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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Sezione Lavoro
Verbale di udienza
All'udienza del 10/12/2025 è stata chiamata la causa iscritta al N. 1898/2025
r.g.l.;
Sono comparsi:
1. l'avv. CIRONE ATTILIO per si riporta al Controparte_1
ricorso e ne chiede l'accoglimento;
2. l'avv. DEL SORDO ROBERTA per Controparte_2
si riporta alla memoria e fa presente che
[...]
CP_ l' ha accolto la domanda che è in corso di liquidazione;
IL G.OP.
dato atto, decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,20
IL GIUDICE
EO TE –
N. Sentenza Fasc. n. 497/2021
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice del Lavoro – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 10.12.2025
PROMOSSO DA
elettivamente domiciliato in Penne (Pe) al Corso Controparte_1 dei Vestini n. 52 presso e nello studio dell'Avv. Attilio Cirone che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara CP_2 presso gli Uffici della locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. E.
Capannolo e dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: Riliquidazione assegno di invalidità
CONCLUSIONI: come da verbale del 10.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.10.2025 parte ricorrente ha citato in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione CP_2 dell'assegno ordinario di invalidita' in godimento con la applicazione del
Messaggio n. 246 del 2025 in forza del quale i contributi accreditati nel CP_2
Fpld e nelle Gestioni autonome, a prescindere dalla collocazione temporale, concorrono ai fini della verifica del requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso con conseguente corresponsione al pensionato dei ratei arretrati come rideterminati, comprensivi di accessori con decorrenza dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo.
L' Ente convenuto, costituitosi in giudizio, ha riconosciuto la fondatezza della domanda, dichiarando che il procedimento amministrativo è in corso di definizione.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, come concordemente affermato anche dall'ente, l'articolo 16 della legge n. 233 del 1990 in materia di determinazione pro quota della misura della prestazione, nonché gli articoli 4 della legge n. 222 del 1984 e 22 della legge n. 903 del 1965, ai fini del diritto al trattamento di invalidità e alla pensione indiretta, prevedono il requisito di cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda o la data del decesso del dante causa e qualora il soggetto iscritto nel Fpld ed in una o più Gestioni autonome esprima la volontà di conseguire la prestazione a carico della Gestione autonoma, i contributi accreditati nel Fpld e nelle Gestioni autonome, a prescindere dalla collocazione temporale, concorrono ai fini della verifica del requisito dei cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità .
Le spese del giudizio, regolate a carico dell' in applicazione del CP_2 principio della soccombenza virtuale, si liquidano in dispositivo in relazione alle fasi del giudizio ed al valore della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che si CP_2 liquidano in complessivi € 850,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell' Avv. A. Cirone, antistatario.
Così deciso in Pescara il 10.12.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa EO FERRANTE)