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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2413/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4195/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486911 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 673/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo alla TARI e alla TEFA per le annualità dal 2018 al 2023, deducendo: la decadenza dell'accertamento con riferimento all'anno 2018, assumendo che l'atto avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023;
l'illegittimità della sanzione irrogata, pari al 300% del tributo dovuto, applicata da Roma Capitale in forza di un regolamento interno, sul presupposto dell'evasione del tributo per oltre tre periodi d'imposta.
Dall'atto impugnato risultano i seguenti importi:
tributo accertato: euro 2.426,13; sanzione irrogata: euro 1.160,73; spese di notifica: euro 7,83; arrotondamento: euro 0,31; totale richiesto: euro 3.595,00.
Si è costituita Roma Capitale, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo e rilevando, anche in sede di rigetto dell'istanza di autotutela, che l'annualità 2018 risulta ancora accertabile nel 2024, poiché l'ente impositore può accertare l'omessa dichiarazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione, fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo tributario.
L'Amministrazione resistente non ha svolto specifiche difese in ordine alla misura della sanzione applicata.
All'udienza di trattazione, la Corte ha richiesto chiarimenti in ordine alla proporzionalità e legittimità della sanzione irrogata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta decadenza dell'accertamento per l'annualità 2018
L'eccezione non è fondata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, il potere di accertamento dei tributi locali si esercita entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. In caso di omessa dichiarazione, il termine decorre dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione stessa.
Nel caso di specie, il termine per la dichiarazione relativa all'annualità 2018 scadeva il 30 giugno 2019; ne consegue che il potere di accertamento era esercitabile fino al 31 dicembre 2024. L'avviso impugnato risulta pertanto tempestivo.
2. Sulla legittimità della sanzione irrogata
La censura è fondata.
Roma Capitale ha applicato una sanzione pari al 300% del tributo dovuto, richiamando una previsione regolamentare interna. Tuttavia, in materia di sanzioni tributarie vige il principio di legalità, sancito dall'art. 3 D.Lgs. 472/1997, secondo cui le sanzioni possono essere irrogate esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla legge statale.
L'art. 13 D.Lgs. 471/1997 stabilisce, per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, una sanzione pari al 30% dell'importo non versato, percentuale che costituisce il limite massimo applicabile per le violazioni commesse anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024.
Il principio di proporzionalità e offensività, codificato dall'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 472/1997, vincola anche gli enti locali, i quali non possono introdurre, mediante regolamento, sanzioni più gravose rispetto a quelle previste dalla normativa statale.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è nulla la delibera comunale che introduca sanzioni eccedenti i limiti stabiliti dalla legge statale (Cass., sez. V, n. 3701/2021). La Corte costituzionale ha ribadito che la potestà regolamentare degli enti locali non può estendersi alla determinazione autonoma delle sanzioni tributarie (Corte cost., n. 102/2014).
Nel caso di specie, la sanzione del 300% risulta manifestamente sproporzionata e priva di base legale, dovendo essere annullata nella parte eccedente il limite massimo consentito dalla legge, pari al 30% del tributo accertato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in formazione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso,rigetta il ricorso quanto all'eccezione di decadenza dell'accertamento per l'annualità 2018; accoglie il ricorso limitatamente alla sanzione irrogata e, per l'effetto, annulla la sanzione nella parte eccedente il limite massimo di legge, rideterminandola in euro 727,84, pari al 30% del tributo accertato;
conferma nel resto l'avviso di accertamento impugnato;
compensa le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MASTELLONI UGO, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4195/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401486911 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 673/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:Si riporta
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, relativo alla TARI e alla TEFA per le annualità dal 2018 al 2023, deducendo: la decadenza dell'accertamento con riferimento all'anno 2018, assumendo che l'atto avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023;
l'illegittimità della sanzione irrogata, pari al 300% del tributo dovuto, applicata da Roma Capitale in forza di un regolamento interno, sul presupposto dell'evasione del tributo per oltre tre periodi d'imposta.
Dall'atto impugnato risultano i seguenti importi:
tributo accertato: euro 2.426,13; sanzione irrogata: euro 1.160,73; spese di notifica: euro 7,83; arrotondamento: euro 0,31; totale richiesto: euro 3.595,00.
Si è costituita Roma Capitale, sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento esecutivo e rilevando, anche in sede di rigetto dell'istanza di autotutela, che l'annualità 2018 risulta ancora accertabile nel 2024, poiché l'ente impositore può accertare l'omessa dichiarazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione, fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo tributario.
L'Amministrazione resistente non ha svolto specifiche difese in ordine alla misura della sanzione applicata.
All'udienza di trattazione, la Corte ha richiesto chiarimenti in ordine alla proporzionalità e legittimità della sanzione irrogata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta decadenza dell'accertamento per l'annualità 2018
L'eccezione non è fondata.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, il potere di accertamento dei tributi locali si esercita entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. In caso di omessa dichiarazione, il termine decorre dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione stessa.
Nel caso di specie, il termine per la dichiarazione relativa all'annualità 2018 scadeva il 30 giugno 2019; ne consegue che il potere di accertamento era esercitabile fino al 31 dicembre 2024. L'avviso impugnato risulta pertanto tempestivo.
2. Sulla legittimità della sanzione irrogata
La censura è fondata.
Roma Capitale ha applicato una sanzione pari al 300% del tributo dovuto, richiamando una previsione regolamentare interna. Tuttavia, in materia di sanzioni tributarie vige il principio di legalità, sancito dall'art. 3 D.Lgs. 472/1997, secondo cui le sanzioni possono essere irrogate esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dalla legge statale.
L'art. 13 D.Lgs. 471/1997 stabilisce, per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, una sanzione pari al 30% dell'importo non versato, percentuale che costituisce il limite massimo applicabile per le violazioni commesse anteriormente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024.
Il principio di proporzionalità e offensività, codificato dall'art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. 472/1997, vincola anche gli enti locali, i quali non possono introdurre, mediante regolamento, sanzioni più gravose rispetto a quelle previste dalla normativa statale.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è nulla la delibera comunale che introduca sanzioni eccedenti i limiti stabiliti dalla legge statale (Cass., sez. V, n. 3701/2021). La Corte costituzionale ha ribadito che la potestà regolamentare degli enti locali non può estendersi alla determinazione autonoma delle sanzioni tributarie (Corte cost., n. 102/2014).
Nel caso di specie, la sanzione del 300% risulta manifestamente sproporzionata e priva di base legale, dovendo essere annullata nella parte eccedente il limite massimo consentito dalla legge, pari al 30% del tributo accertato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in formazione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso,rigetta il ricorso quanto all'eccezione di decadenza dell'accertamento per l'annualità 2018; accoglie il ricorso limitatamente alla sanzione irrogata e, per l'effetto, annulla la sanzione nella parte eccedente il limite massimo di legge, rideterminandola in euro 727,84, pari al 30% del tributo accertato;
conferma nel resto l'avviso di accertamento impugnato;
compensa le spese di lite, in considerazione della parziale soccombenza reciproca.