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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1241/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
CI PI Presidente
RA Di NA Giudice relatore
ES Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16.08.1996 e residente a [...], nella qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale sul minore come di Persona_1 seguito generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Giovanazzi del Foro di
OV (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in 38065 Mori (Tn), Via Marconi n. 2, giusta procura alle liti telematica in calce al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
, C.F. , cittadina italiana, nata a [...] il CP_1 C.F._3
12.01.2000, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
AR ME del foro di Trento, (C.F. recapito PEC C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1 Trento, via S. Vigilio, 5, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., premettendo di Parte_1 avere intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente e che, da tale unione, era Per nato il figlio in data 08.09.2022, ha chiesto una regolamentazione della responsabilità genitoriale nei riguardi di tale figlio, nonché delle questioni di carattere economico allo stesso relative, alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate: “1) disporre l'affidamento condiviso del minore , con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Trento (TN), via dei Castori n. 26.
La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio.
Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente;
2) disporre che i genitori collaborino e si tengano costantemente e reciprocamente informati rispetto alle problematiche del figlio, al suo rendimento scolastico ed in ordine a tutto quanto lo riguardi, discutendo ogni aspetto rilevante della sua vita, educazione, salute e crescita;
Per 3) disporre che le visite tra il signor e il figlio - considerata la Parte_1 situazione lavorativa del signor caratterizzata da turni di lavoro variabili -, Pt_1
Per siano regolate come segue: fino al terzo anno di età di : 3.1.) il calendario ordinario prevede che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
Per : nel corso della settimana (lunedì - venerdì) un pomeriggio sì e un pomeriggio no, dall'uscita dall'asilo nido fino alle ore 20:00; nel corso dei fine settimana una giornata intera con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, alternativamente il sabato o la domenica;
3.2) nel corso delle festività e dei ponti infra-annuali il signor Pt_1
Pag. 2 di 12 Per potrà vedere e tenere con sé il figlio un periodo di tempo pari alla metà Pt_1 delle festività stesse;
3.3) nel corso delle vacanze scolastiche estive il signor Pt_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio anche due settimane non consecutive. Fino al Per compimento del terzo anno di età di , tenuto conto della tenera età del minore e dell'esigenza di completare il periodo di allattamento/svezzamento, il pernottamento di Per
presso il padre non è previsto, salvo diverso accordo tra i genitori. Per Successivamente al terzo anno di età di 3.4) il calendario ordinario prevede che il Per signor potrà vedere e tenere con sé il figlio : nel corso della Parte_1 settimana (lunedì - venerdì) un pomeriggio sì e un pomeriggio no, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00; nel corso dei fine settimana una giornata intera con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 (alternativamente il sabato o la domenica) con pernottamento presso il padre 5 giorni al mese.; 3.5) nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, delle festività e dei ponti infra-annuali il signor potrà vedere Parte_1
Per e tenere con sé il figlio un periodo di tempo pari alla metà delle festività stesse, alternando di anno in anno i periodi con la signora 3.6) nel corso delle vacanze Per_1 scolastiche estive il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio anche due Pt_1
Per settimane non consecutive. 4) disporre che ha diritto di mantenere rapporti con i propri ascendenti, ciascun genitore avrà cura di gestire questi incontri con le rispettive famiglie di origine;
5) disporre a carico del signor il contributo al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio minore mediante corresponsione alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente di quest'ultima delle seguenti somme:
5.1 euro 100,00 al mese (con aggiornamento ISTAT) quando il signor è sottoposto Pt_1 al trattamento di cassa integrazione e/o riduzione dello stipendio (con introito netto mesile fino a 600,00 euro), con onere a suo carico di comunicare tempestivamente alla signora l'eventuale ripresa regolare dell'attività lavorativa;
5.2 euro 150,00 al Per_1 mese (con aggiornamento ISTAT) quando il signor è sottoposto al trattamento Pt_1 di cassa integrazione e/o riduzione dello stipendio (con introito netto mesile fino da
601,00 euro a 1500,00 euro), con onere a suo carico di comunicare tempestivamente alla signora l'eventuale ripresa regolare dell'attività lavorativa;
5.3 euro 200,00 Per_1 al mese (con aggiornamento ISTAT) quando il signor svolge regolarmente la Pt_1 propria attività lavorativa e percepisce un reddito netto pari ad almeno euro 1.500,00
Pag. 3 di 12 con onere a suo carico di comunicare tempestivamente alla signora l'eventuale Per_1 ripresa regolare dell'attività lavorativa;
6) disporre a carico del signor Pt_1 il pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrende per il figlio minore
[...]
