CASS
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di IM, avverso la sentenza emessa in data 08/05/2025 dal Tribunale di IM;
nel procedimento a carico di: BA EK, nato in [...] il [...]; AN NI, nato in [...] il [...]; RO UR, nato in [...] il [...]; rappresentati ed assistiti dall'avv. Annalisa Calvano - di ufficio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4707 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 13/11/2025 vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con diretta rideterminazione in sede di legittimità del termine finale delle ricerche. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 08/05/2025 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di IM dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati AZ EK, RO UR e HA NI - già dichiarati irreperibili - in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, per mancata conoscenza da parte loro della pendenza del processo e disponeva che personale dei Carabinieri di Riccione effettuasse le ricerche di AZ fino al 1° luglio 2037 e di RO e HA fino al 12 febbraio 2028, date nelle quali, secondo il calcolo effettuato dal giudice, erano spirati i rispettivi termini di prescrizione dei reati: trattandosi di reati commessi prima dell'introduzione della c.d. legge Cartabia, il giudice ha ritenuto di applicare la disciplina previgente in quanto più favorevole agli imputati;
di conseguenza, per AZ, ritenuto più grave il reato di cui al capo A) che si estingue in anni 18 e mesi 9 dalla commissione, è stato individuato il termine finale delle ricerche nel 1° luglio 2037; per RO e HA, il termine del 12 febbraio 2028. 2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IM, chiedendo l'annullamento, limitatamente all'individuazione del termine massimo di durata delle ricerche degli imputati e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, processuale e sostanziale, in relazione all'art. 420-quater cod. proc. pen. e delle norme sostanziali ivi richiamate. Assume, in particolare, il ricorrente che - premesso che l'art. 420-quater cod. proc. dispone che le ricerche sarebbero dovute proseguire fino alla scadenza del termine di cui all'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (indicato nel doppio del termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen., che è di 12 anni per il delitto di riciclaggio e di 10 anni per il delitto di furto pluriaggravato) - il Giudice (ai sensi del combinato disposto degli artt. 420-quater.3 cod. proc. pen. e 159 ultimo comma cod. pen.) avrebbe dovuto individuare il termine massimo per le ricerche di AZ in ventiquattro anni, con scadenza il 10 dicembre 2038 (la contestazione indica il mese di ottobre, quindi per il principio del favor rei il giorno di commissione del reato è individuato nel primo del mese), in relazione al reato di riciclaggio contemplato all'art. 648-bis cod. pen., di cui al capo a), e per le ricerche di per RO e HA, in applicazione della medesima disposizione, in venti anni dopo la commissione del reato, con scadenza il 28 luglio 2038, in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso di cui al capo o). I 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, con la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, il giudice dispone che, "fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza". 3. Va premesso che Sezioni Unite (sent. n. 5847 del 26/09/2024, dep. 2025, A., Rv. 287414-01) hanno riconosciuto la ricorribilità diretta della sentenza pronunciata ex art. 420- quater cod. proc. pen. per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., essendosi già in passato ritenuto (Sez. 5, n. 20140 del 23/02/2024, Stojanovic, Rv. 286276-01) che, con riferimento alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, debba operare la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. 3.1. Come è noto, l'art. 159, ultimo comma, cod. pen., inserito dall'art. 1, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 162, prevede che "quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 cod. pen.". 3.2. A sua volta, il disposto dell'art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. prevede che "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante". 3.3. In applicazione delle suddette disposizioni, osserva il Collegio che il reato di riciclaggio di cui al capo a), per il quale è prevista la pena detentiva massima di dodici anni di reclusione, detto termine ordinario va raddoppiato (fissandosi in anni ventiquattro) ex art. 159, ultimo comma, cod. pen.: decorrenza che partirà dalla data del 1° ottobre 2018 (data del commesso reato, a tenore dell'imputazione che indica "mese di ottobre 2018), con termine che 4 3 andrà a scadere il 10 ottobre 2042, e non il 10 luglio 2037, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato;
diversamente, il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nr. 2, 5, e 7, 61 nr. 7 cod. pen., contemplato al capo o), per il quale è prevista la pena detentiva massima di dieci anni di reclusione, detto termine ordinario va raddoppiato (fissandosi in anni venti) ex art. 159, ultimo comma, cod. pen.: decorrenza che partirà dalla data del 28 luglio 2018 (data del commesso reato), con termine che andrà a scadere il 28 luglio 2038, e non il 10 luglio 2037, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato (cfr., Sez.6, n. 5035 del 17/01/2025, Botea, non mass.). 4. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di BA EK, AN NI e RO UR limitatamente al termine finale delle ricerche ex art. 159, ultimo comma, cod. pen. che viene fissato nelle seguenti date:
1.10.2042 per BA EK, 28.7.2038 per AN NI e RO UR. Nel resto, la sentenza impugnata viene confermata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BA EK, AN NI e RO UR limitatamente al termine finale delle ricerche ex art. 159, ultimo comma, cod. pen. che viene fissato nelle seguenti date:
