CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente
IR EA FR, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 303/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, persona fisica residente in Italia, percepiva un reddito da capitale -dividendo di partecipazione azionaria- in Belgio. Il dividendo lordo -€ 164.458,23- veniva sottoposto in Belgio alla ritenuta estera belga del 30% - € 49.337,47-. Quindi sul dividendo netto imponibile in Italia -c.d. netto di frontiera-
€ 115.120,76 [164.458,23-49.337,47] veniva applicata in Italia l'imposta sostitutiva del 26% - € 29.931,40-.
Ciò, tuttavia, secondo il ricorrente, violava il principio della doppia imposizione. Infatti, l'imposta effettivamente dovuta in Italia sarebbe quella di € 18.090,441, pari all'11% del corrispondente alla differenza fra il 26% previsto dalla tassazione italiana sull'importo lordo e il 15% previsto dalla convenzione italo-belga.
Quindi, risultava aver pagato € 11.840,99 non dovuti di cui chiedeva il rimborso.
Quindi, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto.
Secondo l'ufficio il credito di imposta per le tasse pagate all'estero sorge solo quando il reddito estero concorre a formare il reddito complessivo del contribuente residente in Italia, ai sensi dell'art. 165 Tuir.
Nel caso specifico, invece, il reddito da capitale è sottoposto a imposta sostitutiva.
Quindi non concorre a formare il reddito complessivo. Ciò esclude il formarsi del credito di imposta per difetto di uno dei presupposti costitutivi previsti dall'art. 165 Tuir.
Il ricorrente, a sostegno della richiesta di rimborso invoca Cass. n. 25698 del 01/09/2022 Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una "partnership" di diritto internazionale (nel caso statunitense), qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non avvenga "su richiesta del beneficiario del reddito" ma obbligatoriamente, senza che il contribuente possa chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, USA) si deve considerare detraibile in quanto l'interpretazione conforme della locuzione "anche su richiesta del contribuente" - che figura nel testo di vari accordi internazionali e nella Convenzione Italia-USA -, conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta lo ha previsto espressamente.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla riportata pronuncia -confermata anche da Cass. n.10204 del
16.4.2024- che si adatta anche al caso di specie.
Quindi, emerge dalle suddette pronunce che la convenzione pattizia prevale sul diritto interno.
La convenzione Italia-Usa prevedeva il diritto alla detrazione dell'imposta versata negli Usa, a condizione che l'applicazione dell'imposta sostitutiva non fosse richiesta dal contribuente. Solo in questo caso, viene meno il diritto alla detrazione.
Invece, laddove l'imposta sostitutiva vine obbligatoriamente applicata sussiste il diritto alla detrazione.
Tale principio, afferma la richiamata pronuncia, è applicabile a tutte le convenzioni fra Italia e stati esteri in cui è previsto che il diritto alla detrazione è escluso nel caso in cui il contribuente chieda l'applicazione dell'imposta sostitutiva, in quanto, a contrario, si evince che qualora l'applicazione dell'imposta sostitutiva
è obbligatoria, senza diritto di scelta per il contribuente, spetta il diritto alla detrazione.
La convenzione italo-belga ha lo stesso contenuto della convenzione Italia-Usa esaminato dalle pronunce della Corte di Cassazione richiamate.
Infatti, l'art. 23 comma 2, della convenzione italo-belga prevede che: 2) Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione e' eliminata nella seguente maniera:
1) Se un residente dell'Italia possiede redditi che sono imponibili in Belgio, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, puo' includere detti redditi nella base imponibile di tali imposte, a meno che la Convenzione non stabilisca diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Belgio, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
2) Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove il reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
Senconhè la legislazione italiana obbliga la persona fisica a effettuare l'imposizione sostitutiva.
Infatti, il diritto interno, nel caso del ricorrente, impone l'applicazione dell'imposta sostitutiva- “L'art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 prevede altresì che «Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero». Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del digs. 1° aprile 1996, n. 239, della facoltà di optare per l'imposizione ordinaria non possono usufruire, tra gli altri, le persone fisiche.
1.3. Da tanto ne deriva che in base alle regole della legislazione interna, il contribuente persona fisica che percepisca direttamente redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate non ha la possibilità di usufruire della detrazione delle imposte pagate all'estero su detti redditi -Cass. n.25698/22 in motivazione-.
Quindi, posto che l'applicazione della imposizione sostitutiva non è avvenuta per scelta del contribuente, si ricade nella identica fattispecie in cui le richiamate sentenza della Corte di legittimità hanno ritenuto applicabile la detrazione – “Da tale disposizione pattizia si ricava a contrario che, qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n.
600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, come nella fattispecie, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del :1986, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non «su richiesta del beneficiario d[eI] reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d'America si deve considerare detraibile".
Inoltre, è del tutto infondata l'ulteriore eccezione dell'ufficio.
Infatti, la documentazione prodotta dal ricorrente -non specificamente contestata e di cui non vi sono ragioni per dubitare della genuinità- prova il pagamento dell'imposta in Belgio. Né vi sono ragioni per ritenere che la stessa non sia definitiva posto che è stata versata in attuazione delle legislazione di quel paese.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a pagare le spese giudiziali in favore del ricorrente per
€ 800,oo oltre spese generali forfettarie al 15%, c,p.a, ed IVA.
Como, 4 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente del collegio
RE ES PI TO RO
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
FEBBRARO VITO, Presidente
IR EA FR, RE
MANCINI MARCO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 303/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, persona fisica residente in Italia, percepiva un reddito da capitale -dividendo di partecipazione azionaria- in Belgio. Il dividendo lordo -€ 164.458,23- veniva sottoposto in Belgio alla ritenuta estera belga del 30% - € 49.337,47-. Quindi sul dividendo netto imponibile in Italia -c.d. netto di frontiera-
€ 115.120,76 [164.458,23-49.337,47] veniva applicata in Italia l'imposta sostitutiva del 26% - € 29.931,40-.
Ciò, tuttavia, secondo il ricorrente, violava il principio della doppia imposizione. Infatti, l'imposta effettivamente dovuta in Italia sarebbe quella di € 18.090,441, pari all'11% del corrispondente alla differenza fra il 26% previsto dalla tassazione italiana sull'importo lordo e il 15% previsto dalla convenzione italo-belga.
Quindi, risultava aver pagato € 11.840,99 non dovuti di cui chiedeva il rimborso.
Quindi, impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso
2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto.
Secondo l'ufficio il credito di imposta per le tasse pagate all'estero sorge solo quando il reddito estero concorre a formare il reddito complessivo del contribuente residente in Italia, ai sensi dell'art. 165 Tuir.
Nel caso specifico, invece, il reddito da capitale è sottoposto a imposta sostitutiva.
Quindi non concorre a formare il reddito complessivo. Ciò esclude il formarsi del credito di imposta per difetto di uno dei presupposti costitutivi previsti dall'art. 165 Tuir.
Il ricorrente, a sostegno della richiesta di rimborso invoca Cass. n. 25698 del 01/09/2022 Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una "partnership" di diritto internazionale (nel caso statunitense), qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non avvenga "su richiesta del beneficiario del reddito" ma obbligatoriamente, senza che il contribuente possa chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, USA) si deve considerare detraibile in quanto l'interpretazione conforme della locuzione "anche su richiesta del contribuente" - che figura nel testo di vari accordi internazionali e nella Convenzione Italia-USA -, conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta lo ha previsto espressamente.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla riportata pronuncia -confermata anche da Cass. n.10204 del
16.4.2024- che si adatta anche al caso di specie.
Quindi, emerge dalle suddette pronunce che la convenzione pattizia prevale sul diritto interno.
La convenzione Italia-Usa prevedeva il diritto alla detrazione dell'imposta versata negli Usa, a condizione che l'applicazione dell'imposta sostitutiva non fosse richiesta dal contribuente. Solo in questo caso, viene meno il diritto alla detrazione.
Invece, laddove l'imposta sostitutiva vine obbligatoriamente applicata sussiste il diritto alla detrazione.
Tale principio, afferma la richiamata pronuncia, è applicabile a tutte le convenzioni fra Italia e stati esteri in cui è previsto che il diritto alla detrazione è escluso nel caso in cui il contribuente chieda l'applicazione dell'imposta sostitutiva, in quanto, a contrario, si evince che qualora l'applicazione dell'imposta sostitutiva
è obbligatoria, senza diritto di scelta per il contribuente, spetta il diritto alla detrazione.
La convenzione italo-belga ha lo stesso contenuto della convenzione Italia-Usa esaminato dalle pronunce della Corte di Cassazione richiamate.
Infatti, l'art. 23 comma 2, della convenzione italo-belga prevede che: 2) Per quanto riguarda l'Italia, la doppia imposizione e' eliminata nella seguente maniera:
1) Se un residente dell'Italia possiede redditi che sono imponibili in Belgio, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, puo' includere detti redditi nella base imponibile di tali imposte, a meno che la Convenzione non stabilisca diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Belgio, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
2) Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove il reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.
Senconhè la legislazione italiana obbliga la persona fisica a effettuare l'imposizione sostitutiva.
Infatti, il diritto interno, nel caso del ricorrente, impone l'applicazione dell'imposta sostitutiva- “L'art. 18 del d.P.R. n. 917 del 1986 prevede altresì che «Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero». Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del digs. 1° aprile 1996, n. 239, della facoltà di optare per l'imposizione ordinaria non possono usufruire, tra gli altri, le persone fisiche.
1.3. Da tanto ne deriva che in base alle regole della legislazione interna, il contribuente persona fisica che percepisca direttamente redditi derivanti da partecipazioni di fonte estera non qualificate non ha la possibilità di usufruire della detrazione delle imposte pagate all'estero su detti redditi -Cass. n.25698/22 in motivazione-.
Quindi, posto che l'applicazione della imposizione sostitutiva non è avvenuta per scelta del contribuente, si ricade nella identica fattispecie in cui le richiamate sentenza della Corte di legittimità hanno ritenuto applicabile la detrazione – “Da tale disposizione pattizia si ricava a contrario che, qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n.
600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, come nella fattispecie, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, di cui all'art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del :1986, quando il contribuente sia una persona fisica, avvenga non «su richiesta del beneficiario d[eI] reddito» ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti d'America si deve considerare detraibile".
Inoltre, è del tutto infondata l'ulteriore eccezione dell'ufficio.
Infatti, la documentazione prodotta dal ricorrente -non specificamente contestata e di cui non vi sono ragioni per dubitare della genuinità- prova il pagamento dell'imposta in Belgio. Né vi sono ragioni per ritenere che la stessa non sia definitiva posto che è stata versata in attuazione delle legislazione di quel paese.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a pagare le spese giudiziali in favore del ricorrente per
€ 800,oo oltre spese generali forfettarie al 15%, c,p.a, ed IVA.
Como, 4 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente del collegio
RE ES PI TO RO