Per
, previo accordo delle parti in caso di acquisti o spese superiori cadauno ad euro
100,00. Da identificarsi secondo il protocollo delle spese straordinarie del CNF;
7) disporre che la signora incassi l'intero ammontare dell'assegno unico e CP_1 di quello provinciale (AUU e AUP) e ogni altra diversa erogazione e/o borsa di studio o altro ausilio finalizzati a far fronte ai bisogni del figlio;
8) assegnare al signor la detrazione fiscale, per i familiari a carico, delle spese del figlio Parte_1 nella quota del 50%; 9) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, maggiorate di spese generali, IVA e CNPA come per legge, spese di CTU e CTP che dovranno essere poste a carico della Resistente in caso di sua opposizione alle istanze del Ricorrente”.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha avanzato le seguenti richieste: “1) Per Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore tra i genitori e CP_1
2) Disporre che il figlio minore continuerà a vivere con la madre, Parte_1 signora , nella casa di proprietà di quest'ultima in Martignano (TN), via CP_1
Castori, 26, ove manterrà la residenza;
3) Disporre l'assegnazione in favore della signora della casa familiare in Martignano, via dei Castori, 26, di proprietà della Per_1 stessa, unitamente ad arredi e pertinenze, affinché la abiti con il figlio minore;
4)
Disporre che il signor starà con il figlio tutti i fine settimana, Parte_1 alternativamente o il sabato o la domenica, dalle ore 10.30 alle ore 19.30, nonché due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente, il mercoledì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo nido o scuola materna, fino alle ore 19.30. Il signor Pt_1 andrà a prendere il figlio a scuola o dalla madre, nei tempi sopra indicati, mentre la Per signora andrà a riprendere a casa del padre per l'orario di rientro serale, Per_1 salvo diversi accordi tra i genitori;
durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali,
i genitori staranno con il figlio, ad anni alterni, i giorni di festività della vigilia di
Natale/giorno di Natale e Pasqua/pasquetta, e il padre starà con il figlio alcune giornate intere durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, senza
Pag. 4 di 12 pernottamenti, accordandosi con la signora anche in base ai suoi turni di lavoro e Per_1 agli impegni lavorativi della signora 5) Disporre che il signor Per_1 Parte_1
Per sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di €
400,00.=, da versarsi alla signora a mezzo bonifico bancario entro il CP_1 giorno 15 di ogni mese. Detta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat relativi alla Provincia Autonoma di Trento;
6) Disporre che i genitori CP_1
e siano tenuti a contribuire al mantenimento del figlio
[...] Parte_1 sostenendo, ciascuno, il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso, scolastiche (gite scolastiche anche giornaliere) e parascolastiche (materiale scolastico di inizio anno, affitto armadietto della scuola), spese per i trasporti, spese di anticipo/posticipo scuola, spese per baby sitter, spese mediche non mutuabili, dentistiche/ortodontiche, spese sportive comprensive di attrezzatura e abbigliamento, stabilendo che il figlio potrà praticare annualmente almeno uno sport, spese ludico/ricreative (le sportive e ludico-ricreative da concordarsi preventivamente se di importo superiore ad € 150,00.=), spese per colonie e corsi estivi, salvo rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza e da rimborsarsi in favore del genitore che le avrà anticipate, dietro esibizione della documentazione giustificativa entro 15 giorni dalla data della richiesta. Se la spesa straordinaria è da pagare entro una scadenza, il genitore verrà notiziato con l'invio del documento giustificativo ed il versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario con accredito effettivo entro i due giorni antecedenti la scadenza indicata;
per quanto non disposto in questa condizione i genitori faranno riferimento alle Linee Guida del Cnf in particolare per la suddivisione tra le spese che richiedono e non richiedono il previo accordo dei genitori;
se la spesa, in forza di dette linee guida, non richiede il previo consenso non sarà operativo anche il previo accordo se di ammontare superiore ad € 150,00.= per ogni singola voce di spesa e la spesa andrà rimborsata direttamente al genitore che l'ha anticipata;
7) Disporre che la signora in continuità con quanto sino ad ora praticato, percepirà ogni di Per_1 sostegno alle famiglie erogato dall'ente pubblico, sia provinciale (assegno unico provinciale), sia nazionale (assegno unico nazionale Inps) al 100%.In ogni caso con spese e competenze di causa rifusi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex
D.M. 55/14, oltre al 4% CNPA ed IVA al 22% come per legge”.