1.10.2042 per BA EK, 28.7.2038 per AN NI e RO UR. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
nel procedimento a carico di: BA EK, nato in [...] il [...]; AN NI, nato in [...] il [...]; RO UR, nato in [...] il [...]; rappresentati ed assistiti dall'avv. Annalisa Calvano - di ufficio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4707 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 13/11/2025 vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con diretta rideterminazione in sede di legittimità del termine finale delle ricerche. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 08/05/2025 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di IM dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati AZ EK, RO UR e HA NI - già dichiarati irreperibili - in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, per mancata conoscenza da parte loro della pendenza del processo e disponeva che personale dei Carabinieri di Riccione effettuasse le ricerche di AZ fino al 1° luglio 2037 e di RO e HA fino al 12 febbraio 2028, date nelle quali, secondo il calcolo effettuato dal giudice, erano spirati i rispettivi termini di prescrizione dei reati: trattandosi di reati commessi prima dell'introduzione della c.d. legge Cartabia, il giudice ha ritenuto di applicare la disciplina previgente in quanto più favorevole agli imputati;
di conseguenza, per AZ, ritenuto più grave il reato di cui al capo A) che si estingue in anni 18 e mesi 9 dalla commissione, è stato individuato il termine finale delle ricerche nel 1° luglio 2037; per RO e HA, il termine del 12 febbraio 2028. 2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di IM, chiedendo l'annullamento, limitatamente all'individuazione del termine massimo di durata delle ricerche degli imputati e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, processuale e sostanziale, in relazione all'art. 420-quater cod. proc. pen. e delle norme sostanziali ivi richiamate. Assume, in particolare, il ricorrente che - premesso che l'art. 420-quater cod. proc. dispone che le ricerche sarebbero dovute proseguire fino alla scadenza del termine di cui all'art. 159, ultimo comma, cod. pen. (indicato nel doppio del termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen., che è di 12 anni per il delitto di riciclaggio e di 10 anni per il delitto di furto pluriaggravato) - il Giudice (ai sensi del combinato disposto degli artt. 420-quater.3 cod. proc. pen. e 159 ultimo comma cod. pen.) avrebbe dovuto individuare il termine massimo per le ricerche di AZ in ventiquattro anni, con scadenza il 10 dicembre 2038 (la contestazione indica il mese di ottobre, quindi per il principio del favor rei il giorno di commissione del reato è individuato nel primo del mese), in relazione al reato di riciclaggio contemplato all'art. 648-bis cod. pen., di cui al capo a), e per le ricerche di per RO e HA, in applicazione della medesima disposizione, in venti anni dopo la commissione del reato, con scadenza il 28 luglio 2038, in relazione al reato di furto pluriaggravato in concorso di cui al capo o). I 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, con la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, il giudice dispone che, "fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza". 3. Va premesso che Sezioni Unite (sent. n. 5847 del 26/09/2024, dep. 2025, A., Rv. 287414-01) hanno riconosciuto la ricorribilità diretta della sentenza pronunciata ex art. 420- quater cod. proc. pen. per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., essendosi già in passato ritenuto (Sez. 5, n. 20140 del 23/02/2024, Stojanovic, Rv. 286276-01) che, con riferimento alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, debba operare la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. 3.1. Come è noto, l'art. 159, ultimo comma, cod. pen., inserito dall'art. 1, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.lgs. 31 ottobre 2022, n. 162, prevede che "quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 cod. pen.". 3.2. A sua volta, il disposto dell'art. 157, primo e secondo comma, cod. pen. prevede che "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante". 3.3. In applicazione delle suddette disposizioni, osserva il Collegio che il reato di riciclaggio di cui al capo a), per il quale è prevista la pena detentiva massima di dodici anni di reclusione, detto termine ordinario va raddoppiato (fissandosi in anni ventiquattro) ex art. 159, ultimo comma, cod. pen.: decorrenza che partirà dalla data del 1° ottobre 2018 (data del commesso reato, a tenore dell'imputazione che indica "mese di ottobre 2018), con termine che 4 3 andrà a scadere il 10 ottobre 2042, e non il 10 luglio 2037, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato;
diversamente, il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nr. 2, 5, e 7, 61 nr. 7 cod. pen., contemplato al capo o), per il quale è prevista la pena detentiva massima di dieci anni di reclusione, detto termine ordinario va raddoppiato (fissandosi in anni venti) ex art. 159, ultimo comma, cod. pen.: decorrenza che partirà dalla data del 28 luglio 2018 (data del commesso reato), con termine che andrà a scadere il 28 luglio 2038, e non il 10 luglio 2037, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato (cfr., Sez.6, n. 5035 del 17/01/2025, Botea, non mass.). 4. Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di BA EK, AN NI e RO UR limitatamente al termine finale delle ricerche ex art. 159, ultimo comma, cod. pen. che viene fissato nelle seguenti date:
1.10.2042 per BA EK, 28.7.2038 per AN NI e RO UR. Nel resto, la sentenza impugnata viene confermata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BA EK, AN NI e RO UR limitatamente al termine finale delle ricerche ex art. 159, ultimo comma, cod. pen. che viene fissato nelle seguenti date:
1.10.2042 per BA EK, 28.7.2038 per AN NI e RO UR. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente