Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00129/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Sabatino Ciprietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Pescara, in persona del Questore, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l’annullamento
- del decreto del Prefetto di Pescara, prot. 0004809 del 26.01.2021, notificato dalla Questura di Pescara- Direzione di Polizia Amministrativa- addì 3.2.2021;
- di ogni atto richiamato, connesso, prodromico e/o consequenziale ivi compresa la nota n. 62934 in data 10.11.2020 con la quale la Questura di Pescara ha comunicato, in relazione al rinnovo della licenza porto di pistola per difesa personale, la non permanenza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 e 43 del T.U.L.P.S. e la nota n. 69318 del 3.12.2020 di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa LE OL MM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 01 aprile 2021 e depositato il successivo 22 aprile, il ricorrente impugnava il decreto (prot. 0004809 del 26.01.2021) con cui il Prefetto di Pescara, preso atto della nota della Questura prot. 62934 del 10 novembre 2020 (già oggetto di autonomo ricorso reg. ric. n. 37 del 2021) e delle tre condanne penali ivi indicate, aveva rigettato la sua istanza (13 ottobre 2020) di rinnovo della licenza di porto di pistola per uso personale, già rilasciata il 12 maggio 2017, rinnovata e poi arrivata a scadenza il 01 luglio 2020.
1.1. - A sostegno del gravame, il ricorrente articolava due ordini di censura, con cui, in sintesi, lamentava: 1) la carenza di motivazione alla base della determinazione adottata, che avrebbe rinviato, senza null’altro aggiungere, alla nota della Questura, senza tener conto del periodo di tempo in cui aveva “goduto per anni del porto d’armi, senza abusarne” e della necessità dell’autorizzazione in ragione dell’attività lavorativa esercitata, rimasta immutata nel tempo (commercio all’ingrosso ed al dettaglio di pesce nella zona industriale di Pescara, con movimentazione di denaro nelle ore diurne e notturne), sicché vi sarebbe stata “discontinuità nella valutazione amministrativa”; 2) l’insussistenza dei presupposti per il diniego, in ragione della normativa di settore, che puntualmente richiamava (artt. 11 e 43 del R.D. 18.06.1931 n.773), posto che dal mero richiamo ai precedenti penali a suo carico (peraltro relativi a fattispecie non connesse all’uso delle armi) non avrebbe potuto desumersi un complessivo giudizio di inaffidabilità nei suoi confronti. Su tali basi, il ricorrente chiedeva annullarsi il provvedimento, contestualmente instando per la riunione del giudizio con il ricorso n. 37 del 2021, avente ad oggetto la sottesa nota della Questura prot. 62934 del 10 novembre 2020.
2. – Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate (29 aprile 2021), successivamente depositando documenti (22 settembre 2021), tra cui relazione difensiva.
3. – In vista dell’udienza pubblica (16 gennaio 2026), il ricorrente depositava memoria, insistendo nelle argomentazioni spiegate nel ricorso introduttivo.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. - Viene all’esame del Collegio il decreto (prot. 0004809 del 26.01.2021) con cui il Prefetto di Pescara, partendo dai rilievi di cui alla nota della Questura prot. 62934 del 10 novembre 2020, ha rigettato, previo avviso ex art. 10 bis l. 241/1990 (non riscontrato dal ricorrente) e richiamati gli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S, l’istanza del 13 ottobre 2020 tesa al rinnovo del porto d’armi per uso personale, già rilasciato il 12 maggio 2017, rinnovato e poi arrivato a scadenza il 01 luglio 2020. A quanto consta dagli atti di causa, il diniego si è sostanzialmente basato sul venir meno del requisito della buona condotta in capo all’istante, in ragione di tre condanne penali a suo carico intervenute negli anni 2015-2019 e così motivato: “vista la nota prot. 62934 in data 10/11/2020 con la quale la Questura di Pescara, nel rappresentare i provvedimenti risultanti a carico del sig. -OMISSIS- Presso i locali uffici giudiziari ha comunicato che in capo al medesimo non permangono i requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 43 del TULPS, previsti per i titolari di porto di pistola per difesa personale; […] Considerato che la licenza di porto d’armi non risulta assimilabile a una qualsiasi autorizzazione di polizia, ma si concretizza in uno specifico provvedimento permissivo che costituisce una deroga al principio generale statuito dalla legislazione vigente, e cioè un’eccezione al normale divieto di portare armi che può divenire operante soltanto nei confronti delle persone le quali, oltre ad offrire ampie garanzie circa la propria affidabilità, dimostrino l’effettiva e assoluta necessità di andare armato. Considerato altresì che il rilascio del porto d’armi non costituisce un diritto del cittadino, ma un suo interesse che cede a fronte del superiore interesse pubblico alla sicurezza, ritenuto a causa dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Teramo in capo al Signor che non permangono i requisiti soggettivi previsti per la concessione del porto d’armi”.
6. – In tali termini circoscritto il perimetro della decisione, per ragioni di economia processuale, il Collegio reputa non opportuno disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio n. 37 del 2021; la relativa istanza di parte ricorrente va quindi rigettata.
