Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02951/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2951 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Laudadio, Marco Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Lecco, Area III, prot. n. -OMISSIS-del 23.7.2024, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di riesame del provvedimento di revoca della patente di guida adottato in data 11.3.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lecco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con istanza del 17.4.2025, depositata in giudizio, parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al gravame in quanto, per effetto dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2024 della Sezione, la Prefettura ha adottato un nuovo provvedimento negativo al rilascio della patente di guida “esplicitando, questa volta, le motivazioni sottese al diniego di annullamento in autotutela”, sicché è venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso in epigrafe, con richiesta di compensazione delle spese di lite;
che con memoria del 9.5.2025, depositata in giudizio, parte resistente, aderendo alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, si è opposta alla richiesta di compensazione delle spese di lite;
Ritenuto
che il processo amministrativo è retto sostanzialmente dal principio dispositivo che lo governa dalla sua instaurazione fino alla sua conclusione (cfr., in particolare, art. 34, comma 1, 40 e 84, c.p.a.), sicché la parte è libera di disporre degli interessi sostanziali di cui chiede tutela nel processo per il tramite dell’azione svolta;
che il giudice, difronte alla dichiarazione della parte che manifesta, ritualmente tramite il proprio difensore, la volontà di non avere più interesse alla tutela della posizione giuridica soggettiva azionata in giudizio, non può che prendere atto della volontà così manifestata;
sotto il profilo processuale, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comunicata dal difensore della parte va dichiarata mediante la pronuncia di rito, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della domanda, anche laddove la controparte contesti o si opponga alla manifestazione di interesse della parte oppure alle conseguenze che, sotto il profilo processuale, derivano da siffatta manifestazione;
che, alla luce delle considerazioni su esposte, il Collegio, nel prendere atto delle dichiarazioni delle parti dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione concernente il gravame;
di disporre, in ragione dell’andamento del giudizio, la compensazione delle spese di giudizio relative alla fase di trattazione di merito della causa, rimanendo confermata la liquidazione delle spese già delibata per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Compensa le spese di lite relative alla fase di trattazione di merito della causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO