Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00779/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2026, proposto da
SS MA, rappresentato e difeso dall’avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AS LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accesso
mediante visione ed estrazione di copia conforme all’originale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, “ del certificato di destinazione d’uso dei locali presuntivamente rilasciata in data 05.12.2006 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giorgio e di AS LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa RA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Il ricorso è proposto avverso il provvedimento di diniego silentemente formatosi sull’istanza di accesso relativa al “ certificato di destinazione d’uso dei locali presuntivamente rilasciata in data 05.12.2006… ”; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire gli atti di cui alla predetta istanza e la condanna della P.A. all’esibizione della documentazione richiesta.
Il ricorrente ha richiesto al Comune l’ostensione del suddetto certificato di destinazione d’uso e dei documenti formati nell’ambito del relativo procedimento, essendo stato il certificato medesimo depositato dall’odierno controinteressato agli atti di precedenti giudizi intercorsi tra le parti.
In particolare, la conoscenza della documentazione in questione sarebbe necessaria a verificarne esistenza e veridicità, in quanto funzionale alla tutela in giudizio dei propri interessi e diritti, in particolare con riferimento al giudizio pendente tra le parti innanzi al Consiglio di Stato.
Si è costituito il Comune deducendo di aver comunicato, in data 13 aprile 2026, l’avvenuto ritrovamento del certificato, con invito a recarsi presso gli uffici per la visione e l’estrazione di copia, sicché essendo stata formalmente riscontrata la richiesta del ricorrente, sia pur successivamente alla notifica del ricorso, vi è cessazione della materia del contendere.
Si è costituito anche il controinteressato contestando l’ammissibilità del ricorso in quanto la necessità di ottenere i documenti in vista dell’udienza innanzi al Consiglio di Stato non è sorretta da un’adeguata dimostrazione di un pregiudizio concreto e attuale al diritto di difesa, tenuto conto che: a) il certificato è già conoscibile mediante il fascicolo del giudizio di primo grado; b) l’eventuale incidenza difensiva della documentazioni non è stata specificamente argomentata; c) il ricorrente può comunque articolare le proprie difese sulla base degli atti già in suo possesso e degli strumenti processuali disponibili, mentre l’uso dell’accesso per contestare in radice la posizione urbanistica del presunto vicino, oltre i limiti del giudizio di appello pendente, si traduce in una forma di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione e di pressione sul controinteressato, che non trova tutela nell’ambito dell’accesso difensivo.
In data 20 aprile 2026 il controinteressato ha depositato l’atto di formale opposizione alla procedura di ostensione autorizzata dal Comune con la nota del 13 aprile 2026.
In data 21 aprile 2026 il ricorrente ha depositato il verbale redatto in pari data in occasione del rilascio della documentazione chiesta.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026 ed ivi il legale del ricorrente ha dichiarato che tutta la documentazione richiesta è stata esibita.
All’esito, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, “ Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere se viene adottato, spontaneamente in pendenza della lite, un provvedimento favorevole all’appellante che ha ottenuto la realizzazione del proprio interesse, così venendo meno la necessità di una pronuncia giudiziale ” (Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2022, n. 8329).
Le spese del giudizio possono essere compensate in quanto: “ Nelle controversie relative all’accesso agli atti amministrativi, il Tribunale, nel dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta esibizione dei documenti da parte dell’amministrazione, può disporre la compensazione delle spese di lite tenendo conto delle concrete modalità di svolgimento della vicenda ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, Sentenza, 22 gennaio 2024, n. 1165).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC DU, Presidente
RA OP, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RA OP | IC DU |
IL SEGRETARIO