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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3465/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BOCCI ANNALISA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
PU AR IS.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “D. ACCORDI RAGGIUNTI
I ricorrenti, dichiarando di non volersi riconciliare e di voler regolamentare definitivamente i rapporti relativamente ai figli comuni, sottopongono all'omologazione di codesto Ecc.mo
Tribunale i seguenti accordi:
1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
I minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 Per_2 condiviso, ai sensi dell'art. 337-ter del Codice civile.
Si riconosce l'importanza della doppia figura genitoriale per una crescita serena e al fine di garantire il loro diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e scelta della residenza abituale dei minori verranno assunte di comune accordo da entrambi, tenendo conto delle capacità attitudinali, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
I genitori si impegnano, altresì, a porre in essere comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che l figli ripongono in ciascuno dei genitori.
All'uopo, entrambi i genitori si impegnano ad agevolare il rapporto dei figli e Per_1
, ognuno con riferimento all'altro genitore. Per_2
2. COLLOCAMENTO PREVALENTE
I minori sono collocati presso la Sig.ra nell'abitazione, già casa familiare di Parte_2 proprietà della medesima,dove sono nati e cresciuti in Osimo, Via MURRI N. 3, dove manterranno la loro residenza anagrafica e i riferimenti scolastici e sociali.
3. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE
In linea di massima, fatti salvi sempre diversi accordi tra i genitori, il padre terrà presso di sè i figli secondo il seguente calendario:
FREQUENTAZIONE ORDINARIA:
Nel periodo scolastico:
•tutte le settimane, il lunedì ed il venerdì dall'orario di uscita della scuola sino alle ore 21,00, riconducendoli poi dalla madre dopo la cena.
•A Settimane alterne anche il sabato e la domenica, tenendoli anche per il pernottamento del venerdì, dall'orario di uscita dalla scuola nella giornata del venerdì sino al lunedì mattina, quando li condurrà a scuola, per poi riprenderli dall'uscita sino alle 21 del lunedì sera;
Nel periodo non scolastico
•il padre terrà presso di sé i figli, sempre negli stessi giorni di cui sopra, prelevandoli però alle ore 9,00/10,00, invece che dalla scuola, dall'abitazione materna e riconducendoli presso la stessa dopo cena venendo incontro anche ai desideri e alle richieste dei figli, ma in ogni caso non più tardi delle ore 22.
Assenze lavorative paterne.
Qualora L'Ing. debba assentarsi da Osimo per motivi di lavoro, i minori rimarranno Pt_1 presso la madre nei tempi di frequentazione che sarebbero dovuti essere del padre secondo quanto indicato sopra;
per tale motivo dovendo la sig.ra utilizzare le proprie ferie Pt_2 per accudire i figli e seguirli per ogni necessità, il Sig. verserà alla medesima Sig.ra Pt_1 un importo giornaliero di 50,00 euro, ciò sino al compimento dei sedici anni di età Pt_2 dei gemelli.
•VACANZE SCOLASTICHE:
•Vacanze estive: I genitori concorderanno secondo le reciproche necessità il periodo o periodi estivi in cui i figli minori staranno presso l'uno o l'altro genitore.
•Vacanze natalizie: i minori staranno dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternando ogni anno tra i genitori i due periodi, fermo in ogni caso un diverso accordo tra le parti venendo incontro anche ai desideri e alle richieste dei figli.
•Vacanze pasquali: i minori staranno dal giovedì al sabato santo con un genitore e dalla domenica di Pasqua al mercoledì successivo con l'altro, alternando ogni anno tra i genitori i due periodi, salvo diverso accordo tra le parti venendo incontro anche ai desideri e alle richieste dei figli.
•RICORRENZE SPECIALI:
•Compleanni dei figli: i genitori lo trascorreranno insieme ai figli;
•Festa del papà/Festa della mamma e compleanni dei genitori: presso il rispettivo genitore.
