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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 12/02/2026, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1453/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1352/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 N.Tel_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11822/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 04/09/2023
Atti impositivi:
- IN RETTIFICA n. 139008-1975 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente contenzioso risiede nell'attività di accertamento e liquidazione svolta dal Comune di
Napoli in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2019. In data 21 febbraio 2022, l'Ente impositore notificava alla contribuente, Sig.ra Ricorrente_1, l'avviso di accertamento in rettifica n. 139008/1975.
Attraverso tale atto, l'Amministrazione comunale contestava l'omesso versamento del tributo dovuto per l'anno 2019, disconoscendo l'applicazione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale (c.d. "Prima Casa") relativamente all'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1, identificato catastalmente alla Sezione Dati Cat_1 (abitazione di categoria A/2) e Dati Cat_2 (pertinenza di categoria C/6).
Nello specifico, l'Ufficio determinava una maggiore imposta pari a € 2.780,00, irrogando contestualmente sanzioni amministrative e richiedendo interessi moratori .
La motivazione fondante la pretesa impositiva risiedeva in una discrepanza tra il dato catastale di proprietà
e il dato anagrafico di residenza. Secondo il Comune di Napoli, la Sig.ra Ric_1, pur essendo proprietaria dell'immobile identificato dal Subalterno 15 (corrispondente fisicamente all'Interno 4 del fabbricato), risultava anagraficamente residente, nel periodo d'imposta 2019, presso il medesimo numero civico (Indirizzo_1) ma in una diversa unità immobiliare, distinta dall'Interno 1.
Applicando in maniera rigorosa il disposto dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'Ente riteneva insussistente il requisito della coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile oggetto di esenzione, riclassificandolo di fatto come "seconda casa" soggetta ad aliquota ordinaria del 10,6 per mille.
1.2. Il giudizio di primo grado
La contribuente impugnava tempestivamente l'avviso di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, incardinando il ricorso R.G. n. 5546/2023. A sostegno delle proprie ragioni, la difesa della ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto.
La tesi difensiva si articolava su punti essenziali volti a dimostrare la prevalenza della sostanza sulla forma:
- L'errore materiale anagrafico.
La residenza anagrafica presso l'Interno 1 era frutto di un mero errore materiale risalente al 1996, anno in cui la contribuente aveva fissato la propria dimora nello stabile. L'Interno 1 e l'Interno 4 si trovano nello stesso edificio e allo stesso civico;
tuttavia, l'Interno 1 è situato al piano terra (ed è un immobile di terzi o comunque diverso da quello abitato), mentre l'Interno 4, di proprietà della ricorrente, è situato al primo piano ed è l'effettiva dimora abituale.
Prova della dimora abituale (i consumi).
La ricorrente produceva fatture relative alle utenze domestiche (energia elettrica e gas) intestate a suo nome e riferite all'immobile di proprietà, i cui consumi attestavano un utilizzo continuativo e coerente con la destinazione abitativa primaria.
- TARI.
Il medesimo Comune di Napoli, ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI), aveva regolarmente tassato la Sig.ra
Ric_1 per una superficie di 240 mq, corrispondente alla consistenza catastale dell'Interno 4. Se la contribuente avesse abitato all'Interno 1, la superficie tassabile sarebbe stata di circa 100 mq. Il pagamento della TARI sulla metratura maggiore costituiva, secondo la difesa, prova inconfutabile della conoscenza da parte dell'Ente della reale situazione abitativa.
Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, ribadendo la natura vincolata dell'accertamento tributario e l'imprescindibilità del dato anagrafico, citando la giurisprudenza di legittimità (ante 2022) che vedeva nella risultanze anagrafiche un requisito costitutivo e non meramente presuntivo dell'agevolazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 11822/2023 oggi appellata, rigettava il ricorso.
I giudici di prime cure motivavano la decisione affermando che "affinché un immobile sia classificabile come
'abitazione principale' si devono presentare contemporaneamente 3 condizioni: il possesso, la residenza anagrafica, la dimora abituale". Rilevando che "dalla consultazione dell'anagrafe comunale" la ricorrente risultava residente all'interno 1 e non all'interno 4, il Collegio riteneva legittima la ripresa a tassazione, condannando la parte alle spese di lite. La sentenza ometteva di valutare specificamente le prove documentali relative alla TARI e alla configurazione planimetrica degli immobili, limitandosi a ratificare il dato formale fornito dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia attiene è imperniata sull'interpretazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplina l'esenzione IMU per l'abitazione principale.
La norma definisce abitazione principale "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale disposizione in modo formale, ritenendo che la mancata coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale fosse ostativa tout court al riconoscimento del beneficio (cfr. Cass. ordinanze nn. 4166/2020 e 209/2022). Tale orientamento mirava a contrastare fenomeni elusivi, quali le fittizie residenze in "seconde case" per ottenere indebite esenzioni.
La Sig.ra Ric_1 - secondo gli atti - ha sempre avuto la residenza anagrafica al civico Ind_1 in Napoli.
La discrepanza riguarda l'interno: "1" anziché "4".
L'errore potrebbe apparire o essere in tesi meramente ostativo, ma occorre considerare che la parte non ha allegato alcun pagamento dell'IMU relativo all'interno dove formalmente, ma non sostanzialmente risiede.
Avendo la proprietaria abitiativa due unità una certamente deve essere soggetta ad imposta. L'errore formale, in assenza della prova del pagamento dimostra, sul piano logico, che l'errore di comunicazione non è formale, ma determina una omessa imposizione da parte del Comune.
Documentalmente, gli appellanti hanno provato che:
In data 31/03/2023 è stata presentata istanza di rettifica anagrafica.
In data 03/04/2023, il Comune di Napoli ha accolto l'istanza, variando la residenza da Int. 1 a Int. 4.
Tale variazione è avvenuta "previa visita della polizia urbana".
L'accertamento della Polizia Municipale è tuttavia successivo al'anno di imposta (2019).
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Sussistono per le discrepanze indicate, eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello.
COMPENSA le spese del doppio grado Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1352/2024 depositato il 23/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 N.Tel_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Corso Arnaldo Lucci 66/82 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11822/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 04/09/2023
Atti impositivi:
- IN RETTIFICA n. 139008-1975 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente contenzioso risiede nell'attività di accertamento e liquidazione svolta dal Comune di
Napoli in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno d'imposta 2019. In data 21 febbraio 2022, l'Ente impositore notificava alla contribuente, Sig.ra Ricorrente_1, l'avviso di accertamento in rettifica n. 139008/1975.
Attraverso tale atto, l'Amministrazione comunale contestava l'omesso versamento del tributo dovuto per l'anno 2019, disconoscendo l'applicazione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale (c.d. "Prima Casa") relativamente all'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1, identificato catastalmente alla Sezione Dati Cat_1 (abitazione di categoria A/2) e Dati Cat_2 (pertinenza di categoria C/6).
Nello specifico, l'Ufficio determinava una maggiore imposta pari a € 2.780,00, irrogando contestualmente sanzioni amministrative e richiedendo interessi moratori .
La motivazione fondante la pretesa impositiva risiedeva in una discrepanza tra il dato catastale di proprietà
e il dato anagrafico di residenza. Secondo il Comune di Napoli, la Sig.ra Ric_1, pur essendo proprietaria dell'immobile identificato dal Subalterno 15 (corrispondente fisicamente all'Interno 4 del fabbricato), risultava anagraficamente residente, nel periodo d'imposta 2019, presso il medesimo numero civico (Indirizzo_1) ma in una diversa unità immobiliare, distinta dall'Interno 1.
Applicando in maniera rigorosa il disposto dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'Ente riteneva insussistente il requisito della coincidenza tra dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile oggetto di esenzione, riclassificandolo di fatto come "seconda casa" soggetta ad aliquota ordinaria del 10,6 per mille.
1.2. Il giudizio di primo grado
La contribuente impugnava tempestivamente l'avviso di accertamento dinanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Napoli, incardinando il ricorso R.G. n. 5546/2023. A sostegno delle proprie ragioni, la difesa della ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per erroneità nei presupposti di fatto e di diritto.
La tesi difensiva si articolava su punti essenziali volti a dimostrare la prevalenza della sostanza sulla forma:
- L'errore materiale anagrafico.
La residenza anagrafica presso l'Interno 1 era frutto di un mero errore materiale risalente al 1996, anno in cui la contribuente aveva fissato la propria dimora nello stabile. L'Interno 1 e l'Interno 4 si trovano nello stesso edificio e allo stesso civico;
tuttavia, l'Interno 1 è situato al piano terra (ed è un immobile di terzi o comunque diverso da quello abitato), mentre l'Interno 4, di proprietà della ricorrente, è situato al primo piano ed è l'effettiva dimora abituale.
Prova della dimora abituale (i consumi).
La ricorrente produceva fatture relative alle utenze domestiche (energia elettrica e gas) intestate a suo nome e riferite all'immobile di proprietà, i cui consumi attestavano un utilizzo continuativo e coerente con la destinazione abitativa primaria.
- TARI.
Il medesimo Comune di Napoli, ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI), aveva regolarmente tassato la Sig.ra
Ric_1 per una superficie di 240 mq, corrispondente alla consistenza catastale dell'Interno 4. Se la contribuente avesse abitato all'Interno 1, la superficie tassabile sarebbe stata di circa 100 mq. Il pagamento della TARI sulla metratura maggiore costituiva, secondo la difesa, prova inconfutabile della conoscenza da parte dell'Ente della reale situazione abitativa.
Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio, ribadendo la natura vincolata dell'accertamento tributario e l'imprescindibilità del dato anagrafico, citando la giurisprudenza di legittimità (ante 2022) che vedeva nella risultanze anagrafiche un requisito costitutivo e non meramente presuntivo dell'agevolazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 11822/2023 oggi appellata, rigettava il ricorso.
I giudici di prime cure motivavano la decisione affermando che "affinché un immobile sia classificabile come
'abitazione principale' si devono presentare contemporaneamente 3 condizioni: il possesso, la residenza anagrafica, la dimora abituale". Rilevando che "dalla consultazione dell'anagrafe comunale" la ricorrente risultava residente all'interno 1 e non all'interno 4, il Collegio riteneva legittima la ripresa a tassazione, condannando la parte alle spese di lite. La sentenza ometteva di valutare specificamente le prove documentali relative alla TARI e alla configurazione planimetrica degli immobili, limitandosi a ratificare il dato formale fornito dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia attiene è imperniata sull'interpretazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), che disciplina l'esenzione IMU per l'abitazione principale.
La norma definisce abitazione principale "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
La giurisprudenza di legittimità ha interpretato tale disposizione in modo formale, ritenendo che la mancata coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale fosse ostativa tout court al riconoscimento del beneficio (cfr. Cass. ordinanze nn. 4166/2020 e 209/2022). Tale orientamento mirava a contrastare fenomeni elusivi, quali le fittizie residenze in "seconde case" per ottenere indebite esenzioni.
La Sig.ra Ric_1 - secondo gli atti - ha sempre avuto la residenza anagrafica al civico Ind_1 in Napoli.
La discrepanza riguarda l'interno: "1" anziché "4".
L'errore potrebbe apparire o essere in tesi meramente ostativo, ma occorre considerare che la parte non ha allegato alcun pagamento dell'IMU relativo all'interno dove formalmente, ma non sostanzialmente risiede.
Avendo la proprietaria abitiativa due unità una certamente deve essere soggetta ad imposta. L'errore formale, in assenza della prova del pagamento dimostra, sul piano logico, che l'errore di comunicazione non è formale, ma determina una omessa imposizione da parte del Comune.
Documentalmente, gli appellanti hanno provato che:
In data 31/03/2023 è stata presentata istanza di rettifica anagrafica.
In data 03/04/2023, il Comune di Napoli ha accolto l'istanza, variando la residenza da Int. 1 a Int. 4.
Tale variazione è avvenuta "previa visita della polizia urbana".
L'accertamento della Polizia Municipale è tuttavia successivo al'anno di imposta (2019).
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
Sussistono per le discrepanze indicate, eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello.
COMPENSA le spese del doppio grado Comune di Napoli al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.