TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/11/2025, n. 4447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4447 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 422 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Eros Giovanni Badalucco, presso il cui studio a Palermo, via
Houel n. 4, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Badalamenti, presso il cui studio a a Palermo, via G.
Velasquez n. 38, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/01/2024 premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 23/09/1992 e di aver generato i figli , nata Controparte_1 Per_1
a Palermo in data 11/10/1999 e , nato a [...] in data [...], ha chiesto la Per_2 pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del resistente di un assegno complessivo di € 1.700,00 al mese, di cui € 1.200,00 per il mantenimento di sè stessa ed € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, studentessa universitaria, oltre al 75% delle spese straordinarie. Per_1
1 Con comparsa del 05/04/2024 si è costituito , il quale ha aderito alle domande Controparte_1 di separazione e di assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, ma ha tuttavia chiesto di versare un assegno di € 800,00 al mese, di cui € 400,00 per la moglie ed € 400,00 per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, con ordinanza ex art. 473 bis22 c.p.c. emessa il 10/07/2024, ha così provveduto:
“rilevato che l'oggetto del contendere concerne il quantum dell'assegno di mantenimento per la ricorrente e del contributo per il mantenimento della figlia , nata in data [...], Per_1 maggiorenne ma non indipendente economicamente (fatto pacifico tra le parti), oltre che la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
rilevato che la ricorrente ha chiesto la previsione di un assegno di mantenimento per sé di €
1.200,00 al mese e di un contributo per il mantenimento della figlia di € 500,00, oltre al 75% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha chiesto di essere onerato a versare l'assegno complessivo di € 800,00 al mese per entrambe (400,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia;
rilevato che dalla separazione di fatto dei coniugi (febbraio 2020) sino al mese di maggio 2023 la ricorrente ha avuto a disposizione la carta bancomat del marito ed ha sostenuto le spese familiari per un importo di € 1.500,00 circa al mese (come dedotto da entrambe le parti;
vd. ricorso pag. 2 e comparsa pag. 5), mentre dal mese di giugno 2023 il resistente ha ripreso la disponibilità della carta e versa alla ricorrente la somma di € 800,00 al mese (cf. bonifici); rilevato che, dalla documentazione prodotta, risulta che la ricorrente non svolge attività lavorativa e non percepisce redditi, oltre avere un'età (quasi 58 anni), che non le consentirà facilmente un inserimento lavorativo (quanto alla dedotta circostanza di una presunta collaborazione della ricorrente presso la ditta della di lei madre “Sanitaria Annaloro”, si evidenzia l'assenza di richieste istruttorie del resistente sul punto, a fronte della contestazione da parte della ricorrente, ed in ogni caso la produzione da parte di quest'ultima delle dichiarazioni dei redditi della madre, attestanti importi annui di appena seimila euro;
considerato, invece, che il resistente è titolare di una ditta individuale che si occupa di installazione e riparazione di impianti di climatizzazione per veicoli adibiti a trasporto pubblico
(autobus di linea privata); considerato, in particolare, che il resistente, seppur risulti aver dichiarato fiscalmente negli ultimi tre anni di imposta redditi lordi di circa 25-30 mila euro all'anno (cf. Modelli Persone fisiche), dall'esame degli estratti conto risulta, invece, aver incassato somme ammontanti ad €
2 85.000,00 circa nell'anno 2022 e ad € 100.000,00 circa nell'anno 2023, quali compensi per
l'attività lavorativa svolta, come emerge dai vari bonifici registrati negli estratti conto (all. 8 del ricorso ed allegati 6,7 e 8 della comparsa) e provenienti da svariate ditte di CP_2
( e Comande, , Tarantola e Cuffaro, Moveo Bus, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , Servizi Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
GH ecc.); considerata, pertanto, l'elevata redditività CP_10 Controparte_11 dell'attività imprenditoriale svolta dal ed il suo solido inserimento nel mercato, come CP_1 emerge dai rilevanti importi dei bonifici effettuati e dal cospicuo numero di ditte committenti;
rilevato che - anche tenendo conto delle spese di detta attività, indicate genericamente dal resistente (“benzina, pagamento stipendio del dipendente, pagamento contributi previdenziali per il dipendente etc.”) ma non esattamente documentate e della rata del mutuo della casa coniugale di € 600,00 al mese, pagata dal resistente, che scadrà nel 2026 (quanto al canone di locazione dell'immobile di € 500,00 al mese, invece, non vi è effettiva prova dell'effettivo esborso della somma, né della necessità di tale spesa, stante la stipula del contratto il mese successivo al deposito del ricorso e stante la proprietà dell'immobile in capo ad un amico, con cui il resistente condivide l'hobby della motocicletta, come ammesso nella memoria del
23/04/2024) – sussiste senz'altro una rilevante sperequazione economica tra i coniugi, tale da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento per la ricorrente, da quantificarsi nella misura di seguito indicata;
rilevato che la casa coniugale va assegnata alla ricorrente, quale genitore con cui convive la figlia non ancora indipendente;
ritenuto, in conclusione, di dover, in via temporanea ed urgente, porre a carico del resistente
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 1.300,00 al mese, di cui €
700,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie per la medesima”.
3. All'udienza del 04/06/2025 il resistente ha proposto di definire il giudizio con la previsione a suo carico di un assegno complessivo di € 1.100,00 al mese, oltre al 75% delle spese straordinarie per la figlia . Per_1
All'udienza del 05/11/2025 il Giudice ha proposto alle parti di definire la controversia con l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e con l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente un assegno di € 1.200,00 al mese, oltre al 75% delle spese straordinarie per la figlia, e con compensazione delle spese di lite.
Entrambe le parti hanno aderito alla proposta del Giudice.
3 Hanno, tuttavia, manifestato disaccordo rispetto all'imputazione delle somme;
in particolare, la ricorrente ha chiesto che l'importo complessivo di € 1.200,00 venga imputato per la quota di €
900,00 a titolo di assegno di mantenimento per sé stessa e per la quota di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
il resistente ha, invece, indicato l'importo di €
700,00 per il mantenimento della moglie e l'importo di € 500,00 per il mantenimento della figlia.
Orbene, rileva il Collegio che le parti hanno concordato sulle condizioni del divorzio ovvero sull'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e sull'importo complessivo di €
1.200,00 da porre a carico del resistente per il mantenimento della moglie e della figlia, oltre al
75 % delle spese staordinarie.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse del coniuge più debole e della prole maggiorenne e non indipendente.
Quanto all'imputazione delle somme, ritiene il Tribunale che la soluzione più corretta e più congrua alla natura dei rispettivi assegni ed alle esigenze delle beneficiarie sia quella indicata dal resistente, laddove invece l'altra finirebbe per essere troppo sfavorevole per la figlia;
giova, in ogni caso, rilevare che, in caso di future richieste di modifica, la valutazione spettante al
Tribunale non potrà essere ancorata al calcolo aritmetico delle quote di imputazione dell'assegno, ma dovrà senz'altro tenere conto della somma nel suo complesso, in un'ottica non atomistica, ma sostanziale e d'insieme.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 15/08/1966 ( ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 15/10/1966 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Monreale (PA) il 23/09/1992.
2) Dispone, in conformità all'accordo delle parti, l'assegnazione della casa coniugale in favore di e l'obbligo di di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 1.200,00 per il mantenimento della moglie e della figlia, da
[...] versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie per la figlia.
4 3) Dispone che la somma complessiva di € 1.200,00 venga imputata per la quota di € 700,00 a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente e per la quota di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Monreale al n. 270, p. II, serie A, dell'anno 1992).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA MA AN LA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 422 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024 promosso
DA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Eros Giovanni Badalucco, presso il cui studio a Palermo, via
Houel n. 4, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Marcella Badalamenti, presso il cui studio a a Palermo, via G.
Velasquez n. 38, è elettivamente domiciliato resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 05/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11/01/2024 premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 23/09/1992 e di aver generato i figli , nata Controparte_1 Per_1
a Palermo in data 11/10/1999 e , nato a [...] in data [...], ha chiesto la Per_2 pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del resistente di un assegno complessivo di € 1.700,00 al mese, di cui € 1.200,00 per il mantenimento di sè stessa ed € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
, studentessa universitaria, oltre al 75% delle spese straordinarie. Per_1
1 Con comparsa del 05/04/2024 si è costituito , il quale ha aderito alle domande Controparte_1 di separazione e di assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente, ma ha tuttavia chiesto di versare un assegno di € 800,00 al mese, di cui € 400,00 per la moglie ed € 400,00 per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato, con ordinanza ex art. 473 bis22 c.p.c. emessa il 10/07/2024, ha così provveduto:
“rilevato che l'oggetto del contendere concerne il quantum dell'assegno di mantenimento per la ricorrente e del contributo per il mantenimento della figlia , nata in data [...], Per_1 maggiorenne ma non indipendente economicamente (fatto pacifico tra le parti), oltre che la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
rilevato che la ricorrente ha chiesto la previsione di un assegno di mantenimento per sé di €
1.200,00 al mese e di un contributo per il mantenimento della figlia di € 500,00, oltre al 75% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha chiesto di essere onerato a versare l'assegno complessivo di € 800,00 al mese per entrambe (400,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia;
rilevato che dalla separazione di fatto dei coniugi (febbraio 2020) sino al mese di maggio 2023 la ricorrente ha avuto a disposizione la carta bancomat del marito ed ha sostenuto le spese familiari per un importo di € 1.500,00 circa al mese (come dedotto da entrambe le parti;
vd. ricorso pag. 2 e comparsa pag. 5), mentre dal mese di giugno 2023 il resistente ha ripreso la disponibilità della carta e versa alla ricorrente la somma di € 800,00 al mese (cf. bonifici); rilevato che, dalla documentazione prodotta, risulta che la ricorrente non svolge attività lavorativa e non percepisce redditi, oltre avere un'età (quasi 58 anni), che non le consentirà facilmente un inserimento lavorativo (quanto alla dedotta circostanza di una presunta collaborazione della ricorrente presso la ditta della di lei madre “Sanitaria Annaloro”, si evidenzia l'assenza di richieste istruttorie del resistente sul punto, a fronte della contestazione da parte della ricorrente, ed in ogni caso la produzione da parte di quest'ultima delle dichiarazioni dei redditi della madre, attestanti importi annui di appena seimila euro;
considerato, invece, che il resistente è titolare di una ditta individuale che si occupa di installazione e riparazione di impianti di climatizzazione per veicoli adibiti a trasporto pubblico
(autobus di linea privata); considerato, in particolare, che il resistente, seppur risulti aver dichiarato fiscalmente negli ultimi tre anni di imposta redditi lordi di circa 25-30 mila euro all'anno (cf. Modelli Persone fisiche), dall'esame degli estratti conto risulta, invece, aver incassato somme ammontanti ad €
2 85.000,00 circa nell'anno 2022 e ad € 100.000,00 circa nell'anno 2023, quali compensi per
l'attività lavorativa svolta, come emerge dai vari bonifici registrati negli estratti conto (all. 8 del ricorso ed allegati 6,7 e 8 della comparsa) e provenienti da svariate ditte di CP_2
( e Comande, , Tarantola e Cuffaro, Moveo Bus, CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, , Servizi Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
GH ecc.); considerata, pertanto, l'elevata redditività CP_10 Controparte_11 dell'attività imprenditoriale svolta dal ed il suo solido inserimento nel mercato, come CP_1 emerge dai rilevanti importi dei bonifici effettuati e dal cospicuo numero di ditte committenti;
rilevato che - anche tenendo conto delle spese di detta attività, indicate genericamente dal resistente (“benzina, pagamento stipendio del dipendente, pagamento contributi previdenziali per il dipendente etc.”) ma non esattamente documentate e della rata del mutuo della casa coniugale di € 600,00 al mese, pagata dal resistente, che scadrà nel 2026 (quanto al canone di locazione dell'immobile di € 500,00 al mese, invece, non vi è effettiva prova dell'effettivo esborso della somma, né della necessità di tale spesa, stante la stipula del contratto il mese successivo al deposito del ricorso e stante la proprietà dell'immobile in capo ad un amico, con cui il resistente condivide l'hobby della motocicletta, come ammesso nella memoria del
23/04/2024) – sussiste senz'altro una rilevante sperequazione economica tra i coniugi, tale da giustificare la previsione di un assegno di mantenimento per la ricorrente, da quantificarsi nella misura di seguito indicata;
rilevato che la casa coniugale va assegnata alla ricorrente, quale genitore con cui convive la figlia non ancora indipendente;
ritenuto, in conclusione, di dover, in via temporanea ed urgente, porre a carico del resistente
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 1.300,00 al mese, di cui €
700,00 a titolo di assegno di mantenimento per la moglie ed € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie per la medesima”.
3. All'udienza del 04/06/2025 il resistente ha proposto di definire il giudizio con la previsione a suo carico di un assegno complessivo di € 1.100,00 al mese, oltre al 75% delle spese straordinarie per la figlia . Per_1
All'udienza del 05/11/2025 il Giudice ha proposto alle parti di definire la controversia con l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e con l'obbligo del resistente di versare alla ricorrente un assegno di € 1.200,00 al mese, oltre al 75% delle spese straordinarie per la figlia, e con compensazione delle spese di lite.
Entrambe le parti hanno aderito alla proposta del Giudice.
3 Hanno, tuttavia, manifestato disaccordo rispetto all'imputazione delle somme;
in particolare, la ricorrente ha chiesto che l'importo complessivo di € 1.200,00 venga imputato per la quota di €
900,00 a titolo di assegno di mantenimento per sé stessa e per la quota di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia;
il resistente ha, invece, indicato l'importo di €
700,00 per il mantenimento della moglie e l'importo di € 500,00 per il mantenimento della figlia.
Orbene, rileva il Collegio che le parti hanno concordato sulle condizioni del divorzio ovvero sull'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente e sull'importo complessivo di €
1.200,00 da porre a carico del resistente per il mantenimento della moglie e della figlia, oltre al
75 % delle spese staordinarie.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge e all'interesse del coniuge più debole e della prole maggiorenne e non indipendente.
Quanto all'imputazione delle somme, ritiene il Tribunale che la soluzione più corretta e più congrua alla natura dei rispettivi assegni ed alle esigenze delle beneficiarie sia quella indicata dal resistente, laddove invece l'altra finirebbe per essere troppo sfavorevole per la figlia;
giova, in ogni caso, rilevare che, in caso di future richieste di modifica, la valutazione spettante al
Tribunale non potrà essere ancorata al calcolo aritmetico delle quote di imputazione dell'assegno, ma dovrà senz'altro tenere conto della somma nel suo complesso, in un'ottica non atomistica, ma sostanziale e d'insieme.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Palermo il 15/08/1966 ( ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 15/10/1966 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a C.F._2
Monreale (PA) il 23/09/1992.
2) Dispone, in conformità all'accordo delle parti, l'assegnazione della casa coniugale in favore di e l'obbligo di di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 1.200,00 per il mantenimento della moglie e della figlia, da
[...] versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie per la figlia.
4 3) Dispone che la somma complessiva di € 1.200,00 venga imputata per la quota di € 700,00 a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente e per la quota di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia.
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Monreale al n. 270, p. II, serie A, dell'anno 1992).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
SA MA AN LA
5