Articolo 28 ter della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 28 bisArticolo 31
Versione
12 marzo 1963
Art. 28-ter. ((L'ufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni e infermita', riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 30 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed e' collocato, a seconda della idoneita', in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno.
L'ufficiale puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente ente qualora conservi la incondizionata idoneita' al servizio, accertata dal Collegio medico logiche. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra.
L'ufficiale che sia cessato dal servizi permanente ai sensi del primo comma del precedente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente alla data, del relativo accertamento sanitario, seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente, o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente e sempre che non abbia superato il limite di eta' previsto per il suo grado; per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente sara' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio.
All'ufficiale che, per aver superato i limiti di eta' di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione, saranno applicate, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a) e b) dell'articolo 27 della presente legge a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia, o alla scadenza dell'assegno rinnovabile; all'ufficiale, invece, cime non la raggiunga neppure i limiti di servizio di cui alla predetta lettera b), sara' liquidata una pensione di riforma, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio) all'uopo richiesto, e gli anni di servizio effettivamente prestati verranno calcolati in aggiunta, a tale limite, senza pero' che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'articolo 96 del testo unico delle, leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.))
Entrata in vigore il 12 marzo 1963
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