Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 27/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.332 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n.332 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 19, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sara Della Costanza
E
nata a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1
Via Maccioni n. 19, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Admira Beqiraj.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 01/07/2024, i ricorrenti, esponevano:
“In data 12/9/2004 (doc.n.1) e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Fermignano (PU), trascritto al registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, nell'anno 2004, numero 16, parte II, serie A, in comunione dei beni.
- nata in [...] il [...] (anni 18, il 24 maggio prossimo) studentessa Persona_1
- nata in [...] l'[...] (anni 14) studentessa. CP_2
La famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Fermignano (PU) via Maccioni n. 19 nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Il rapporto coniugale sorto sotto i migliori auspici, si è progressivamente deteriorato, facendo venire meno la comunione morale e materiale tra i coniugi, sicché gli stessi sono giunti alla decisione di separarsi consensualmente e transigere ogni rispettiva rivendicazione, anche patrimoniale alle condizioni di cui infra.”
Pertanto nel dichiarare di non volersi riconciliare e di rinunciare alla presenza fisica nella fissata udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, adivano l'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi l'omologa della separazione personale tra di essi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale, sita in Fermignano (Pu) Via Maccioni n.19, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata in godimento alla sig.ra unitamente ai beni ed Controparte_1
arredi ivi esistenti, la quale continuerà a viverci insieme alle figlie, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
3) , dichiara di aver già prelevato dalla suddetta abitazione beni ed effetti Parte_1
personali; e di aver già trasferito la propria residenza, in Urbania Via Calacina n. 3.
Disposizioni sulle figlie
4) Data l'imminente maggiore età della figlia , si dispone l'affido unicamente per la Per_1
minore (di anni 14) la quale, resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori CP_
che eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale, ivi compresa ogni decisione relativa alla sua educazione, istruzione, salute ed eventuali attività extrascolastiche, salvo le decisioni di ordinaria amministrazione ove la responsabilità genitoriale verrà esercitata autonomamente e separatamente, il tutto tenendo conto delle inclinazioni e capacità della stessa.
5) Entrambi i coniugi si obbligano ad esercitare la responsabilità genitoriale sulla medesima figlia minore con modalità che assicurino alla stessa il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun genitore. 6) Il Sig. avrà ampia facoltà di vedere le figlie liberamente, previa Parte_1
comunicazione alla madre, nel rispetto delle esigenze delle stesse e compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche.
7) In ogni caso, e frequenteranno il padre almeno un paio di giorni alla CP_ Per_1
settimana, dall'uscita dal lavoro di quest'ultimo sino a dopo cena, nonché la domenica a pranzo o cena.
- Le festività tradizionali (Natale, Pasqua, ecc.) saranno trascorse con i genitori in maniera alternata. nel caso in cui uno dei coniugi volesse trascorrere con le figlie, più giorni continuativi nel periodo feriale natalizio, o quello Pasquale, i coniugi si impegnano a rispettare l'alternanza.
- Durante le ferie lavorative, entrambi i genitori potranno trascorrere con le figlie periodi continuativi di più giorni, una settimana/quindici giorni, con la possibilità di portarle con sé per anche per eventuali vacanze, previa comunicazione all'altro coniuge con congruo anticipo.
8) In ordine al contributo al mantenimento per le figlie (studentessa non ancora Per_1
autosufficiente) e (minorenne), il Sig. contribuirà mediante versamento di una CP_ Pt_1
somma mensile di €.600 (€.300= ciascuna), assoggettabile a rivalutazione Istat come per legge. Detta somma dovrà essere versata sul c/c della sig.ra entro il giorno 20 di CP_1
ogni mese, con decorrenza dal mese di deposito del ricorso.
9) L'assegno unico per le figlie sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra CP_1
10) Le spese straordinarie per le figlie saranno ripartite al 50% tra i genitori in base al protocollo in uso al Tribunale di Pesaro, conosciuto dai coniugi e che costituisce parte integrante delle condizioni di separazione, sia in ordine alle tipologie di spesa, che in ordine alle modalità di comunicazione, accordo e versamento del conguaglio. In particolare, ogni documento di spesa sarà comunicato dal genitore che l'ha anticipata, e l'altro ne rimborserà il 50% entro 5 gg.
11) In merito alla spesa per il conseguimento della patente di che ha appena Per_1
compiuto 18 anni, i genitori danno reciproco assenso che la ragazza vi provveda autonomamente con il denaro che le verrà donato dai nonni paterni a tale scopo come da consuetudine familiare
12) I genitori hanno aperto per ciascuna figlia un libretto postale e gli originali dei suddetti libretti si trovano presso la casa famigliare pertanto conservati dalla madre delle minori. Con il compimento della maggiore età a verrà consegnato il suo libretto affinché Per_1
possa eventualmente scegliere un altro strumento di risparmio, a tal fine i genitori si impegnano, se la ragazza vorrà, ad accompagnarla nella scelta presso l'ufficio postale.
13) Il libretto della minore verrà conservato dalla sig.ra presso l'abitazione CP_ CP_1
familiare. La stessa si impegna ad esibire/consegnare il libretto al padre della minore su richiesta dello stesso per effettuare eventuali accrediti o per verificarne il saldo. Entrambi i genitori si danno reciproco assenso esclusivamente ad operazioni di accredito sul libretto della minore vietando qualsiasi prelievo.
14) I genitori delle minori danno atto di aver stipulato una polizza “Valore futuro di mod. 10316361” con un importo versato di euro 7.000 (settemila) di cui €.
5.000 CP_3
proveniente dai risparmi di , ed €.
2.000 proveniente dai risparmi di , con Per_1 CP_
scadenza prevista per il 30.01.2029, a quella data i genitori si impegnano sin d'oggi a corrispondere la somma riscattata, alle figlie nella misura proporzionale all'originario conferimento pertanto nella misura del 71,43% in favore di e del 28,57% in favore Per_1
di . CP_
15) Le spese mediche e sportive delle minori e nonché eventuali ulteriori detrazioni fiscali per le stesse saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, fermo e valido quanto operato prima di tale periodo.
Disposizioni patrimoniali tra i coniugi
16) I coniugi svolgono entrambi attività di lavoro dipendente, come da rispettive dichiarazioni dei redditi;
si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
17) Attesa l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra la stessa provvederà a CP_1
richiedere la voltura di tutte le utenze a suo nome, obbligandosi in ogni caso, a provvedere personalmente al pagamento di quelle maturate dal mese di febbraio 2024. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno sostenute dalla sig.ra mentre le CP_1
spese di manutenzione straordinaria saranno imputate al 50% ai coniugi, quali comproprietari dell'immobile.
18) Il costo residuo del finanziamento co-intestato acceso presso Bibanca gruppo CP_4
banca, nr. 206044, sottoscritto nel mese di dicembre 2021, con rimborso in 72 rate di
€.249,99=ciascuna, scadenza al 25.11.2027, sarà sostenuto dai coniugi nella misura del
50% ciascuno mediante versamento della rispettiva quota parte di €.125 sul c/c cointestato banca n.000042027799 ag. Fermignano, le cui spese di gestione saranno ripartite al CP_4
50%. 19) I coniugi danno atto di aver stipulato una polizza assicurativa dell'abitazione familiare sita in Fermignano (PU) Via Maccioni n. 19, sottoscritta in data 01/01/2021 con la Compagnia “Arca Assicurazioni” intestata al sig. , con un premio annuale Parte_1
di Euro 151,00 che i coniugi si impegnano a pagare nella misura del 50% ciascuno, somma che verrà versata sul conto corrente cointestato acceso presso BPER Banca come meglio specificato sopra e che rimane aperto anche per il pagamento del finanziamento cointestato.
20) Il Sig. nell'ambito degli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di Parte_1
separazione, accetta di cedere la quota del 50% di proprietà dell'autovettura modello Fiat
Qubo tg.ER277LT alla sig.ra , senza corresponsione di prezzo, al fine di Controparte_1
definire transattivamente tra loro ogni pregresso rapporto economico;
la sig.ra CP_1
accetta la cessione e si impegna a volturare l'intestazione della suddetta autovettura solo a proprio nome, nonché a volturare la relativa assicurazione RCA auto entro e non oltre gg. 5 dalla data di trasferimento. Le spese e/o tasse necessarie per il passaggio di proprietà suddetto, saranno sostenute integralmente da , la quale potrà avvalersi Controparte_1
delle esenzioni previste dall'art.19 L.74/1987. Inoltre, in considerazione della disponibilità del godimento del suddetto veicolo in suo favore, dal mese di febbraio 2024, la stessa si impegna a manlevare integralmente, da eventuali sanzioni, e/o multe che Parte_1
dovessero sopravvenire.
21) Quanto alle detrazioni IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi i coniugi danno atto che i rimborsi dei lavori di ristrutturazione del condominio ove è ubicata la casa familiare vengono percepiti unicamente dal sig. atteso che tutte le fatture sono intestate Parte_1
a lui, pertanto, dal corrente anno 2024 il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra Pt_1
l'importo che gli verrà rimborsato ed entro lo stesso mese in cui riceve il rimborso CP_1
si obbliga a corrispondere alla sig.ra il 50% del rimborso ricevuto, con accredito CP_1
sul conto corrente alla stessa intestato.
22) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere reciprocamente per i predetti rapporti.
23) I coniugi prestano sin d'ora assenso per la richiesta e/o rinnovo dei rispettivi passaporti. 24) Tutte le spese, anche legali, per l'assistenza dei coniugi nel presente procedimento sono interamente compensate tra le parti che provvederanno a remunerare i rispettivi professionisti.
25) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che pertanto accettano e sottoscrivono”.
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in data
09.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
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La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data 13-
19 novembre 2024 risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore sono CP_2
da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia CP_2
Per la figlia , ormai maggiorenne, non può essere prevista una determinazione dei Per_1
diritti di visita essendo quest'ultima libera di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori.
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: OMOLOGA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
27.10.1972, e nata a [...] il [...], alle condizioni di Controparte_1
cui al ricorso congiunto per separazione con la precisazione che per la figlia ormai Per_1
maggiorenne, non può essere prevista una determinazione dei diritti di visita essendo quest'ultima libera di scegliere in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i genitori e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Fermignano (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 27.01.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone