Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 30/03/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00310/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Due Esse S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Lai, Donato ON Muschio Schiavone, Flaviano Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gabriella De Giorgi Cezzi in Lecce, via Guglielmo Paladini n.50;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Nazionale Patrimonio Culturale Subacqueo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’annullamento:
-del provvedimento di archiviazione del dirigente del I settore - pianificazione territoriale, urbanistica paesaggio, Pia, Sic, Vas, Via, Transizione digitale del Comune di Martina Franca, comunicato con prot. 1468 del 9/1/2024 recante “archiviazione della Pratica Paesaggistica n. 180/2021 – Fascicolo Digitale n. 180/2021 – 6.3.0. “variante in sanatoria di un edificio industriale-commerciale in ampliamento ad altro esistente sito località “Cicerone”;
-del provvedimento del dirigente del IV settore, Valorizzazione centro storico, Ambiente - Protezione civile prot. 12726 del 22/1/2024, recante “diniego definitivo della richiesta di Accertamento di Conformità ex art. 36 d.P.R. 380/01 acquisita al prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 82890/09-09-2020;
-dell'ordinanza del dirigente del IV settore, Valorizzazione centro storico, Ambiente - Protezione civile n. 125 del 9/2/2024, recante “ingiunzione per il ripristino dello stato dei luoghi relativa ad opere eseguite in difformità dal permesso di costruire n. 39 del 3/4/2013 ed in assenza di titolo abilitativo”;
- di ogni altro atto presupposto consequenziale o connesso, compresi, per quanto occorrer possa, il preavviso di diniego reso dalla competente Soprintendenza di Taranto prot. n. 4983 del 04/07/2022, la nota della Soprintendenza prot. 2319 del 17/3/23, la nota dell''Ufficio Paesaggio comunale, prot. n. 39594 del 24/05/2022, la richiesta di riesame alla Commissione Locale Paesaggio e al Responsabile del Procedimento formulata con nota prot. n. 33003 del 20/05/2022 [doc. 7], il negativo parere della Commissione locale per il paesaggio di Martina Franca verbale 1 – Adunanza 20/5/2022 [doc. 8] la nota del I settore comunale prot. 83422 del 27/11/2023, non conosciuta, il preavviso di diniego del IV settore comunale REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0216165 del 05/12/2023 - 85888 del 6/12/2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DUE ESSE S.R.L. il 25/10/2024,
per l’annullamento,
solo in via di massimo e prudenziale tuziorismo, in aggiunta agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche:
-del silenzio diniego che si fosse formato sulla richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 e sulle ulteriori istanze, formulate attraverso il SUAP di Martina Franca prot. pratica n. 01904470737-22052024-1616 del 27/5/204 come integrate dalla nota REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0203767 del 06/08/2024.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DUE ESSE S.R.L. il 18/09/2025,
per l’annullamento,
quale massimo e prudenziale tuziorismo, in aggiunta agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, anche:
a) della nota 52661 del 24/7/2025 del Settore IV – SUE-SUAP-ATTIVITA’ PRODUTTIVE –AMBIENTE del Comune di Martina Franca, recante diniego di rilascio dell’attestazione circa la formazione del silenzio assenso ex art. 36-bis, comma 6, D.P.R. 380/2001;
b) del silenzio diniego che si fosse mai formato sulla richiesta di accertamento di conformità, formulata attraverso il SUAP di Martina Franca prot. pratica n. 01904470737-22052024-1616 del 27/5/204 (doc. 34) come integrata dalla nota REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0203767 del 06/08/2024, in esito al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica degli interventi (doc. 39);
c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compreso, per quanto possa occorrere, l’atto trasmesso con nota SUAPE REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0365940 del 11/9/2025;
e per l’accertamento e la declaratoria
della illegittimità del silenzio e/o dell’inerzia serbati dal Comune resistente sulla istanza REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0294948 del 17/07/2025, presentata dalla DUE ESSE S.R.L. per il rilascio dell’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e della conseguente intervenuta formazione, per silenzio assenso, dei titoli abilitativi richiesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis, comma 6, del D.P.R. 380/2001,
e per la condanna
della citata amministrazione al rilascio dell’attestazione richiesta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca, del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Nazionale Patrimonio Culturale Subacqueo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AN RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
-con il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti del 25.10.2024 e del 18.09.2025, parte ricorrente ha impugnato tutti gli atti in epigrafe indicati e, in particolare, il provvedimento di archiviazione, a firma del Dirigente del I Settore - Pianificazione Territoriale, Urbanistica Paesaggio, Pai, Sic, Vas, Via, Transizione digitale del Comune di Martina Franca, comunicato con prot. 1468 del 9/1/2024 recante “arch iviazione della Pratica Paesaggistica n. 180/2021 – Fascicolo Digitale n. 180/2021 – 6.3.0. “variante in sanatoria di un edificio industriale-commerciale in ampliamento ad altro esistente sito località “Cicerone” ;
-con nota, depositata in data 28.01.2026, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al gravame per aver il Comune di Martina Franca rilasciato, nelle more del presente giudizio, il Provvedimento Unico Autorizzatorio n. 6/2026 del 22.01.2026, avente il seguente oggetto “ Provvedimento Unico Autorizzatorio per opere eseguite in parziale difformità dal Permesso di Costruire 39/2013 e dalla A.P. 79/2011 relative all’erigendo edificio industriale - commerciale sito in Martina Franca (TA)in loc. Cicerone – Via Mottola Z. Ind. KM 2,2, s.n.c. (N.C.T. Foglio 107 P.lle 2487-2489-2491-2546) – Due Esse s.r.l.”, in atti depositato;
Considerato che all’udienza camerale del 25.03.2026, fissata per l’esame dell’istanza ex art. 58 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art 60 c.p.a.;
Rilevato che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di aver perduto interesse alla decisione del ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; 22 giugno 2021, n. 4789).
Ritenuto, pertanto, che al Collegio, in considerazione di quanto sopra richiamato, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuta infine, la sussistenza di giustificate ragioni (tra cui la definizione in rito della controversia) per la compensazione, tra le parti, delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
AN RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RO | ON PA |
IL SEGRETARIO