Art. 1.
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , sono cosi' modificati:
"Il limite di eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto e' previsto dall'articolo 10, siano a carico dei genitori e non svolgano attivita' comunque retribuita.
Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'Universita'".
Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , sono cosi' modificati:
"Il limite di eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto e' previsto dall'articolo 10, siano a carico dei genitori e non svolgano attivita' comunque retribuita.
Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'Universita'".