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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/12/2025, n. 3589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3589 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Francesca Vullo Presidente dr.ssa Roberta Nunnari
Consigliere relatore dr.ssa Cristina Giannelli
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1555/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via degli Ottoboni n. 16, Milano, presso lo studio dell'avv. NIGRO PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERIOTTO ILARIA;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Piazza Perretta n. 9/A, Como, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. ZITO ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1 Voglia l'ILL.MA CORTE D'APPELLO adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così statuire: IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare l'inesistenza del provvedimento di ingiunzione oggetto del presente giudizio notificato via pec dalla in data 15 gennaio 2024 in quanto carente degli elementi essenziali e la conseguente inesistenza e/o nullità Controparte_1 della suddetta notifica e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo inefficace ex art. 644 c.p.c. o comunque nullo anche in relazione agli interessi ed alle spese ivi liquidate per la fase monitoria od, in via subordinata, riducendo la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta;
IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'opposizione spiegata dal appellante per tutti i motivi illustrati in atti e, conseguentemente, Parte_1 accertato che nessun rapporto contrattuale è mai intercorso tra il e , revocare il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 63/2024, non essendo dovuta alcuna somma alla società appellata per le opere di messa in sicurezza e ripristino della copertura condominiale, dichiarando comunque la nullità e/o l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo anche in relazione agli interessi ed alle spese ivi liquidate per la fase monitoria;
- per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore del appellante, della somma percepita Controparte_1 Parte_1 nelle more pari ad € 57.774,87 oltre agli interessi ex art. 1284, 1° e 4° co., c.c. dal dovuto al saldo effettivo;
- rigettare e disattendere ogni contraria domanda, istanza od eccezione formulata da controparte;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste nell'ammissione dei capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.., ritenuti inammissibili nonché di essere ammessi a prova contraria con il teste indicato;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1 IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata la totale infondatezza in fatto ed in diritto della domanda svolta dal
, rigettare l'appello per i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza impugnata. Parte_1 IL TUTTO con vittoria delle spese di giudizio di secondo grado, 15% forfettario ex D.M. 55/2014, e CPA come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il (di seguito “il ) proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 63/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, con cui veniva ingiunto di pagare alla società (di seguito ”) l'importo di 43.183,47 euro, oltre Controparte_1 CP_1 interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto del , eseguiti a seguito dell'incendio avvenuto in data 29/4/2022, debito Parte_1 portato dalla fattura n. 268/2022 del 22/7/2022. In via preliminare, parte opponente eccepiva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto indirizzata a una società diversa da quella che amministrava il Condominio e, dunque, priva di potere rappresentativo, nonché l'inesistenza della notifica per avere ad oggetto un provvedimento, il decreto ingiuntivo, a sua volta inesistente, in quanto sprovvisto del numero del provvedimento, della data di pubblicazione e della firma digitale, o della sottoscrizione autografa, del giudice. Parte opponente eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva, non avendo il mai Parte_1 concluso con alcun vincolo contrattuale né avendole mai affidato, neppure verbalmente, CP_1 alcun incarico relativo ai lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto. Nel merito, parte opponente deduceva che l'incendio era stato causato dalla condotta negligente di CP_1
e, pertanto, i lavori eseguiti dalla società dovevano considerarsi come risarcimento, in forma
[...] specifica, del danno patito dal a seguito dell'incendio. Parte_1
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo che:
- in data 29/4/2022, a seguito dell'incendio del tetto del l'amministratore dello Parte_1 stesso incaricava oralmente di provvedere d'urgenza alla messa in sicurezza e CP_1 bonifica del tetto;
- dalla mattina successiva, procedeva all'esecuzione dei lavori oggetto dell'incarico, CP_1 ultimandoli in data 4/5/2022;
- all'esito dell'intervento, richiedeva all'amministratore del Condominio i dati per la CP_1 fatturazione, che venivano forniti senza sollevare alcuna contestazione in ordine ai lavori effettuati;
- l'amministratore sottoscriveva altresì dichiarazione di responsabilità per l'applicazione dell'Iva agevolata in relazione all'esecuzione dei predetti lavori, in cui dichiarava di esserne il committente.
Espletata attività istruttoria consistente nell'escussione di testimoni, il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 492/2025, preliminarmente, rigettava l'eccezione di inesistenza della notifica, rilevando che
“la notifica del DI è avvenuta avendo come riferimento una società (UNICASA) che l'amministratore del usava nella propria corrispondenza (circostanza pacifica) e ciò è sufficiente per Parte_1 ritenere sussistente un collegamento tale da escludere l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione, tanto è vero questa ha raggiunto il proprio scopo ed il si è ritualmente costituito (art. Parte_1
156, ult. co., c.p.c.)”. Quanto al documento informatico riproduttivo del decreto ingiuntivo notificato all'opponente, il giudice osservava che la sua conformità all'originale era stata attestata dal difensore ex art. 196 octies disp. att. c.p.c. e non era stata contestata dall'opponente, che, al contrario, l'aveva riconosciuta formulando richiesta di revoca del medesimo decreto.Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva per assenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, il giudice di primo grado rilevava che la questione atteneva in realtà al merito della controversia. Nel merito, il Tribunale, rilevato che era pacifico che i lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto del erano stati eseguiti da , riteneva sussistente il rapporto contrattuale tra le Parte_1 CP_1 parti, sulla base della documentazione in atti, avuto particolare riguardo alle comunicazioni inviate dal in persona del suo amministratore, alla , con cui venivano inviati i dati necessari Parte_1 CP_1 per la fatturazione della prestazione eseguita senza sollevare obiezioni, nonché la dichiarazione di responsabilità per l'applicazione dell'Iva agevolata, nella quale lo stesso amministratore del dichiarava di essere “committente del servizio in oggetto”, e dell'istruttoria espletata Parte_1 atteso il teste , da reputarsi attendibile, aveva confermato il conferimento dell'incarico Testimone_1 in via orale da parte dell'amministratore del , nonché la successiva presenza Controparte_2 CP_1 sul cantiere dell'amministratore per prendere visione dei lavori effettuati.Il Tribunale riteneva invece non provata la circostanza, dedotta dall'opponente, secondo cui le comunicazioni rivolte dal a sarebbero state frutto di un mero errore, né fondata la tesi dell'affidamento dei Parte_1 CP_1 lavori solo a (di seguito ”), società alla quale il nel Controparte_3 CP_3 Parte_1 mese di giugno 2021 aveva appaltato i lavori di manutenzione della facciata e di installazione della linea vita sul tetto. pagina 3 di 10 Sul punto, il giudice di primo grado riteneva inattendibili le dichiarazioni rese dal teste
[...]
il quale aveva dichiarato che il Condominio aveva rapporti solo con la ditta e Tes_2 CP_3 non aveva mai dato un incarico a , essendo inverosimile che la società avesse CP_1 CP_3 assunto un onere così ingente in modo gratuito senza alcun accordo scritto o corrispondenza tra le parti. Quanto alla deduzione dell'opponente secondo cui i lavori eseguiti avrebbero costituito un risarcimento in forma specifica del danno patito a seguito dell'incendio, il Tribunale osservava che tale affermazione contrastava con l'assunto che nessun incarico era stato conferito a e che, in ogni caso, parte CP_1 opponente non aveva provato la responsabilità di per l'incendio, non trovando riscontro nella CP_1 relazione dei Vigili del Fuoco depositata ed essendo la perizia prodotta inopponibile, in quanto relativa a un giudizio di ATP con parti diverse. Il Tribunale, dunque, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannava parte opponente alla rifusione delle spese di lite e riteneva insussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il articolando motivi di appello che Parte_1 possono così sintetizzarsi:
1. Sull'inesistenza della notifica: il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., la notifica, dal momento che il decreto ingiuntivo notificato sarebbe a propria volta inesistente in quanto privo di un elemento essenziale, cioè la sottoscrizione del giudice, nonché dell'indicazione del numero del provvedimento e della data di pubblicazione.
2. Sull'insussistenza di un vincolo contrattuale tra il ed : a) il giudice ha omesso Parte_1 CP_1 di esaminare compitamente la documentazione prodotta dal condominio, e di constatare come le comunicazioni relative ai dati necessari per la fatturazione e alla dichiarazione per l'Iva agevolata trasmessi a fossero il frutto di un mero errore, dal momento che risultava che CP_1
l'amministratore avesse fornito i dati fiscali nell'erronea convinzione che fossero necessari in relazione agli interventi di manutenzione commissionati a ed ha inoltre tempestivamente CP_3 contestato la fattura emessa da;
b) il giudice di prime cure ha errato nel ritenere inattendibili CP_1 le dichiarazioni del teste e, conseguentemente, non provato l'affidamento dei lavori Testimone_2 alla sola in quanto appaltatrice era responsabile unitamente alle CP_3 CP_3 subappaltatrici dei danni cagionati durante la realizzazione delle opere commissionate e quindi non sarebbe stato inverosimile che avesse interesse a rimediare alla situazione interfacciandosi con la committenza;
c) il giudice di primo grado ha errato nell'assegnare valenza probatoria alla testimonianza di , privo del requisito di imparzialità e terzietà per essere fratello del Testimone_1 legale rappresentante di e socio della società , nonché per essere la sua testimonianza non CP_1 suffragata da ulteriori elementi probatori, tale non potendo considerarsi la testimonianza resa dal teste;
d) infine, il giudice di prime cure ha omesso di apprezzare che i lavori eseguiti da Tes_3 CP_1 costituirebbero il risarcimento in forma specifica dei danni cagionati dalla medesima società nelle esecuzione delle opere appaltatele da atteso che già la presenza di nel cantiere, Pt_2 CP_1 pacifica come confermato dal verbale dei vigili del fuoco, era da fare risalire a una serie di subappalti e non ad un incarico conferito dal condominio, che non aveva mai accettato i lavori eseguiti non essendovi alcuna documentazione atta a dimostrare la circostanza;
si era resa responsabile CP_1 pagina 4 di 10 dell'incendio, come accertato dalla ctu depositata in atti, relativa al giudizio di ATP tra il Condominio e la società assicuratrice, erroneamente non valorizzata dal giudice di prime cure, che aveva accertato che l'incendio era divampato mentre stava eseguendo l'installazione della linea vita sul tetto, CP_1 sicchè, se non altro in via indiziaria, era stato provato il nesso causale tra la condotta della e CP_1
l'incendio.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta che, avversate le opposte deduzioni, ha CP_1 chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9/10/2025, la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti ex art. 350 c. 3 c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha fissato udienza davanti al collegio per la discussione della causa e assegnato alle parti termini per il deposito di note conclusionali. All'udienza collegiale del l'11/12/2025 la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16/12/2025.
***
L'appello è infondato.
Quanto all'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto avente ad oggetto un provvedimento sprovvisto della sottoscrizione del giudice, nonché dell'indicazione del numero del provvedimento e della data di pubblicazione, deve rilevarsi che, a prescindere dalla qualificazione giuridica formale dell'atto riproduttivo del decreto ingiuntivo, la sua conformità all'originale telematico è stata attestata dal difensore ex art. 196 octies disp. att. c.p.c. e la sua qualificazione da parte dell'odierna appellata come “copia informatica” nella relata di notifica costituisce un errore meramente nominalistico e non sostanziale. Peraltro, deve evidenziarsi che parte opponente non ha mai contestato la conformità del predetto atto riproduttivo del decreto ingiuntivo all'originale telematico. Inoltre, non può ritenersi che il decreto ingiuntivo notificato sia sprovvisto della firma digitale del giudice e, quindi, sia inesistente, dal momento che, nel corso del giudizio di primo grado, l'allora opposta ha prodotto la copia informatica del suddetto provvedimento, provvista della c.d. coccardina e della stringa laterale attestanti la firma digitale del giudice, nonché un report comprovante la validità della firma apposta (docc. 3 e 4 fascicolo primo grado opposta). Ne consegue che il decreto ingiuntivo è stato firmato digitalmente dal giudice e, anche qualora si ritenesse viziata la notifica dello stesso in quanto avente ad oggetto un atto sprovvisto dei segni grafici attestanti la firma digitale, del numero del provvedimento e della data di pubblicazione, non potrebbe configurarsi un'ipotesi di inesistenza, ma, tutt'al più, di nullità, che risulterebbe sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c. 3 c.p.c., atteso che il Condominio ha regolarmente proposto opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge. Parte appellante, a sostegno delle proprie deduzioni, ha richiamato una pronuncia della Suprema Corte in tema di dichiarazione di fallimento (Cass. civ. sez. I ord. n. 3524/2023), secondo la quale “la pagina 5 di 10 mancanza della sottoscrizione digitale del giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l'atto non semplicemente nullo, ma inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.”.Da un esame del merito della vicenda, tuttavia, si evince che la pronuncia citata non è pertinente rispetto al caso di specie, in quanto nell'ipotesi sottoposta all'esame della Cassazione il ricorrente non si era limitato ad eccepire la carenza della “coccardina” attestante la firma digitale del giudice, irregolarità di carattere meramente formale, ma aveva contestato l'effettiva sussistenza di una valida firma digitale dell'atto notificato sulla base dei risultati ottenuti da tre diversi software di controllo reperiti in rete. Inoltre, la Cassazione aveva accolto il ricorso non perché l'atto notificato fosse di per sé inesistente perché sprovvisto di sottoscrizione, ma per carenza di motivazione, in quanto il giudice si era limitato a ritenere sussistente la firma digitale sulla base di un mero richiamo a una perizia stragiudiziale, senza motivare adeguatamente in ordine al rigetto delle doglianze del reclamante. Alla luce delle esposte considerazioni, il giudice di primo grado ha correttamente rigettato l'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente un rapporto contrattuale tra il Condominio ed avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di messa CP_1 in sicurezza e bonifica del tetto a seguito dell'incendio avvenuto in data 29/4/2022. Le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare la ricostruzione dei fatti prospettata dall'odierna appellata, secondo cui in data 29/4/2022, a seguito dell'incendio, l'amministratore del Condominio incaricava oralmente di provvedere d'urgenza ai suddetti lavori, al fine di CP_1 consentire il rientro nell'immobile dei condomini.
In primo luogo, deve rilevarsi che è pacifico che i lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto sono stati effettivamente eseguiti da . CP_1
Inoltre, risulta che il era a conoscenza del fatto che stava eseguendo tali lavori, Parte_1 CP_1 atteso che dall'istruttoria espletata è emerso che l'amministratore del si recava in cantiere Parte_1 al fine di controllare l'andamento dei lavori. La presenza in cantiere dell'amministratore del durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto è stata infatti Parte_1 confermata da tutti i testimoni escussi e, in particolare, da , operaio di , che Testimone_4 CP_1 affermava di aver visto l'amministratore nei giorni successivi all'incendio, a partire dal 30/4/2022 (verbale udienza del 28/1/2025).
Una volta ultimati i lavori, , con mail del 14/7/2022, chiedeva al Condominio di comunicare i CP_1 dati necessari alla fatturazione della prestazione eseguita e l'amministratore del Condominio, con mail del 18/7/2022, forniva i dati richiesti senza sollevare alcuna obiezione. Ancora, , con mail del CP_1
18/7/2022, chiedeva al di compilare e inviare la dichiarazione di responsabilità per Parte_1
pagina 6 di 10 l'applicazione dell'Iva agevolata, la quale veniva prontamente fornita dall'amministratore, che, anche in questo caso, non contestava la richiesta di (doc. 6 fascicolo primo grado opposta). CP_1
Il non avendo contestato le richieste avanzate dalla società, ma anzi avendo fornita Controparte_4 la documentazione richiesta, ammetteva espressamente nella dichiarazione per l'applicazione dell'Iva agevolata di essere “committente del servizio in oggetto” (doc. 2 fascicolo primo grado opposta).La documentazione richiamata dà quindi conto di interlocuzioni dirette tra ed il , e CP_1 Parte_1 depone linearmente per avere il Condominio conferito incarico per i lavori di messa in CP_1 sicurezza e bonifica del tetto.
In effetti il contestava la debenza del corrispettivo per i lavori eseguiti solo in un momento Parte_1 successivo, e precisamente il 1/8/2022 (doc. 4 fascicolo primo grado opponente), a fronte della ricezione della fattura emessa da , nonostante l'amministratore, non solo avesse contezza che CP_1 la società stava eseguendo i lavori sin dalla data del loro inizio, recandosi in cantiere per controllarne lo svolgimento, ma altresì essendo stata la fattura contestata preceduta da fattura di cortesia.
Non può ritenersi provato l'assunto di parte appellante secondo cui i dati fiscali sarebbero stati inviati dall'amministratore del nell'erronea convinzione che fossero necessari in relazione agli Parte_1 interventi di manutenzione commissionati a e non ai lavori di messa in sicurezza e CP_3 bonifica del tetto, dal momento che fin dalla prima mail inviata da al , datata CP_1 Parte_1
14/7/2022, si fa espresso riferimento alla “fatturazione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica del tetto”.
La conclusione di un rapporto contrattuale, pur stipulato oralmente, tra il ed è Parte_1 CP_1 stata confermata dalla prova testimoniale assunta in primo grado e, in particolare, dalle dichiarazioni del testimone il quale ha affermato di essere stato presente la sera del 29/4/2022 e che, Testimone_1 in quell'occasione, l'amministratore del conferiva incarico alla di eseguire i Parte_1 CP_1 lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto (verbale udienza del 28/1/2025). Parte appellante ha affermato con la propria memoria ex art.171 ter c.p.c. “Con riferimento ai testi indicati, invece, si evidenzia come il Sig. sia inammissibile in quanto titolare di un Testimone_1 terzo del patrimonio sociale, come risulta dalla visura camerale della società opposta ed, in quanto socio, avente un chiaro interesse nella presente vertenza”. Occorre rilevare che avendo il giudice respinto l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata ( Ordinanza del 23.10.2024
“ non si ravvisano elementi di incapacità a testimoniare ma semmai elementi da attenzionare ai fini della valutazione in punto di attendibilità”) l'eccezione avrebbe dovuto essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso poiché “in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023). E' quanto avvenuto nel caso di specie sicchè, al di là degli astratti profili di incapacità ex art. 246 c.p.c., non riproposti, l'appellante ha genericamente dedotto la inattendibilità del predetto teste, avendo per contro ritenuto di contraddire quanto da costui riferito deducendo la mera erroneità della documentazione deponente per la sussistenza del rapporto. pagina 7 di 10 Invero, attesa la sussistenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni del testimone, consistenti specificamente nelle mail con cui ha chiesto al Condominio di fornire i dati per la CP_1 fatturazione della prestazione eseguita e la dichiarazione di responsabilità per l'Iva agevolata, mail a cui il Condominio ha risposto senza sollevare obiezioni, le deduzioni dell'appellante non hanno presa.
Nè la ricostruzione dei fatti prospettata da parte appellata è intaccata da quanto dichiarato dal teste direttore lavori nominato dal Condominio, il quale ha affermato che il Condominio Testimone_2 aveva rapporti solo con la ditta e non aveva dato un appalto a (verbale CP_3 CP_1 udienza del 28/1/2025).Le affermazioni rese da costui, infatti, non escludono che, fermo restando il rapporto di appalto formalizzato con in data 15.6.2021 ( doc.3 fasc.I grado CP_3
sia stato conferito un incarico in via orale a , atteso che la competenza a Parte_1 CP_1 conferire l'incarico spettava al e non al direttore lavori, specificatamente nominato e Parte_1 indicato nel contratto sopra menzionato. A ciò si aggiunga che il predetto teste ha riferito che
[...] CP_
“non ha esposto i costi per tali lavori”, dato che depone per non avere svolto i lavori per CP_3 conto della che, diversamente, avrebbe richiesto un compenso. CP_5
D'altra parte l'appellante nell'invocare la responsabilità di , che si sarebbe avvalsa del CP_3 suo subappaltatore per la rimessione in pristino, non è stata in grado allegare probatoriamente alcun documento utile a supportare la tesi esposta, dato che assume ancor più rilievo ove si consideri che la committente non era una persona fisica.
Infine, occorre soffermarsi sulla deduzione di parte appellante secondo cui i lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto eseguiti da costituirebbero un risarcimento in forma specifica CP_1 del danno patito dal a seguito dell'incendio. Parte_1
In primo luogo non ha pregio l'affermazione dell'appellante secondo cui il condominio non avrebbe autorizzato il subappalto a , per esser tale subappalto conferito dalla società la CP_1 Pt_2 circostanza depone solo per non essere stata esclusivamente , unica ditta deputata a farlo CP_5 in mancanza di formali previsioni di subappalto, a svolgere i lavori nel . Accertato Parte_1 pacificamente che stava operando nel cantiere del condominio al momento dell'incendio, e CP_1 che l'amministratore avesse seguito i lavori anche antecedentemente, non può non concludersi per essersi realizzata una tacita, se non espressa, anche se non formalmente con atto scritto, autorizzazione da parte del condominio. In ogni caso deve convenirsi con il giudice di prime cure circa il fatto che non è provata la responsabilità di nella causazione dell'incendio, presupposto del risarcimento del danno in CP_1 forma specifica. Non conforta la tesi dell'appellante la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e, specificamente, il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco (doc. 8 fascicolo primo grado opponente) e la consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio di ATP promosso dal nei confronti della propria compagnia assicurativa (doc. 10 fascicolo primo grado Parte_1 opponente). In particolare, a p. 3 del verbale dei Vigili del Fuoco, quanto alle presumibili cause del sinistro si legge:
“Probabilmente fortuite, considerando che si stavano eseguendo lavori, per la posa della linea vita sul pagina 8 di 10 tetto, da parte della ditta : da tale documento si evince unicamente che stava Controparte_1 CP_1 eseguendo i lavori di installazione della linea vita sul tetto e che, al momento dell'incendio, gli operai della società predetta erano presenti in cantiere1, circostanze queste che non smentiscono, anzi comprovano, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'odierna appellata. Parimenti la consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle probabili cause dell'incendio, riporta: “Si afferma come con molta probabilità l'incendio possa essere scaturito in concomitanza con il montaggio della linea vita e presumibilmente a seguito del ripristino dello strato di guaina catramata precedentemente rimosso per la lavorazione in corso;
il punto di sviluppo delle fiamme documentato fotograficamente da un condomino appare essere in corrispondenza del torrino linea vita posto nelle vicinanze del lucernario proprietà ” (p. 3 Pt_3 doc. 10 fasc.I grado .La documentazione prodotta non solo non è idonea a provare la Parte_1 responsabilità dell'appellata in ordine alla causazione dell'incendio, dal momento che né il verbale dei Vigili del Fuoco né la consulenza tecnica d'ufficio hanno evidenziato una condotta negligente, imprudente o imperita da parte di , ma vi sarebbero dati in positivo che escluderebbero una CP_1 sua responsabilità, avuto riguardo al richiamo al “caso fortuito” effettuato dai vigili del fuoco. In ogni caso il richiamo al principio del “più probabile che non” è stato operato dall'appellante in mancanza di un ancoraggio ad elementi fattuali utili a fondare un ragionamento presuntivo, rimanendo relegato quanto affermato ad una mera suggestione. Infine, non essendo provata la responsabilità di nella causazione dell'incendio, non può CP_1 ritenersi che i lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto siano stati eseguiti come risarcimento in forma specifica del danno patito dal Parte_1
Quanto alle richieste istruttorie avanzate da parte appellante, alla luce di quanto esposto, non può che confermarsi l'inammissibilità dei capitoli di prova non ammessi in primo grado perché attinenti a circostanze non contestate.
Da quanto sopra esposto consegue che l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata merita conferma. Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e sono da porsi a carico dell'appellante in favore dell'appellata costituita. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Part
di in avverso la sentenza n. 492/2025 del Tribunale di Busto
[...] Parte_1 Pt_1
Arsizio, così dispone:
pagina 9 di 10 - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di CP_1
che si liquidano in complessivi € 6.946,00 oltre IVA, c.p.a. se dovuto e rimborso
[...] forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano il 16/12/2025.
Il Consigliere estensore Roberta Nunnari Il Presidente Francesca Vullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott. Michele Alessandro Luigi Citterio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Francesca Vullo Presidente dr.ssa Roberta Nunnari
Consigliere relatore dr.ssa Cristina Giannelli
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1555/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Via degli Ottoboni n. 16, Milano, presso lo studio dell'avv. NIGRO PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERIOTTO ILARIA;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Piazza Perretta n. 9/A, Como, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. ZITO ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1 Voglia l'ILL.MA CORTE D'APPELLO adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così statuire: IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare l'inesistenza del provvedimento di ingiunzione oggetto del presente giudizio notificato via pec dalla in data 15 gennaio 2024 in quanto carente degli elementi essenziali e la conseguente inesistenza e/o nullità Controparte_1 della suddetta notifica e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo inefficace ex art. 644 c.p.c. o comunque nullo anche in relazione agli interessi ed alle spese ivi liquidate per la fase monitoria od, in via subordinata, riducendo la pretesa creditoria avanzata dalla società opposta;
IN VIA PRINCIPALE:
- accogliere l'opposizione spiegata dal appellante per tutti i motivi illustrati in atti e, conseguentemente, Parte_1 accertato che nessun rapporto contrattuale è mai intercorso tra il e , revocare il decreto Parte_1 CP_1 ingiuntivo n. 63/2024, non essendo dovuta alcuna somma alla società appellata per le opere di messa in sicurezza e ripristino della copertura condominiale, dichiarando comunque la nullità e/o l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo anche in relazione agli interessi ed alle spese ivi liquidate per la fase monitoria;
- per l'effetto, condannare alla restituzione, in favore del appellante, della somma percepita Controparte_1 Parte_1 nelle more pari ad € 57.774,87 oltre agli interessi ex art. 1284, 1° e 4° co., c.c. dal dovuto al saldo effettivo;
- rigettare e disattendere ogni contraria domanda, istanza od eccezione formulata da controparte;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si insiste nell'ammissione dei capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.., ritenuti inammissibili nonché di essere ammessi a prova contraria con il teste indicato;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_1 IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata la totale infondatezza in fatto ed in diritto della domanda svolta dal
, rigettare l'appello per i motivi di cui in narrativa e confermare la sentenza impugnata. Parte_1 IL TUTTO con vittoria delle spese di giudizio di secondo grado, 15% forfettario ex D.M. 55/2014, e CPA come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il (di seguito “il ) proponeva Parte_1 Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 63/2024, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, con cui veniva ingiunto di pagare alla società (di seguito ”) l'importo di 43.183,47 euro, oltre Controparte_1 CP_1 interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto del , eseguiti a seguito dell'incendio avvenuto in data 29/4/2022, debito Parte_1 portato dalla fattura n. 268/2022 del 22/7/2022. In via preliminare, parte opponente eccepiva l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto indirizzata a una società diversa da quella che amministrava il Condominio e, dunque, priva di potere rappresentativo, nonché l'inesistenza della notifica per avere ad oggetto un provvedimento, il decreto ingiuntivo, a sua volta inesistente, in quanto sprovvisto del numero del provvedimento, della data di pubblicazione e della firma digitale, o della sottoscrizione autografa, del giudice. Parte opponente eccepiva altresì la carenza di legittimazione passiva, non avendo il mai Parte_1 concluso con alcun vincolo contrattuale né avendole mai affidato, neppure verbalmente, CP_1 alcun incarico relativo ai lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto. Nel merito, parte opponente deduceva che l'incendio era stato causato dalla condotta negligente di CP_1
e, pertanto, i lavori eseguiti dalla società dovevano considerarsi come risarcimento, in forma
[...] specifica, del danno patito dal a seguito dell'incendio. Parte_1
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio , che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto, nonché la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., deducendo che:
- in data 29/4/2022, a seguito dell'incendio del tetto del l'amministratore dello Parte_1 stesso incaricava oralmente di provvedere d'urgenza alla messa in sicurezza e CP_1 bonifica del tetto;
- dalla mattina successiva, procedeva all'esecuzione dei lavori oggetto dell'incarico, CP_1 ultimandoli in data 4/5/2022;
- all'esito dell'intervento, richiedeva all'amministratore del Condominio i dati per la CP_1 fatturazione, che venivano forniti senza sollevare alcuna contestazione in ordine ai lavori effettuati;
- l'amministratore sottoscriveva altresì dichiarazione di responsabilità per l'applicazione dell'Iva agevolata in relazione all'esecuzione dei predetti lavori, in cui dichiarava di esserne il committente.
Espletata attività istruttoria consistente nell'escussione di testimoni, il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza n. 492/2025, preliminarmente, rigettava l'eccezione di inesistenza della notifica, rilevando che
“la notifica del DI è avvenuta avendo come riferimento una società (UNICASA) che l'amministratore del usava nella propria corrispondenza (circostanza pacifica) e ciò è sufficiente per Parte_1 ritenere sussistente un collegamento tale da escludere l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione, tanto è vero questa ha raggiunto il proprio scopo ed il si è ritualmente costituito (art. Parte_1
156, ult. co., c.p.c.)”. Quanto al documento informatico riproduttivo del decreto ingiuntivo notificato all'opponente, il giudice osservava che la sua conformità all'originale era stata attestata dal difensore ex art. 196 octies disp. att. c.p.c. e non era stata contestata dall'opponente, che, al contrario, l'aveva riconosciuta formulando richiesta di revoca del medesimo decreto.Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva per assenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, il giudice di primo grado rilevava che la questione atteneva in realtà al merito della controversia. Nel merito, il Tribunale, rilevato che era pacifico che i lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto del erano stati eseguiti da , riteneva sussistente il rapporto contrattuale tra le Parte_1 CP_1 parti, sulla base della documentazione in atti, avuto particolare riguardo alle comunicazioni inviate dal in persona del suo amministratore, alla , con cui venivano inviati i dati necessari Parte_1 CP_1 per la fatturazione della prestazione eseguita senza sollevare obiezioni, nonché la dichiarazione di responsabilità per l'applicazione dell'Iva agevolata, nella quale lo stesso amministratore del dichiarava di essere “committente del servizio in oggetto”, e dell'istruttoria espletata Parte_1 atteso il teste , da reputarsi attendibile, aveva confermato il conferimento dell'incarico Testimone_1 in via orale da parte dell'amministratore del , nonché la successiva presenza Controparte_2 CP_1 sul cantiere dell'amministratore per prendere visione dei lavori effettuati.Il Tribunale riteneva invece non provata la circostanza, dedotta dall'opponente, secondo cui le comunicazioni rivolte dal a sarebbero state frutto di un mero errore, né fondata la tesi dell'affidamento dei Parte_1 CP_1 lavori solo a (di seguito ”), società alla quale il nel Controparte_3 CP_3 Parte_1 mese di giugno 2021 aveva appaltato i lavori di manutenzione della facciata e di installazione della linea vita sul tetto. pagina 3 di 10 Sul punto, il giudice di primo grado riteneva inattendibili le dichiarazioni rese dal teste
[...]
il quale aveva dichiarato che il Condominio aveva rapporti solo con la ditta e Tes_2 CP_3 non aveva mai dato un incarico a , essendo inverosimile che la società avesse CP_1 CP_3 assunto un onere così ingente in modo gratuito senza alcun accordo scritto o corrispondenza tra le parti. Quanto alla deduzione dell'opponente secondo cui i lavori eseguiti avrebbero costituito un risarcimento in forma specifica del danno patito a seguito dell'incendio, il Tribunale osservava che tale affermazione contrastava con l'assunto che nessun incarico era stato conferito a e che, in ogni caso, parte CP_1 opponente non aveva provato la responsabilità di per l'incendio, non trovando riscontro nella CP_1 relazione dei Vigili del Fuoco depositata ed essendo la perizia prodotta inopponibile, in quanto relativa a un giudizio di ATP con parti diverse. Il Tribunale, dunque, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannava parte opponente alla rifusione delle spese di lite e riteneva insussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il articolando motivi di appello che Parte_1 possono così sintetizzarsi:
1. Sull'inesistenza della notifica: il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., la notifica, dal momento che il decreto ingiuntivo notificato sarebbe a propria volta inesistente in quanto privo di un elemento essenziale, cioè la sottoscrizione del giudice, nonché dell'indicazione del numero del provvedimento e della data di pubblicazione.
2. Sull'insussistenza di un vincolo contrattuale tra il ed : a) il giudice ha omesso Parte_1 CP_1 di esaminare compitamente la documentazione prodotta dal condominio, e di constatare come le comunicazioni relative ai dati necessari per la fatturazione e alla dichiarazione per l'Iva agevolata trasmessi a fossero il frutto di un mero errore, dal momento che risultava che CP_1
l'amministratore avesse fornito i dati fiscali nell'erronea convinzione che fossero necessari in relazione agli interventi di manutenzione commissionati a ed ha inoltre tempestivamente CP_3 contestato la fattura emessa da;
b) il giudice di prime cure ha errato nel ritenere inattendibili CP_1 le dichiarazioni del teste e, conseguentemente, non provato l'affidamento dei lavori Testimone_2 alla sola in quanto appaltatrice era responsabile unitamente alle CP_3 CP_3 subappaltatrici dei danni cagionati durante la realizzazione delle opere commissionate e quindi non sarebbe stato inverosimile che avesse interesse a rimediare alla situazione interfacciandosi con la committenza;
c) il giudice di primo grado ha errato nell'assegnare valenza probatoria alla testimonianza di , privo del requisito di imparzialità e terzietà per essere fratello del Testimone_1 legale rappresentante di e socio della società , nonché per essere la sua testimonianza non CP_1 suffragata da ulteriori elementi probatori, tale non potendo considerarsi la testimonianza resa dal teste;
d) infine, il giudice di prime cure ha omesso di apprezzare che i lavori eseguiti da Tes_3 CP_1 costituirebbero il risarcimento in forma specifica dei danni cagionati dalla medesima società nelle esecuzione delle opere appaltatele da atteso che già la presenza di nel cantiere, Pt_2 CP_1 pacifica come confermato dal verbale dei vigili del fuoco, era da fare risalire a una serie di subappalti e non ad un incarico conferito dal condominio, che non aveva mai accettato i lavori eseguiti non essendovi alcuna documentazione atta a dimostrare la circostanza;
si era resa responsabile CP_1 pagina 4 di 10 dell'incendio, come accertato dalla ctu depositata in atti, relativa al giudizio di ATP tra il Condominio e la società assicuratrice, erroneamente non valorizzata dal giudice di prime cure, che aveva accertato che l'incendio era divampato mentre stava eseguendo l'installazione della linea vita sul tetto, CP_1 sicchè, se non altro in via indiziaria, era stato provato il nesso causale tra la condotta della e CP_1
l'incendio.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta che, avversate le opposte deduzioni, ha CP_1 chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 9/10/2025, la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti ex art. 350 c. 3 c.p.c., fatte precisare le conclusioni, ha fissato udienza davanti al collegio per la discussione della causa e assegnato alle parti termini per il deposito di note conclusionali. All'udienza collegiale del l'11/12/2025 la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 16/12/2025.
***
L'appello è infondato.
Quanto all'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto avente ad oggetto un provvedimento sprovvisto della sottoscrizione del giudice, nonché dell'indicazione del numero del provvedimento e della data di pubblicazione, deve rilevarsi che, a prescindere dalla qualificazione giuridica formale dell'atto riproduttivo del decreto ingiuntivo, la sua conformità all'originale telematico è stata attestata dal difensore ex art. 196 octies disp. att. c.p.c. e la sua qualificazione da parte dell'odierna appellata come “copia informatica” nella relata di notifica costituisce un errore meramente nominalistico e non sostanziale. Peraltro, deve evidenziarsi che parte opponente non ha mai contestato la conformità del predetto atto riproduttivo del decreto ingiuntivo all'originale telematico. Inoltre, non può ritenersi che il decreto ingiuntivo notificato sia sprovvisto della firma digitale del giudice e, quindi, sia inesistente, dal momento che, nel corso del giudizio di primo grado, l'allora opposta ha prodotto la copia informatica del suddetto provvedimento, provvista della c.d. coccardina e della stringa laterale attestanti la firma digitale del giudice, nonché un report comprovante la validità della firma apposta (docc. 3 e 4 fascicolo primo grado opposta). Ne consegue che il decreto ingiuntivo è stato firmato digitalmente dal giudice e, anche qualora si ritenesse viziata la notifica dello stesso in quanto avente ad oggetto un atto sprovvisto dei segni grafici attestanti la firma digitale, del numero del provvedimento e della data di pubblicazione, non potrebbe configurarsi un'ipotesi di inesistenza, ma, tutt'al più, di nullità, che risulterebbe sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c. 3 c.p.c., atteso che il Condominio ha regolarmente proposto opposizione al decreto ingiuntivo nei termini di legge. Parte appellante, a sostegno delle proprie deduzioni, ha richiamato una pronuncia della Suprema Corte in tema di dichiarazione di fallimento (Cass. civ. sez. I ord. n. 3524/2023), secondo la quale “la pagina 5 di 10 mancanza della sottoscrizione digitale del giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l'atto non semplicemente nullo, ma inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.”.Da un esame del merito della vicenda, tuttavia, si evince che la pronuncia citata non è pertinente rispetto al caso di specie, in quanto nell'ipotesi sottoposta all'esame della Cassazione il ricorrente non si era limitato ad eccepire la carenza della “coccardina” attestante la firma digitale del giudice, irregolarità di carattere meramente formale, ma aveva contestato l'effettiva sussistenza di una valida firma digitale dell'atto notificato sulla base dei risultati ottenuti da tre diversi software di controllo reperiti in rete. Inoltre, la Cassazione aveva accolto il ricorso non perché l'atto notificato fosse di per sé inesistente perché sprovvisto di sottoscrizione, ma per carenza di motivazione, in quanto il giudice si era limitato a ritenere sussistente la firma digitale sulla base di un mero richiamo a una perizia stragiudiziale, senza motivare adeguatamente in ordine al rigetto delle doglianze del reclamante. Alla luce delle esposte considerazioni, il giudice di primo grado ha correttamente rigettato l'eccezione di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente un rapporto contrattuale tra il Condominio ed avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di messa CP_1 in sicurezza e bonifica del tetto a seguito dell'incendio avvenuto in data 29/4/2022. Le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare la ricostruzione dei fatti prospettata dall'odierna appellata, secondo cui in data 29/4/2022, a seguito dell'incendio, l'amministratore del Condominio incaricava oralmente di provvedere d'urgenza ai suddetti lavori, al fine di CP_1 consentire il rientro nell'immobile dei condomini.
In primo luogo, deve rilevarsi che è pacifico che i lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto sono stati effettivamente eseguiti da . CP_1
Inoltre, risulta che il era a conoscenza del fatto che stava eseguendo tali lavori, Parte_1 CP_1 atteso che dall'istruttoria espletata è emerso che l'amministratore del si recava in cantiere Parte_1 al fine di controllare l'andamento dei lavori. La presenza in cantiere dell'amministratore del durante l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto è stata infatti Parte_1 confermata da tutti i testimoni escussi e, in particolare, da , operaio di , che Testimone_4 CP_1 affermava di aver visto l'amministratore nei giorni successivi all'incendio, a partire dal 30/4/2022 (verbale udienza del 28/1/2025).
Una volta ultimati i lavori, , con mail del 14/7/2022, chiedeva al Condominio di comunicare i CP_1 dati necessari alla fatturazione della prestazione eseguita e l'amministratore del Condominio, con mail del 18/7/2022, forniva i dati richiesti senza sollevare alcuna obiezione. Ancora, , con mail del CP_1
18/7/2022, chiedeva al di compilare e inviare la dichiarazione di responsabilità per Parte_1
pagina 6 di 10 l'applicazione dell'Iva agevolata, la quale veniva prontamente fornita dall'amministratore, che, anche in questo caso, non contestava la richiesta di (doc. 6 fascicolo primo grado opposta). CP_1
Il non avendo contestato le richieste avanzate dalla società, ma anzi avendo fornita Controparte_4 la documentazione richiesta, ammetteva espressamente nella dichiarazione per l'applicazione dell'Iva agevolata di essere “committente del servizio in oggetto” (doc. 2 fascicolo primo grado opposta).La documentazione richiamata dà quindi conto di interlocuzioni dirette tra ed il , e CP_1 Parte_1 depone linearmente per avere il Condominio conferito incarico per i lavori di messa in CP_1 sicurezza e bonifica del tetto.
In effetti il contestava la debenza del corrispettivo per i lavori eseguiti solo in un momento Parte_1 successivo, e precisamente il 1/8/2022 (doc. 4 fascicolo primo grado opponente), a fronte della ricezione della fattura emessa da , nonostante l'amministratore, non solo avesse contezza che CP_1 la società stava eseguendo i lavori sin dalla data del loro inizio, recandosi in cantiere per controllarne lo svolgimento, ma altresì essendo stata la fattura contestata preceduta da fattura di cortesia.
Non può ritenersi provato l'assunto di parte appellante secondo cui i dati fiscali sarebbero stati inviati dall'amministratore del nell'erronea convinzione che fossero necessari in relazione agli Parte_1 interventi di manutenzione commissionati a e non ai lavori di messa in sicurezza e CP_3 bonifica del tetto, dal momento che fin dalla prima mail inviata da al , datata CP_1 Parte_1
14/7/2022, si fa espresso riferimento alla “fatturazione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica del tetto”.
La conclusione di un rapporto contrattuale, pur stipulato oralmente, tra il ed è Parte_1 CP_1 stata confermata dalla prova testimoniale assunta in primo grado e, in particolare, dalle dichiarazioni del testimone il quale ha affermato di essere stato presente la sera del 29/4/2022 e che, Testimone_1 in quell'occasione, l'amministratore del conferiva incarico alla di eseguire i Parte_1 CP_1 lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto (verbale udienza del 28/1/2025). Parte appellante ha affermato con la propria memoria ex art.171 ter c.p.c. “Con riferimento ai testi indicati, invece, si evidenzia come il Sig. sia inammissibile in quanto titolare di un Testimone_1 terzo del patrimonio sociale, come risulta dalla visura camerale della società opposta ed, in quanto socio, avente un chiaro interesse nella presente vertenza”. Occorre rilevare che avendo il giudice respinto l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata ( Ordinanza del 23.10.2024
“ non si ravvisano elementi di incapacità a testimoniare ma semmai elementi da attenzionare ai fini della valutazione in punto di attendibilità”) l'eccezione avrebbe dovuto essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso poiché “in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023). E' quanto avvenuto nel caso di specie sicchè, al di là degli astratti profili di incapacità ex art. 246 c.p.c., non riproposti, l'appellante ha genericamente dedotto la inattendibilità del predetto teste, avendo per contro ritenuto di contraddire quanto da costui riferito deducendo la mera erroneità della documentazione deponente per la sussistenza del rapporto. pagina 7 di 10 Invero, attesa la sussistenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni del testimone, consistenti specificamente nelle mail con cui ha chiesto al Condominio di fornire i dati per la CP_1 fatturazione della prestazione eseguita e la dichiarazione di responsabilità per l'Iva agevolata, mail a cui il Condominio ha risposto senza sollevare obiezioni, le deduzioni dell'appellante non hanno presa.
Nè la ricostruzione dei fatti prospettata da parte appellata è intaccata da quanto dichiarato dal teste direttore lavori nominato dal Condominio, il quale ha affermato che il Condominio Testimone_2 aveva rapporti solo con la ditta e non aveva dato un appalto a (verbale CP_3 CP_1 udienza del 28/1/2025).Le affermazioni rese da costui, infatti, non escludono che, fermo restando il rapporto di appalto formalizzato con in data 15.6.2021 ( doc.3 fasc.I grado CP_3
sia stato conferito un incarico in via orale a , atteso che la competenza a Parte_1 CP_1 conferire l'incarico spettava al e non al direttore lavori, specificatamente nominato e Parte_1 indicato nel contratto sopra menzionato. A ciò si aggiunga che il predetto teste ha riferito che
[...] CP_
“non ha esposto i costi per tali lavori”, dato che depone per non avere svolto i lavori per CP_3 conto della che, diversamente, avrebbe richiesto un compenso. CP_5
D'altra parte l'appellante nell'invocare la responsabilità di , che si sarebbe avvalsa del CP_3 suo subappaltatore per la rimessione in pristino, non è stata in grado allegare probatoriamente alcun documento utile a supportare la tesi esposta, dato che assume ancor più rilievo ove si consideri che la committente non era una persona fisica.
Infine, occorre soffermarsi sulla deduzione di parte appellante secondo cui i lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto eseguiti da costituirebbero un risarcimento in forma specifica CP_1 del danno patito dal a seguito dell'incendio. Parte_1
In primo luogo non ha pregio l'affermazione dell'appellante secondo cui il condominio non avrebbe autorizzato il subappalto a , per esser tale subappalto conferito dalla società la CP_1 Pt_2 circostanza depone solo per non essere stata esclusivamente , unica ditta deputata a farlo CP_5 in mancanza di formali previsioni di subappalto, a svolgere i lavori nel . Accertato Parte_1 pacificamente che stava operando nel cantiere del condominio al momento dell'incendio, e CP_1 che l'amministratore avesse seguito i lavori anche antecedentemente, non può non concludersi per essersi realizzata una tacita, se non espressa, anche se non formalmente con atto scritto, autorizzazione da parte del condominio. In ogni caso deve convenirsi con il giudice di prime cure circa il fatto che non è provata la responsabilità di nella causazione dell'incendio, presupposto del risarcimento del danno in CP_1 forma specifica. Non conforta la tesi dell'appellante la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e, specificamente, il rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco (doc. 8 fascicolo primo grado opponente) e la consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del giudizio di ATP promosso dal nei confronti della propria compagnia assicurativa (doc. 10 fascicolo primo grado Parte_1 opponente). In particolare, a p. 3 del verbale dei Vigili del Fuoco, quanto alle presumibili cause del sinistro si legge:
“Probabilmente fortuite, considerando che si stavano eseguendo lavori, per la posa della linea vita sul pagina 8 di 10 tetto, da parte della ditta : da tale documento si evince unicamente che stava Controparte_1 CP_1 eseguendo i lavori di installazione della linea vita sul tetto e che, al momento dell'incendio, gli operai della società predetta erano presenti in cantiere1, circostanze queste che non smentiscono, anzi comprovano, la ricostruzione dei fatti prospettata dall'odierna appellata. Parimenti la consulenza tecnica d'ufficio in ordine alle probabili cause dell'incendio, riporta: “Si afferma come con molta probabilità l'incendio possa essere scaturito in concomitanza con il montaggio della linea vita e presumibilmente a seguito del ripristino dello strato di guaina catramata precedentemente rimosso per la lavorazione in corso;
il punto di sviluppo delle fiamme documentato fotograficamente da un condomino appare essere in corrispondenza del torrino linea vita posto nelle vicinanze del lucernario proprietà ” (p. 3 Pt_3 doc. 10 fasc.I grado .La documentazione prodotta non solo non è idonea a provare la Parte_1 responsabilità dell'appellata in ordine alla causazione dell'incendio, dal momento che né il verbale dei Vigili del Fuoco né la consulenza tecnica d'ufficio hanno evidenziato una condotta negligente, imprudente o imperita da parte di , ma vi sarebbero dati in positivo che escluderebbero una CP_1 sua responsabilità, avuto riguardo al richiamo al “caso fortuito” effettuato dai vigili del fuoco. In ogni caso il richiamo al principio del “più probabile che non” è stato operato dall'appellante in mancanza di un ancoraggio ad elementi fattuali utili a fondare un ragionamento presuntivo, rimanendo relegato quanto affermato ad una mera suggestione. Infine, non essendo provata la responsabilità di nella causazione dell'incendio, non può CP_1 ritenersi che i lavori di messa in sicurezza e bonifica del tetto siano stati eseguiti come risarcimento in forma specifica del danno patito dal Parte_1
Quanto alle richieste istruttorie avanzate da parte appellante, alla luce di quanto esposto, non può che confermarsi l'inammissibilità dei capitoli di prova non ammessi in primo grado perché attinenti a circostanze non contestate.
Da quanto sopra esposto consegue che l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata merita conferma. Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e sono da porsi a carico dell'appellante in favore dell'appellata costituita. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le cause di valore compreso nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Part
di in avverso la sentenza n. 492/2025 del Tribunale di Busto
[...] Parte_1 Pt_1
Arsizio, così dispone:
pagina 9 di 10 - rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di CP_1
che si liquidano in complessivi € 6.946,00 oltre IVA, c.p.a. se dovuto e rimborso
[...] forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso in Milano il 16/12/2025.
Il Consigliere estensore Roberta Nunnari Il Presidente Francesca Vullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott. Michele Alessandro Luigi Citterio
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