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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/10/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23032/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AGRO' LOREDANA che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. SALONIA ROSA VENERINA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c. del 3.10.2025 e del 6.10.2025:
Per il P.M.:
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in SAN MAURO TORINESE il 19.09.2005. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN MAURO TORINESE (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005). Dal matrimonio sono nate due figlie, il 21.06.2009 e il 13.05.2018. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 20.06.2023. Con ricorso depositato il 18.12.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne, chiedendo altresì la revoca del contributo al mantenimento disposto in fase di separazione in favore della moglie, non ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Si costituiva ritualmente non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, e formulando le proprie difese. All'udienza del 22.09.2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori. Il tentativo di conciliazione sortiva esito positivo ed i difensori chiedevano congiuntamente un breve rinvio al fine di depositare conclusioni scritte congiunte, nulla opponendo in merito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, nel termine loro assegnato, depositavano note scritte contenenti conclusioni congiunte. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riferimento alle ulteriori questioni
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole minorenne e nulla osta al suo accoglimento. Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN MAURO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: DISPONE che le figlie minori vengano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere le figlie con sé liberamente, secondo accordi tra i coniugi e in base agli impegni scolastici delle minori;
in mancanza di accordo, gli incontri avverranno indicativamente con le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera;
due pomeriggi a settimana ( indicativamente il martedì ed il giovedì) dalla fine della scuola a dopo cena;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni: un anno trascorrerà il giorno della Pasqua e l'anno dopo il lunedì dell'Angelo; per 2 settimane durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di diverso accordo, le prime due settimane di agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
le ultime due settimane di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno, alternandosi con l'altro genitore.
DISPONE che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie euro 600,00 mensili (300 euro per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale del 15.03.2016;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla madre;
DÀ ATTO che il signor a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti e senza Pt_1 riconoscimento alcuno s'impegna a corrispondere alla signora la somma una tantum di euro CP_1
8.000 da corrispondere mediante tre rate dell'importo ciascuna di euro 2.667, la prima al 31.10.2025, la seconda al 31.12.2025 e la terza 28.2.2026. A fronte dell'esatto adempimento le parti reciprocamente nulla avranno da pretendere per nessuna causale, neanche a titolo di assegno divorzile.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Lucia Minutella Giudice Rel.
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23032/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. AGRO' LOREDANA che lo rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. SALONIA ROSA VENERINA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente:
Come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c. del 3.10.2025 e del 6.10.2025:
Per il P.M.:
Visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 in SAN MAURO TORINESE il 19.09.2005. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SAN MAURO TORINESE (atto n. 25 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005). Dal matrimonio sono nate due figlie, il 21.06.2009 e il 13.05.2018. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014 in data 20.06.2023. Con ricorso depositato il 18.12.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto affidamento, collocazione e mantenimento della prole minorenne, chiedendo altresì la revoca del contributo al mantenimento disposto in fase di separazione in favore della moglie, non ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile. Si costituiva ritualmente non opponendosi alla domanda di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio, e formulando le proprie difese. All'udienza del 22.09.2025 ex art.473-bis.21 c.p.c. le parti venivano sentite congiuntamente alla presenza dei rispettivi difensori. Il tentativo di conciliazione sortiva esito positivo ed i difensori chiedevano congiuntamente un breve rinvio al fine di depositare conclusioni scritte congiunte, nulla opponendo in merito alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti, nel termine loro assegnato, depositavano note scritte contenenti conclusioni congiunte. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riferimento alle ulteriori questioni
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole minorenne e nulla osta al suo accoglimento. Proprio per tali ragioni il Tribunale ritiene che nella vicenda in esame l'audizione della prole minorenne appaia superflua, non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore. Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN MAURO TORINESE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE in conformità dell'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: DISPONE che le figlie minori vengano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abituale e residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere le figlie con sé liberamente, secondo accordi tra i coniugi e in base agli impegni scolastici delle minori;
in mancanza di accordo, gli incontri avverranno indicativamente con le seguenti modalità: a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera;
due pomeriggi a settimana ( indicativamente il martedì ed il giovedì) dalla fine della scuola a dopo cena;
per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni: un anno trascorrerà il giorno della Pasqua e l'anno dopo il lunedì dell'Angelo; per 2 settimane durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in assenza di diverso accordo, le prime due settimane di agosto con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari;
le ultime due settimane di agosto con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari); in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno, alternandosi con l'altro genitore.
DISPONE che il padre versi alla madre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie euro 600,00 mensili (300 euro per ciascuna figlia) rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale del 15.03.2016;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli venga interamente percepito dalla madre;
DÀ ATTO che il signor a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra le parti e senza Pt_1 riconoscimento alcuno s'impegna a corrispondere alla signora la somma una tantum di euro CP_1
8.000 da corrispondere mediante tre rate dell'importo ciascuna di euro 2.667, la prima al 31.10.2025, la seconda al 31.12.2025 e la terza 28.2.2026. A fronte dell'esatto adempimento le parti reciprocamente nulla avranno da pretendere per nessuna causale, neanche a titolo di assegno divorzile.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.