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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1460/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1460/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACI ALBERTO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. ANTONUCCI ALBERTA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PACI ALBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MONTINARI MICAEL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RASELLA, 155 00187 ROMA presso il difensore avv. MONTINARI MICAEL
CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice: IN VIA PRELIMINARE Respingere l'eccezione sul difetto di giurisdizione sollevato da stante la natura di utente CP_1 consumatore dell'Attrice, per tutte le ragioni esposte e per l'effetto dichiarare la giurisdizione italiana con competenza del Tribunale di Busto Arsizio a conoscere della presente controversia. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di deroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni d'uso di Meta Verified per le ragioni in atti e conseguentemente dichiarare la Firmato Da: PACI ALBERTO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: NumeroDiCarta_1 11
giurisdizione italiana con competenza del Tribunale di Busto Arsizio a conoscere della presente controversia. pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE: I) accertare e dichiarare l'illegittimità delle sospensioni attuate da con rifermento al profilo CP_1 Instagram dell'Attrice per i motivi indicati in atto;
Email_1 II) accertare e dichiarare in ogni caso che tali sospensioni, unitamente alla mancanza della dovuta informativa nei confronti dell'utente, costituiscono un inadempimento rilevante ex art. 1218 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni;
III) accertare e dichiarare in ogni caso che la Convenuta ha privato l'Attrice della disponibilità del proprio canale comunicativo Instagram, cagionandole una grave lesione dell'identità digitale;
IV) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di CP_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'Attrice da determinarsi nella somma di Euro 100.000,00 (centomila/00) o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia;
V) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di CP_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'Attrice nella misura che l'Ill.mo Giudice vorrà liquidare con valutazione equitativa. VI) In ogni caso respingere tutte le domande ed eccezioni di parte convenuta perché infondate in fatto ed in diritto. VII) Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria come in atti
per la convenuta: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza dell'1.10.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità delle sospensioni effettuate dalla
[...] convenuta con riferimento al profilo Instagram dell'attrice, nonché l'inadempimento ex art. 1218 c.c. posto in essere dalla convenuta, concretatosi nelle predette sospensioni e nella mancanza della dovuta informativa nei confronti dell'utente, e per l'effetto, previo accertamento della lesione dell'identità digitale subita dalla attrice in conseguenza di tale inadempimento, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da quantificati nella somma di Euro Pt_1
100.000,00 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa).
Più nel dettaglio, l'attrice esponeva quanto in appresso.
1. Da diversi anni la stessa è titolare di un account Instagram, meglio denominato
IN e reperibile al link https://www.instagram.com/vismaramartina/ (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), di cui si serve quotidianamente, anche per comunicare ed interfacciarsi pagina 2 di 10 abitualmente con la sua numerosa community, costituita da oltre 8,2 milioni di followers, e per il quale nel luglio 2020 ha ottenuto l'apposita verifica (c.d. “spunta blu”);
2. in data 22.5.2024, intorno alle ore 11:00, l'account dell'attrice veniva improvvisamente sospeso, in quanto non rispettoso delle condizioni d'uso del Social (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo);
3. non avendo commesso alcuna delle violazioni contestate, l'attrice inviava apposita segnalazione e contestuale ricorso interno alla Piattaforma, al precipuo scopo di contestare il provvedimento immotivatamente adottato nei suoi riguardi;
4. a seguito di alcune verifiche, la convenuta in data 23.5.2025 si avvedeva di aver commesso un errore e ripristinava l'account (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo);
5. ciononostante, nei giorni immediatamente successivi (24, 25 e 26.5.2024), gli eventi di cui sopra si ripetevano quotidianamente e puntualmente nella medesima fascia oraria, con lo stesso iter;
6. al fine di ottenere un adeguato e celere supporto tecnico e pervenire alla soluzione del problema,
l'attrice, in data 26.5.2024, si abbonava al servizio di assistenza “Meta Verified standard”, corrispondendo l'importo di Euro 16,99 mensili (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo);
7. malgrado i tentativi attuati dall'attrice, il problema di sospensione dell'account continuava a persistere: difatti l'assistenza non si rivelava in grado né di eliminare il disservizio né di offrire soluzioni alternative (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo);
8. la situazione creatasi non consentiva all'attrice di avere un pieno controllo del proprio profilo, riducendo drasticamente i suoi accessi e conseguentemente il numero dei suoi contenuti, e pertanto le visualizzazioni agli stessi, impedendole concretamente di raggiungere la sua community;
tali ripetute violazioni alla propria identità digitale generavano profondo disagio e stress nella sfera psico-fisica dell'attrice (cfr. docc. 6-6bis fascicolo attoreo);
9. onde pervenire ad una soluzione bonaria della controversia, l'attrice, a mezzo dei propri procuratori, in data 7.10.1024, inoltrava una diffida ad adempiere alla convenuta, contestando l'inadempimento contrattuale riscontrato (cfr. doc. 7 fascicolo attoreo); siffatta comunicazione si rivelava tuttavia del tutto infruttuosa (cfr. docc.
8-9 fascicolo attoreo);
10. attesa la superficialità e la negligenza della convenuta, si rendeva necessario adire l'intestato
Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del predetto inadempimento e il risarcimento del pagina 3 di 10 danno subito in conseguenza da parte dell'attrice.
Regolarmente evocata, si costituiva tempestivamente in giudizio , la Controparte_1 quale, nel chiedere l'integrale reiezione della pretesa ex adverso avanzata, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in favore di quello della Repubblica d'Irlanda, ritenendo l'attrice un'utente professionale di Instagram (e non una mera consumatrice, come dedotto invece da e, pertanto, operante la deroga alla giurisdizione contenuta nelle condizioni Pt_1 commerciali di le quali attribuiscono ai tribunali irlandesi la giurisdizione esclusiva per la CP_1 risoluzione delle controversie instaurate da utenti non consumatori derivanti dall'utilizzo di Instagram
(cfr. doc. 8, pag. 4, art. 5, lett. d, punto II, fascicolo convenuta).
Nel merito, instava, in ogni caso, per il rigetto della domanda, non essendosi realizzata alcuna violazione del diritto all'identità digitale dell'attrice, nonché per mancata prova del danno e del nesso di causalità tra l'evento lesivo e i danni asseritamente patiti da Pt_1
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione all'odierna udienza, previa assegnazione di termine all'attrice per il deposito di note di replica.
2. Decisione.
Ad avviso di questo Giudice l'eccezione di carenza di giurisdizione è fondata e merita pertanto di essere accolta.
2.1. Inquadramento giuridico-normativo.
Onde chiarire le ragioni sottese a siffatta valutazione, devono anzitutto prendersi le mosse dai seguenti dettami normativi.
L'art. 4, co. 1, del Regolamento n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis), emanato in ambito eurounitario al fine di una corretta ripartizione della competenza nelle controversie transfrontaliere, prescrive che «Le persone domiciliate nel territorio di un determinato stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
Il sistema di riparto delineato dalla predetta norma conosce ben poche deroghe, tra cui rilevano, ai fini che qui interessano, il combinato disposto degli artt. 17-18-19 e la disposizione di cui all'art. 25. In pagina 4 di 10 particolare, quest'ultimo sancisce che le parti hanno la facoltà di convenire una deroga alla
Giurisdizione. Tuttavia, per essere considerato valido, l'accordo attributivo di competenza, pattuito tra le parti, deve essere concluso: a) per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. Ai sensi del co. 2 del citato articolo, si considera peraltro avvenuta in forma scritta qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che consenta una registrazione durevole di siffatto accordo.
A titolo esemplificativo, la Corte di Giustizia Europea, ha ritenuto rientranti in siffatta categoria le clausole attributive di competenza insite nelle condizioni generali di un contratto di vendita concluso elettronicamente, accettate mediante “click”, essendo stato l'utente, tramite apposita comunicazione elettronica (avvenuta mediante link di reindirizzamento alle condizioni stesse), messo nelle condizioni di agevolmente leggere, stampare e salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto (Corte di Giustizia, 21 maggio 2015, C-322/14, paragrafo 40).
Ancora, in posizione derogatoria rispetto al tradizionale criterio di ripartizione della competenza in ambito transfrontaliero, come supra anticipato, si collocano le disposizioni di cui agli artt. 17-19 dell'anzidetto Regolamento. E difatti, l'art. 18 sancisce che «L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui
è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore». Ne consegue che nell'ipotesi di contratti conclusi dal consumatore, spetta a quest'ultimo scegliere il foro di competenza.
Ora, siffatta disposizione impone un chiarimento in ordine alla qualifica di consumatore. In particolare, soccorre a tali fini sia il legislatore europeo, con la Direttiva n. 93/2013/CEE del Consiglio dd. 5 aprile
1993 e ss.mm., a mente della quale «Il consumatore è qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale», sia il legislatore italiano, mediante la stesura dell'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d.
Codice del Consumo), ove si legge che «Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».
Peraltro, come a più riprese chiarito dalla Corte di Giustizia, “solo i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di pagina 5 di 10 soddisfare le necessità di consumo privato di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da detta Convenzione in materia di protezione del consumatore […], protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale” (CGUE 20 gennaio
2005, C-464/01, punto 36 e in conformità tra le tante sentenza CGUE 3 luglio 1997, C-269/95, punti
16-18). Nell'ipotesi poi di persona che concluda un contratto per un uso che in parte si riferisce alla sua attività professionale, la Corte ha ulteriormente precisato che la stessa può giovarsi della disciplina prevista in materia di tutela del consumatore solo laddove il collegamento del contratto con detta attività sia talmente tenue e marginale da rivestire un ruolo del tutto trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato (cfr. CGUE 25.01.2018, causa
[...]
, C-498/16). Controparte_2
Ancora, a parere della Corte di Cassazione, deve escludersi l'applicabilità della disciplina del consumatore alle ipotesi di contratti a finalità mista, richiamando l'art. 3 co. 1 Codice del Consumo esclusivamente gli scopi totalmente “estranei”. Tale accertamento, ha aggiunto la Suprema Corte, deve compiersi in virtù di un criterio oggettivo, a nulla rilevando l'intenzione soggettiva (c.d. motivo) che abbia animato il contraente ed è finalizzato a verificare che il contratto sia stato effettivamente concluso in via esclusiva per soddisfare i bisogni personali o familiari o esigenze di vita quotidiana
(cfr. Cass., Sez. VI, sent.8 giugno 2007, n. 13377; n. 10127/2001; n. 11933/2006; n. 13643/2006; n.