Pag. 5 di 12 Alla prima udienza di comparazione, dopo avere sentito le parti, il Giudice relatore ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa: “dispone che il figlio minore Per
venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
dispone che il predetto minore abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio materno;
dispone che il regime di visita del predetto minore venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori;
dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il padre abbia facoltà di tenere con sé il minore con le seguenti modalità: per i primi sei mesi: -per 3 giorni alla settimana, indicativamente, il martedì, mercoledì e il venerdì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo nido o scuola materna, fino alle ore 19.30, con facoltà di prelevamento dall'asilo nido o dalla scuola materna;
-a settimane alternate, nella giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10:30 alle ore 19:30, con l'aggiunta di due delle giornate settimanali sopra indicate, ossia il martedì e il mercoledì; dopo i primi sei mesi: -fermo restando il calendario già sopra indicato, si prevede l'inserimento, previa preparazione del minore, del pernottamento nella giornata del martedì (o a scelta del mercoledì), con riaccompagnamento di quest'ultimo all'asilo o alla scuola materna il giorno successivo, limitatamente ad una volta al mese per tre mesi;
-dopo questo periodo di tre mesi, sarà aggiunto un secondo giorno di pernottamento mensile, nelle giornate infrasettimanali e con le modalità sopra indicate,
a settimane alternate, per un periodo di ulteriori tre mesi;
dopo un anno: -fermo restando il regime di visita sopra indicato, si prevede la possibilità per il minore di pernottare presso il padre una notte a settimana, per un totale di numero 4 notti al mese, nelle giornate e con le modalità sopra indicate. Si prevede, inoltre, che, a seconda del calendario del padre, le superiori giornate, con previa e tempestiva comunicazione alla madre, potranno, previo accordo tra le parti, essere modificate sulla base dei turni lavorativi del predetto. Nel periodo delle festività natalizie correnti e successive, il minore potrà trascorrere le giornate festive in maniera alternata tra i due genitori e stesso regime di visita verrà applicato per il periodo pasquale e tutte le altre festività. Nel periodo delle vacanze estive, si prevede che il minore potrà trascorrere con il padre sette giorni continuativi di vacanza, con facoltà di qualche pernottamento ovvero con facoltà di tre pernottamenti (disgiunti o continuativi), previo
Pag. 6 di 12 rispetto della volontà del minore. Il regime ordinario del padre sarà, inoltre, sospeso per un uguale periodo di una settimana per consentire alla madre di trascorrere con il minore un periodo di ferie della stessa durata. Le parti dovranno comunicarsi il periodo di ferie scelto entro la data del 15 giugno. Nel periodo ordinario estivo, le parti si accorderanno sulla base del nuovo calendario lavorativo del padre, modulando il regime di visita a seconda dello stesso. Il regime indicato avrà durata fino al compimento del quinto anno di età da parte del minore. Dopo il compimento del quinto anno, potrà valere il seguente regime ordinario: -nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola (o dalle ore 9:30 in caso di assenza da scuola) sino alle ore
20:30, nonché, nei fine settimana alternativamente, con l'altro genitore, dall'orario di uscita dalla scuola del venerdì (o dalle ore 9:30 in caso di assenza da scuola), sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì (o sino alle ore 10:30 in caso di assenza da scuola), con facoltà dunque di pernottamento;
per quindici giorni anche consecutivi, in occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 15 giugno, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 30 agosto. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché, per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore. Le parti si impegnano, inoltre, a seguire un percorso di mediazione (anche tramite il Servizio Alfid). Si prevede, inoltre, il mantenimento del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per la durata di 24 mesi, con facoltà degli stessi di intervento, a scopi mediativi, nel caso di disaccordo tra le parti sull'applicazione del regime di visita stabilito. Il padre si obbliga a versare, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, nonché a pagare il 50% delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del protocollo del CNF attualmente in vigore. La resistente avrà diritto alla percezione
Pag. 7 di 12 integrale dell'assegno unico universale e di tutti gli altri emolumenti economici previsti dalla legge in favore del minore. Spese di lite compensate tra le parti”.
L'udienza è stata rinviata al 26-11-2025, e, poi, al 04 dicembre 2025, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note di trattazione scritta e di eventuali conclusioni congiunte sino all'udienza.
Con note di trattazione scritta del 03-12-2025, le parti hanno formulato conclusioni Per congiunte sulle seguenti condizioni: “1. disporre che il figlio minore venga affidato Per congiuntamente ad entrambi i genitori;
2. disporre che il figlio minore abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio materno;
3. disporre che il regime di visita del minore venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il padre abbia facoltà di tenere con sé il minore con le seguenti modalità: per i primi sei mesi: • a settimane alternate, la prima per 3 giorni alla settimana, indicativamente, il martedì, mercoledì e il venerdì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo nido o scuola materna, fino alle ore 19.30, con facoltà di prelevamento dall'asilo nido o dalla scuola materna;
la seconda settimana nella giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10:30 alle ore 19:30, con l'aggiunta di due delle giornate settimanali sopra indicate, ossia indicativamente il martedì e il mercoledì; dopo i primi sei mesi: • fermo restando il calendario già sopra indicato relativo ai primi sei mesi, si prevede l'inserimento, previa preparazione del minore, del pernottamento nella giornata del martedì (o a scelta del mercoledì), con ri-accompagnamento di quest'ultimo all'asilo o alla scuola materna il giorno successivo, limitatamente ad una volta al mese per tre mesi;
dopo questo periodo di tre mesi • sarà aggiunto un secondo giorno di pernottamento mensile, nelle giornate infrasettimanali e con le modalità sopra indicate, a settimane alternate, per un periodo di ulteriori tre mesi;
dopo questo periodo di tre mesi • fermo restando il regime di visita sopra indicato, si prevede la possibilità per il minore di pernottare presso il padre una notte a settimana, per un totale di numero 4 notti al mese, nelle giornate e con le modalità sopra indicate. Si prevede, inoltre, che, a seconda del calendario del padre, le superiori giornate, con
Pag. 8 di 12 previa e tempestiva comunicazione alla madre, potranno, previo accordo tra le parti, essere modificate sulla base dei turni lavorativi del predetto. Il calendario dei turni del padre dovrà essere comunicato alla madre con tre mesi di anticipo, salvo il periodo estivo per il quale tale comunicazione dovrà avvenire entro il 30 maggio. Qualora anche la signora dovesse reperire un'attività lavorativa che comporti lavoro su Per_1 turni o anche al pomeriggio, il calendario del padre dovrà essere concordato tenuto conto anche degli impegni lavorativi della madre per consentire anche alla stessa di trascorrere gli altri pomeriggi con il figlio. Nel periodo delle festività natalizie correnti e successive, fermo quanto sopra in ordine ai pernottamenti, il minore potrà trascorrere le giornate festive in maniera alternata tra i due genitori e stesso regime di visita verrà applicato per il periodo pasquale e tutte le altre festività. Nel periodo delle vacanze estive per l'estate 2026 si prevede che il minore potrà trascorrere con il padre sette giorni continuativi di vacanza, con facoltà di due pernottamenti (continuativi), previo rispetto della volontà del minore. Il regime ordinario del padre sarà, inoltre, sospeso per un uguale periodo di una settimana per consentire alla madre di trascorrere con il minore un periodo di ferie della stessa durata. Le parti dovranno comunicarsi il periodo di ferie scelto entro la data del 15 giugno. Nel periodo ordinario estivo, le parti si accorderanno sulla base del nuovo calendario lavorativo del padre ed eventualmente anche a quello della madre, modulando il regime di visita a seconda degli stessi. A partire dall'estate 2027 si prevede che il minore potrà trascorrere con il padre sette giorni continuativi di vacanza, con facoltà di qualche pernottamento ovvero con facoltà di tre pernottamenti (disgiunti o continuativi), previo rispetto della volontà del minore.
Il regime ordinario del padre sarà, inoltre, sospeso per un uguale periodo di una settimana per consentire alla madre di trascorrere con il minore un periodo di ferie della stessa durata. Le parti dovranno comunicarsi il periodo di ferie scelto entro la data del 15 giugno. Nel periodo ordinario estivo, le parti si accorderanno sulla base del nuovo calendario lavorativo del padre, ed eventualmente anche a quello della madre, modulando il regime di visita a seconda degli stessi. Gli orari sopra indicati di presa in consegna del figlio da parte del padre durante la settimana permarranno anche in caso di chiusura scolastica. Il regime indicato avrà durata fino al compimento del quinto anno di età da parte del minore. Dopo il compimento del quinto anno di età del minore
Pag. 9 di 12 - nel regime ordinario il padre starà con il minore, a settimane alternate,
• per 2 giorni alla settimana indicativamente nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola (o dalle ore 9:30 in caso di assenza da scuola) sino alle ore 20:30;
• dall'orario di uscita dalla scuola del venerdì (o dalle ore 9:30 in caso di assenza da scuola), sino alla domenica sera alle ore 20.30 fino al compimento del sesto anno di età, con facoltà dunque di pernottamento;
dal compimento del sesto anno di età sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì (o sino alle ore 10:30 in caso di assenza da scuola), con facoltà dunque di pernottamento;
- nel regime delle vacanze estive
• fino al compimento del sesto anno di età per quindici giorni non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 15 giugno, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 30 agosto;
• dal compimento del sesto anno di età per quindici giorni, anche consecutivi, in occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 15 giugno, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 30 agosto;
- nel regime delle altre vacanze scolastiche
• vacanze di Natale: per cinque giorni consecutivi, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno;
• vacanze pasquali: per tre giorni consecutivi, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
Pag. 10 di 12 • tutte le altre festività in maniera alternata con l'altro genitore.
4. Le parti si impegnano, inoltre, a seguire un percorso di mediazione o altro percorso di supporto alla co-genitorialità che venisse ravvisato come opportuno
(anche tramite il Servizio Alfid);
5. disporre, inoltre, il mantenimento del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per la durata di 24 mesi, con facoltà degli stessi di intervento, a scopi mediativi, nel caso di disaccordo tra le parti sull'applicazione del regime di visita stabilito;
6. disporre che il padre si obbliga a versare, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 300,00. =, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT-FOI, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, nonché a pagare il 50% delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del protocollo del CNF attualmente in vigore;
7. disporre che la madre avrà diritto alla percezione integrale dell'assegno unico universale e di tutti gli altri emolumenti economici previsti dalla legge in favore del minore;
8. tenuto conto dell'ammissione della signora al patrocinio a spese dello Per_1
Stato, disporre la compensazione delle spese legali tra le parti con riserva della signora di depositare istanza di liquidazione”. Per_1
All'udienza del 04.12.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
………………………..
Orbene, ciò posto, il presente Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti, Per come sopra riportate, siano rispondenti all'interesse del figlio minore , nonché conformi all'ordine pubblico.
Ne deriva, pertanto, che le superiori condizioni vanno omologate da parte del Tribunale.
Si dispone la compensazione delle spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle Per parti nei confronti del figlio minore e degli aspetti economici allo stesso afferenti secondo le condizioni di cui alle “note di trattazione scritta per l'udienza dd.
4.12.2025 con precisazione di conclusioni congiunte dei coniugi” di data 03.12.2025;
2) Dà atto che le spese della presente procedura vengono integralmente compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RA Di NA CI PI
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 1241/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
CI PI Presidente
RA Di NA Giudice relatore
ES Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per regolamentazione della responsabilità genitoriale instaurato
DA
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16.08.1996 e residente a [...], nella qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale sul minore come di Persona_1 seguito generalizzato, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria Giovanazzi del Foro di
OV (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in 38065 Mori (Tn), Via Marconi n. 2, giusta procura alle liti telematica in calce al ricorso
Parte ricorrente
CONTRO
, C.F. , cittadina italiana, nata a [...] il CP_1 C.F._3
12.01.2000, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
AR ME del foro di Trento, (C.F. recapito PEC C.F._4
, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Email_1 Trento, via S. Vigilio, 5, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c., premettendo di Parte_1 avere intrattenuto una relazione more uxorio con la resistente e che, da tale unione, era Per nato il figlio in data 08.09.2022, ha chiesto una regolamentazione della responsabilità genitoriale nei riguardi di tale figlio, nonché delle questioni di carattere economico allo stesso relative, alle condizioni di cui al ricorso di seguito riportate: “1) disporre l'affidamento condiviso del minore , con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Trento (TN), via dei Castori n. 26.
La responsabilità genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, pertanto, le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio.
Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche separatamente;
2) disporre che i genitori collaborino e si tengano costantemente e reciprocamente informati rispetto alle problematiche del figlio, al suo rendimento scolastico ed in ordine a tutto quanto lo riguardi, discutendo ogni aspetto rilevante della sua vita, educazione, salute e crescita;
Per 3) disporre che le visite tra il signor e il figlio - considerata la Parte_1 situazione lavorativa del signor caratterizzata da turni di lavoro variabili -, Pt_1
Per siano regolate come segue: fino al terzo anno di età di : 3.1.) il calendario ordinario prevede che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
Per : nel corso della settimana (lunedì - venerdì) un pomeriggio sì e un pomeriggio no, dall'uscita dall'asilo nido fino alle ore 20:00; nel corso dei fine settimana una giornata intera con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, alternativamente il sabato o la domenica;
3.2) nel corso delle festività e dei ponti infra-annuali il signor Pt_1
Pag. 2 di 12 Per potrà vedere e tenere con sé il figlio un periodo di tempo pari alla metà Pt_1 delle festività stesse;
3.3) nel corso delle vacanze scolastiche estive il signor Pt_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio anche due settimane non consecutive. Fino al Per compimento del terzo anno di età di , tenuto conto della tenera età del minore e dell'esigenza di completare il periodo di allattamento/svezzamento, il pernottamento di Per
presso il padre non è previsto, salvo diverso accordo tra i genitori. Per Successivamente al terzo anno di età di 3.4) il calendario ordinario prevede che il Per signor potrà vedere e tenere con sé il figlio : nel corso della Parte_1 settimana (lunedì - venerdì) un pomeriggio sì e un pomeriggio no, dall'uscita della scuola fino alle ore 21.00; nel corso dei fine settimana una giornata intera con il padre, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 (alternativamente il sabato o la domenica) con pernottamento presso il padre 5 giorni al mese.; 3.5) nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, delle festività e dei ponti infra-annuali il signor potrà vedere Parte_1
Per e tenere con sé il figlio un periodo di tempo pari alla metà delle festività stesse, alternando di anno in anno i periodi con la signora 3.6) nel corso delle vacanze Per_1 scolastiche estive il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio anche due Pt_1
Per settimane non consecutive. 4) disporre che ha diritto di mantenere rapporti con i propri ascendenti, ciascun genitore avrà cura di gestire questi incontri con le rispettive famiglie di origine;
5) disporre a carico del signor il contributo al Parte_1 mantenimento ordinario del figlio minore mediante corresponsione alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente di quest'ultima delle seguenti somme:
5.1 euro 100,00 al mese (con aggiornamento ISTAT) quando il signor è sottoposto Pt_1 al trattamento di cassa integrazione e/o riduzione dello stipendio (con introito netto mesile fino a 600,00 euro), con onere a suo carico di comunicare tempestivamente alla signora l'eventuale ripresa regolare dell'attività lavorativa;
5.2 euro 150,00 al Per_1 mese (con aggiornamento ISTAT) quando il signor è sottoposto al trattamento Pt_1 di cassa integrazione e/o riduzione dello stipendio (con introito netto mesile fino da
601,00 euro a 1500,00 euro), con onere a suo carico di comunicare tempestivamente alla signora l'eventuale ripresa regolare dell'attività lavorativa;
5.3 euro 200,00 Per_1 al mese (con aggiornamento ISTAT) quando il signor svolge regolarmente la Pt_1 propria attività lavorativa e percepisce un reddito netto pari ad almeno euro 1.500,00
Pag. 3 di 12 con onere a suo carico di comunicare tempestivamente alla signora l'eventuale Per_1 ripresa regolare dell'attività lavorativa;
6) disporre a carico del signor Pt_1 il pagamento del 50% delle spese straordinarie occorrende per il figlio minore
[...]
Per
, previo accordo delle parti in caso di acquisti o spese superiori cadauno ad euro
100,00. Da identificarsi secondo il protocollo delle spese straordinarie del CNF;
7) disporre che la signora incassi l'intero ammontare dell'assegno unico e CP_1 di quello provinciale (AUU e AUP) e ogni altra diversa erogazione e/o borsa di studio o altro ausilio finalizzati a far fronte ai bisogni del figlio;
8) assegnare al signor la detrazione fiscale, per i familiari a carico, delle spese del figlio Parte_1 nella quota del 50%; 9) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, maggiorate di spese generali, IVA e CNPA come per legge, spese di CTU e CTP che dovranno essere poste a carico della Resistente in caso di sua opposizione alle istanze del Ricorrente”.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha avanzato le seguenti richieste: “1) Per Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore tra i genitori e CP_1
2) Disporre che il figlio minore continuerà a vivere con la madre, Parte_1 signora , nella casa di proprietà di quest'ultima in Martignano (TN), via CP_1
Castori, 26, ove manterrà la residenza;
3) Disporre l'assegnazione in favore della signora della casa familiare in Martignano, via dei Castori, 26, di proprietà della Per_1 stessa, unitamente ad arredi e pertinenze, affinché la abiti con il figlio minore;
4)
Disporre che il signor starà con il figlio tutti i fine settimana, Parte_1 alternativamente o il sabato o la domenica, dalle ore 10.30 alle ore 19.30, nonché due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente, il mercoledì e il giovedì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo nido o scuola materna, fino alle ore 19.30. Il signor Pt_1 andrà a prendere il figlio a scuola o dalla madre, nei tempi sopra indicati, mentre la Per signora andrà a riprendere a casa del padre per l'orario di rientro serale, Per_1 salvo diversi accordi tra i genitori;
durante le vacanze scolastiche natalizie e pasquali,
i genitori staranno con il figlio, ad anni alterni, i giorni di festività della vigilia di
Natale/giorno di Natale e Pasqua/pasquetta, e il padre starà con il figlio alcune giornate intere durante le vacanze scolastiche natalizie, pasquali ed estive, senza
Pag. 4 di 12 pernottamenti, accordandosi con la signora anche in base ai suoi turni di lavoro e Per_1 agli impegni lavorativi della signora 5) Disporre che il signor Per_1 Parte_1
Per sia tenuto a contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di €
400,00.=, da versarsi alla signora a mezzo bonifico bancario entro il CP_1 giorno 15 di ogni mese. Detta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat relativi alla Provincia Autonoma di Trento;
6) Disporre che i genitori CP_1
e siano tenuti a contribuire al mantenimento del figlio
[...] Parte_1 sostenendo, ciascuno, il 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso, scolastiche (gite scolastiche anche giornaliere) e parascolastiche (materiale scolastico di inizio anno, affitto armadietto della scuola), spese per i trasporti, spese di anticipo/posticipo scuola, spese per baby sitter, spese mediche non mutuabili, dentistiche/ortodontiche, spese sportive comprensive di attrezzatura e abbigliamento, stabilendo che il figlio potrà praticare annualmente almeno uno sport, spese ludico/ricreative (le sportive e ludico-ricreative da concordarsi preventivamente se di importo superiore ad € 150,00.=), spese per colonie e corsi estivi, salvo rivestano carattere di indifferibilità ed urgenza e da rimborsarsi in favore del genitore che le avrà anticipate, dietro esibizione della documentazione giustificativa entro 15 giorni dalla data della richiesta. Se la spesa straordinaria è da pagare entro una scadenza, il genitore verrà notiziato con l'invio del documento giustificativo ed il versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario con accredito effettivo entro i due giorni antecedenti la scadenza indicata;
per quanto non disposto in questa condizione i genitori faranno riferimento alle Linee Guida del Cnf in particolare per la suddivisione tra le spese che richiedono e non richiedono il previo accordo dei genitori;
se la spesa, in forza di dette linee guida, non richiede il previo consenso non sarà operativo anche il previo accordo se di ammontare superiore ad € 150,00.= per ogni singola voce di spesa e la spesa andrà rimborsata direttamente al genitore che l'ha anticipata;
7) Disporre che la signora in continuità con quanto sino ad ora praticato, percepirà ogni di Per_1 sostegno alle famiglie erogato dall'ente pubblico, sia provinciale (assegno unico provinciale), sia nazionale (assegno unico nazionale Inps) al 100%.In ogni caso con spese e competenze di causa rifusi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali ex
D.M. 55/14, oltre al 4% CNPA ed IVA al 22% come per legge”.
Pag. 5 di 12 Alla prima udienza di comparazione, dopo avere sentito le parti, il Giudice relatore ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa: “dispone che il figlio minore Per
venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
dispone che il predetto minore abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio materno;
dispone che il regime di visita del predetto minore venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori;
dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il padre abbia facoltà di tenere con sé il minore con le seguenti modalità: per i primi sei mesi: -per 3 giorni alla settimana, indicativamente, il martedì, mercoledì e il venerdì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo nido o scuola materna, fino alle ore 19.30, con facoltà di prelevamento dall'asilo nido o dalla scuola materna;
-a settimane alternate, nella giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10:30 alle ore 19:30, con l'aggiunta di due delle giornate settimanali sopra indicate, ossia il martedì e il mercoledì; dopo i primi sei mesi: -fermo restando il calendario già sopra indicato, si prevede l'inserimento, previa preparazione del minore, del pernottamento nella giornata del martedì (o a scelta del mercoledì), con riaccompagnamento di quest'ultimo all'asilo o alla scuola materna il giorno successivo, limitatamente ad una volta al mese per tre mesi;
-dopo questo periodo di tre mesi, sarà aggiunto un secondo giorno di pernottamento mensile, nelle giornate infrasettimanali e con le modalità sopra indicate,
a settimane alternate, per un periodo di ulteriori tre mesi;
dopo un anno: -fermo restando il regime di visita sopra indicato, si prevede la possibilità per il minore di pernottare presso il padre una notte a settimana, per un totale di numero 4 notti al mese, nelle giornate e con le modalità sopra indicate. Si prevede, inoltre, che, a seconda del calendario del padre, le superiori giornate, con previa e tempestiva comunicazione alla madre, potranno, previo accordo tra le parti, essere modificate sulla base dei turni lavorativi del predetto. Nel periodo delle festività natalizie correnti e successive, il minore potrà trascorrere le giornate festive in maniera alternata tra i due genitori e stesso regime di visita verrà applicato per il periodo pasquale e tutte le altre festività. Nel periodo delle vacanze estive, si prevede che il minore potrà trascorrere con il padre sette giorni continuativi di vacanza, con facoltà di qualche pernottamento ovvero con facoltà di tre pernottamenti (disgiunti o continuativi), previo
Pag. 6 di 12 rispetto della volontà del minore. Il regime ordinario del padre sarà, inoltre, sospeso per un uguale periodo di una settimana per consentire alla madre di trascorrere con il minore un periodo di ferie della stessa durata. Le parti dovranno comunicarsi il periodo di ferie scelto entro la data del 15 giugno. Nel periodo ordinario estivo, le parti si accorderanno sulla base del nuovo calendario lavorativo del padre, modulando il regime di visita a seconda dello stesso. Il regime indicato avrà durata fino al compimento del quinto anno di età da parte del minore. Dopo il compimento del quinto anno, potrà valere il seguente regime ordinario: -nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola (o dalle ore 9:30 in caso di assenza da scuola) sino alle ore
20:30, nonché, nei fine settimana alternativamente, con l'altro genitore, dall'orario di uscita dalla scuola del venerdì (o dalle ore 9:30 in caso di assenza da scuola), sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì (o sino alle ore 10:30 in caso di assenza da scuola), con facoltà dunque di pernottamento;
per quindici giorni anche consecutivi, in occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 15 giugno, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 30 agosto. Per cinque giorni consecutivi in occasione delle vacanze di Natale, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché, per tre giorni consecutivi in occasione delle vacanze pasquali, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. In tutte le altre festività, in maniera alternata con l'altro genitore. Le parti si impegnano, inoltre, a seguire un percorso di mediazione (anche tramite il Servizio Alfid). Si prevede, inoltre, il mantenimento del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per la durata di 24 mesi, con facoltà degli stessi di intervento, a scopi mediativi, nel caso di disaccordo tra le parti sull'applicazione del regime di visita stabilito. Il padre si obbliga a versare, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT-FOI, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, nonché a pagare il 50% delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del protocollo del CNF attualmente in vigore. La resistente avrà diritto alla percezione
Pag. 7 di 12 integrale dell'assegno unico universale e di tutti gli altri emolumenti economici previsti dalla legge in favore del minore. Spese di lite compensate tra le parti”.
L'udienza è stata rinviata al 26-11-2025, e, poi, al 04 dicembre 2025, disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note di trattazione scritta e di eventuali conclusioni congiunte sino all'udienza.
Con note di trattazione scritta del 03-12-2025, le parti hanno formulato conclusioni Per congiunte sulle seguenti condizioni: “1. disporre che il figlio minore venga affidato Per congiuntamente ad entrambi i genitori;
2. disporre che il figlio minore abbia la propria residenza prevalente presso il domicilio materno;
3. disporre che il regime di visita del minore venga determinato di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi, pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il padre abbia facoltà di tenere con sé il minore con le seguenti modalità: per i primi sei mesi: • a settimane alternate, la prima per 3 giorni alla settimana, indicativamente, il martedì, mercoledì e il venerdì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo nido o scuola materna, fino alle ore 19.30, con facoltà di prelevamento dall'asilo nido o dalla scuola materna;
la seconda settimana nella giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10:30 alle ore 19:30, con l'aggiunta di due delle giornate settimanali sopra indicate, ossia indicativamente il martedì e il mercoledì; dopo i primi sei mesi: • fermo restando il calendario già sopra indicato relativo ai primi sei mesi, si prevede l'inserimento, previa preparazione del minore, del pernottamento nella giornata del martedì (o a scelta del mercoledì), con ri-accompagnamento di quest'ultimo all'asilo o alla scuola materna il giorno successivo, limitatamente ad una volta al mese per tre mesi;
dopo questo periodo di tre mesi • sarà aggiunto un secondo giorno di pernottamento mensile, nelle giornate infrasettimanali e con le modalità sopra indicate, a settimane alternate, per un periodo di ulteriori tre mesi;
dopo questo periodo di tre mesi • fermo restando il regime di visita sopra indicato, si prevede la possibilità per il minore di pernottare presso il padre una notte a settimana, per un totale di numero 4 notti al mese, nelle giornate e con le modalità sopra indicate. Si prevede, inoltre, che, a seconda del calendario del padre, le superiori giornate, con
Pag. 8 di 12 previa e tempestiva comunicazione alla madre, potranno, previo accordo tra le parti, essere modificate sulla base dei turni lavorativi del predetto. Il calendario dei turni del padre dovrà essere comunicato alla madre con tre mesi di anticipo, salvo il periodo estivo per il quale tale comunicazione dovrà avvenire entro il 30 maggio. Qualora anche la signora dovesse reperire un'attività lavorativa che comporti lavoro su Per_1 turni o anche al pomeriggio, il calendario del padre dovrà essere concordato tenuto conto anche degli impegni lavorativi della madre per consentire anche alla stessa di trascorrere gli altri pomeriggi con il figlio. Nel periodo delle festività natalizie correnti e successive, fermo quanto sopra in ordine ai pernottamenti, il minore potrà trascorrere le giornate festive in maniera alternata tra i due genitori e stesso regime di visita verrà applicato per il periodo pasquale e tutte le altre festività. Nel periodo delle vacanze estive per l'estate 2026 si prevede che il minore potrà trascorrere con il padre sette giorni continuativi di vacanza, con facoltà di due pernottamenti (continuativi), previo rispetto della volontà del minore. Il regime ordinario del padre sarà, inoltre, sospeso per un uguale periodo di una settimana per consentire alla madre di trascorrere con il minore un periodo di ferie della stessa durata. Le parti dovranno comunicarsi il periodo di ferie scelto entro la data del 15 giugno. Nel periodo ordinario estivo, le parti si accorderanno sulla base del nuovo calendario lavorativo del padre ed eventualmente anche a quello della madre, modulando il regime di visita a seconda degli stessi. A partire dall'estate 2027 si prevede che il minore potrà trascorrere con il padre sette giorni continuativi di vacanza, con facoltà di qualche pernottamento ovvero con facoltà di tre pernottamenti (disgiunti o continuativi), previo rispetto della volontà del minore.
Il regime ordinario del padre sarà, inoltre, sospeso per un uguale periodo di una settimana per consentire alla madre di trascorrere con il minore un periodo di ferie della stessa durata. Le parti dovranno comunicarsi il periodo di ferie scelto entro la data del 15 giugno. Nel periodo ordinario estivo, le parti si accorderanno sulla base del nuovo calendario lavorativo del padre, ed eventualmente anche a quello della madre, modulando il regime di visita a seconda degli stessi. Gli orari sopra indicati di presa in consegna del figlio da parte del padre durante la settimana permarranno anche in caso di chiusura scolastica. Il regime indicato avrà durata fino al compimento del quinto anno di età da parte del minore. Dopo il compimento del quinto anno di età del minore
Pag. 9 di 12 - nel regime ordinario il padre starà con il minore, a settimane alternate,
• per 2 giorni alla settimana indicativamente nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita della scuola (o dalle ore 9:30 in caso di assenza da scuola) sino alle ore 20:30;
• dall'orario di uscita dalla scuola del venerdì (o dalle ore 9:30 in caso di assenza da scuola), sino alla domenica sera alle ore 20.30 fino al compimento del sesto anno di età, con facoltà dunque di pernottamento;
dal compimento del sesto anno di età sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì (o sino alle ore 10:30 in caso di assenza da scuola), con facoltà dunque di pernottamento;
- nel regime delle vacanze estive
• fino al compimento del sesto anno di età per quindici giorni non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 15 giugno, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 30 agosto;
• dal compimento del sesto anno di età per quindici giorni, anche consecutivi, in occasione delle vacanze scolastiche, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno, e, solo in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con la sospensione per ulteriori 15 giorni consecutivi del regime di incontri ordinario durante il periodo estivo al fine di consentire all'altro genitore di trascorrere un periodo di vacanze continuative, da concordare annualmente tra le parti sempre entro il 15 giugno, ovvero, in assenza di accordo, dal 16 al 30 agosto;
- nel regime delle altre vacanze scolastiche
• vacanze di Natale: per cinque giorni consecutivi, ricomprendendosi, ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno;
• vacanze pasquali: per tre giorni consecutivi, ricomprendendosi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
Pag. 10 di 12 • tutte le altre festività in maniera alternata con l'altro genitore.
4. Le parti si impegnano, inoltre, a seguire un percorso di mediazione o altro percorso di supporto alla co-genitorialità che venisse ravvisato come opportuno
(anche tramite il Servizio Alfid);
5. disporre, inoltre, il mantenimento del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali per la durata di 24 mesi, con facoltà degli stessi di intervento, a scopi mediativi, nel caso di disaccordo tra le parti sull'applicazione del regime di visita stabilito;
6. disporre che il padre si obbliga a versare, a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di euro 300,00. =, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT-FOI, da versarsi entro il giorno 12 di ogni mese, nonché a pagare il 50% delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del protocollo del CNF attualmente in vigore;
7. disporre che la madre avrà diritto alla percezione integrale dell'assegno unico universale e di tutti gli altri emolumenti economici previsti dalla legge in favore del minore;
8. tenuto conto dell'ammissione della signora al patrocinio a spese dello Per_1
Stato, disporre la compensazione delle spese legali tra le parti con riserva della signora di depositare istanza di liquidazione”. Per_1
All'udienza del 04.12.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
………………………..
Orbene, ciò posto, il presente Collegio ritiene che le condizioni concordate dalle parti, Per come sopra riportate, siano rispondenti all'interesse del figlio minore , nonché conformi all'ordine pubblico.
Ne deriva, pertanto, che le superiori condizioni vanno omologate da parte del Tribunale.
Si dispone la compensazione delle spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
1) Dispone la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle Per parti nei confronti del figlio minore e degli aspetti economici allo stesso afferenti secondo le condizioni di cui alle “note di trattazione scritta per l'udienza dd.
4.12.2025 con precisazione di conclusioni congiunte dei coniugi” di data 03.12.2025;
2) Dà atto che le spese della presente procedura vengono integralmente compensate come da accordo tra le parti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 05 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
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