6.1. - Passando quindi al merito del gravame, il medesimo è infondato e va respinto, per le ragioni appresso spiegate. Va anzitutto premesso che, in via generale, in materia di porto d’armi, “l’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene [in caso di rinnovo] o aspira a ottenere il porto d’armi [in caso di primo rilascio]. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, […] valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo [anche generico] di abuso delle armi” (Cons. Stato, Sez. III, 16/09/2024, n. 7581). Si è in proposito osservato, quanto al “rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale [qui di interesse, che] è imprescindibile che il richiedente mantenga una condotta di vita irreprensibile, improntata al puntuale rispetto delle norme penali e di tutela dell’ordine pubblico il cui mancato assolvimento determina la revoca o il rigetto del porto non potendo essere in nessun modo qualificato come diritto quello al mantenimento della disponibilità di un’arma” (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 21/01/2026, n. 122; in senso conforme, vedi idem, 25/06/2024, n. 1032). Ciò posto ed applicando tali coordinate al caso di specie, non v’è dubbio che la Prefettura abbia ragionevolmente negato il rinnovo del porto d’armi al ricorrente in ragione delle condanne penali (tre) a suo carico adottate dal Tribunale di Pescara, dal G.I.P. di Teramo e dal G.I.P. di Pescara: per quanto, infatti, le fattispecie oggetto di contestazione in sede penale (art. 7 D.lgs. 4/2012; art. 5 lett. c) 283/1962; l. art. 2 D.lgs. 74/2000), dalla natura eterogenea, non involgano l’uso delle armi, verosimilmente gravitando nella sfera degli interessi professionali del ricorrente, non v’è dubbio che esse minino in radice il complessivo quadro di irreprensibilità e rispetto della legge preteso dall’ordinamento ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia, in misura, inoltre, più che sufficiente a rendere lecito il dubbio in ordine ad un possibile abuso dell’arma detenuta. Detto altrimenti, “essendo venuti meno i presupposti di irreprensibilità al rispetto della legge da parte del ricorrente, è logicamente, razionalmente e legittimamente giustificato il provvedimento gravato” (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, Sent., (data ud. 14/11/2025) 21/01/2026, n. 122; vd. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 25/06/2024, n. 1032, per cui: “l’Autorità Amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi”). La rigorosità del giudizio dell’Amministrazione, più volte affermata dal giudice amministrativo (vd. Cons. Stato, Sez. III, 01/06/2020, n. 3452, per cui: “l’esame delle relative richieste […] debba essere improntato al rispetto di un particolare rigore in merito al giudizio di totale affidabilità nell'uso delle armi”) è del resto diretta espressione della natura eccezionale delle autorizzazioni di polizia alla detenzione delle armi, derogatorie del generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e dell’art. 4 della L. n. 110 del 1975 (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 25/10/2024, n. 5713) nonché, quanto alla licenza di porto di pistola per difesa personale, del principio generale dell’ordinamento per cui l’autotutela “può essere consentita soltanto nei casi di estrema necessità, qualora ogni altra via sia preclusa” (T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 30/01/2024, n. 16). In tale quadro non rileva, inoltre, la presenza di precedenti rinnovi a partire dal 2017, posto che, a ciascun rinnovo, con cadenza annuale, l’Amministrazione è tenuta a rivalutare la situazione complessiva del richiedente, secondo un intuibile criterio di attualità e senza vincolo derivante dai precedenti rinnovi sicché l’autorità di P.S. può denegare il rinnovo del porto d’arma per difesa personale, non solo in caso di sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali o per sopravvenute ragioni ostative, ma anche sulla base di una semplice rivalutazione delle circostanze addotte originariamente a fondamento della necessità dell'arma a difesa personale, dato che “se un tale potere di rivalutazione (di circostanze anche note) non fosse consentito in via di principio, la pregressa titolarità dell’autorizzazione a portare l’arma si trasformerebbe automaticamente in una sorta di diritto quesito, in manifesto contrasto con quanto previsto dalla norma e con l’indirizzo costante della giurisprudenza circa il carattere eccezionale dell'autorizzazione di cui trattasi” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, Sent. 475 del 6 aprile 2021).
Nel caso di specie, poi, va osservato che l’ultima condanna in sede penale del G.I.P di Pescara del 17 ottobre 2019, divenuta irrevocabile il 14 novembre 2019, si colloca nell’arco temporale della vigenza dell’ultimo rinnovo, sì da doversi considerare fatto sopravvenuto (2 luglio 2019 – 01 luglio 2020) e non considerato in occasione dell’ultima valutazione. Va infine ricordato che, per giurisprudenza amministrativa da tempo costante, il “dimostrato bisogno” posto a fondamento dell’autorizzazione al porto d’armi per uso personale, non è desumibile dalla “mera appartenenza ad una categoria professionale o dallo svolgimento di una determinata attività economica, o la disponibilità di rilevanti somme di denaro” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 02/01/2025, n. 35; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 06/09/2023, n. 4979): non assume pertanto rilievo, al fine di dimostrare l’illegittimità del provvedimento impugnato, l’allegata continuità nello svolgimento dell’attività commerciale, peraltro non altrimenti circostanziata quanto al rischio immanente alla propria incolumità.
Alla luce di quanto sin qui esposto, e nei limiti del sindacato di legittimità dell’ agere amministrativo da parte di questo giudice, ritiene il Collegio che l’Amministrazione dell’Interno abbia fatto buon governo della normativa di settore (artt. 11, 42 e 43 T.U.L.P.S.), con conseguente rigetto del ricorso e conferma del provvedimento impugnato.
6.2.- Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
AN RI IA, Presidente FF
LE OL MM, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE OL MM | AN RI IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.