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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/11/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 735/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 735/2025 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VIVALDI ERIKA C.F._2
e dell'avv. CITTI GABRIELLA Email_1
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Email_2
Citti, via dell'Indipendenza n. 65, Livorno avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: - che e , il 23 giugno 2012, contraevano, in Montopoli in Val Parte_1 Parte_2
d'AR (PI) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di
Montopoli in Val d'AR (PI) al n. 12, parte II, serie A, anno 2012; Per_ Per_
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 27 dicembre 2011 e , il 29 giugno 2017;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 8 aprile 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni Per_ Per_ relativamente ai figli, e , ancora minorenni;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montopoli in Val d'AR
(PI) il 23 giugno 2012 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Montopoli in Val d'AR (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012, n. 12, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la casa familiare, sita in Montopoli in Val d'AR, Via Pirandello n 44 di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla signora e continuerà ad abitarla unitamente ai Parte_2 figli minori. Per_ Per_
DISPONE che i figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni. Per_ Per_
DISPONE che e frequenteranno i genitori in misura paritaria, secondo lo schema 2 giorni con la madre, 2 giorni con il padre e 3 giorni con la madre;
la settimana successiva il calendario sarà invertito e così via con alternanza settimanale. Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dai figli un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento dei figli;
le spese scolastiche (ivi comprese la mensa ed eventuali rette di scuole private), mediche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%.
DISPONE che l'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- La rata mensile del mutuo ipotecario sulla casa familiare verrà pagata da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% pro quota;
- I finanziamenti tutt'ora in essere con la Compass, Findomestic e verranno pagati da CP_1 entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno fino al loro esaurimento;
- Le utenze della casa familiare sono a carico della signora;
Parte_2
- Il sig. lascerà la casa familiare entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso (datato 18 Pt_1 febbraio 2025);
- Le parti concordano che quando entrambi i figli saranno maggiorenni la casa familiare verrà intestata Per_ Per_ a e nella misura del 50% pro capite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Montopoli in Val d'AR (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 25 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 735/2025 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. VIVALDI ERIKA C.F._2
e dell'avv. CITTI GABRIELLA Email_1
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Email_2
Citti, via dell'Indipendenza n. 65, Livorno avente ad oggetto: domanda congiunta cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., allorquando, hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare liberamente a comparire in udienza, di confermare la volontà di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di non avere ripreso la convivenza e di non essersi riconciliati successivamente alla separazione e di non volersi riconciliare.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO: - che e , il 23 giugno 2012, contraevano, in Montopoli in Val Parte_1 Parte_2
d'AR (PI) matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto comune di
Montopoli in Val d'AR (PI) al n. 12, parte II, serie A, anno 2012; Per_ Per_
- che dall'unione dei due sono nati i figli, il 27 dicembre 2011 e , il 29 giugno 2017;
- che e hanno, ora, proposto domanda congiunta per ottenere la Parte_1 Parte_2 pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 8 aprile 2025, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, ha riportato la causa sul ruolo per la verifica delle condizioni di procedibilità della domanda di divorzio;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni Per_ Per_ relativamente ai figli, e , ancora minorenni;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse dei figli ancora minorenni e, anzi, paiono adeguate a garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Montopoli in Val d'AR
(PI) il 23 giugno 2012 tra e , trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello stato civile del Comune di Montopoli in Val d'AR (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2012, n. 12, parte II, serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la casa familiare, sita in Montopoli in Val d'AR, Via Pirandello n 44 di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla signora e continuerà ad abitarla unitamente ai Parte_2 figli minori. Per_ Per_
DISPONE che i figli minori e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni. Per_ Per_
DISPONE che e frequenteranno i genitori in misura paritaria, secondo lo schema 2 giorni con la madre, 2 giorni con il padre e 3 giorni con la madre;
la settimana successiva il calendario sarà invertito e così via con alternanza settimanale. Le maggiori festività, religiose e nazionali, saranno trascorse dai figli un anno con l'uno e un anno con l'altro genitore;
le vacanze pasquali di una settimana saranno trascorse un anno con l'uno, un anno con l'altro genitore;
durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno due settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento dei figli;
le spese scolastiche (ivi comprese la mensa ed eventuali rette di scuole private), mediche, sportive, ludiche e ricreative, preventivamente concordate e documentate, saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%.
DISPONE che l'assegno unico ed universale (od equivalenti) sarà percepito integralmente dalla madre.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- La rata mensile del mutuo ipotecario sulla casa familiare verrà pagata da entrambi i ricorrenti nella misura del 50% pro quota;
- I finanziamenti tutt'ora in essere con la Compass, Findomestic e verranno pagati da CP_1 entrambi i ricorrenti nella misura del 50% ciascuno fino al loro esaurimento;
- Le utenze della casa familiare sono a carico della signora;
Parte_2
- Il sig. lascerà la casa familiare entro tre mesi dalla sottoscrizione del ricorso (datato 18 Pt_1 febbraio 2025);
- Le parti concordano che quando entrambi i figli saranno maggiorenni la casa familiare verrà intestata Per_ Per_ a e nella misura del 50% pro capite.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Montopoli in Val d'AR (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 25 novembre 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina