Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/03/2026, n. 5384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5384 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05384/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13029 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Menciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana emesso dal Prefetto della Provincia di Pistoia, firmato in data 12 settembre 2024 con prot. n. K10/-OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 25 settembre 2024, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NT DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 4 novembre 2021.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM 12 settembre 2024 ha respinto la domanda, “ VISTA la documentazione acquisita agli atti, attraverso analitica istruttoria e consultazione degli Organi di competenza, dalla quale è emerso che a carico dei familiari conviventi con l’istante, insistono pregiudizi di carattere penale ”.
Avverso il suddetto provvedimento di diniego il ricorrente insorge con l’odierno gravame, affidato ad un unico complesso motivo di censura: Carenza, irragionevolezza ed illogicità nella motivazione ed errata valutazione dei fatti con, difetto di istruttoria ed eccesso di potere .
La parte censura il provvedimento in quanto non adottato a seguito di una compiuta valutazione della posizione del richiedente che afferma di essere socialmente integrato nel tessuto sociale italiano e di non poter rispondere di vicende penali che riguardano i figli e che, peraltro, non hanno avuto conseguenze sul piano processuale.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Questo Collegio ritiene che l’operato della p.a. sia immune dai vizi dedotti dalla parte che mira a contestare la correttezza dell’operato della p.a. che ha respinto la domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente a causa di elementi di controindicazione emersi sul conto dei due figli conviventi.
In particolare, dalla documentazione acquisita agli atti, attraverso analitica istruttoria e consultazione degli Organi di competenza, sono emersi a carico dei familiari conviventi con l’istante i seguenti pregiudizi di carattere penale:
(nei confronti del figlio maggiore)
“ - 25/03/2013: notizia di reato all’Autorità Giudiziaria da parte dei Carabinieri di Vinci (FI) per il reato p. e p. dall’art. 640 c.p. ( truffa ) ”;
(nei confronti del figlio minore)
“ - 12/02/2018: notizia di reato all’Autorità Giudiziaria da parte dei Carabinieri di della Stazione di Agliana (PT) per il reato p. e p. dall’art. 73 co. 5 del DPR 309/90 ( Stupefacenti-produzione e traffico illecito );
- 22/01/2020: notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi per il reato p. e p. dall’art. 624 bis co. 1 c.p. ( furto in abitazione );
- 20/12/2020: obbligo di presentazione alla P.G. (art. 282 c.p.p.) ”.
Peraltro, comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 214/1990, cui l’interessato non ha dato riscontro, a seguito di ulteriore istruttoria in merito alla posizione del figlio minore è inoltre emerso a carico di questi un provvedimento di condanna del 02/10/2023 per i seguenti reati:
“ 1) Artt. 624 bis c.p., 625 c. 1 n. 2 c. 5 c.p., 56 c.p., 61 nn. 6 e 11b c.p., 110 c.p. ( Furto in abitazione e furto con strappo, aggravato, in concorso, tentato ), commesso in data 21/12/2019 presso RU (FI);
2) Artt. 624 bis c.p., 625 c. 1 n. 2 c. 5 c.p., 56 c.p., 61 nn. 6 e 11b c.p., 110 c.p. ( Furto in abitazione e furto con strappo, aggravato, in concorso, tentato ), commesso in data 02/01/2020 presso AT (PT);
3) Artt. 624 bis c.p., 625 c. 1 n. 2 c. 5 c.p., 61 nn. 6 e 11b c.p., 110 c.p. ( Furto in abitazione e furto con strappo, aggravato, in concorso ), commesso in data 01/12/2019 presso Montale (PT);
4) Artt. 624 bis c.p., 625 c. 1 n. 2 c. 5 c.p., 61 nn. 6 e 11b c.p., 110 c.p. ( Furto in abitazione e furto con strappo, aggravato, in concorso ), commesso in data 30/11/2019 presso Montale (PT);
5) Art. 648 c.p. ( ricettazione ), commesso in data 04/01/2020 presso Montale (PT) ”.
Il ricorrente contesta la valutazione di inidoneità al conseguimento dello status effettuata dalla p.a., evidenziando di non avere alcun precedente penale, di essere correttamente integrato sul territorio e di non potere rispondere di azioni o reati perpetrati dai propri figli. Ad adiuvandum con specifico riferimento ai pregiudizi dei figli, deduce, quanto al figlio maggiore, che il procedimento a carico di questi risulterebbe già definito con sentenza di non doversi procedere ex art 129 c.p.p. per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione, emessa il 26.10.2020, quanto al secondo figlio, a carico del quale, invece, risulterebbero due procedimenti penali, il primo per l’ipotesi di lieve detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ex art 73 comma 5 del DPR 309/1990 e il secondo per il reato di furto in abitazione ex art 624 bis c.p., che tali procedimenti risulterebbero ancora pendenti, non essendo ancora intervenuta una sentenza definitiva.
Il Collegio ritiene utile, di contro, evidenziare che all’autorità procedente nei procedimenti di concessione della cittadinanza si richiede di estendere la valutazione circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta anche al nucleo familiare (cfr. Cons. Stato, sez. I, n. 2674/2018; Id., sez. I, n. 2660/2017, secondo cui la concessione della particolare capacità connessa allo status di cittadino impone che “ si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo dell’apporto lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso. E in tale ottica, non può ritenersi censurabile l’estensione della valutazione anzidetta al nucleo familiare ”).
D'altronde, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I ter n. 13300 del 10 dicembre 2020; Sez. II quater n. 1840 del 2 febbraio 2015), la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, infatti, fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti riguardanti l’istante, ritenuti indicativi della sua effettiva e piena integrazione (sull’estensione del giudizio di opportunità del rilascio dello status alla condotta del nucleo familiare dell’aspirante cittadino, Tar Lazio, Sez. V bis, n. 3673 del 6 marzo 2023, ha chiarito: “ in tal modo evidenziando l’ambito soggettivo di tale valutazione, che non si limita alla sola persona del richiedente, ma investe la cerchia dei familiari, in quanto nucleo elementare in cui si forma, si sviluppa e si manifesta la personalità individuale e che, pertanto, costituisce “l’ambiente” in cui va particolarmente studiato il comportamento dei soggetti ”).
I comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado, quando si tratta di familiari conviventi, dunque possono essere considerati al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana del padre, in quanto sono sintomatici della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.
I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono, infatti, elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante o viceversa e dunque sono stati legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana.
Nel caso di specie, la posizione penale soprattutto di uno dei figli del richiedente lo status , risulta essere particolarmente complessa, visto che, inter alia , è stato condannato per una pluralità di reati, tutti della stessa specie, commessi (tra il 2019 e 2020) a ridosso della domanda di cittadinanza del ricorrente (presentata nel 2021), che hanno ragionevolmente condotto l’autorità procedente a determinarsi sfavorevolmente e in ordine ai quali, peraltro, la parte nulla deduce (circostanza che, peraltro, potrebbe fa ravvisare profili di inammissibilità del ricorso, visto che detta ulteriore ostatività al rilascio dello status , suscettibile di sorreggere, di per sé, l’impianto motivazionale del rigetto, non aggredita dal ricorso, comporta la definitività di quell’accertamento).
La propensione dei familiari conviventi del ricorrente a violare le norme penali e le regole di civile convivenza - non rilevando al riguardo gli specifici (in ipotesi non – ancora - sfavorevoli) sviluppi processuali penali - finisce ex se per assumere rilevanza nella valutazione del livello di integrazione complessivo dei componenti della famiglia, nonché in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino, senza contare la possibilità dei benefici previsti dal legislatore in favore dei familiari conviventi del cittadino.
Al riguardo si precisa, a ulteriore conferma della rilevanza che nell’ambito della valutazione del rilascio dello status possono avere assunto le vicende del figlio del richiedente, che, in considerazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c) e 30, comma 1, lett. c) del d. lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, gli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana non sono soggetti ad espulsione e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non assume valore dirimente neppure l’assenza di precedenti penali in capo al richiedente, visto che il diniego avversato - lungi peraltro dal violare il principio della personalità della responsabilità penale, vista la limitazione dei relativi effetti al piano amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 316/2023: “ Con il diniego della cittadinanza l’amministrazione non ha esteso al richiedente le conseguenze penali dei reati commessi da un membro del nucleo familiare, ma ha ritenuto di non potere escludere che i significativi precedenti penali dei figli siano indicativi di una situazione di insufficiente integrazione del nucleo familiare nella collettività nazionale e di una situazione di probabile rischio di conseguenze dannose per la stessa collettività “) - si innesta sul pericolo di danno alla comunità nazionale in conseguenza dell’applicazione dei benefici ai parenti del cittadino [cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 3673/2023 citata: “ il richiamo al principio della “responsabilità personale” risulta inconferente in quanto nel contenzioso sulla cittadinanza non viene in considerazione solo la condotta del richiedente, ma anche quella dell’intero nucleo familiare, apprezzato in un’ottica oggettiva, tenendo conto delle conseguenze negative che dalla “infelice” concessione della cittadinanza deriverebbero per l’intera collettività (la cui salvaguardia costituisce una finalità di valore preminente rispetto all’aspirazione dell’istante a prendere parte alla vita politica nazionale dato che questo è, in sostanza, il quid pluris conferito con il provvedimento di naturalizzazione) ”].
Gli elementi di controindicazione emersi sul conto dei familiari conviventi del ricorrente hanno dunque non irragionevolmente spinto la p.a. a determinarsi negativamente nella formulazione del giudizio prognostico di meritevolezza della cittadinanza della madre, avendo escluso l’opportunità rebus sic stantibus di concedere uno status giuridico irreversibile quale la cittadinanza, che postula non soltanto l’interesse da parte del richiedente e il suo inserimento nella collettività che lo ospita ma anche un interesse da parte di quest’ultima ad accogliere lo stesso.
Il provvedimento oggetto della presente controversia è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento dell’adozione dello stesso, gli elementi sopravvenuti potranno essere valorizzati a seguito della presentazione di una nuova istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell’odierno ricorrente. Difatti, una nuova valutazione della posizione dell’interessato può essere sollecitata non appena decorso un anno dall’emanazione del provvedimento denegativo. Si ricorda che l’amministrazione assicura l’attuazione del principio di effettività della tutela nell’ambito dell’attività di competenza, contemperando tale criterio con le caratteristiche dell’azione amministrativa per sua natura vincolata allo stato degli atti
Il Collegio, pertanto, ritiene, sulla scorta dei postulati enucleati, che le conclusioni a cui è giunta l’Amministrazione siano immuni dai vizi dedotti con i motivi di ricorso.
In conclusione, per quanto osservato, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Sussistono giustificati motivi, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
NT DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT DI | AN ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.