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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
EA IU, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4905/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002187192000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7114/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 22.7.2025, Ricorrente_1
(rappr.leg. Nominativo_1 ) proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, riguardante una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2015, per un valore di causa di €. 335,60.
Il ricorrente eccepiva l'estinzione del debito per prescrizione, stante il tempo trascorso, ben superiore al periodo previsto dalla legge per l'estinzione dei debiti tributari come quello in questione, prima della notifica dell'odierna intimazione. Deduceva poi il diritto all'esenzione dal tributo per essere l'associazione una ONLUS che utilizza il veicolo per il trasporto di diabili e donatori.
L'Agenzia Entrate Riscossione si costituiva e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere decorso il termine di prescrizione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento in esame che risulta insufficiente a provare la regolarità della procedura. Risulta infatti che la raccomandata non venne recapitata in quanto il destinatario risultò assente temporaneamente, ma nessun ulteriore adempimento risulta essere stato successivamente effettuato. Pertanto detta notifica risulta essere stata irregolarmente effettuata.
Difettando la prova della notifica della cartella di pagamento alla quale fa riferimento l'intimazione impugnata, quest'ultima risulta essere stata emessa illegittimamente e deve essere annullata.
Tali considerazioni, dirimenti, esimono la Corte dall'esaminare gli altri motivi di ricorso.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese, attesa la mancata resistenza della parte convenuta, che ha riconosciuto le ragioni della ricorrente, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
EA IU, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4905/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002187192000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7114/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 22.7.2025, Ricorrente_1
(rappr.leg. Nominativo_1 ) proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, riguardante una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2015, per un valore di causa di €. 335,60.
Il ricorrente eccepiva l'estinzione del debito per prescrizione, stante il tempo trascorso, ben superiore al periodo previsto dalla legge per l'estinzione dei debiti tributari come quello in questione, prima della notifica dell'odierna intimazione. Deduceva poi il diritto all'esenzione dal tributo per essere l'associazione una ONLUS che utilizza il veicolo per il trasporto di diabili e donatori.
L'Agenzia Entrate Riscossione si costituiva e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere decorso il termine di prescrizione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento in esame che risulta insufficiente a provare la regolarità della procedura. Risulta infatti che la raccomandata non venne recapitata in quanto il destinatario risultò assente temporaneamente, ma nessun ulteriore adempimento risulta essere stato successivamente effettuato. Pertanto detta notifica risulta essere stata irregolarmente effettuata.
Difettando la prova della notifica della cartella di pagamento alla quale fa riferimento l'intimazione impugnata, quest'ultima risulta essere stata emessa illegittimamente e deve essere annullata.
Tali considerazioni, dirimenti, esimono la Corte dall'esaminare gli altri motivi di ricorso.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese, attesa la mancata resistenza della parte convenuta, che ha riconosciuto le ragioni della ricorrente, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.