I genitori, in ogni modo, possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo dei figli e , ulteriori e/o differenti periodi in cui questi potranno stare con il padre Per_1 Per_2 ovvero con la madre.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Il Sig. si impegna a versare in favore della Sig.ra un Parte_1 Parte_2 assegno mensile di € 1.500,00 (millecinquecento) per il mantenimento dei figli, da corrispondere entro il giorno 11 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] presso BNL.
L'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici ISTAT di rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.
A titolo d'integrazione del suddetto contributo perequativo, il Sig. rinuncia a Pt_1 percepire il 50% dell'assegno unico universale, che verrà, dunque percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_2
Come pure la medesima avrà la piena e libera disponibilità dell'indennità di frequenza percepita per il figlio che la stessa sino ad oggi ha sempre versato, in accordo con il Per_1 sig. in una polizza assicurativa a lei intestata il cui beneficiario è il medesimo figlio Pt_1
; alla sottoscrizione del presente atto, la Sig.ra consegnerà al Sig. una Per_1 Pt_2 Pt_1 copia di detta polizza assicurativa unitamente al saldo, ad oggi accantonato, in favore di che dovrà essere comunicato al padre anche per gli anni futuri. La Sig.ra Per_1 Pt_2 sempre con cadenza annuale, comunicherà via whatsapp l'eventuale saldo accantonato anche in favore dell'altro figlio presso il proprio conto corrente, in relazione alla Per_2 regalia della nonna paterna avvenuta nel 2022 ed attualmente ammontante a 4.000 euro per ciascun figlio.
5. SP STRAORDINARIE
In considerazione della capacità reddituale di ciascun genitore e soprattutto delle esigenze particolarmente onerose del figlio , le spese straordinarie da sostenersi per i minori Per_1 saranno così suddivise:
Il Sig. sosterrà integralmente le spese mediche farmaceutiche e Parte_1 sanitarie da sostenersi per i figli per le quali ha diritto ad avere un rimborso assicurativo in virtù di assicurazione sanitaria a lui intestata. In tale caso egli, preventivamente al sostenimento ed erogazione della spesa, comunicherà alla Sig.ra la rimborsabilità o Pt_2 meno della spesa stessa. Ovviamente, per la parte non rimborsata dalla compagnia assicurativa vale la proporzione concordata tra le parti di cui in appresso ovvero l'80% a carico del padre e il 20% a carico della madre.
Viceversa tutte le altre spese mediche, farmaceutiche e sanitarie per le quali il non Pt_1 ha diritto a rimborso assicurativo (ivi comprese quelle, non prescritte da medico curante ma già consentite dai genitori, da sostenersi per la valutazione cognitiva, apprendimenti scolastici e competenze comunicativo linguistiche, per il minore , e relativo percorso Per_1 ambulatoriale e per il percorso fisioterapico personale di due ore settimanali che il ragazzo sta già eseguendo a domicilio), nonché tutte le altre spese straordinarie da sostenersi per i figli come individuate dal Protocollo che verrà richiamato in appresso sono ripartite tra i genitori nella seguente proporzione:
80% Testimone_1
20% Testimone_2
Per il percorso fisioterapico personale di due ore settimanali che sta eseguendo a Per_1 domicilio (pari attualmente ad € 50,00 settimanali) e per le ripetizioni non sarà necessaria documentazione comprovante la spesa, essendo la stessa già nota al Sig. Pt_1
La spesa per il noleggio dell'ombrellone e lettini per la stagione estiva a sarà CP_1 suddivisa a metà tra le parti, sino a quando i figli si recheranno stabilmente presso lo stabilimento balneare. Per spese straordinarie devono intendersi quelle indicate e specificate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia - n. 139 - concordato e sottoscritto dal Presidente della
Corte di Appello e dai Presidenti di tutti i COA Marchigiani in data 10 Luglio 2024 da intendersi qui integralmente richiamato, con le precisazioni sopra già concordate tra le parti sul già esistente consenso inerente alcune spese.
I genitori concordano, salvo sempre quanto previsto nel Protocollo sopra richiamato, che sarà necessario il preventivo accordo tra le parti per le spese per nuovi sport che i minori volessero praticare e per le ricreative.
6. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
L'abitazione sita in Osimo, Via MURRI N. 3, già dimora familiare come sopra evidenziato, rimane nella integrale disponibilità della Sig.ra che ne è proprietaria, con Parte_2 tutti i beni mobili che la arredano. Il Sig. ha già lasciato la casa portando con sé Pt_1 tutti i propri effetti personali, dovendo però ancora riconsegnare le chiavi della casa familiare alla Sig.ra come dovrà fare entro il 31 agosto 2025. Il Sig. si Pt_2 Pt_1 impegna altresì a portar via i pneumatici ed altri beni di sua proprietà che si trovano nel garage. Inoltre, si dà atto che i beni portati dal Sig. all'inizio della Parte_1 convivenza ai quali è particolarmente legato affettivamente in quanto trattasi di oggetti/mobili/suppellettili regalati o lasciti in eredità dalla propria famiglia, vengono lasciati nella casa familiare sino a quando i figli rimarranno a vivere nella stessa. Quindi, una volta che gli stessi andranno a vivere altrove il Sig. provvederà a riprenderseli Pt_1
e portare via.
7. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Ciascun genitore si impegna a:
•Comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio entro 30 giorni;
•Informare tempestivamente l'altro genitore su questioni riguardanti la salute, l'educazione e il benessere dei figli;
•Attenersi rigorosamente alle prescrizioni terapeutiche nella somministrazione dei farmaci ai figli.
•Favorire i rapporti dei figli con i nonni e i parenti di entrambi i rami familiari.
•I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
8.SP LE
Le parti provvederanno a pagare le spese legali del rispettivo Avvocato, come da mandato.” * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli e Per_1
, nati fuori dal matrimonio il 26/10/2011. Per_2
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che in data 15/10/2025 ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3465/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BOCCI ANNALISA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
PU AR IS.
OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO”.
CONCLUSIONI: “D. ACCORDI RAGGIUNTI
I ricorrenti, dichiarando di non volersi riconciliare e di voler regolamentare definitivamente i rapporti relativamente ai figli comuni, sottopongono all'omologazione di codesto Ecc.mo
Tribunale i seguenti accordi:
1. AFFIDAMENTO DEI FIGLI
I minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 Per_2 condiviso, ai sensi dell'art. 337-ter del Codice civile.
Si riconosce l'importanza della doppia figura genitoriale per una crescita serena e al fine di garantire il loro diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cure, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale, pertanto, verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse, riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e scelta della residenza abituale dei minori verranno assunte di comune accordo da entrambi, tenendo conto delle capacità attitudinali, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
I genitori si impegnano, altresì, a porre in essere comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che l figli ripongono in ciascuno dei genitori.
All'uopo, entrambi i genitori si impegnano ad agevolare il rapporto dei figli e Per_1
, ognuno con riferimento all'altro genitore. Per_2
2. COLLOCAMENTO PREVALENTE
I minori sono collocati presso la Sig.ra nell'abitazione, già casa familiare di Parte_2 proprietà della medesima,dove sono nati e cresciuti in Osimo, Via MURRI N. 3, dove manterranno la loro residenza anagrafica e i riferimenti scolastici e sociali.
3. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE
In linea di massima, fatti salvi sempre diversi accordi tra i genitori, il padre terrà presso di sè i figli secondo il seguente calendario:
FREQUENTAZIONE ORDINARIA:
Nel periodo scolastico:
•tutte le settimane, il lunedì ed il venerdì dall'orario di uscita della scuola sino alle ore 21,00, riconducendoli poi dalla madre dopo la cena.
