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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, nella causa iscritta al n. 2429 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cosimo Stefanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, Via Carlo Da Tocco n. 11, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Benevento, in forza di procura CP_1 generale alle liti;
- Resistente -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative (omesso versamento di ritenute previdenziali).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, la società ha proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, avverso due ordinanze di ingiunzione notificate in data 29 maggio 2025:
1. l'ordinanza n. OI-001990839, relativa all'atto di accertamento n.
.1100.28/11/2019.0239459 per l'anno 2018; CP_1
2. l'ordinanza n. OI-003192500, relativa all'atto di accertamento n.
.1100.24/10/2022.0299049 per l'anno 2020. CP_1
Con tali provvedimenti, l ha ingiunto alla società il pagamento della somma CP_1 complessiva di Euro 5.717,50 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo inferiore a € 10.000 annui, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, come modificato dal D.Lgs. n. 8/2016.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dei provvedimenti per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, deducendo la tardività della contestazione degli illeciti rispetto al momento del loro accertamento e la mancata notifica degli atti di accertamento prodromici. Ha lamentato, inoltre, il difetto di motivazione delle ordinanze e la carenza di prova in ordine alle violazioni contestate. Ha chiesto, pertanto “ a) in via preliminare, sospendere l'esecutorietà delle ordinanze di ingiunzione opposte;
b) nel merito, accertare e dichiarare il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge 689 del 1981 e, per l'effetto, annullare le ordinanze di ingiunzione impugnate;
c) accertare e dichiarare la mancata notifica dei propedeutici verbali di accertamento e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle ordinanze di ingiunzione;
d) in subordine, revocare le ordinanze di ingiunzione in quanto infondate, ingiuste ed illegittime;
e) sempre in subordine, accertare l'assenza delle violazioni e revocare le ordinanze, riducendo le sanzioni al minimo edittale;
f) condannare l' al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del CP_1 procuratore”.
Si è costituito in giudizio l con memoria difensiva del 18 settembre 2025, contestando CP_1 integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. L' ha sostenuto CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, affermando l'assenza di un termine perentorio per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e dell'eccezione di prescrizione. Nel merito, ha asserito la regolarità della notifica degli atti di accertamento, la piena prova delle omissioni tramite i flussi UNIEMENS prodotti dalla stessa società, e la corretta quantificazione e motivazione delle sanzioni irrogate.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento stante la decadenza dell'amministrazione dalla potestà sanzionatoria per violazione del termine previsto dall'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
La società ricorrente lamenta la tardività della contestazione delle violazioni, avvenuta, a suo dire, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla citata disposizione.
L' , di contro, nega l'esistenza di un termine decadenziale per l'esercizio del potere CP_1 sanzionatorio, ritenendo che l'unico limite temporale sia quello quinquennale di prescrizione.
La tesi della parte ricorrente è meritevole di accoglimento.
L'art. 14 della L. n. 689/1981, applicabile alla fattispecie in esame in virtù del rinvio operato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, "gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati [...] entro il termine di novanta giorni [...] dall'accertamento". L'ultimo comma del medesimo articolo sancisce espressamente che "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo incontrovertibile la natura perentoria di tale termine, la cui inosservanza determina la decadenza della potestà sanzionatoria dell'amministrazione. Come statuito dalla Suprema Corte, anche di recente (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 7845 del 25/03/2025, citata dalla difesa di parte ricorrente), tale termine risponde a fondamentali esigenze di certezza giuridica e di effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che sarebbero compromesse se l'amministrazione potesse esercitare il proprio potere sanzionatorio a notevole distanza temporale dal fatto contestato. Tali principi, coerenti con il canone di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), impongono che l'inerzia dell'ente nel procedere alla contestazione entro un lasso di tempo ragionevole e predeterminato per legge comporti la consumazione del potere.
Il dies a quo per il computo del termine di 90 giorni è individuato dalla norma nel momento dell'"accertamento". Tale nozione non può essere intesa come la data di mera adozione formale di un atto interno da parte dell'amministrazione, potendo questa essere ritardata arbitrariamente. L'accertamento, ai fini della decorrenza del termine, deve essere identificato con il momento in cui l'amministrazione acquisisce piena conoscenza dei fatti costitutivi dell'illecito e del soggetto responsabile, trovandosi così nella condizione di poter procedere alla contestazione. Nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, tale momento coincide con la scadenza del termine di pagamento dei contributi risultanti dalle denunce mensili (flussi UNIEMENS) trasmesse dal datore di lavoro. Da quel momento, infatti, l' , CP_1 grazie ai propri sistemi informativi, è in grado di rilevare l'inadempimento.
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva quanto segue:
Per le violazioni relative all'anno 2018, l ha emesso il relativo atto di accertamento (n. CP_1
.1100.28/11/2019.0239459) solo in data 28 novembre 2019, ossia a distanza di molti CP_1 mesi (in alcuni casi, oltre un anno) dalla scadenza dei termini di versamento dei singoli periodi contributivi omessi.
Analogamente, per le violazioni relative all'anno 2020, l'atto di accertamento (n.
.1100.24/10/2022.0299049) è stato redatto solo in data 24 ottobre 2022, a circa due anni CP_1 di distanza dai fatti contestati.
Tale notevole ritardo con cui l' ha proceduto all'accertamento formale delle violazioni, CP_1 pur essendo nelle condizioni di rilevarle tempestivamente, si traduce in una violazione dei principi di immediatezza e tempestività che presidiano il procedimento sanzionatorio. Consentire all'amministrazione di "scegliere" il momento in cui far decorrere il termine di decadenza, semplicemente posticipando la redazione dell'atto di accertamento, svuoterebbe di ogni significato la garanzia apprestata dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
Deve pertanto ritenersi che, al momento dell'adozione degli atti di accertamento, la potestà sanzionatoria dell' fosse già venuta meno per decorso del termine decadenziale di 90 CP_1 giorni, da computarsi a partire da un momento ragionevolmente prossimo alla commissione degli illeciti (ossia dalla scadenza dei singoli obblighi di versamento mensile).
La fondatezza di tale eccezione comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte, con assorbimento di ogni altra censura sollevata dalla parte ricorrente (mancata notifica, difetto di motivazione, prescrizione).
*
La novità e complessità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione opposte, nn. OI-
001990839 e OI-003192500
b) compensa le spese.
Così deciso in Benevento, il 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, nella causa iscritta al n. 2429 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cosimo Stefanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Benevento, Via Carlo Da Tocco n. 11, giusta procura in atti;
- Ricorrente -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Pasut ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Benevento, in forza di procura CP_1 generale alle liti;
- Resistente -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative (omesso versamento di ritenute previdenziali).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 giugno 2025, la società ha proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, avverso due ordinanze di ingiunzione notificate in data 29 maggio 2025:
1. l'ordinanza n. OI-001990839, relativa all'atto di accertamento n.
.1100.28/11/2019.0239459 per l'anno 2018; CP_1
2. l'ordinanza n. OI-003192500, relativa all'atto di accertamento n.
.1100.24/10/2022.0299049 per l'anno 2020. CP_1
Con tali provvedimenti, l ha ingiunto alla società il pagamento della somma CP_1 complessiva di Euro 5.717,50 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali di importo inferiore a € 10.000 annui, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, come modificato dal D.Lgs. n. 8/2016.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dei provvedimenti per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, deducendo la tardività della contestazione degli illeciti rispetto al momento del loro accertamento e la mancata notifica degli atti di accertamento prodromici. Ha lamentato, inoltre, il difetto di motivazione delle ordinanze e la carenza di prova in ordine alle violazioni contestate. Ha chiesto, pertanto “ a) in via preliminare, sospendere l'esecutorietà delle ordinanze di ingiunzione opposte;
b) nel merito, accertare e dichiarare il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge 689 del 1981 e, per l'effetto, annullare le ordinanze di ingiunzione impugnate;
c) accertare e dichiarare la mancata notifica dei propedeutici verbali di accertamento e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle ordinanze di ingiunzione;
d) in subordine, revocare le ordinanze di ingiunzione in quanto infondate, ingiuste ed illegittime;
e) sempre in subordine, accertare l'assenza delle violazioni e revocare le ordinanze, riducendo le sanzioni al minimo edittale;
f) condannare l' al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del CP_1 procuratore”.
Si è costituito in giudizio l con memoria difensiva del 18 settembre 2025, contestando CP_1 integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso. L' ha sostenuto CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, affermando l'assenza di un termine perentorio per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e dell'eccezione di prescrizione. Nel merito, ha asserito la regolarità della notifica degli atti di accertamento, la piena prova delle omissioni tramite i flussi UNIEMENS prodotti dalla stessa società, e la corretta quantificazione e motivazione delle sanzioni irrogate.
Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento stante la decadenza dell'amministrazione dalla potestà sanzionatoria per violazione del termine previsto dall'art. 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
La società ricorrente lamenta la tardività della contestazione delle violazioni, avvenuta, a suo dire, ben oltre il termine di 90 giorni previsto dalla citata disposizione.
L' , di contro, nega l'esistenza di un termine decadenziale per l'esercizio del potere CP_1 sanzionatorio, ritenendo che l'unico limite temporale sia quello quinquennale di prescrizione.
La tesi della parte ricorrente è meritevole di accoglimento.
L'art. 14 della L. n. 689/1981, applicabile alla fattispecie in esame in virtù del rinvio operato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, "gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati [...] entro il termine di novanta giorni [...] dall'accertamento". L'ultimo comma del medesimo articolo sancisce espressamente che "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo incontrovertibile la natura perentoria di tale termine, la cui inosservanza determina la decadenza della potestà sanzionatoria dell'amministrazione. Come statuito dalla Suprema Corte, anche di recente (cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 7845 del 25/03/2025, citata dalla difesa di parte ricorrente), tale termine risponde a fondamentali esigenze di certezza giuridica e di effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.), che sarebbero compromesse se l'amministrazione potesse esercitare il proprio potere sanzionatorio a notevole distanza temporale dal fatto contestato. Tali principi, coerenti con il canone di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), impongono che l'inerzia dell'ente nel procedere alla contestazione entro un lasso di tempo ragionevole e predeterminato per legge comporti la consumazione del potere.
Il dies a quo per il computo del termine di 90 giorni è individuato dalla norma nel momento dell'"accertamento". Tale nozione non può essere intesa come la data di mera adozione formale di un atto interno da parte dell'amministrazione, potendo questa essere ritardata arbitrariamente. L'accertamento, ai fini della decorrenza del termine, deve essere identificato con il momento in cui l'amministrazione acquisisce piena conoscenza dei fatti costitutivi dell'illecito e del soggetto responsabile, trovandosi così nella condizione di poter procedere alla contestazione. Nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, tale momento coincide con la scadenza del termine di pagamento dei contributi risultanti dalle denunce mensili (flussi UNIEMENS) trasmesse dal datore di lavoro. Da quel momento, infatti, l' , CP_1 grazie ai propri sistemi informativi, è in grado di rilevare l'inadempimento.
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva quanto segue:
Per le violazioni relative all'anno 2018, l ha emesso il relativo atto di accertamento (n. CP_1
.1100.28/11/2019.0239459) solo in data 28 novembre 2019, ossia a distanza di molti CP_1 mesi (in alcuni casi, oltre un anno) dalla scadenza dei termini di versamento dei singoli periodi contributivi omessi.
Analogamente, per le violazioni relative all'anno 2020, l'atto di accertamento (n.
.1100.24/10/2022.0299049) è stato redatto solo in data 24 ottobre 2022, a circa due anni CP_1 di distanza dai fatti contestati.
Tale notevole ritardo con cui l' ha proceduto all'accertamento formale delle violazioni, CP_1 pur essendo nelle condizioni di rilevarle tempestivamente, si traduce in una violazione dei principi di immediatezza e tempestività che presidiano il procedimento sanzionatorio. Consentire all'amministrazione di "scegliere" il momento in cui far decorrere il termine di decadenza, semplicemente posticipando la redazione dell'atto di accertamento, svuoterebbe di ogni significato la garanzia apprestata dall'art. 14 della L. n. 689/1981.
Deve pertanto ritenersi che, al momento dell'adozione degli atti di accertamento, la potestà sanzionatoria dell' fosse già venuta meno per decorso del termine decadenziale di 90 CP_1 giorni, da computarsi a partire da un momento ragionevolmente prossimo alla commissione degli illeciti (ossia dalla scadenza dei singoli obblighi di versamento mensile).
La fondatezza di tale eccezione comporta l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione opposte, con assorbimento di ogni altra censura sollevata dalla parte ricorrente (mancata notifica, difetto di motivazione, prescrizione).
*
La novità e complessità della questione trattata giustificano la compensazione delle spese del giudizio .
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro l' , così provvede: Parte_1 CP_1
a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze di ingiunzione opposte, nn. OI-
001990839 e OI-003192500
b) compensa le spese.
Così deciso in Benevento, il 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Adriana Mari