15475/2004).
2.2. Applicazione dei principi di diritto enunciati e relativo onere probatorio.
Orbene, nel declinare le superiori coordinate ermeneutiche e normative al caso di specie va osservato quanto segue.
Risulta pacifico tra le parti, anche ai sensi del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. – nonché di documentale evidenza in forza della disamina delle condizioni commerciali prodotte sub docc.
7-8 dalla convenuta – che le stesse abbiano pattuito una clausola attributiva di competenza in relazione a tutte le controversie insorte durante il rapporto contrattuale, operante in favore del giudice irlandese. Tale conclusione, in particolare, si evince con chiarezza dalla piana lettura dell'art. 5, lett. d, punto II, delle condizioni commerciali di il quale così prescrive: «I Reclami commerciali fra CP_1 utente e verranno risolti esclusivamente dinanzi ai tribunali della Controparte_1
Repubblica d'Irlanda. L'utente accetta di sottoporsi alla giurisdizione personale della Repubblica
d'Irlanda per la risoluzione di tali reclami, nonché che le leggi della Repubblica d'Irlanda regoleranno le presenti Condizioni commerciali ed eventuali reclami, indipendentemente dalle pagina 6 di 10 disposizioni in materia di conflitti di legge» (cfr. doc. 8 fascicolo convenuta).
La predetta clausola peraltro deve ritenersi valida e operante, in quanto redatta in ossequio alla normativa europea sopra richiamata ed espressamente accettata dall'utente, tramite click format e pedissequo rinvio al testo delle predette condizioni (cfr. doc. 7 fascicolo convenuta).
Di contro, del tutto sconfessata dal compendio probatorio e dalle allegazioni offerte deve reputarsi la tesi della qualifica di consumatrice sostenuta dall'attrice.
Invero, la convenuta ha puntualmente dimostrato che l'attrice abbia utilizzato e utilizzi l'account
Instagram non solo per esigenze di vita quotidiana, ma altresì per scopi professionali. In particolare, dalla disamina della documentazione versata sub docc. 1 e da 15 a 23, si evince come la stessa abbia nel tempo usufruito dell'account al fine di promuovere non solo ulteriori profili di carattere commerciale dalla medesima posseduti ( omonima pagina web), attraverso l'inserimento di Pt_2 apposito link di reindirizzamento (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta), ma altresì diversi brand (cfr. docc. da 15 a 23 fascicolo convenuta).
Peraltro, non può qui sottacersi come sia la stessa attrice, in seno al proprio atto di citazione, a dichiarare di utilizzare il proprio profilo Instagram per raggiungere una vasta platea di utenti (circa 8,2 milioni di followers), vista la sua natura di personaggio notorio e la rilevanza pubblica acquisita, al punto da avere il predetto social network assunto un ruolo primario all'interno della sua vita (cfr. atto di citazione, pag. 1-2). Tale rilevanza mediatica risulta inoltre confermata dall'acquisizione, documentata dalla stessa attrice (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), della c.d. “spunta blu”, comprovante l'ufficialità e l'autenticità dell'account, nonché l'appartenenza all'attrice stessa (cfr. doc. 15 fascicolo attoreo).
Non colgono nel segno invece le difese esplicate da in seno alle note di replica autorizzate del Pt_1
4.9.2025.
In particolare, non può attribuirsi uso esclusivamente personale all'account, solo in base al dato statistico della prevalenza dei post personali rispetto a quelli promozionali/commerciali. Costituisce invero fatto notorio la circostanza in forza della quale ogni utente Instagram possa creare, modificare e cancellare in ogni momento il proprio account, mediante inserimento o modifica di propri post nonché delle loro descrizioni. In termini semplici, ad ogni utente è data la facoltà di revisionare i propri contenuti, a proprio piacimento, modificando persino l'etichetta e l'immagine che vuole fornire di sé.
Ne consegue che la tesi oggetto di esame non può ritenersi attendibile, ben potendo l'attrice
“annacquare” liberamente il proprio profilo per rendere meno apparente l'utilizzo commerciale.
Le considerazioni che precedono sconfessano altresì l'eccezione relativa all'uso “commerciale” pagina 7 di 10 dell'account solo sino al 2021, avendo nel prosieguo l'attrice limitato la fruizione del portale a scopi di carattere personale.
Peraltro, pur volendo aderire alla tesi dell'interruzione della pubblicazione di post commerciali/promozionali con decorrenza dal 2021, non può qui sottacersi come anche i contenuti di natura personale pubblicati dall'attrice riflettano un ulteriore scopo (i.e. l'attrazione di nuovi followers e l'influenza degli stessi verso determinati contenuti). Emerge invero che l'attrice utilizzi l'account come vetrina personale, al fine di pubblicizzare la sua persona e la sua immagine e, per l'effetto, realizzare profitti, anche convogliando i propri followers verso altre piattaforme. A riprova, la stessa, in seno alla propria “bio”, si definisce “modella” e riporta diversi reindirizzamenti ad ulteriori profili commerciali ( ), nonché i propri contatti, al fine di avviare una collaborazione Email_2 commerciale con la medesima ( ) (cfr. doc. 15 fascicolo attoreo). Il Email_3 predetto link conduce, inoltre, ad una pagina web personale dell'attrice, ove la stessa, nel fornire i propri recapiti e diversi modi per contattarla, incluse le varie piattaforme presso cui reperirla, chiarisce di essere una modella e una content creator (cfr. doc. 12 fascicolo convenuta)
Ebbene, costituisce fatto notorio che i content creator siano dei veri e propri professionisti, i quali, o tramite ingaggio con apposita agenzia ovvero in modalità freelance, creano e gestiscono contenuti, secondo un'apposita strategia di marketing, al fine di raggiungere una vasta platea di destinatari, attirare nuovi potenziali clienti o vendere qualcosa, come un prodotto o un servizio, ottenendo come riscontro un guadagno direttamente parametrato al numero di profili raggiunti.
Alla luce delle osservazioni suesposte, a prescindere dalla tipologia di post pubblicati, deve ritenersi che l'attrice, anche in forza delle proprie abilità professionali di coinvolgimento dell'utenza, non rivesta il ruolo di semplice consumatrice nell'ambito del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
D'altronde l'attrice si è definita espressamente come “imprenditrice” nell'intervista a “Non è l'arena” sub doc. 65 di parte convenuta) ed è provato che essa si è avvalsa di questa posizione a fini economici attraverso le due modalità indicate: attraverso i brand pubblicizzati e attraverso i collegamenti con altre piattaforme, come ad es. onlyfans, che hanno esclusiva finalita' economica.
Una volta provata la "contaminazione" (se non la finalizzazione) dell'account rispetto all'interesse economico e la portata rilevante delle entrate di cui l'attrice ha fruito o comunque poteva fruire
(collocandosi ai primissimi posti nella classifica degli influencer italiani: doc. 078 di parte convenuta), spetta all'attrice, che invoca il distinguo tra uso commerciale ed uso personale dell'account, dimostrare se e in che misura tale account abbia conservato una finalita' puramente personale.
pagina 8 di 10 Tale principio risponde al criterio di vicinanza della prova posto che il titolare dell'account e' l'unico ad avere i dati in relazione alle entrate che ha ricavato grazie al profilo instagram ed a quelli collegati ed invero non può sottacersi che l'attrice, replicando a coloro che l'accusavano di “vendersi per 4 spicci”, ha dichiarato pubblicamente che grazie alla piattaforma riceve bonifici a raffica di euro 20 Pt_2 mila, come risulta dagli estratti del conto corrente (vd. video postato su sub doc. 081). CP_3
Alle considerazioni già esposte va aggiunto che quelli che l'attrice indica come contenuti di natura meramente personale lo sono solo in apparenza, posto che riguardano sempre lo stesso tema ovvero la declinazione delle forme dell'attrice in pose sensuali e provocanti in vari contesti, con immagini che appaiono chiaramente curate da professionisti, e cioe' proprio quel tipo di contenuto che, attirando i followers, consente all'influencer di esercitare nei confronti di questi ultimi quell'attrattiva che e' poi lo strumento attraverso il quale essa puo' realizzare profitti attraverso le partnerschip con i brand piuttosto che convogliando i followers verso le piattaforme a finalita' esclusivamente economiche.
Il fatto che i profitti dell'attrice siano molto consistenti, come dichiarato dalla stessa, dimostra la sua abilità imprenditoriale mettendo in connessione le diverse piattaforme sulle quali opera (mentre e' altrettanto evidente che ove, al contrario, essa attraverso il proprio account Instagram avesse ottenuto un seguito risibile, ne sarebbe stata pesantemente sminuita anche la sua capacita' di promuovere contenuti profittevoli attraverso i social).
All'esito del giudizio, pertanto, deve ritenersi pienamente valida ed efficace la clausola di deroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni commerciali di sopra richiamata, conferente la CP_1 giurisdizione al giudice irlandese.
Per le ragioni che precedono deve dunque conclusivamente dichiararsi la carenza di giurisdizione del
Tribunale di Busto Arsizio adito.
Dall'accoglimento della superiore eccezione preliminare discende l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata in punto di merito dalle parti.
2.3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno pertanto poste interamente a carico dell'attrice nella misura che si determina come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita e disattesa, così provvede:
1. Dichiara la carenza di giurisdizione del Tribunale di Busto Arsizio, stante la giurisdizione esclusiva del Tribunale della Repubblica di Irlanda;
2. dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione formulata dalle parti;
3. condanna parte attrice alla rifusione a favore della parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come segue: Euro 6.500,00 per compensi professionali oltre 15% del compenso per rimborso forfettario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1460/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACI ALBERTO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. ANTONUCCI ALBERTA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PACI ALBERTO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MONTINARI MICAEL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RASELLA, 155 00187 ROMA presso il difensore avv. MONTINARI MICAEL
CONVENUTA
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attrice: IN VIA PRELIMINARE Respingere l'eccezione sul difetto di giurisdizione sollevato da stante la natura di utente CP_1 consumatore dell'Attrice, per tutte le ragioni esposte e per l'effetto dichiarare la giurisdizione italiana con competenza del Tribunale di Busto Arsizio a conoscere della presente controversia. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di deroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni d'uso di Meta Verified per le ragioni in atti e conseguentemente dichiarare la Firmato Da: PACI ALBERTO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: NumeroDiCarta_1 11
giurisdizione italiana con competenza del Tribunale di Busto Arsizio a conoscere della presente controversia. pagina 1 di 10 IN VIA PRINCIPALE: I) accertare e dichiarare l'illegittimità delle sospensioni attuate da con rifermento al profilo CP_1 Instagram dell'Attrice per i motivi indicati in atto;
Email_1 II) accertare e dichiarare in ogni caso che tali sospensioni, unitamente alla mancanza della dovuta informativa nei confronti dell'utente, costituiscono un inadempimento rilevante ex art. 1218 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni;
III) accertare e dichiarare in ogni caso che la Convenuta ha privato l'Attrice della disponibilità del proprio canale comunicativo Instagram, cagionandole una grave lesione dell'identità digitale;
IV) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di CP_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'Attrice da determinarsi nella somma di Euro 100.000,00 (centomila/00) o nella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia;
V) condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di CP_1 tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'Attrice nella misura che l'Ill.mo Giudice vorrà liquidare con valutazione equitativa. VI) In ogni caso respingere tutte le domande ed eccezioni di parte convenuta perché infondate in fatto ed in diritto. VII) Con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria come in atti
per la convenuta: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza dell'1.10.2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità delle sospensioni effettuate dalla
[...] convenuta con riferimento al profilo Instagram dell'attrice, nonché l'inadempimento ex art. 1218 c.c. posto in essere dalla convenuta, concretatosi nelle predette sospensioni e nella mancanza della dovuta informativa nei confronti dell'utente, e per l'effetto, previo accertamento della lesione dell'identità digitale subita dalla attrice in conseguenza di tale inadempimento, sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da quantificati nella somma di Euro Pt_1
100.000,00 (ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa).
Più nel dettaglio, l'attrice esponeva quanto in appresso.
1. Da diversi anni la stessa è titolare di un account Instagram, meglio denominato
IN e reperibile al link https://www.instagram.com/vismaramartina/ (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), di cui si serve quotidianamente, anche per comunicare ed interfacciarsi pagina 2 di 10 abitualmente con la sua numerosa community, costituita da oltre 8,2 milioni di followers, e per il quale nel luglio 2020 ha ottenuto l'apposita verifica (c.d. “spunta blu”);
2. in data 22.5.2024, intorno alle ore 11:00, l'account dell'attrice veniva improvvisamente sospeso, in quanto non rispettoso delle condizioni d'uso del Social (cfr. doc. 2 fascicolo attoreo);
3. non avendo commesso alcuna delle violazioni contestate, l'attrice inviava apposita segnalazione e contestuale ricorso interno alla Piattaforma, al precipuo scopo di contestare il provvedimento immotivatamente adottato nei suoi riguardi;
4. a seguito di alcune verifiche, la convenuta in data 23.5.2025 si avvedeva di aver commesso un errore e ripristinava l'account (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo);
5. ciononostante, nei giorni immediatamente successivi (24, 25 e 26.5.2024), gli eventi di cui sopra si ripetevano quotidianamente e puntualmente nella medesima fascia oraria, con lo stesso iter;
6. al fine di ottenere un adeguato e celere supporto tecnico e pervenire alla soluzione del problema,
l'attrice, in data 26.5.2024, si abbonava al servizio di assistenza “Meta Verified standard”, corrispondendo l'importo di Euro 16,99 mensili (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo);
7. malgrado i tentativi attuati dall'attrice, il problema di sospensione dell'account continuava a persistere: difatti l'assistenza non si rivelava in grado né di eliminare il disservizio né di offrire soluzioni alternative (cfr. doc. 5 fascicolo attoreo);
8. la situazione creatasi non consentiva all'attrice di avere un pieno controllo del proprio profilo, riducendo drasticamente i suoi accessi e conseguentemente il numero dei suoi contenuti, e pertanto le visualizzazioni agli stessi, impedendole concretamente di raggiungere la sua community;
tali ripetute violazioni alla propria identità digitale generavano profondo disagio e stress nella sfera psico-fisica dell'attrice (cfr. docc. 6-6bis fascicolo attoreo);
9. onde pervenire ad una soluzione bonaria della controversia, l'attrice, a mezzo dei propri procuratori, in data 7.10.1024, inoltrava una diffida ad adempiere alla convenuta, contestando l'inadempimento contrattuale riscontrato (cfr. doc. 7 fascicolo attoreo); siffatta comunicazione si rivelava tuttavia del tutto infruttuosa (cfr. docc.
8-9 fascicolo attoreo);
10. attesa la superficialità e la negligenza della convenuta, si rendeva necessario adire l'intestato
Tribunale al fine di ottenere l'accertamento del predetto inadempimento e il risarcimento del pagina 3 di 10 danno subito in conseguenza da parte dell'attrice.
Regolarmente evocata, si costituiva tempestivamente in giudizio , la Controparte_1 quale, nel chiedere l'integrale reiezione della pretesa ex adverso avanzata, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in favore di quello della Repubblica d'Irlanda, ritenendo l'attrice un'utente professionale di Instagram (e non una mera consumatrice, come dedotto invece da e, pertanto, operante la deroga alla giurisdizione contenuta nelle condizioni Pt_1 commerciali di le quali attribuiscono ai tribunali irlandesi la giurisdizione esclusiva per la CP_1 risoluzione delle controversie instaurate da utenti non consumatori derivanti dall'utilizzo di Instagram
(cfr. doc. 8, pag. 4, art. 5, lett. d, punto II, fascicolo convenuta).
Nel merito, instava, in ogni caso, per il rigetto della domanda, non essendosi realizzata alcuna violazione del diritto all'identità digitale dell'attrice, nonché per mancata prova del danno e del nesso di causalità tra l'evento lesivo e i danni asseritamente patiti da Pt_1
Effettuate le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale sull'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione all'odierna udienza, previa assegnazione di termine all'attrice per il deposito di note di replica.
2. Decisione.
Ad avviso di questo Giudice l'eccezione di carenza di giurisdizione è fondata e merita pertanto di essere accolta.
2.1. Inquadramento giuridico-normativo.
Onde chiarire le ragioni sottese a siffatta valutazione, devono anzitutto prendersi le mosse dai seguenti dettami normativi.
L'art. 4, co. 1, del Regolamento n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I bis), emanato in ambito eurounitario al fine di una corretta ripartizione della competenza nelle controversie transfrontaliere, prescrive che «Le persone domiciliate nel territorio di un determinato stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
Il sistema di riparto delineato dalla predetta norma conosce ben poche deroghe, tra cui rilevano, ai fini che qui interessano, il combinato disposto degli artt. 17-18-19 e la disposizione di cui all'art. 25. In pagina 4 di 10 particolare, quest'ultimo sancisce che le parti hanno la facoltà di convenire una deroga alla
Giurisdizione. Tuttavia, per essere considerato valido, l'accordo attributivo di competenza, pattuito tra le parti, deve essere concluso: a) per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato. Ai sensi del co. 2 del citato articolo, si considera peraltro avvenuta in forma scritta qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che consenta una registrazione durevole di siffatto accordo.
A titolo esemplificativo, la Corte di Giustizia Europea, ha ritenuto rientranti in siffatta categoria le clausole attributive di competenza insite nelle condizioni generali di un contratto di vendita concluso elettronicamente, accettate mediante “click”, essendo stato l'utente, tramite apposita comunicazione elettronica (avvenuta mediante link di reindirizzamento alle condizioni stesse), messo nelle condizioni di agevolmente leggere, stampare e salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto (Corte di Giustizia, 21 maggio 2015, C-322/14, paragrafo 40).
Ancora, in posizione derogatoria rispetto al tradizionale criterio di ripartizione della competenza in ambito transfrontaliero, come supra anticipato, si collocano le disposizioni di cui agli artt. 17-19 dell'anzidetto Regolamento. E difatti, l'art. 18 sancisce che «L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui
è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore». Ne consegue che nell'ipotesi di contratti conclusi dal consumatore, spetta a quest'ultimo scegliere il foro di competenza.
Ora, siffatta disposizione impone un chiarimento in ordine alla qualifica di consumatore. In particolare, soccorre a tali fini sia il legislatore europeo, con la Direttiva n. 93/2013/CEE del Consiglio dd. 5 aprile
1993 e ss.mm., a mente della quale «Il consumatore è qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale», sia il legislatore italiano, mediante la stesura dell'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d.
Codice del Consumo), ove si legge che «Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta».
Peraltro, come a più riprese chiarito dalla Corte di Giustizia, “solo i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, con l'unico scopo di pagina 5 di 10 soddisfare le necessità di consumo privato di un individuo, rientrano nel particolare regime previsto da detta Convenzione in materia di protezione del consumatore […], protezione che non è invece giustificata in caso di contratto avente come finalità un'attività professionale” (CGUE 20 gennaio
2005, C-464/01, punto 36 e in conformità tra le tante sentenza CGUE 3 luglio 1997, C-269/95, punti
16-18). Nell'ipotesi poi di persona che concluda un contratto per un uso che in parte si riferisce alla sua attività professionale, la Corte ha ulteriormente precisato che la stessa può giovarsi della disciplina prevista in materia di tutela del consumatore solo laddove il collegamento del contratto con detta attività sia talmente tenue e marginale da rivestire un ruolo del tutto trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato (cfr. CGUE 25.01.2018, causa
[...]
, C-498/16). Controparte_2
Ancora, a parere della Corte di Cassazione, deve escludersi l'applicabilità della disciplina del consumatore alle ipotesi di contratti a finalità mista, richiamando l'art. 3 co. 1 Codice del Consumo esclusivamente gli scopi totalmente “estranei”. Tale accertamento, ha aggiunto la Suprema Corte, deve compiersi in virtù di un criterio oggettivo, a nulla rilevando l'intenzione soggettiva (c.d. motivo) che abbia animato il contraente ed è finalizzato a verificare che il contratto sia stato effettivamente concluso in via esclusiva per soddisfare i bisogni personali o familiari o esigenze di vita quotidiana
(cfr. Cass., Sez. VI, sent.8 giugno 2007, n. 13377; n. 10127/2001; n. 11933/2006; n. 13643/2006; n.
15475/2004).
2.2. Applicazione dei principi di diritto enunciati e relativo onere probatorio.
Orbene, nel declinare le superiori coordinate ermeneutiche e normative al caso di specie va osservato quanto segue.
Risulta pacifico tra le parti, anche ai sensi del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. – nonché di documentale evidenza in forza della disamina delle condizioni commerciali prodotte sub docc.
7-8 dalla convenuta – che le stesse abbiano pattuito una clausola attributiva di competenza in relazione a tutte le controversie insorte durante il rapporto contrattuale, operante in favore del giudice irlandese. Tale conclusione, in particolare, si evince con chiarezza dalla piana lettura dell'art. 5, lett. d, punto II, delle condizioni commerciali di il quale così prescrive: «I Reclami commerciali fra CP_1 utente e verranno risolti esclusivamente dinanzi ai tribunali della Controparte_1
Repubblica d'Irlanda. L'utente accetta di sottoporsi alla giurisdizione personale della Repubblica
d'Irlanda per la risoluzione di tali reclami, nonché che le leggi della Repubblica d'Irlanda regoleranno le presenti Condizioni commerciali ed eventuali reclami, indipendentemente dalle pagina 6 di 10 disposizioni in materia di conflitti di legge» (cfr. doc. 8 fascicolo convenuta).
La predetta clausola peraltro deve ritenersi valida e operante, in quanto redatta in ossequio alla normativa europea sopra richiamata ed espressamente accettata dall'utente, tramite click format e pedissequo rinvio al testo delle predette condizioni (cfr. doc. 7 fascicolo convenuta).
Di contro, del tutto sconfessata dal compendio probatorio e dalle allegazioni offerte deve reputarsi la tesi della qualifica di consumatrice sostenuta dall'attrice.
Invero, la convenuta ha puntualmente dimostrato che l'attrice abbia utilizzato e utilizzi l'account
Instagram non solo per esigenze di vita quotidiana, ma altresì per scopi professionali. In particolare, dalla disamina della documentazione versata sub docc. 1 e da 15 a 23, si evince come la stessa abbia nel tempo usufruito dell'account al fine di promuovere non solo ulteriori profili di carattere commerciale dalla medesima posseduti ( omonima pagina web), attraverso l'inserimento di Pt_2 apposito link di reindirizzamento (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta), ma altresì diversi brand (cfr. docc. da 15 a 23 fascicolo convenuta).
Peraltro, non può qui sottacersi come sia la stessa attrice, in seno al proprio atto di citazione, a dichiarare di utilizzare il proprio profilo Instagram per raggiungere una vasta platea di utenti (circa 8,2 milioni di followers), vista la sua natura di personaggio notorio e la rilevanza pubblica acquisita, al punto da avere il predetto social network assunto un ruolo primario all'interno della sua vita (cfr. atto di citazione, pag. 1-2). Tale rilevanza mediatica risulta inoltre confermata dall'acquisizione, documentata dalla stessa attrice (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo), della c.d. “spunta blu”, comprovante l'ufficialità e l'autenticità dell'account, nonché l'appartenenza all'attrice stessa (cfr. doc. 15 fascicolo attoreo).
Non colgono nel segno invece le difese esplicate da in seno alle note di replica autorizzate del Pt_1
4.9.2025.
In particolare, non può attribuirsi uso esclusivamente personale all'account, solo in base al dato statistico della prevalenza dei post personali rispetto a quelli promozionali/commerciali. Costituisce invero fatto notorio la circostanza in forza della quale ogni utente Instagram possa creare, modificare e cancellare in ogni momento il proprio account, mediante inserimento o modifica di propri post nonché delle loro descrizioni. In termini semplici, ad ogni utente è data la facoltà di revisionare i propri contenuti, a proprio piacimento, modificando persino l'etichetta e l'immagine che vuole fornire di sé.
Ne consegue che la tesi oggetto di esame non può ritenersi attendibile, ben potendo l'attrice
“annacquare” liberamente il proprio profilo per rendere meno apparente l'utilizzo commerciale.
Le considerazioni che precedono sconfessano altresì l'eccezione relativa all'uso “commerciale” pagina 7 di 10 dell'account solo sino al 2021, avendo nel prosieguo l'attrice limitato la fruizione del portale a scopi di carattere personale.
Peraltro, pur volendo aderire alla tesi dell'interruzione della pubblicazione di post commerciali/promozionali con decorrenza dal 2021, non può qui sottacersi come anche i contenuti di natura personale pubblicati dall'attrice riflettano un ulteriore scopo (i.e. l'attrazione di nuovi followers e l'influenza degli stessi verso determinati contenuti). Emerge invero che l'attrice utilizzi l'account come vetrina personale, al fine di pubblicizzare la sua persona e la sua immagine e, per l'effetto, realizzare profitti, anche convogliando i propri followers verso altre piattaforme. A riprova, la stessa, in seno alla propria “bio”, si definisce “modella” e riporta diversi reindirizzamenti ad ulteriori profili commerciali ( ), nonché i propri contatti, al fine di avviare una collaborazione Email_2 commerciale con la medesima ( ) (cfr. doc. 15 fascicolo attoreo). Il Email_3 predetto link conduce, inoltre, ad una pagina web personale dell'attrice, ove la stessa, nel fornire i propri recapiti e diversi modi per contattarla, incluse le varie piattaforme presso cui reperirla, chiarisce di essere una modella e una content creator (cfr. doc. 12 fascicolo convenuta)
Ebbene, costituisce fatto notorio che i content creator siano dei veri e propri professionisti, i quali, o tramite ingaggio con apposita agenzia ovvero in modalità freelance, creano e gestiscono contenuti, secondo un'apposita strategia di marketing, al fine di raggiungere una vasta platea di destinatari, attirare nuovi potenziali clienti o vendere qualcosa, come un prodotto o un servizio, ottenendo come riscontro un guadagno direttamente parametrato al numero di profili raggiunti.
Alla luce delle osservazioni suesposte, a prescindere dalla tipologia di post pubblicati, deve ritenersi che l'attrice, anche in forza delle proprie abilità professionali di coinvolgimento dell'utenza, non rivesta il ruolo di semplice consumatrice nell'ambito del rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
D'altronde l'attrice si è definita espressamente come “imprenditrice” nell'intervista a “Non è l'arena” sub doc. 65 di parte convenuta) ed è provato che essa si è avvalsa di questa posizione a fini economici attraverso le due modalità indicate: attraverso i brand pubblicizzati e attraverso i collegamenti con altre piattaforme, come ad es. onlyfans, che hanno esclusiva finalita' economica.
Una volta provata la "contaminazione" (se non la finalizzazione) dell'account rispetto all'interesse economico e la portata rilevante delle entrate di cui l'attrice ha fruito o comunque poteva fruire
(collocandosi ai primissimi posti nella classifica degli influencer italiani: doc. 078 di parte convenuta), spetta all'attrice, che invoca il distinguo tra uso commerciale ed uso personale dell'account, dimostrare se e in che misura tale account abbia conservato una finalita' puramente personale.
pagina 8 di 10 Tale principio risponde al criterio di vicinanza della prova posto che il titolare dell'account e' l'unico ad avere i dati in relazione alle entrate che ha ricavato grazie al profilo instagram ed a quelli collegati ed invero non può sottacersi che l'attrice, replicando a coloro che l'accusavano di “vendersi per 4 spicci”, ha dichiarato pubblicamente che grazie alla piattaforma riceve bonifici a raffica di euro 20 Pt_2 mila, come risulta dagli estratti del conto corrente (vd. video postato su sub doc. 081). CP_3
Alle considerazioni già esposte va aggiunto che quelli che l'attrice indica come contenuti di natura meramente personale lo sono solo in apparenza, posto che riguardano sempre lo stesso tema ovvero la declinazione delle forme dell'attrice in pose sensuali e provocanti in vari contesti, con immagini che appaiono chiaramente curate da professionisti, e cioe' proprio quel tipo di contenuto che, attirando i followers, consente all'influencer di esercitare nei confronti di questi ultimi quell'attrattiva che e' poi lo strumento attraverso il quale essa puo' realizzare profitti attraverso le partnerschip con i brand piuttosto che convogliando i followers verso le piattaforme a finalita' esclusivamente economiche.
Il fatto che i profitti dell'attrice siano molto consistenti, come dichiarato dalla stessa, dimostra la sua abilità imprenditoriale mettendo in connessione le diverse piattaforme sulle quali opera (mentre e' altrettanto evidente che ove, al contrario, essa attraverso il proprio account Instagram avesse ottenuto un seguito risibile, ne sarebbe stata pesantemente sminuita anche la sua capacita' di promuovere contenuti profittevoli attraverso i social).
All'esito del giudizio, pertanto, deve ritenersi pienamente valida ed efficace la clausola di deroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni commerciali di sopra richiamata, conferente la CP_1 giurisdizione al giudice irlandese.
Per le ragioni che precedono deve dunque conclusivamente dichiararsi la carenza di giurisdizione del
Tribunale di Busto Arsizio adito.
Dall'accoglimento della superiore eccezione preliminare discende l'assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione sollevata in punto di merito dalle parti.
2.3. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno pertanto poste interamente a carico dell'attrice nella misura che si determina come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita e disattesa, così provvede:
1. Dichiara la carenza di giurisdizione del Tribunale di Busto Arsizio, stante la giurisdizione esclusiva del Tribunale della Repubblica di Irlanda;
2. dichiara assorbita ogni altra domanda o eccezione formulata dalle parti;
3. condanna parte attrice alla rifusione a favore della parte convenuta delle spese di lite del presente giudizio, liquidate come segue: Euro 6.500,00 per compensi professionali oltre 15% del compenso per rimborso forfettario, CPA e IVA se e come dovute per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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