Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 11
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del disposto dell'art.39, comma 1-bis del D. Lgs. n.546/1992 e dell'art.295 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che, essendo stati annullati gli avvisi di accertamento nei confronti della società da parte della CTP di Ancona e confermati in appello, viene meno l'antecedente logico-giuridico degli avvisi emessi nei confronti dei soci, rendendo illegittimi tali avvisi.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per aver ritenuto provata la esclusiva riconducibilità ai soci dei movimenti registrati sui rispettivi conti correnti.

    La Corte ha ritenuto che, in assenza di elementi di prova contrari, i movimenti registrati sui conti correnti privati debbano ritenersi giustificati.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che si sia svolto un contraddittorio tra le parti prima della fase giudiziale e che la motivazione dell'atto impugnato fosse chiara ed esaustiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 11
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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