•A Settimane alterne anche il sabato e la domenica, tenendoli anche per il pernottamento del venerdì, dall'orario di uscita dalla scuola nella giornata del venerdì sino al lunedì mattina, quando li condurrà a scuola, per poi riprenderli dall'uscita sino alle 21 del lunedì sera;
Nel periodo non scolastico
•il padre terrà presso di sé i figli, sempre negli stessi giorni di cui sopra, prelevandoli però alle ore 9,00/10,00, invece che dalla scuola, dall'abitazione materna e riconducendoli presso la stessa dopo cena venendo incontro anche ai desideri e alle richieste dei figli, ma in ogni caso non più tardi delle ore 22.
Assenze lavorative paterne.
Qualora L'Ing. debba assentarsi da Osimo per motivi di lavoro, i minori rimarranno Pt_1 presso la madre nei tempi di frequentazione che sarebbero dovuti essere del padre secondo quanto indicato sopra;
per tale motivo dovendo la sig.ra utilizzare le proprie ferie Pt_2 per accudire i figli e seguirli per ogni necessità, il Sig. verserà alla medesima Sig.ra Pt_1 un importo giornaliero di 50,00 euro, ciò sino al compimento dei sedici anni di età Pt_2 dei gemelli.
•VACANZE SCOLASTICHE:
•Vacanze estive: I genitori concorderanno secondo le reciproche necessità il periodo o periodi estivi in cui i figli minori staranno presso l'uno o l'altro genitore.
•Vacanze natalizie: i minori staranno dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternando ogni anno tra i genitori i due periodi, fermo in ogni caso un diverso accordo tra le parti venendo incontro anche ai desideri e alle richieste dei figli.
•Vacanze pasquali: i minori staranno dal giovedì al sabato santo con un genitore e dalla domenica di Pasqua al mercoledì successivo con l'altro, alternando ogni anno tra i genitori i due periodi, salvo diverso accordo tra le parti venendo incontro anche ai desideri e alle richieste dei figli.
•RICORRENZE SPECIALI:
•Compleanni dei figli: i genitori lo trascorreranno insieme ai figli;
•Festa del papà/Festa della mamma e compleanni dei genitori: presso il rispettivo genitore.
I genitori, in ogni modo, possono concordare tra loro, nell'interesse esclusivo dei figli e , ulteriori e/o differenti periodi in cui questi potranno stare con il padre Per_1 Per_2 ovvero con la madre.
4. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO
Il Sig. si impegna a versare in favore della Sig.ra un Parte_1 Parte_2 assegno mensile di € 1.500,00 (millecinquecento) per il mantenimento dei figli, da corrispondere entro il giorno 11 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN [...] presso BNL.
L'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici ISTAT di rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.
A titolo d'integrazione del suddetto contributo perequativo, il Sig. rinuncia a Pt_1 percepire il 50% dell'assegno unico universale, che verrà, dunque percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_2
Come pure la medesima avrà la piena e libera disponibilità dell'indennità di frequenza percepita per il figlio che la stessa sino ad oggi ha sempre versato, in accordo con il Per_1 sig. in una polizza assicurativa a lei intestata il cui beneficiario è il medesimo figlio Pt_1
; alla sottoscrizione del presente atto, la Sig.ra consegnerà al Sig. una Per_1 Pt_2 Pt_1 copia di detta polizza assicurativa unitamente al saldo, ad oggi accantonato, in favore di che dovrà essere comunicato al padre anche per gli anni futuri. La Sig.ra Per_1 Pt_2 sempre con cadenza annuale, comunicherà via whatsapp l'eventuale saldo accantonato anche in favore dell'altro figlio presso il proprio conto corrente, in relazione alla Per_2 regalia della nonna paterna avvenuta nel 2022 ed attualmente ammontante a 4.000 euro per ciascun figlio.
5. SP STRAORDINARIE
In considerazione della capacità reddituale di ciascun genitore e soprattutto delle esigenze particolarmente onerose del figlio , le spese straordinarie da sostenersi per i minori Per_1 saranno così suddivise:
Il Sig. sosterrà integralmente le spese mediche farmaceutiche e Parte_1 sanitarie da sostenersi per i figli per le quali ha diritto ad avere un rimborso assicurativo in virtù di assicurazione sanitaria a lui intestata. In tale caso egli, preventivamente al sostenimento ed erogazione della spesa, comunicherà alla Sig.ra la rimborsabilità o Pt_2 meno della spesa stessa. Ovviamente, per la parte non rimborsata dalla compagnia assicurativa vale la proporzione concordata tra le parti di cui in appresso ovvero l'80% a carico del padre e il 20% a carico della madre.
Viceversa tutte le altre spese mediche, farmaceutiche e sanitarie per le quali il non Pt_1 ha diritto a rimborso assicurativo (ivi comprese quelle, non prescritte da medico curante ma già consentite dai genitori, da sostenersi per la valutazione cognitiva, apprendimenti scolastici e competenze comunicativo linguistiche, per il minore , e relativo percorso Per_1 ambulatoriale e per il percorso fisioterapico personale di due ore settimanali che il ragazzo sta già eseguendo a domicilio), nonché tutte le altre spese straordinarie da sostenersi per i figli come individuate dal Protocollo che verrà richiamato in appresso sono ripartite tra i genitori nella seguente proporzione:
80% Testimone_1
20% Testimone_2
Per il percorso fisioterapico personale di due ore settimanali che sta eseguendo a Per_1 domicilio (pari attualmente ad € 50,00 settimanali) e per le ripetizioni non sarà necessaria documentazione comprovante la spesa, essendo la stessa già nota al Sig. Pt_1
La spesa per il noleggio dell'ombrellone e lettini per la stagione estiva a sarà CP_1 suddivisa a metà tra le parti, sino a quando i figli si recheranno stabilmente presso lo stabilimento balneare. Per spese straordinarie devono intendersi quelle indicate e specificate nel Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia - n. 139 - concordato e sottoscritto dal Presidente della
Corte di Appello e dai Presidenti di tutti i COA Marchigiani in data 10 Luglio 2024 da intendersi qui integralmente richiamato, con le precisazioni sopra già concordate tra le parti sul già esistente consenso inerente alcune spese.
I genitori concordano, salvo sempre quanto previsto nel Protocollo sopra richiamato, che sarà necessario il preventivo accordo tra le parti per le spese per nuovi sport che i minori volessero praticare e per le ricreative.
6. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
L'abitazione sita in Osimo, Via MURRI N. 3, già dimora familiare come sopra evidenziato, rimane nella integrale disponibilità della Sig.ra che ne è proprietaria, con Parte_2 tutti i beni mobili che la arredano. Il Sig. ha già lasciato la casa portando con sé Pt_1 tutti i propri effetti personali, dovendo però ancora riconsegnare le chiavi della casa familiare alla Sig.ra come dovrà fare entro il 31 agosto 2025. Il Sig. si Pt_2 Pt_1 impegna altresì a portar via i pneumatici ed altri beni di sua proprietà che si trovano nel garage. Inoltre, si dà atto che i beni portati dal Sig. all'inizio della Parte_1 convivenza ai quali è particolarmente legato affettivamente in quanto trattasi di oggetti/mobili/suppellettili regalati o lasciti in eredità dalla propria famiglia, vengono lasciati nella casa familiare sino a quando i figli rimarranno a vivere nella stessa. Quindi, una volta che gli stessi andranno a vivere altrove il Sig. provvederà a riprenderseli Pt_1
e portare via.
7. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Ciascun genitore si impegna a:
•Comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio entro 30 giorni;
•Informare tempestivamente l'altro genitore su questioni riguardanti la salute, l'educazione e il benessere dei figli;
•Attenersi rigorosamente alle prescrizioni terapeutiche nella somministrazione dei farmaci ai figli.
•Favorire i rapporti dei figli con i nonni e i parenti di entrambi i rami familiari.
•I genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
8.SP LE
Le parti provvederanno a pagare le spese legali del rispettivo Avvocato, come da mandato.” * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei figli e Per_1
, nati fuori dal matrimonio il 26/10/2011. Per_2
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che in data 15/10/2025 ha espresso parere favorevole.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi