la Consumazione del reato, in quanto l'osservazione aveva solo agevolato il recupero della refurtiva. L'illustrata motivazione è del tutto logica ed immune da censure rilevabili in sede di legittimità, essendo stata chiarita la circostanza relativa all'essersi verificato l'impossessamento ed all'essersi il ricorrente anche allontanato.Senza alcun dubbio, invece, appare fondato il secondo motivo di ricorso. Come noto "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussisté qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla 'res', non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo" (Sez. U, sentenza n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088). Nel caso in esame, palesemente, l'agente non aveva posto in essere alcuna condotta specificamente volta ad attenuare od eludere la sorveglianza della persona offesa, essendosi limitato ad approfittare del temporaneo allontanamento della stessa dall'abitacolo del veicolo e delle transitoria mancanza di controllo sul portafogli ivi detenuto. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen., che va esclusa, dovendosi la medesima sentenza annullare con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per la determinazione del trattamento sanzionatorio. k. Nel resto il ricorso è inammissibile, quanto al primo motivo per le ragioni in precedenza evidenziate e, quanto al terzo motivo, per la genericità dello stesso, a fronte di una motivazione che, sia pure sinteticamente, ha dato atto dell'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle circostanze ex art. 62 bis, cod. pen., e della pervicacia manifestata dall'imputato, in riferimento alla serrata sequenza di condotte criminose in un breve arco temporale, con conseguente sussistenza della contestata recidiva. A natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, quanto alla circostanza aggravante dell'art. 625 n. 4, cod. pen., che esclude;
annulla la medesima sentenza, quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Dichiara inamm