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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/12/2025, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Lorenza
Recano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 10.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7244/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Moretti;
Parte_1
RICORRENTE
E
CP 1 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 parte ricorrente in epigrafe premetteva: di aver svolto attività lavorativa fino ad aprile 2022, maturando una anzianità contributiva pari a circa 12 anni;
di aver, in data 05/05/2022, al raggiungimento dell'età anagrafica, presentato all' CP_1 di competenza, domanda per il riconoscimento dell'Assegno Sociale, domanda parzialmente accolta per un importo di circa € 50,00 mensile;
di aver presentato, in data 13/11/2023, domanda di ricostituzione reddituale CP accolta dall' con comunicazione del 17/01/2024, (Comunicazione di Riliquidazione assegno nr.
078-519294212645 Cat. AS decorrenza 1 giugno 2022), con revoca della maggiorazione sociale, riconoscimento dell'importo di € 1.320,75 derivato dal ricalcolo fino al giugno 2024 e conseguente variazione degli importi mensili;
di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale;
di aver proposto ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale
Inps, senza riscontro alcuno.
CP Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'accoglimento del ricorso e per l'effetto la condanna dell'Istituto al riconoscimento dell'assegno sociale quantificato nell'importo mensile di € 534,41, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
In subordine chiedeva il riconoscimento dell'assegno sociale nella misura mensile di € 332,82 con decorrenza dal mese di gennaio 2024, o in via ancora più subordinata e gradata dal mese di giugno
2024, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con condanna dell' CP_2 al pagamento dei compensi professionali, oltre IVA e CPA, nonché rimborso forfettario spese generali di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP_1, in persona del Direttore
Generale e Legale Rapp.te p.t., il quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere stante il ricalcolo della prestazione con il TE08 di gennaio 2024 e il conseguente riconoscimento delle maggiorazioni spettanti al netto dei redditi coniugali verificati.
Con note depositate in data 03/10/2025 parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 10.12.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., il GL decideva la causa con sentenza, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento parziale del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione parziale della materia del contendere per il venir meno, in parte qua, della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in sede amministrativa il ricalcolo della prestazione con il TE08 di gennaio 2024 e il conseguente riconoscimento delle maggiorazioni spettanti.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Considerato che il giudizio in sede amministrativa è stato definito in data 11/03/2025 (cfr. cassetto previdenziale allegato dall' CP_2 ), dopo il deposito del ricorso (20.11.2024) e la notifica dello stesso
(20.12.2024) le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dello scaglione da 1.101,00 a € 5.200,00 per i procedimenti di istruzione preventiva secondo i parametri minimi e senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 886,00, oltre ad Iva e
Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15% con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Nola, lì 10.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Lorenza
Recano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 10.12.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7244/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Moretti;
Parte_1
RICORRENTE
E
CP 1 in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.11.2024 parte ricorrente in epigrafe premetteva: di aver svolto attività lavorativa fino ad aprile 2022, maturando una anzianità contributiva pari a circa 12 anni;
di aver, in data 05/05/2022, al raggiungimento dell'età anagrafica, presentato all' CP_1 di competenza, domanda per il riconoscimento dell'Assegno Sociale, domanda parzialmente accolta per un importo di circa € 50,00 mensile;
di aver presentato, in data 13/11/2023, domanda di ricostituzione reddituale CP accolta dall' con comunicazione del 17/01/2024, (Comunicazione di Riliquidazione assegno nr.
078-519294212645 Cat. AS decorrenza 1 giugno 2022), con revoca della maggiorazione sociale, riconoscimento dell'importo di € 1.320,75 derivato dal ricalcolo fino al giugno 2024 e conseguente variazione degli importi mensili;
di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale;
di aver proposto ricorso amministrativo al competente Comitato Provinciale
Inps, senza riscontro alcuno.
CP Ciò premesso, agiva in giudizio nei confronti dell' per ottenere l'accoglimento del ricorso e per l'effetto la condanna dell'Istituto al riconoscimento dell'assegno sociale quantificato nell'importo mensile di € 534,41, con decorrenza dal mese di gennaio 2024, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
In subordine chiedeva il riconoscimento dell'assegno sociale nella misura mensile di € 332,82 con decorrenza dal mese di gennaio 2024, o in via ancora più subordinata e gradata dal mese di giugno
2024, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con condanna dell' CP_2 al pagamento dei compensi professionali, oltre IVA e CPA, nonché rimborso forfettario spese generali di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'CP_1, in persona del Direttore
Generale e Legale Rapp.te p.t., il quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere stante il ricalcolo della prestazione con il TE08 di gennaio 2024 e il conseguente riconoscimento delle maggiorazioni spettanti al netto dei redditi coniugali verificati.
Con note depositate in data 03/10/2025 parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 10.12.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., il GL decideva la causa con sentenza, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento parziale del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione parziale della materia del contendere per il venir meno, in parte qua, della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in sede amministrativa il ricalcolo della prestazione con il TE08 di gennaio 2024 e il conseguente riconoscimento delle maggiorazioni spettanti.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Considerato che il giudizio in sede amministrativa è stato definito in data 11/03/2025 (cfr. cassetto previdenziale allegato dall' CP_2 ), dopo il deposito del ricorso (20.11.2024) e la notifica dello stesso
(20.12.2024) le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dello scaglione da 1.101,00 a € 5.200,00 per i procedimenti di istruzione preventiva secondo i parametri minimi e senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Lorenza Recano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 886,00, oltre ad Iva e
Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15% con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Nola, lì 10.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Lorenza Recano