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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 03/02/2026, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1578/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUGINI TIZIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1039/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433369 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno si costituiva e/o interveniva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/1/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2020-2023 n. 112401433369, notificato in data 17 ottobre 2024 per la complessiva somma di € 1.012.
Il Comune di Roma Capitale, benchè regolarmente notiziato del ricorso, non si costituiva né faceva pervenire memorie e/o controdeduzioni.
All'udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2020-2023 n. 112401433369, notificato in data 17 ottobre 2024 per la complessiva somma di
€ 1.012.
Sostiene il contribuente l'illegittimità dell'opposto avviso per violazione dell'art. 6 bis, L. n. 212 del 2000 ovvero per mancanza del contraddittorio preventivo nonché per errori nel calcolo dell'imposta essendo diverso il periodo di possesso, diversa la categoria catastale e di conseguenza errata l'aliquota applicata.
Il Comune di Roma non si costituiva né faceva pervenire proprie argomentazioni al fine di contrastare specifiche contestazioni sui criteri seguiti dall'amministrazione al fine di giungere alla quantificazione delle imposte asseritamente dovute.
Per tale motivo il ricorso deve ritenersi fondato con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n. 1039/2025
R.G.R.):
1) Accoglie il ricorso;
2) Condanna il Comune di Roma al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 270,00 (duecentosettanta), per compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Tiziana Cugini
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUGINI TIZIANA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1039/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433369 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: nessuno si costituiva e/o interveniva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13/1/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2020-2023 n. 112401433369, notificato in data 17 ottobre 2024 per la complessiva somma di € 1.012.
Il Comune di Roma Capitale, benchè regolarmente notiziato del ricorso, non si costituiva né faceva pervenire memorie e/o controdeduzioni.
All'udienza del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2020-2023 n. 112401433369, notificato in data 17 ottobre 2024 per la complessiva somma di
€ 1.012.
Sostiene il contribuente l'illegittimità dell'opposto avviso per violazione dell'art. 6 bis, L. n. 212 del 2000 ovvero per mancanza del contraddittorio preventivo nonché per errori nel calcolo dell'imposta essendo diverso il periodo di possesso, diversa la categoria catastale e di conseguenza errata l'aliquota applicata.
Il Comune di Roma non si costituiva né faceva pervenire proprie argomentazioni al fine di contrastare specifiche contestazioni sui criteri seguiti dall'amministrazione al fine di giungere alla quantificazione delle imposte asseritamente dovute.
Per tale motivo il ricorso deve ritenersi fondato con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n. 1039/2025
R.G.R.):
1) Accoglie il ricorso;
2) Condanna il Comune di Roma al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 270,00 (duecentosettanta), per compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Tiziana Cugini