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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 146 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 28.04.2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 residente in [...],
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cosentino;
CodiceFiscale_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], ivi Controparte_1
residente a[...], (C.F. ), C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Mosciaro;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale e cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge Parte_1 [...]
, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data Controparte_1
25.10.1998 in Montalto Uffugo (CS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune alla parte II serie A n.62 anno 1998, nonché, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, fermo il rispetto dei termini di legge, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, nonché la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore a carico del resistente dell'importo di
350,00 euro mensili.
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva alla domanda di separazione, contestando la ricostruzione fattuale operata dalla ricorrente, e chiedendo il rigetto delle ulteriori domande avanzate.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie e sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
Pag. 2 di 3 Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Montalto Uffugo (CS);
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
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