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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI EN GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 76/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata - Via Vincenzo Verrastro 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 323/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 1
e pubblicata il 23/09/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06780202400000799000 TASSA AUTOMOBIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0672021000154788200 TASSA AUTOMOBIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720210011398105000 TASSA AUTOMOBIL 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720210011398105000 TASSE AUTOMOBIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720220003067308000 TASSA AUTOMOBIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720220003067308000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720230002322778000 TASSA AUTOMOBIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello il contribuente Sig. Ricorrente_1, come in atti, in esito alla sentenza monocratica di primo grado n. 323 del 2024 della Corte di Matera, resa in forma semplificata ex art. 47 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, in materia di preavviso di fermo amministrativo per tasse automobilistiche anni
2014-2018.
Il contribuente insiste nelle proprie difese, ritiene prescritte le somme e viziate le notifiche, per cui chiede accoglimento dell'appello e spese di lite.
Regione ed Ufficio Entrate-Riscossione controdeducono punto per punto ai fini del rigetto con spese di lite.
All'udienza del 21.1.2026, come da verbale in atti, la causa è decisa previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, l'appello del contribuente, disattesa ogni eccezione, non merita accoglimento in questa sede di giudizio.
La sentenza di primo grado resa in forma semplificata è sufficientemente motivata e chiara nello sciogliere il nodo gordiano sulla legittimità del preavviso di fermo amministrativo imputato al contribuente, come in atti.
La stessa è oltremodo bilanciata e proprozionale nella definizione del giudizio pro-uffici sia sul piano del difetto di giurisdizione per violazione del codice della strada per euro 317,18 anno 2018 a favore del giudice ordinario competente sia per la debenza delle tasse automobilistiche 2014-2018, che è, per questo collegio, pienamente legittima, senza vizi di notifica alcuna (le notifiche sono verificate a mani dei familiari in data 7.8.2023 e in data 26.9.2023) e conseguenti prescrizioni riscontrabili in questa sede di appello. Le spese di lite per il grado di appello, tuttavia, possono essere compensate stante la peculiarità della questione trattata
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI EN GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 76/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata - Via Vincenzo Verrastro 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 323/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA sez. 1
e pubblicata il 23/09/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 06780202400000799000 TASSA AUTOMOBIL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0672021000154788200 TASSA AUTOMOBIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720210011398105000 TASSA AUTOMOBIL 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720210011398105000 TASSE AUTOMOBIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720220003067308000 TASSA AUTOMOBIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720220003067308000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720230002322778000 TASSA AUTOMOBIL 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello il contribuente Sig. Ricorrente_1, come in atti, in esito alla sentenza monocratica di primo grado n. 323 del 2024 della Corte di Matera, resa in forma semplificata ex art. 47 ter del decreto legislativo n. 546 del 1992, in materia di preavviso di fermo amministrativo per tasse automobilistiche anni
2014-2018.
Il contribuente insiste nelle proprie difese, ritiene prescritte le somme e viziate le notifiche, per cui chiede accoglimento dell'appello e spese di lite.
Regione ed Ufficio Entrate-Riscossione controdeducono punto per punto ai fini del rigetto con spese di lite.
All'udienza del 21.1.2026, come da verbale in atti, la causa è decisa previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, l'appello del contribuente, disattesa ogni eccezione, non merita accoglimento in questa sede di giudizio.
La sentenza di primo grado resa in forma semplificata è sufficientemente motivata e chiara nello sciogliere il nodo gordiano sulla legittimità del preavviso di fermo amministrativo imputato al contribuente, come in atti.
La stessa è oltremodo bilanciata e proprozionale nella definizione del giudizio pro-uffici sia sul piano del difetto di giurisdizione per violazione del codice della strada per euro 317,18 anno 2018 a favore del giudice ordinario competente sia per la debenza delle tasse automobilistiche 2014-2018, che è, per questo collegio, pienamente legittima, senza vizi di notifica alcuna (le notifiche sono verificate a mani dei familiari in data 7.8.2023 e in data 26.9.2023) e conseguenti prescrizioni riscontrabili in questa sede di appello. Le spese di lite per il grado di appello, tuttavia, possono essere compensate stante la peculiarità della questione trattata
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.